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B.
apprezzabile interesse della parte a favore di cui è pattuita e se esso è contenuto
entro alcuni limiti di tempo. Il legislatore è diffidente verso tali patti in quanto
bloccano la libera circolazione dei beni. diffidenza del legislatore per i vincoli
che impacciano la circolazione dei beni. Diverso è il discorso del divieto legale di
alienazione, imposto dallo stesso legislatore in casi particolari.
è il contratto con cui una parte si
Il contratto a favore di un terzo (es. accollo)
obbliga a fare una prestazione in favore di un terzo indicato dall’altra parte . La parte
che si obbliga è detta promittente, l’altra parte, che riceve la promessa, stipulante,
il terzo che avrà la promessa è il beneficiario. Si ha contratto a favore di un terzo
quando il contratto tocca direttamente la sfera giuridica del terzo, attribuendogli
solo
un vero e proprio diritto di credito (trasporto di cose, rendita vitalizia). Ci si può
domandare se la figura costituisca una deroga al principio di relatività del contratto. La
attribuisce diritti al terzo,
risposta è no, sia in quanto il contratto a favore mentre il
principio agisce per salvaguardarlo contro l’imposizione di obblighi o la perdita di
diritti, sia perché il terzo può rifiutare la stipulazione a suo favore. Dal contratto nasce
immediatamente un diritto azionabile del terzo verso il promittente, che diventa suo
debitore. L’acquisto del diritto non è subordinato tuttavia, all’adesione del terzo,
che serve solo a rendere il diritto definitivo. Infatti, prima dell’adesione del terzo, lo
stipulante può revocare la stipulazione a suo favore, non può più farlo dopo l’adesione.
In caso di revoca dello stipulante o di rifiuto del terzo, la prestazione rimane a
beneficio dello stipulante.
La cessione del contratto:
Si immagini che A e B abbiano concluso un contratto, successivamente A può cedere il
suo contratto con B al terzo X, con la conseguenza che X subentra al posto di A nel
rapporto contrattuale con B. A si chiama cedente, X cessionario, B contraente
ceduto. La cessione richiede due presupposti (art.1406): a) che il contratto sia un
contratto a prestazioni corrispettive , non ancora completamente eseguite; b) e che ci
sia il consenso di tutte e tre le parti, soprattutto quello del contraente ceduto.
Quest’ultimo requisito subisce una deroga in caso di contratti aziendali, relativi
all’azienda ceduta, e contratti di locazione della casa coniugale. La cessione del
contratto è un contratto plurilaterale (3 parti), che dà luogo a tre serie di rapporti:
vale la regola che il
Nei rapporti fra le parti originarie del rapporto,
cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, nel
momento in cui la cessione risulta efficace può dichiarare di
. Il ceduto tuttavia
non liberare il cedente, mantenendo così il diritto di agire su di lui in caso di
inadempimento del cessionario. il contraente
Nei rapporti tra le attuali parti del rapporto, la regola è che
ceduto può opporre al cessionario eccezioni fondate sul contratto oggetto di
cessione, ma non quelle relative ai suoi rapporti con il cedente.
Nei rapporti tra le parti della cessione, il cedente è tenuto a garantire la
validità del contratto ceduto e può anche assumere la garanzia
dell’inadempimento del contratto: in tal caso risponde come fideiussore.
Con la cessione del contratto non va confusa la figura del subcontratto, o contratto
ricorre quando la parte di un contratto fa, con una diversa controparte,
derivato, che
un altro contratto, si identifica, con l’oggetto del primo,
il cui oggetto almeno in parte,
o comunque lo presuppone.
Le manovre delle parti sugli effetti contrattuali
Esistono strumenti con cui le parti, conformando in un certo modo il regolamento
contrattuale, possono fare sì che la produzione degli effetti operi secondo modalità
diverse da quelle normali. Essi permettono alle parti di manovrare gli effetti
contrattuali in modo da renderli più aderenti ai propri obiettivi e interessi. la
Con
condizione, le parti influiscono sull’esistenza degli effetti; il termine,
con
influiscono sulla dimensione temporale degli effetti; il contratto preliminare,
con
rinviano al futuro gli effetti finali programmati, e nell’immediato producono solo effetti
preparatori; il contratto fiduciario, realizzano i loro interessi mediante una
con
certa combinazione di effetti reali e di effetti obbligatori; la simulazione del
con
contratto, perseguono i propri obiettivi sovrapponendo agli effetti contrattuali
realmente desiderati un’apparenza di effetti contrattuali diversi.
La condizione è la clausola che subordina gli effetti contrattuali al verificarsi di un
avvenimento futuro e incerto. In relazione ai diversi modi in cui la condizione può
incidere sugli effetti del contratto, si distinguono due tipi di condizione (art.1353):
è quella che blocca gli effetti del contratto, in
la condizione sospensiva
attesa di vedere se l’evento da essa previsto si verificherà . Essa è un caso di
fattispecie a formazione progressiva.
