Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
I BENI DEL CONTRAENTE
Se il male minacciato riguarda invece altre persone quali i parenti collaterali, gli affini o coloro che non sono legati da vincoli di consanguineità subentra, ai fini della "PRUDENTE VALUTAZIONE" dell'annullamento del contratto, la delle circostanze da parte del giudice (art. 1436 c.c.). In particolare, il giudice dovrà in questo caso tener conto del rapporto affettivo esistente con il convivente, l'amico, un parente in via collaterale (es. il fratello) o un affine (es. la suocera).
L'art. 1435 c.c. prevede che, ai fini dell'annullamento del contratto, il male minacciato deve essere ossia contrario al diritto (esempio di male INGIUSTO, minacciato non contratto al diritto: il cliente di una banca che "minaccia" di cambiare istituto se non gli vengono fatte condizioni più favorevoli. Se la banca decide di concludere il contratto più favorevole al
cliente il contratto non è annullabile perché non si tratta di un male ingiusto). Inoltre, l'art. 1435 c.c. stabilisce che il male minacciato deve essere cioè più grave del NOTEVOLE, danno provocato dal contratto estorto alla vittima. Il male è considerato "notevole" quando è tale da impressionare una persona sensata (= l'uomo medio), avuto riguardo all'età, al sesso e alle condizioni personali. Riflettiamo insieme: questa disposizione potrebbe essere incostituzionale nella parte in cui fa riferimento allibro.
IL TIMORE REVERENZIALE e L'AVVERTIMENTO MAFIOSO:
Non è invece causa di annullamento del contratto il TIMORE RIVERENZIALE (art. 1437 c.c.), ossia la situazione di riverenza che si ha nei confronti di una determinata persona, la quale può mettere soggezione in relazione alla sua posizione sociale, al suo prestigio o all'autorevolezza. Diverso dal timore riverenziale è poi l'AVVERTIMENTO MAFIOSO che può, in alcune circostanze, assumere i caratteri di una vera e propria violenza morale.
Esempio: una persona si rifiuta di concludere un contratto di appalto. Qualche ora dopo riceve la visita da parte di un noto esponente di un'associazione mafiosa, che gli "consiglia" di concludere il contratto. La persona conclude il contratto. Il contratto è annullabile per violenza morale? In questo caso sì, il contratto può essere annullato, perché l'avvertimento mafioso assume i caratteri di una violenza morale.
(2) LA CAUSA causa.Il secondo elemento essenziale del contratto è la "principio di causalità" giuridico italiano, in particolare, è retto dal motivo per il quale ogni contratto (e ogni atto giuridico negoziale) deve avere unacausapropria causa. La del contratto può essere definita come la funzioneeconomico-sociale dell'atto di volontà, e cioè la "giustificazione dellatutela dell'autonomia privata". Non si hanno infatti acquisto di diritti, assunzione di obblighi e/o trasferimento della proprietà senza che vi sia unaEsempi:giustificazione economico-sociale dell'atto di autonomia privata. lacausa del contratto di compravendita è il trasferimento del diritto di proprietà contro il prezzo; lacausa del contratto di lavoro è lo scambio di prestazioni di lavoro contro la retribuzione di denaro; lacausa del contratto di locazione è il godimento del bene
contro il pagamento del canone; la causa del contratto di mutuo è il trasferimento della proprietà e della disponibilità delle cose mutuate, contro l'obbligazione del mutuatario di ritrasferire al mutuante altrettante cose dello stesso genere e di corrispondergli gli interessi.
La causa del contratto non è presente soltanto nei contratti di scambio (o onerosi: quelli sopra citati), ma anche nei contratti gratuiti. La "SPIRITO DI LIBERALITÀ" causa del contratto di donazione è lo con il quale una parte arricchisce l'altra per generosità, riconoscenza, affetto, ecc.
