Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 202
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Bertolini Andrea, libro consigliato Linee essenziali , Roppo Pag. 1 Riassunto esame Diritto privato, Prof. Bertolini Andrea, libro consigliato Linee essenziali , Roppo Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 202.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Bertolini Andrea, libro consigliato Linee essenziali , Roppo Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 202.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Bertolini Andrea, libro consigliato Linee essenziali , Roppo Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 202.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Bertolini Andrea, libro consigliato Linee essenziali , Roppo Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 202.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Bertolini Andrea, libro consigliato Linee essenziali , Roppo Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 202.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Bertolini Andrea, libro consigliato Linee essenziali , Roppo Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 202.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Bertolini Andrea, libro consigliato Linee essenziali , Roppo Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 202.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Bertolini Andrea, libro consigliato Linee essenziali , Roppo Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 202.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Bertolini Andrea, libro consigliato Linee essenziali , Roppo Pag. 41
1 su 202
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

B.

apprezzabile interesse della parte a favore di cui è pattuita e se esso è contenuto

entro alcuni limiti di tempo. Il legislatore è diffidente verso tali patti in quanto

bloccano la libera circolazione dei beni. diffidenza del legislatore per i vincoli

che impacciano la circolazione dei beni. Diverso è il discorso del divieto legale di

alienazione, imposto dallo stesso legislatore in casi particolari.

è il contratto con cui una parte si

Il contratto a favore di un terzo (es. accollo)

obbliga a fare una prestazione in favore di un terzo indicato dall’altra parte . La parte

che si obbliga è detta promittente, l’altra parte, che riceve la promessa, stipulante,

il terzo che avrà la promessa è il beneficiario. Si ha contratto a favore di un terzo

quando il contratto tocca direttamente la sfera giuridica del terzo, attribuendogli

solo

un vero e proprio diritto di credito (trasporto di cose, rendita vitalizia). Ci si può

domandare se la figura costituisca una deroga al principio di relatività del contratto. La

attribuisce diritti al terzo,

risposta è no, sia in quanto il contratto a favore mentre il

principio agisce per salvaguardarlo contro l’imposizione di obblighi o la perdita di

diritti, sia perché il terzo può rifiutare la stipulazione a suo favore. Dal contratto nasce

immediatamente un diritto azionabile del terzo verso il promittente, che diventa suo

debitore. L’acquisto del diritto non è subordinato tuttavia, all’adesione del terzo,

che serve solo a rendere il diritto definitivo. Infatti, prima dell’adesione del terzo, lo

stipulante può revocare la stipulazione a suo favore, non può più farlo dopo l’adesione.

In caso di revoca dello stipulante o di rifiuto del terzo, la prestazione rimane a

beneficio dello stipulante.

La cessione del contratto:

Si immagini che A e B abbiano concluso un contratto, successivamente A può cedere il

suo contratto con B al terzo X, con la conseguenza che X subentra al posto di A nel

rapporto contrattuale con B. A si chiama cedente, X cessionario, B contraente

ceduto. La cessione richiede due presupposti (art.1406): a) che il contratto sia un

contratto a prestazioni corrispettive , non ancora completamente eseguite; b) e che ci

sia il consenso di tutte e tre le parti, soprattutto quello del contraente ceduto.

Quest’ultimo requisito subisce una deroga in caso di contratti aziendali, relativi

all’azienda ceduta, e contratti di locazione della casa coniugale. La cessione del

contratto è un contratto plurilaterale (3 parti), che dà luogo a tre serie di rapporti:

vale la regola che il

Nei rapporti fra le parti originarie del rapporto,

 cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, nel

momento in cui la cessione risulta efficace può dichiarare di

. Il ceduto tuttavia

non liberare il cedente, mantenendo così il diritto di agire su di lui in caso di

inadempimento del cessionario. il contraente

Nei rapporti tra le attuali parti del rapporto, la regola è che

 ceduto può opporre al cessionario eccezioni fondate sul contratto oggetto di

cessione, ma non quelle relative ai suoi rapporti con il cedente.

Nei rapporti tra le parti della cessione, il cedente è tenuto a garantire la

 validità del contratto ceduto e può anche assumere la garanzia

dell’inadempimento del contratto: in tal caso risponde come fideiussore.

Con la cessione del contratto non va confusa la figura del subcontratto, o contratto

ricorre quando la parte di un contratto fa, con una diversa controparte,

derivato, che

un altro contratto, si identifica, con l’oggetto del primo,

il cui oggetto almeno in parte,

o comunque lo presuppone.

Le manovre delle parti sugli effetti contrattuali

Esistono strumenti con cui le parti, conformando in un certo modo il regolamento

contrattuale, possono fare sì che la produzione degli effetti operi secondo modalità

diverse da quelle normali. Essi permettono alle parti di manovrare gli effetti

contrattuali in modo da renderli più aderenti ai propri obiettivi e interessi. la

Con

condizione, le parti influiscono sull’esistenza degli effetti; il termine,

con

influiscono sulla dimensione temporale degli effetti; il contratto preliminare,

con

rinviano al futuro gli effetti finali programmati, e nell’immediato producono solo effetti

preparatori; il contratto fiduciario, realizzano i loro interessi mediante una

con

certa combinazione di effetti reali e di effetti obbligatori; la simulazione del

con

contratto, perseguono i propri obiettivi sovrapponendo agli effetti contrattuali

realmente desiderati un’apparenza di effetti contrattuali diversi.

