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Il Parlamento italiano e il suo assetto bicamerale
Il Parlamento italiano ha un assetto bicamerale, come molti paesi nel mondo con le più svariate forme di governo. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno un sistema presidenziale con due camere, mentre la Francia ha un sistema semipresidenziale sempre con due camere. Tuttavia, possono anche esistere parlamenti monocamerali.
Una caratteristica peculiare del nostro bicameralismo è che le due camere, la Camera dei deputati e il Senato, sono titolari degli stessi identici poteri. Questi poteri uguali si manifestano principalmente nelle due grandi funzioni svolte dalle nostre camere. Da un lato, entrambe le camere votano la fiducia al governo, quindi questa funzione legata alla concessione della fiducia pesa allo stesso modo per entrambe le camere. Dall'altro lato, le camere hanno lo stesso peso all'interno del procedimento che porta all'approvazione delle leggi. Affinché un progetto di legge diventi una legge, è necessario che sia approvato in modo uguale sia dalla Camera che dal Senato. Questo è il principio del bicameralismo paritario.
Ma perché due camere? Fino a quando non viene approvato lo stesso identico testo di legge sia dalla Camera che dal Senato, il processo legislativo non può essere completato.
La legge non c'è. In Italia è stato regionale e in costituzione c'è scritto che il Senato è eletto a base regionale, alla fine in assemblea costituente prevalse la scelta di fare 2 camere con poche differenziazioni. La Costituzione prevedeva 630 deputati per la Camera dei Deputati, a seguito del referendum costituzionale di settembre è stata approvata la revisione della Costituzione per la quale la prossima volta che si andrà a votare i deputati saranno 400. Il Senato aveva in origine un numero di senatori pari a 315, ma la Costituzione modificata stabilisce che il numero di senatori sarà 200, quindi alla scadenza della legislatura nel 2023, quando si andrà a eleggere il nuovo Senato, sarà formato da 200 senatori. Questa decisione è stata una conseguenza della revisione costituzionale che è avvenuta con il referendum di settembre. La proporzione però rimane la stessa, i deputati rimangono il doppio dei senatori. La Costituzione stabilisce che l'elettorato attivo, cioè chi vota i deputati, è la maggiore età.
La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale, mentre per le elezioni del Senato l'età è di 25 anni (elettorato attivo). Questa distinzione fu pensata nel 1947 per creare due corpi elettorali diversi, al fine di diversificare la struttura. Anche i requisiti per l'elettorato passivo sono diversi: per diventare deputati bisogna aver compiuto 25 anni di età, mentre per diventare senatori bisogna avere 40 anni di età. Dal 2000 una piccola quota di senatori e deputati è riservata a coloro che rappresentano gli italiani all'estero. Dopo il referendum del settembre 2020, il numero di questi rappresentanti è stato ridotto. La Costituzione è stata modificata nel 2000 per introdurre una circoscrizione estero, all'interno della quale vengono eletti alcuni senatori e deputati che rappresentano i nostri connazionali che vivono all'estero.
deputati e senatori si è ridotto, da 12 deputati a 8 e da 6 senatori a 4. Al senato accanto ai senatori eletti abbiamo anche dei senatori che non sono eletti, la presenza di questi senatori è una contraddizione con il principio democratico visto il numero di questi senatori. Art 59 è articolo di riferimento, 1 comma si stabilisce che chi è stato presidente della Repubblica a meno che non rinunci diventa senatore a vita, attualmente per esempio Giorgio Napolitano è senatore di diritto non avendo rinunciato a questo seggio. Secondo comma art 59 riconosce al Presidente della Repubblica il potere di nominare sino ad un massimo di 5 senatori a vita, sono persone che dice art 59 comma 2 hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Esempio Liliana Segre nominata da Mattarella, lei è un esempio di meriti che si sono dimostrati nel campo sociale. Anche Mario Monti tra campo sociale e scientifico. Architetto poi Renzo Piano (Napolitano).
È senatore di diritto a vita salvo rinuncia per il primo comma dell'art 92). Poi abbiamo due grandi scienziati: professoressa Elena Cattaneo e professor Carlo Rubbia.
Lezione 9
Camera dei deputati è interamente elettiva. Senato ha anche senatori a vita. Legislatura dura 5 anni sia per Camera dei deputati sia per senato, può essere prorogata in una sola situazione che la costituzione riconosce cioè in caso di guerra. La costituzione si preoccupa di definire alla fine della legislatura delle norme che poi assicurino da un lato il passaggio alle nuove camere una volta che saranno elette ma anche impedire che un organo importante come il parlamento non possa essere considerato un organo permanente.