LA CAUSA NEI CONTRATTI TIPICI e ATIPICI:
Per quanto riguarda la causa del contratto, occorre distinguere tra contratti tipici e atipici. I contratti tipici, ossia quelli disciplinati dalla legge, hanno tutti, almeno in astratto, una causa e per questo si discute di CAUSA TIPICA. Per questi contratti non si pone il problema di verificare la causa.
ricorrenza omeno di una funzione economico-sociale, ma essi possono essere considerati MODELLI SCHEMI PRECOSTITUITI come o di “operazioni economiche”, attraverso cui i privati regolano i propri interessi. Può anche accadere però che, talvolta, seppur vi sia un modello astratto, la concreta realizzabilità di quel modello non funzioni, perché la causa potrebbe essere inesistente o illecita, cioè contraria a norme imperative (es. norme proibitive che impongono divieti), all’ordine pubblico (= “clausola generale” che racchiude l’insieme di principi e valori fondamentali dell’organizzazione politica, economica e sociale dell’ordinamento giuridico in un determinato momento storico) e al buon costume (= norme imperative non verbalizzate ricavabili dall’insieme di principi etici accolti comunemente, in una determinata materia e in un determinato momento storico dalla generalità dei
consociati).l'acquisto di una cosa propria. La mancanza di causa potrebbe essere GENETICA, ossia al momento della conclusione del contratto, e questa SOPRAVVENUTA determina la nullità del contratto, oppure anche, ossia successivamente alla sua conclusione, e questa dà luogo alla risoluzione del contratto e, ancora, a partire dalla distinzione tra i 3 diversi aspetti di illiceità è possibile distinguere tra CONTRATTI LEGALI, ovvero quelli contrari alle norme imperative e/o all'ordine pubblico, e CONTRATTI IMMORALI, ossia quelli contrari al buon costume. contratti atipici Per quanto riguarda invece i si discute di CAUSA ATIPICA ed in questo caso è l'interprete a dover accertare l'esistenza o meno della funzione economico-sociale, attraverso gli strumenti che l'ordinamento gli mette a disposizione. In particolare, il giudice è chiamato a verificare se i contratti che non appartengono ai diversi tipi aventi una disciplina
particolaresiano diretti a realizzare interessi "meritevoli di tutela" secondo l'ordinamentogiuridico. Il controllo da parte dell'interprete deve essere effettuato secondo diritto (e non secondo equità), ovvero avendo riguardo alle norme che CASI SIMILI MATERIE ANALOGHE, regolano e e può avvenire non soltanto innegativo (= assenza di contrarietà a norme imperative), ma anche in positivo (= interessi meritevoli di tutela). Può accadere, dunque, che gli interessi perseguiti dalle parti siano leciti ma considerati non meritevoli di Esempio: tutela e allora, in questo caso, il contratto è privo di causa. il contratto di biancosegno (= firma apposta in un contratto totalmente o parzialmente bianco che verrà scritto o completato in un secondo momento) è meritevole di tutela nell'ordinamento giuridico italiano? Sì lo è, perché ha una causa atipica meritevole di tutela.
MOTIVI: causa motiviLa del contratto non va confusa con i che inducono le parti aconcludere un contratto. La prima, infatti, è la RAGIONE OGGETTIVA dell’atto di autonomia privata, mentre i secondi sono la RAGIONE SOGGETTIVA dellocausastesso. La costituisce UNA COSTANTE di ciascun tipo o modello precostituito di “operazione economica” (es. la funzione economico-socialedella compravendita è sempre la stessa: scambiare il diritto di proprietà delmotivibene contro il prezzo), mentre i VARIANO da contraente a contraente (=acquisto una penna per la ragione soggettiva che devo scrivere una lettera admotiviun amico). In linea generale, dunque, i non hanno rilevanza per ildiritto, cioè sono irrilevanti ai fini della validità e/o efficacia del contratto, ma,tuttavia, possono avere in casi eccezionali rilevanza e incidere sulla validità e/omotiviefficacia dello stesso. In particolare, i sono rilevanti quando:
- SONO CONTENUTI IN UNA
CONDIZIONE O IN UN MODO2. SONO ILLECITI E COMUNI AD ENTRAMBI LE PARTI (= l'illiceità dei motivi produce la nullità del contratto).3. SI TRADUCONO IN UN ERRORE SUI MOTIVI.
I CONTRATTI MISTI (o con CAUSA MISTA) e I CONTRATTI COLLEGATI:
I contratti misti con causa mista sono definiti quei contratti atipici la cui causa nasce dalla combinazione, dalla fusione, di due o più contratti tipici.
Esempio: il contratto di portierato nasce dalla fusione della causa di due contratti onerosi: la causa del contratto di locazione e la causa del contratto di lavoro domestico. Secondo la dottrina e la giurisprudenza più accreditate, ai contratti atipici con causa mista si applica PER ANALOGIA la disciplina del tipo contrattuale la cui funzione è prevalente. Può accadere, inoltre, che alcuni contratti tipici risultino dalla fusione di altri contratti.