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NORME DI CONFLITTO
Funzione di delimitare l’ambito di applicazione della lex fori
o Funzione di rendere applicabile il diritto straniero
o Funzione di rendere applicabile di volta in volta il diritto straniero o la lex fori.
o
È propria questa ultima concezione che meglio descrive il compito di queste norme di
conflitto, che intervengono per guidare il giudice nella scelta del diritto applicabile per
decidere di situazioni e rapporti giuridici che presentano contatti con uno o più ordinamenti
stranieri. Le norme di conflitto interne contengono degli elementi di collegamento che
permettono di individuare il diritto applicabile. È pacifico che ai sensi dell’articolo 12 il
processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana, le parti potranno
derogare alla giurisdizione nazionale con accordi che presentino i requisiti di cui all’articolo
4, l’autonomia privata può cioè esplicarsi solo entro i limiti previsti dalla legge stessa. Per le
norme di conflitto vale allora il principio iura novit curia (>il giudice conosce la legge cioè
le parti in giudizio possono limitarsi ad allegare e provare i fatti che costituiscono il diritto
che affermano, la legge non deve essere provata perché il giudice la conosce) e le parti
non possono sottrarsi alla loro applicazione > norme di conflitto cogente Davanti a una
fattispecie che presenta dei connotati di transnazionalità il giudice deve accertare
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nell’ambito di applicazione di quale norma di conflitto essa rientri e applicare tale norma.
Si rinvengono anche delle norme di conflitto facoltative > contengono la possibilità per le
parti di designare la legge destinata a regolare il rapporto. È lo stesso contesto della riforma
che avvalla la presenza di norme cogenti, applicabili d’ufficio e lo fa soprattutto con una
previsione come l’articolo 14 che pone in carico al giudice l’accertamento della legge
straniera. Viene allora affermato il dovere del giudice italiano di conoscere e applicare
d’ufficio le norme di conflitto, questo comporta che sempre d’ufficio deve ravvisarne i
presupposti di applicazione > non condivisibile l’orientamento della Cassazione che, pur
riconoscendo l’applicabilità d’ufficio del diritto straniero, ha ritenuto sempre necessario che
le condizioni di fatto, i presupposti per l’applicazione di tale diritto risultassero in modo
indubbio e pacifico dagli atti di causa allegati dalle parti. Significa scaricare sulle parti la
ricerca dei presupposti di applicabilità delle norme di conflitto, snaturando l’obbligo che
grava sul giudice di procedere d’ufficio.
La corte costituzionale ha riconosciuto che, sebbene queste norme non regolino in modo
diretto la fattispecie, le norme di conflitto sono comunque suscettibili di essere messe a
confronto con i principi fondamentali del nostro ordinamento. Queste non hanno infatti
carattere neutro e non possono considerarsi meramente strumentali. Accanto alla
conformità rispetto al dettato costituzionale, c’è anche la conformità rispetto alle regole
dell’unione e nello specifico alla CEDU.
CRITERI DI COLLEGAMENTO
Ø
Ciascuna norma di conflitto contempla una categoria più o meno ampia di fattispecie per
la quale, per mezzo di un criterio di collegamento, provvede a determinare il diritto che il
giudice dovrà applicare. Nello specifico è quel fattore materiale che il legislatore considera
idoneo e esprimere un attacco, una connessione, un collegamento di una categoria di
fattispecie con un dato ordinamento. Alcuni di questi criteri di collegamento operano
anche come titoli di giurisdizione e si comprende come vengano utilizzati sia elementi o
aspetti della fattispecie che riguardano i soggetti interessati (cittadinanza, domicilio,
residenza) ma anche elementi che riguardano la situazione in ordine alla quale viene
richiesto l’intervento del giudice (luogo in cui si trova il bene, in cui il matrimonio si è
celebrato).
Cittadinanza: riflette l’appartenenza dell’individuo alla comunità di persone che
o costituisce la base sociale dello Stato. Viene ancora preferito dagli Stati,
nonostante l’intervenuto mutamento del quadro storico e della sua formulazione.