Per comprendere ciò bisogna leggere art 61 della Costituzione. Le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti, c'è un termine entro il quale la costituzione stabilisce che si deve procedere a rinnovare, si dice che poi la prima
riunione delle nuove camere ha luogo non dopo 20 giorni delle elezioni. (altro termine di garanzia). Infine, nel secondo comma vi è scritto che finché non siano riunite le nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti, qui ovviamente bisogna distinguere questa ipotesi fisiologica di prorogare i poteri delle camere precedenti finché non sono riunite le nuove camere dall'ipotesi di prorogare la legislatura oltre 5 anni (che è evento eccezionale che può realizzarsi solo in caso di guerra che non si è mai verificato). Nel momento in cui faccio le elezioni, nel momento in cui entro 20 giorni dalle elezioni devono riunirsi le nuove camere, comunque le vecchie camere sono prorogate dei loro poteri, quindi se per esempio ci fosse da svolgere qualche funzione che non può essere trasferita alle camere nuove, per esempio quando si tratta di convertire un decreto-legge, le camere anche sciolte devono comunque riunirsi. le camere ci devono sempre essere, (organo permanente) aQuesto mira articolo 61. Altre nome organizzative che sono daricordare: quelle che concernono intanto come avviene la riunione delle camere, art 62primo comma contiene in realtà una disposizione di sapore ottocentesco, le camere siriuniscono di diritto il primo giorno non festivo di Febbraio e di Ottobre→un po’ottocentesco perché è stata scritta guardando l’esperienza dello statuto albertino dovevi erano le sessioni parlamentari e vi accadeva che le camere non fosseroconcretamente riunite in certi periodi dell’anno, oggi le camere sono sempre riunite,ma c’è anche questa previsione, così come c’è previsione di convocazione in viastraordinaria qualora ciascun presidente delle camera convochi o quando avvengaconvocazione su richiesta del presidente della repubblica o un terzo dei componentidel senato o della camera chiedano di riunirsi straordinariamente. Quando pensiamoalle 2 camere noi pensiamo alle due diverse assemblee: Camera e Senato,
sia una maggioranza assoluta, cioè la metà più uno dei membri dell'assemblea. Il presidente del Senato, come seconda carica dello Stato, ha anche il ruolo di supplente del presidente della Repubblica. Mentre il presidente della Camera dei Deputati ha delle funzioni specifiche legate al cosiddetto Parlamento in seduta comune. La modalità di elezione dei presidenti del Senato e della Camera dei Deputati è stabilita dai rispettivi regolamenti. La Costituzione riconosce l'esistenza di questi regolamenti parlamentari che, secondo l'articolo 64 comma 1, devono essere approvati da ciascuna camera con una maggioranza assoluta. Questa maggioranza è speciale, perché per approvare un regolamento parlamentare non è sufficiente una maggioranza semplice o il quorum strutturale di partecipazione della metà più uno degli aventi diritto. È necessario che vi sia una maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea presenti.Siamo maggioranza assoluta, questo perché il regolamento di ciascuna camera è un atto che delineatutta la struttura organizzativa a partire dall'elezione del presidente e poi disciplina anche tutti quei passaggi del procedimento di formazione della legge che non sono scritti in costituzione, quindi regolamento di ciascuna camera è atto di autoorganizzazione molto rilevante, ma è anche atto attraverso il quale si vanno a regolare tutta una serie di previsioni che integrano, completano ciò che la costituzione dice riguardo procedimento di formazione della legge e tutto insieme delle funzioni cui le camere sono titolari.
Art 64 -> quorum strutturale è quello che serve per ritenere valida la deliberazione, cioè la presenza della maggioranza dei componenti. Quorum funzionale è invece quello che serve, una volta che l'organo è costituito, ad assumere la deliberazione, cioè la maggioranza dei presenti tranne eccezioni.
Costituzione dà un elemento che vi sono anche
Altri organi, poi va regolamentoparlamentare nel dettaglio→ci sono i gruppi parlamentari, che sono quei gruppi chesi costituiscono dentro il parlamento dopo le elezioni, gruppi che corrispondono, sonola proiezione in parlamento delle forze politiche, dei partiti politici che si sonopresentati nella competizione elettorale. Ciascun regolamento stabilisce disposizioniriguardanti, per esempio, numero minimo di deputati e senatori che servono percostituire il gruppo parlamentare. I loro atti sono espressione dell’interesse di ciascungruppo e non dell’intero collegio: i gruppi sono la proiezione dei partiti o dei movimentipolitici in seno alle camere. I regolamenti prevedono che ciascun parlamentare debbaobbligatoriamente appartenere ad un gruppo; ovviamente c’è libertà nella scelta,coloro che non esprimono una preferenza sono costretti ad iscriversi ad un gruppomisto.
Altri organi delle camere sono le commissioni, l’attività parlamentare non
avvienesoltanto nell'assemblea nella sua interezza, ma i lavori parlamentari si suddividono in particolare attraverso le commissioni permanenti che toccano le grandi tematiche: la commissione giustizia, esteri, affari costituzionali, finanze e bilancio, difesa. I lavori parlamentari e le funzioni parlamentari a partire dalla funzione che è un po' la funzione regina del parlamento cioè quella legislativa non si svolgono solo nell'assemblea ma anche attraverso il lavoro delle commissioni permanenti. Al pari delle giunte, sono organi monocamerali composti in modo da rispecchiare la proporzione interna dei gruppi parlamentari. Attualmente quattordici commissioni permanenti tanto alla Camera quanto al Senato e si distinguono in relazione alla materia trattata. Le funzioni delle commissioni permanenti riguardano la funzione legislativa e il ruolo politico. Vedi bene pag 279. Accanto alle commissioni permanenti vi è la possibilità di istituire commissioni speciali, compostesempre in modoproporzionale ai gruppi parlamentari. Anzitutto possono esistere commissioni