La condizione è la clausola che subordina gli effetti contrattuali al verificarsi di un

avvenimento futuro e incerto. In relazione ai diversi modi in cui la condizione può

incidere sugli effetti del contratto, si distinguono due tipi di condizione (art.1353):

è quella che blocca gli effetti del contratto, in

la condizione sospensiva

 attesa di vedere se l’evento da essa previsto si verificherà . Essa è un caso di

fattispecie a formazione progressiva.

è quella che consente l’immediata produzione degli

la condizione risolutiva

 effetti contrattuali, ma li farà venire meno se l’evento da essa previsto si

verificherà.

La disciplina della condizione nel contratto (art. 1353-1361) può generalmente

applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi con contenuto patrimoniale. Esistono poi

atti a cui è vietato apporre condizioni: gli actus legitimi (matrimonio). Si parla talora di

per indicare l’evento futuro e incerto al quale,

condizione legale non la volontà delle

parti, ma la legge, subordina la produzione degli effetti contrattuali .

In relazione alla natura dell’evento, la condizione può essere:

A. potestativa, se l’avveramento del fatto dipende dalla volontà di una delle

parti;

B. casuale, se il verificarsi dell’evento è indipendente dall’iniziativa delle parti;

C. mista, se al verificarsi dell’evento concorrono insieme alla volontà di una parte,

circostanze estranee a essa; puro e

D. meramente potestativa, se il verificarsi dell’evento dipende dal

semplice arbitrio di una parte. Se una tale condizione è sospensiva, il contratto

che subordina a essa il trasferimento di un diritto o l’assunzione di un obbligo è

nullo. contraria a norme imperative, all’ordine pubblico

È illecita la condizione che risulta o

al buon costume, sicché il suo inserimento nel contratto confligge con interessi

generali o con valori fondamentali dell’ordinamento giuridico, in tal caso il contratto è

nullo.

È impossibile la condizione riferita ad un evento che ragionevolmente non può

realizzarsi; mancherebbe qui quella incertezza, che è una caratteristica

sospensiva,

fondamentale della condizione. Se la condizione impossibile è il contratto

non

è nullo; se la condizione impossibile è risolutiva, la condizione si considera

apposta. è la fase in cui, concluso il contratto condizionato,

La pendenza della condizione

permane l’incertezza sul verificarsi o non verificarsi dell’evento . Durante la pendenza:

una parte ha un diritto condizionato, ovvero, per adesso ha il diritto, ma ha la

prospettiva di perderlo. La controparte ha un’aspettativa di diritto, ovvero non ha il

diritto, però ha la prospettiva di acquistarlo o riacquistarlo. Il titolare del diritto

esercitarlo

condizionato può compiendo tre tipi di atti:

1. atti di disposizione, consistenti nel trasferire il diritto a un terzo;

2. atti di amministrazione, come ad esempio la locazione della cosa;

3. atti di godimento.

Tuttavia, la legge autorizza la controparte, pur non essendo ancora titolare del diritto,

a compiere atti conservativi, secondo il principio di integrità del diritto. Esso è un

rimedio nel caso in cui il titolare del diritto condizionato non osservi l’obbligo secondo

buona fede

cui, in caso di pendenza della condizione, deve comportarsi secondo per

conservare integre le ragioni dell’altra parte (art.1358).

Avveramento e mancanza della condizione

Lo stato di pendenza si chiude quando l’incertezza dell’evento viene meno: o perché la

condizione si avvera, o perché manca definitivamente. Le conseguenze sugli effetti del

manca, la situazione esistente

contratto sono opposte: la condizione succede che

se

durante la pendenza si consolida, il diritto condizionato diventa diritto pieno. la

Se

avvera,

condizione si succede che la situazione esistente durante la pendenza si

rovescia: avverandosi la situazione sospensiva, si producono gli effetti del contratto

finora bloccati; avverandosi la condizione risolutiva, gli effetti del contratto, finora

operanti, vengono meno. I nuovi effetti determinati dall’avveramento agiscono

con retroattività al tempo in cui è stato concluso il contratto. Tuttavia, ci sono

retroattività

numerosissime eccezioni che fanno dubitare della come regola generale

Essa può essere esclusa dalla volontà delle parti o dalla natura del

dell’avveramento.

contratto; nei contratti a esecuzione periodica o continuata; i frutti percepiti dal

titolare del diritto condizionato sono di regola dovuti solo dal giorno dell’avveramento;

l’avveramento non tocca le situazioni già eseguite.

è la clausola che disloca gli effetti contrattuali nel tempo

Il termine . Differisce dalla

condizione perché il giungere del termine è un fatto certo, può essere incerto il

indica il momento a partire

quando. Esso può essere di due tipi. Il termine iniziale

dal quale gli effetti del contratto cominceranno a prodursi indica il

; il termine finale

momento a partire da cui gli effetti cesseranno . Al giungere del termine finale gli

effetti vengono meno, salva la possibilità di farli continuare con la proroga. Cosa

Il termine opera

diversa è il termine di adempimento delle obbligazioni contrattuali.

retroattivamente,

non in quanto la retroattività contrasterebbe con la sua stessa

funzione. I problemi più interessanti riguardano il termine finale: un primo problema è

il termine non indicato, in questi casi o il contratto è ritenuto a tempo indeterminato

e quindi produrrà i suoi effetti fin quando non intervenga una causa di cessazione dei

medesimi, oppure il termine viene stabilito dalla legge o dal giudice. In altri casi la

legge impone, con norme imperative, un termine differente rispetto a quello

Dettagli
A.A. 2023-2024
202 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiara_Bertolli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bertolini Andrea.