Domicilio: riflette un legame meno intenso dal punto di vista politico ed
o ideologico, ma più territoriale ed economico. Perde terreno a favore della
residenza abituale. Mantiene comunque un ruolo importante ai fini della
delimitazione della della giurisdizione. È assunto dal legislatore italiano come
criterio di collegamento alternativo alla cittadinanza nel caso di apolidi e
rifugiati. 20
Residenza:
o Residenza abituale: non impiegata dal nostro legislatore, ma sempre più diffuso
o dal momento che privilegia la dimensione fattuale. Regolamento Roma I e Roma
II > per la persona giuridica è il luogo dove si trova la sua amministrazione
centrale, per la persona fisica che agisce nell’esercizio della sua attività > è la
sede dell’attività principale, per la persona fisica > luogo in cui viene fissato in
modo stabile il centro degli interessi
Volontà delle parti: si esplica in maniera immediata dichiarando applicabile al
o contratto una certa legge, qualunque sia o non sia il collegamento del contratto
con l’ordinamento scelto dalle parti come applicabile. Regolamento Roma I ha
addirittura aperto alla possibilità che le parti scelgano in un qualsiasi momento
quale legge applicare al contratto, seppur diversa rispetto a quella
precedentemente applicata. La ratio è di inserire il contratto nell’ordinamento
che meglio riflette le caratteristiche economiche dell’operazione. Dinnanzi a una
così ampia volontà, c’è inevitabilmente il timore di eventuali abusi e frodi alla
legge ad opera delle parti. Ad ogni modo la scelta operata dalle parti non può
recare pregiudizio all’applicazione delle disposizioni imperative del diritto
comunitario che sarebbero applicabili nel caso di specie. Tranne alcune
limitazioni, l’autonomia delle parti è ampliamente valorizzata essendo consentita
che questa riguardi una parte soltanto del contratto e che possa risultare anche
dalle circostanze. La volontà delle parti non è essa stessa un titolo o un criterio,
ma è il negozio con cui le parti la esercitano che delimita la giurisdizione e sceglie
la legge applicabile, è pertanto interessante capire come questo negozio
debba essere valutato ed alla luce di quale ordinamento. Il regolamento Roma
I dà una soluzione esplicita in materia contrattuale: l’esistenza o la validità del
consenso delle parti è valutata secondo la lex causae cioè quella designata
dalle parti stesse.
Localizzazione della vita matrimoniale: a proposito dei rapporti personali tra i
o coniugi, dell’adozione, dei rapporti tra adottato e famiglia adottiva la legge usa
questo criterio in via sussidiaria. Per stabilire dove la vita matrimoniale sia
prevalentemente localizzata deve tenersi conto a) della natura b) della durata
delle connessioni idonee a determinare questa localizzazione e soprattutto deve
aversi riguardo all’intero arco della vita coniugale > cittadinanza, residenza,
domicilio, luogo di celebrazione del matrimonio, luogo di nascita dei figli,
localizzazione dei beni. Con la locuzione “vita matrimoniale” deve intendersi
“vita familiare” così ricomprendendo anche quella dei figli. Questo criterio è
ispirato al criterio di collegamento più stretto > se le parti non hanno deciso la
legge applicabile la contratto, si applica quella dello Stato con cui il contratto
ha il contatto più stretto. Questo criterio è stato però abbandonato nel
Regolamento Roma I, che ha preferito un criterio di collegamento territoriale
come la residenza abituale. Sopravvivano tuttavia, in via eccezionale, dei casi in
cui il regolamento apre alla legge dello Stato con il quale il contratto presenta il
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collegamento più stretto. Articolo 4.3 Regolamento Roma I è la clausola di
salvaguardia, che apre alla flessibilità in una materia rigidamente regolata da
norme spaziali. Regola analoga la troviamo anche nel regolamento Roma II.
Il legislatore delle norme pattizie e comunitarie di d.i.p. prende in considerazione sempre
dei contatti materiali fra il rapporto o la situazione giuridica da regolare o la controversia e
un certo Stato. per designare questi contatti vengono usati dei concetti giuridici come la
residenza o il domicilio > CRITERI GIURIDICI oppure semplici fattI > CRITERI DI FATTO. Una
diversa classificazione porta a distinguere a seconda che l’attacco che i criteri di
collegamento rivelano tra il rapporto o la situazione da regolare e lo Stato riguardi i soggetti
interessati > CRITERI SOGGETTIVI oppure si riferisca ad altri elementi del rapporto > CRITERI
OGGETTIVI. È possibile che si verifichi un CONCORSO di titoli di giurisdizione e criteri di
collegamento:
Criteri di giurisdizione:
- Legge interna: domicilio, residenza in Italia del convenuto. Vengono in via
o sussidiaria prese in considerazione altre connessioni con il nostro ordinamento
giuridico. Lo scopo è quello di far sì che il giudice italiano possa essere adito
con una latitudine notevole, ma non in modo indiscriminato, cosicché l’essere
chiamato in giudizio in Italia non risulti imprevedibile e vessatorio per il
convenuto.
Regolamenti Bruxelles I e Ibis: usano un titolo di giurisdizione come principale
o cioè il domicilio e poi in via sussidiaria altri titoli idonei a identificare fori speciali
concorrenti e fori dotati di competenze esclusiva. I regolamenti riconoscono
altresì capacità alla volontà delle parti di derogare o prorogare la
competenza dei giudici.
Criteri di collegamento:
- Concorso alternativo: la norma di conflitto considera vari aspetti della
o fattispecie da regolare, suscettibili di collegare la fattispecie
simultaneamente a più ordinamenti giuridici diversi, ma tutti ritenuti
ugualmente adatti a disciplinarla. I casi di concorso alternativo nel nostro
ordinamento riguardano per lo più la forma > articolo 28 matrimonio. Lo
scopo che il legislatore vuole perseguire è quello della validità del negozio.
Non è rilevante l’ordine in cui i vari criteri di collegamento sono elencati, ma
importa che il requisito di forma prescritto dal diritto di uno qualunque degli
ordinamenti richiamati sia soddisfatto. Nel caso in cui una parte volesse far
valere l’invalidità, questa deve essere dimostrata rispetto i requisiti previsti
dalle leggi richiamate.
Concorso successivo: la norma di conflitto impiega in sequenza due o più
o criteri di collega