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Diritto internazionale privato

Manuale Mosconi e Campiglio, settima edizione

Parte prima: sviluppo storico

Il diritto internazionale privato (d.i.p.) è il complesso delle norme giuridiche dello Stato che regolano quei rapporti privatistici che presentano degli elementi di estraneità rispetto ad esso ovvero di transnazionalità. Si usa l'espressione "transnazionale" per indicare un rapporto tra individui, mentre invece usando l'espressione "internazionale" ci si riferisce al rapporto tra gli Stati. Si parla quindi di diritto internazionale per sottolineare l'esistenza di punti di contatto con più Stati e di diritto privato con riferimento alla natura dei rapporti che vengono disciplinati.

Si tratta in definitiva di norme che fanno parte dell'ordinamento giuridico di un determinato stato ed hanno valore esclusivamente in questo, pur se destinate a disciplinare rapporti e fattispecie che hanno punti di contatto con altri stati. In un sistema sempre più aperto è forte l'esigenza di creare un sistema di d.i.p. perché sempre più fattispecie e fatti presentano caratteri di collegamento e di transnazionalità.

In presenza di questo tipo di rapporti si crea sempre più spesso un concorso tra le norme giuridiche dei singoli e diversi ordinamenti. Le norme di d.i.p. sono quelle che permettono a ciascuno Stato di superare, ciascuno a proprio modo, il conflitto quando il rapporto deve essere disciplinato dalle norme dell'uno o dell'altro ordinamento, alla luce del prevalente collegamento con l'uno o l'altro stato.

Funzione e modo di operare del diritto internazionale privato

La locuzione diretta ad individuare questo particolare nucleo di norme risulta inesatta: il d.i.p. altro non è che una parte delle norme interne al nostro ordinamento che si differenziano dalle altre per:

  • Oggetto: regolano fattispecie caratterizzate da elementi di transnazionalità o punti di contatto con ordinamenti giuridici stranieri.
  • Funzione: comporre presunti conflitti con le norme di altri ordinamenti. Tuttavia, la determinazione puntuale della esatta funzione di questo tipo di norme non è sicura, e si scontrano due diverse concezioni:
    • Concezione bilaterale: le norme di d.i.p. hanno lo scopo di determinare la legge applicabile ad una determinata fattispecie concreta e, poiché tale legge può sia essere quella nazionale che quella di un altro ordinamento, la funzione delle norme è quella da un lato di delimitare l'ambito di applicazione del diritto interno e quindi della lex fori, e dall'altro di richiamare, nel caso, norme di diritto straniero.
    • Concezione unilaterale: la funzione delle norme di d.i.p. è unica e consiste nel richiamo o rinvio agli ordinamenti stranieri per la disciplina della fattispecie con elementi di estraneità. Secondo altri invece, questa unica funzione delle norme di d.i.p. sarebbe invece quella di delimitare l'ambito di applicazione dell'ordinamento interno. Tali tesi unilaterali sono tuttavia entrambe contraddette dalla formulazione tipicamente bilaterale delle nostre norme.
  • Modo di operare: a differenza di tutte le altre norme, queste non risolvono in modo diretto il conflitto, ma piuttosto individuano la legislazione, tra tutte quelle che presentano punti di contatto, che dovrà provvedere alla sua disciplina.

Diritto internazionale del XX secolo

  • Story: giurista americano che introduce la denominazione d.i.p. Il fondamento dell'applicazione delle norme straniere sta in quello che lui chiama comity e cioè nel rispetto reciproco, da parte degli Stati, delle proprie leggi, in considerazione del vantaggio che ciascuna nazione può trarne.
  • Savigny: egli ritiene utile determinare, in riferimento alle diverse tipologie di rapporti, a quale legge debbano ricollegarsi, individuando il criterio in funzione del quale ogni singolo rapporto può essere ricondotto ad un sistema giuridico piuttosto che a un altro.
  • Mancini: è necessario cercare principi in base ai quali si può agevolmente decidere quale legislazione debba applicarsi a ciascuna delle parti in giudizio. Egli individua in particolare tre criteri:
    • Criterio della nazionalità: rapporti di famiglia, persone, successioni.
    • Criterio di libertà:
    • Criterio di sovranità: opera quando gli stranieri al pari dei cittadini vengono assoggettati alle leggi penali, di ordine pubblico, dello Stato.

