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Il soggetto giuridico, capacità giuridica e la capacità di agire
Si è parlato di situazioni giuridiche e di atti giuridici. È evidente che le situazioni giuridiche devono essere di qualcuno: non avrebbe senso parlare di proprietà, di crediti, di debiti se non ci fosse qualcuno che ne è titolare. E così pure non avrebbe senso parlare di atti giuridici, se non partissimo dal presupposto di autore dell’atto.
Questa semplice introduzione ci porta alla nozione di soggetti del diritto. Infatti sia le situazioni giuridiche soggettive, sia gli atti giuridici, fanno capo a quelli che sono definiti come “soggetti del diritto”. I soggetti del diritto sono, appunto, coloro che possono essere titolari di situazioni giuridiche, e che le movimentano compiendo atti giuridici. E siccome situazioni e atti giuridici non sono altro che strumenti con cui il diritto svolge la sua funzione di sistemare interessi, possiamo anche dire che i soggetti
del diritto sono coloro i cui interessi sono sistemati dalle norme. Sono, in una parola, i protagonisti del mondo del diritto. I soggetti del diritto possono essere di due tipi: - Le persone fisiche, e cioè gli individui umani ai quali l'attribuzione della qualità di soggetto di diritto è conseguenza diretta e immediata della sua esistenza; - Le organizzazioni, e cioè complessi unitari di uomini e mezzi materiali. Il soggetto del diritto si lega alla capacità giuridica definita come la capacità, riconosciuta dall'ordinamento, di essere titolari di situazioni giuridiche: in concreto ad essere titolare di diritti e di obblighi. Secondo il Codice Civile "la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita". Il legislatore ha voluto affermare che tutte le persone fisiche, per il solo fatto di essere nate, sono idonee ad entrare nel mondo giuridico ed essere titolari di diritti e di doveri. Un bambino appena nato.capacità giuridica è la capacità di essere titolari di diritti e doveri, di agire autonomamente e di essere soggetti di diritto. Essa è riconosciuta a tutte le persone, indipendentemente da caratteristiche personali come il sesso, la razza o eventuali difetti fisici. In passato, però, non sempre è stato così: ad esempio, gli schiavi non avevano capacità giuridica e, in tempi più recenti, le donne avevano una capacità giuridica limitata. La capacità giuridica è quindi un'espressione dei principi di libertà e uguaglianza, tanto che la Costituzione stabilisce che nessuno può essere privato della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome per motivi politici. La capacità giuridica si acquisisce alla nascita e si perde alla morte. Mentre la capacità giuridica si acquisisce con la nascita, la capacità di agire si acquisisce al compimento del diciottesimo anno di età.La capacità giuridica non costituisce, da sola, una tutela sufficiente. Infatti se è vero che la propensione ad essere titolari di diritti e doveri è riconosciuta a tutti i soggetti, è anche vero che questi ultimi dovranno badare ai propri interessi; tutti infatti capiscono che un bambino potrebbe tranquillamente scambiare un bene molto prezioso per un gioco per lui attraente. Tale "scambio", come è facile intuire, non può essere valido in quanto il bambino non è ancora in grado di rendersi conto di tutte le conseguenze dei suoi gesti; praticamente non ha ancora acquisito quella maturità che si ottiene con il trascorrere dell'età. Quindi solo chi ha raggiunto una sufficiente maturità potrà, non solo essere titolare di diritti, ma anche validamente disporre. Fino a diciotto anni la capacità di agire è tutelata dai genitori i quali sono i rappresentanti legali del minore.