è quella che consente l’immediata produzione degli
la condizione risolutiva
effetti contrattuali, ma li farà venire meno se l’evento da essa previsto si
verificherà.
La disciplina della condizione nel contratto (art. 1353-1361) può generalmente
applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi con contenuto patrimoniale. Esistono poi
atti a cui è vietato apporre condizioni: gli actus legitimi (matrimonio). Si parla talora di
per indicare l’evento futuro e incerto al quale,
condizione legale non la volontà delle
parti, ma la legge, subordina la produzione degli effetti contrattuali .
In relazione alla natura dell’evento, la condizione può essere:
A. potestativa, se l’avveramento del fatto dipende dalla volontà di una delle
parti;
B. casuale, se il verificarsi dell’evento è indipendente dall’iniziativa delle parti;
C. mista, se al verificarsi dell’evento concorrono insieme alla volontà di una parte,
circostanze estranee a essa; puro e
D. meramente potestativa, se il verificarsi dell’evento dipende dal
semplice arbitrio di una parte. Se una tale condizione è sospensiva, il contratto
che subordina a essa il trasferimento di un diritto o l’assunzione di un obbligo è
nullo. contraria a norme imperative, all’ordine pubblico
È illecita la condizione che risulta o
al buon costume, sicché il suo inserimento nel contratto confligge con interessi
generali o con valori fondamentali dell’ordinamento giuridico, in tal caso il contratto è
nullo.
È impossibile la condizione riferita ad un evento che ragionevolmente non può
realizzarsi; mancherebbe qui quella incertezza, che è una caratteristica
sospensiva,
fondamentale della condizione. Se la condizione impossibile è il contratto
non
è nullo; se la condizione impossibile è risolutiva, la condizione si considera
apposta. è la fase in cui, concluso il contratto condizionato,
La pendenza della condizione
permane l’incertezza sul verificarsi o non verificarsi dell’evento . Durante la pendenza:
una parte ha un diritto condizionato, ovvero, per adesso ha il diritto, ma ha la
prospettiva di perderlo. La controparte ha un’aspettativa di diritto, ovvero non ha il
diritto, però ha la prospettiva di acquistarlo o riacquistarlo. Il titolare del diritto
esercitarlo
condizionato può compiendo tre tipi di atti:
1. atti di disposizione, consistenti nel trasferire il diritto a un terzo;
2. atti di amministrazione, come ad esempio la locazione della cosa;
3. atti di godimento.
Tuttavia, la legge autorizza la controparte, pur non essendo ancora titolare del diritto,
a compiere atti conservativi, secondo il principio di integrità del diritto. Esso è un
rimedio nel caso in cui il titolare del diritto condizionato non osservi l’obbligo secondo
buona fede
cui, in caso di pendenza della condizione, deve comportarsi secondo per
conservare integre le ragioni dell’altra parte (art.1358).
Avveramento e mancanza della condizione
Lo stato di pendenza si chiude quando l’incertezza dell’evento viene meno: o perché la
condizione si avvera, o perché manca definitivamente. Le conseguenze sugli effetti del
manca, la situazione esistente
contratto sono opposte: la condizione succede che
se
durante la pendenza si consolida, il diritto condizionato diventa diritto pieno. la
Se
avvera,
condizione si succede che la situazione esistente durante la pendenza si
rovescia: avverandosi la situazione sospensiva, si producono gli effetti del contratto
finora bloccati; avverandosi la condizione risolutiva, gli effetti del contratto, finora
operanti, vengono meno. I nuovi effetti determinati dall’avveramento agiscono
con retroattività al tempo in cui è stato concluso il contratto. Tuttavia, ci sono
retroattività
numerosissime eccezioni che fanno dubitare della come regola generale
Essa può essere esclusa dalla volontà delle parti o dalla natura del
dell’avveramento.
contratto; nei contratti a esecuzione periodica o continuata; i frutti percepiti dal
titolare del diritto condizionato sono di regola dovuti solo dal giorno dell’avveramento;
l’avveramento non tocca le situazioni già eseguite.
è la clausola che disloca gli effetti contrattuali nel tempo
Il termine . Differisce dalla
condizione perché il giungere del termine è un fatto certo, può essere incerto il
indica il momento a partire
quando. Esso può essere di due tipi. Il termine iniziale
dal quale gli effetti del contratto cominceranno a prodursi indica il
; il termine finale
momento a partire da cui gli effetti cesseranno . Al giungere del termine finale gli
effetti vengono meno, salva la possibilità di farli continuare con la proroga. Cosa
Il termine opera
diversa è il termine di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
retroattivamente,
non in quanto la retroattività contrasterebbe con la sua stessa
funzione. I problemi più interessanti riguardano il termine finale: un primo problema è
il termine non indicato, in questi casi o il contratto è ritenuto a tempo indeterminato
e quindi produrrà i suoi effetti fin quando non intervenga una causa di cessazione dei
medesimi, oppure il termine viene stabilito dalla legge o dal giudice. In altri casi la
legge impone, con norme imperative, un termine differente rispetto a quello
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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