Legge 31 maggio 1995 numero 218

Fino all'approvazione di questa legge, il diritto internazionale privato italiano è stato costituito da un numero esiguo di disposizioni contenute in vari luoghi e ispirate al principio della prevalenza del criterio della nazionalità. Una prima forma di arricchimento si è avuta con l'apertura dell'Italia alle convenzioni con altri paesi, il cui scopo era, tra gli altri, sostituire in specifiche materie le norme dei singoli ordinamenti di diritto internazionale privato.

La legge 218/1995 ha carattere onnicomprensivo dal momento che "determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri" (articolo 1). I principi che ispirano la riforma sono:

  • Delimitazione della giurisdizione italiana.
  • Definizione dei casi e delle procedure secondo cui atti e sentenze straniere possono esplicare i loro effetti nel nostro ordinamento.
  • Quali contatti siano necessari e sufficienti per determinare un intervento dei giudici.
  • Criteri per l'individuazione del diritto applicabile da parte del giudice italiano.

I vari Stati sono ben consapevoli della finitezza dei vari ordinamenti e tendono a una reciproca apertura che comporta un riconoscimento di sentenze e applicazione di leggi che provengono dagli altri Stati. Il coordinamento con altri ordinamenti comporta un triplice ordine di problemi:

  • Ambito della giurisdizione.
  • Individuazione della legge applicabile.
  • Riconoscimento delle sentenze straniere.

Il metodo di collegamento con gli ordinamenti stranieri più caratteristico è quello delle norme di conflitto, ovvero la collocazione della fattispecie in un certo ordinamento in base a connessioni di tipo spaziale. Accanto a questo, la dottrina individua altri criteri: considerazioni materiali, valutare gli interessi in causa in vista di considerazioni e finalità concrete così da applicare quel diritto che dà il risultato preferito dal legislatore, applicazione della lex fori, riferimento all'ordinamento competente, riferendosi cioè all'ordinamento considerato nella sua complessità e interezza.

Questa forma di richiamo viene posta in relazione alla disciplina delle situazioni giuridiche di carattere permanente, per le quali è necessario evitare che si vengano a creare disparità di trattamento. Nella legge 218/1995 prevale il criterio della localizzazione spaziale della fattispecie, ovvero delle norme di conflitto, il testo della legge ha una precisa struttura:

  • Titolo I (art. 1-2): stabilisce la sfera di operatività della legge, fermo restando le convenzioni a cui l'Italia ha aderito o aderirà. Disciplina in modo organico ed esaustivo sia il diritto internazionale privato propriamente detto che quello processuale civile internazionale.
  • Titolo II (art. 3-12): sistema del diritto processuale civile internazionale. Queste disposizioni disciplinano il processo civile allorquando lo stesso coinvolge persone, fatti, atti, beni o provvedimenti che presentano degli elementi di estraneità o punti di contatto con ordinamenti giuridici diversi da quello in cui il processo si svolge.
  • Titolo III (art. 13-63): norme di conflitto, ovvero quelle che per i diversi tipi di rapporti con elementi di estraneità stabiliscono a quale ordinamento giuridico fare riferimento.
  • Titolo IV (art. 64-71): regola le condizioni e le procedure alle quali è subordinato il riconoscimento e l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

Le norme del nuovo sistema di diritto internazionale privato trovano applicazione in tutti i giudizi iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge, anche se riferiti a rapporti giuridici sorti prima.

Altre discipline giuridiche affiancate al diritto internazionale privato

  • Diritto penale internazionale
  • Diritto amministrativo internazionale

Costituiscono il cosiddetto diritto interno in materia internazionale. La differenza sta nel fatto che il d.i.p. adotta un mezzo tecnico particolare consistente nel rinvio ad una serie indeterminata di ordinamenti giuridici. Le altre discipline invece sono costituite da norme che provvedono direttamente a disciplinare i rapporti che presentano in materia penale, processuale, amministrativa etc. elementi di collegamento con altri ordinamenti giuridici.