genitori infatti compiono per il figlio minorenne, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Si ritiene pertanto che il minore possa compiere soltanto gli atti di vita quotidiana idonei a soddisfare le proprie esigenze essenziali per una sua crescita armonica. Gli atti che presuppongono la capacità di agire se posti in essere dal minore sono atti invalidi. Ma certi atti sono validamente compiuti anche da chi ha meno di 18 anni come ad es.: - Il matrimonio che può essere effettuato al 16° anno di età; - Il lavoro. La capacità di agire in materia di rapporti di lavoro si acquista al 15° anno di età. Quando il minore è privo di genitori entra in gioco l'istituto della tutela dei minori. La posizione del tutore si differenzia da quella dei genitori perché le scelte prese dal tutore vengono autorizzate dal giudice tutelare o dal tribunale. Soggetti caratterizzati dall'incapacità di agire: 1. Incapacità naturale: ilsoggetto maggiorenne, nel momento in cui ha compiuto un atto negoziale, seppur legalmente capace, si è trovato concretamente in una situazione di limitazione della propria sfera intellettiva e volitiva. Gli atti posti in essere possono essere annullati; 2. Infermità/menomazione fisica o psichica: persona maggiore di età che necessita di essere assistita per la cura dei propri interessi e per questo viene nominato un amministratore di sostegno. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti di cui non necessita dell'ausilio dell'amministratore di sostegno tendenzialmente specificatamente individuati nel provvedimento del giudice. Sono annullabili gli atti posti in essere dal beneficiario in violazione dei limiti imposti dal giudice e quelli posti in essere dall'amministratore di sostegno compiuti in violazione rispetto all'incarico o ai poteri a lui conferiti; 3. L'emancipazione: il minore emancipato è quelminore che non è più soggetto alla potestà dei genitori. La potestà genitoriale è il potere attribuito ai genitori di proteggere, educare e istruire il figlio minorenne e curarne gli interessi. L'emancipazione può riguardare solo il minore almeno sedicenne. Praticamente il Tribunale può autorizzare al matrimonio il minore che abbia compiuto i 16 anni di età. Con tale matrimonio il coniuge minorenne ottiene l'emancipazione, cioè acquista una limitata capacità di agire (come ad es. la possibilità di compiere da solo atti di ordinaria amministrazione), mentre, come per l'inabilitato, per compiere altri atti necessita dell'assistenza del curatore. Gli atti di straordinaria amministrazione eventualmente compiuti dall'emancipato senza l'assistenza del curatore sono annullabili. Se l'emancipato è sposato con persona maggiore d'età, quest'ultima ne è
il curatore: seinvece è sposato con una persona anch'essa di minore età, il giudice può nominare un unico curatore per entrambi. Lo stato di emancipazione, ovviamente, cessa con il raggiungimento della maggiore età.
4. Inabilitazione: L'inabilitazione è pronunciata con sentenza dal tribunale, quando ricorra anche uno dei seguenti presupposti:
- Infermità di mente non talmente grave da far luogo all'interdizione
- Abuso abituale di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti
- Sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia.
Il legislatore prevede che chi è parzialmente incapace possa essere inabilitato.
L'inabilitato, previa dichiarazione del Tribunale della sua parziale incapacità, diversamente dall'interdetto, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione da solo, mentre deve essere affiancato dal curatore per gli atti di straordinaria amministrazione. L'atto senza
La firma del curatore è annullabile. Egli lo accompagnerà nelle scelte più importanti della sua vita e firmerà insieme a lui tutti gli atti di straordinaria amministrazione, il che costituisce una enorme protezione per chi è parzialmente incapace.
Interdizione giudiziale: il soggetto non riesce a provvedere ai propri interessi in presenza di un'infirmità di mente grave e abituale. Vale un regime di incapacità legale assoluta, quindi viene nominato un tutore che rappresenta l'interdetto e ne amministra il patrimonio, applicandosi le norme dettate per la tutela dei minori di età. L'interdetto si trova in una situazione simile a quella in cui si trova il minore di età: non può compiere direttamente nessun atto negoziale, se non quelli necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana; se compie atti negoziali, gli stessi sono annullabili. Gli atti compiuti solo dall'interdetto sono
annullabili su richiesta del suo tutore.6. Interdizione legale: pone il soggetto in stato di assoluta incapacità di agire in funzione della tutela dei terzi. All'interdizione legale sono sottoposti i soggetti condannati all'ergastolo o alla reclusione per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni. L'interdizione legale ha, dunque, funzione sanzionatoria (tant'è che normalmente, viene a colpire soggetti perfettamente in grado di intendere e di volere). Anche in questo caso viene nominato un tutore che rappresenta l'interdetto e ne amministra i beni.
Su un piano trasversale alla capacità giuridica e alla capacità di agire si pone la legittimazione, intesa come idoneità del soggetto a ricevere, esercitare o disporre di un determinato diritto o situazione giuridica. È possibile individuare due forme di legittimazione:
- Legittimazione a ricevere: assume rilevanza quando il diritto impone al soggetto in