Si è cercato poi di mettere in relazione il diritto internazionale privato con il diritto internazionale pubblico, ma tra i due sussiste una insopprimibile differenza: il diritto internazionale privato è formato da un insieme di norme giuridiche che, in ciascuno Stato, individuano la legge applicabile alla fattispecie caratterizzata da elementi di estraneità rispetto all'ordinamento statale in questione. Il diritto internazionale pubblico è invece il diritto della comunità degli Stati ed è costituito da norme che si formano al di sopra e non all'interno dei singoli Stati.

Diritto internazionale privato convenzionale

Ciascuno Stato si dà un proprio complesso di norme giuridiche, un sistema autonomo di d.i.p. e ben può accadere che, in alcune materie, i diversi ordinamenti statali adottino regole di risoluzione, dei problemi posti dalle fattispecie che presentino elementi di estraneità, diverse o contrapposte. Tutto questo dà luogo a significativi conflitti giurisdizionali che sono pregiudizievoli per la certezza del diritto.

Gli stessi Stati sono sempre più consapevoli dell'importanza di dotarsi di regole uniformi e pertanto sottoscrivono trattati e convenzioni così da creare regole speciali, che prevalgono su quelle comuni di ciascun singolo stato, con l'obiettivo di giungere ad un'unificazione convenzionale del d.i.p. degli Stati. Il risultato di perseguire questo obiettivo non può che essere la riduzione del margine di forum shopping e l'aumento dell'armonia tra gli ordinamenti.

A Roma nel 1926 venne istituita un'organizzazione intergovernativa UNIDROIT, la cui finalità è appunto quella di studiare, elaborare, predisporre regole sempre attuali e ampiamente condivisibili di diritto internazionale privato. Un analogo organismo è costituito in seno all'ONU ed inoltre ha assunto carattere permanente la Conferenza dell'Aja di Diritto Internazionale, che ha prodotto significativi trattati in materia. Anche all'articolo 2 della legge 218/1995 viene sostenuta l'importanza dell'armonizzazione dei diversi sistemi giuridici nazionali.

Diritto internazionale privato europeo

Per quelli che sono i paesi membri dell'Unione Europea non può essere tralasciata l'importanza del legislatore comunitario in tema di armonizzazione tra gli ordinamenti. Infatti l'articolo 81 del trattato di Lisbona affida all'Unione il compito non solo di sviluppare una cooperazione giudiziaria in materia civile fondata sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extra giudiziarie, ma anche di adottare le misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Lo strumento che sembra essere più efficace per raggiungere lo scopo è senza dubbio quello del regolamento dal momento che è direttamente applicabile negli ordinamenti. I primi regolamenti adottati risalgono al 2000 e riguardano il diritto processuale civile internazionale. Importanti sono i regolamenti Roma I Reg. 593/2008 recanti norme in materia di obbligazioni contrattuali e Roma II Reg. 864/2007 recante norme sulle obbligazioni extra contrattuali.

È comunque chiaramente in atto un processo di "comunitarizzazione" del diritto internazionale privato e processuale, che crea un sistema parallelo o alternativo a quello nazionale degli Stati membri e destinato di fatto a sostituirlo nei rapporti tra loro.

Fonti esterne

  • Trattandosi di norme interne elaborate dai singoli ordinamenti, è alto il rischio di norme di conflitto diverse e addirittura incompatibili. È stata allora elaborata una categoria di norme di d.i.p. che vengono adottate in conseguenza di accordi internazionali cui partecipano una molteplicità di Stati che finiscono per avere in una determinata materia norme di d.i.p. uguali, ovvero d.i.p. convenzionale. Queste sono speciali rispetto a quelle interne di ciascun ordinamento e pertanto vengono applicate con prevalenza rispetto alle altre.
  • Diritto dell'Unione Europea: All'articolo 81 TFUE è esplicitamente definito il compito dell'UE di adottare misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative dei singoli e diversi paesi membri. L'Unione è dotata di strumenti legislativi differenti per eseguire questo compito, ma quello che risulta essere più adatto e per ciò maggiormente utilizzato è quello del Regolamento, immediatamente e direttamente vincolante per ciascuno stato membro in tutti i loro elementi. Le disposizioni contenute in questi atti legislativi dell'Unione entrano direttamente a far parte del nostro sistema di diritto internazionale privato, prevalendo, in virtù del principio di specialità, su quelle della Legge 218/1995, seppur nei limiti del rapporto con gli altri stati membri.

Regolamenti Bruxelles I e Bruxelles Ibis

  • Bruxelles I: Reg. CE 44/2001
  • Bruxelles Ibis: Reg. UE 1215/2012 sostituisce il precedente dal 2015

Per quel che riguarda la giurisdizione, i regolamenti precisano che l'autorità giudiziaria di uno Stato può esercitare il proprio potere di ius dicere solo in ordine a una serie di situazioni che presentino dei punti di contatto stretti con il proprio ordinamento, ovvero titolo di giurisdizione. La giurisdizione è definita da convenzioni internazionali e regolamenti, mentre la competenza è definita secondo la legge dell'ordinamento che ha la giurisdizione. Tuttavia, questa suddivisione di compiti non viene spesso rispettata e gli stessi regolamenti Bruxelles I e Ibis non si limitano a individuare la giurisdizione, ma si spingono fino a definire il giudice competente.

La ripartizione, ovvero attribuzione di giurisdizione operata dai regolamenti, ha carattere esclusivo cioè sostituisce in toto l'attribuzione operata dai singoli legislatori nazionali a favore dei propri giudici.

Applicazione

Ratione materiae

Articolo 1. Tutte le controversie e le sentenze che hanno per oggetto obbligazioni contrattuali o non contrattuali che non riguardano le questioni esplicitamente escluse. I regolamenti riguardano tutta la materia civile e commerciale. La nozione di "materia civile e commerciale" non può essere interpretata secondo il diritto degli Stati membri, ma è necessario ricercarla nelle Convenzioni e nei Trattati, ovvero nel diritto comunitario.

In generale, comunque la nozione deve determinarsi in ragione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l'oggetto della lite. Rimangono comunque escluse ai sensi dell'articolo 1:

  • Le materie fiscali, doganali e amministrative.
  • Lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale tra i coniugi, i testamenti e le successioni.
  • I fallimenti e i concordati.
  • La sicurezza sociale.
  • L'arbitrato.

Il regolamento Bruxelles Ibis amplia l'ambito delle materie escluse alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri. Inoltre, l'elenco delle materie escluse è più complesso, sebbene nei tratti richiami quello del precedente regolamento.

Caso Rich, Corte di Giustizia 1991

La Corte di Giustizia afferma che per stabilire se una controversia rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione deve aversi riguardo all'oggetto soltanto della controversia; l'esistenza di una questione preliminare su cui il giudice deve pronunciarsi non può giustificare l'applicazione della convenzione.

Ratione personae

Art. 2 e 3 Bruxelles I Art. 4 e 5 Bruxelles Ibis

Importantissima è la localizzazione del domicilio dal momento che questi regolamenti si applicano solo a coloro che abbiano il domicilio in uno degli Stati membri. La L. 218/1995 all'articolo 3 tuttavia in alcuni settori rende applicabile la disciplina comunitaria anche a coloro che non hanno il domicilio nel territorio dell'Unione.

Nei confronti di coloro che sono domiciliati in territorio comunitario, non possono essere invocate le norme sulla competenza giurisdizionale dei singoli stati membri, ma sono i regolamenti stessi a ripartire la competenza giurisdizionale fra gli stati comunitari individuando i contatti e i collegamenti che appaiono idonei a giustificare l'esercizio della giurisdizione.

Per i non domiciliati nel territorio comunitario, rimangono applicabili le norme sulla competenza giurisdizionale dei singoli stati membri, essi hanno una competenza residua e le decisioni adottate in forza di questa, godono appieno del regime di riconoscimento ed esecuzione previsto dai regolamenti. Tale competenza riconosciuta in via residuale agli Stati viene ampliata a tal punto da non essere discriminante nei confronti di coloro che non hanno il domicilio in uno stato membro.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.monti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Fumagalli Luigi.
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