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DIRITTO PRIVATO.
PARTE PRIMA: LINGUAGGIO E STRUMENTI DEL DIRITTO PRIVATO
CAPITOLO 1: IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA
diritto
Il è l’insieme delle norme giuridiche per la soluzione dei conflitti che
insorgono o possono insorgere tra gli uomini. Esso stabilisce quale interesse, in
un determinato contesto, debba prevalere e sia degno di protezione e quale
(= “ubi
interesse invece, debba soccombere. Il diritto costituisce lo specchio
societas ibi ius”: dove c'è una società (civile), lì vi è il diritto) di un elemento
costante della convivenza umana: la perenne contesa. Il diritto è infatti un
mezzo di regolazione sociale che ha la funzione di sistemare gli interessi
individuali e collettivi presenti all’interno di una società, così evitando o
risolvendo eventuali conflitti tra i portatori di diversi interessi. Il diritto riguarda
non solo i singoli individui ma anche i rapporti tra gli enti pubblici, gli Stati (es.
la Russia ha interessi configgenti con l’Ucraina). Tutte le norme giuridiche, nel
l’ordinamento (o sistema) giuridico italiano
loro insieme, compongono o
il diritto oggettivo . La Costituzione è la principale fonte del diritto nel nostro
ordinamento, a cui devono conformarsi tutte le altre norme gerarchicamente
subordinate, e tutte le norme che concorrono a disciplinare una stessa materia
istituto
compongono un (es. istituto della proprietà, del contratto, ecc.).
Affinché il diritto riesca ad assolvere la sua funzione occorre uno “strumento”
capace di orientare i comportamenti alla realizzazione degli interessi privilegiati
da ogni società (= in Italia il diritto si basa su una democrazia parlamentare,
quindi il Legislatore tende a tradurre in leggi i bisogni, le esigenze, le
aspettative avvertiti all’interno della collettività), che è la NORMA DI DIRITTO
o NORMA GIURIDICA.
LA NORMA DI DIRITTO O NORMA GIURIDICA
norma di diritto norma giuridica
La o è l’unità elementare dell’ordinamento
giuridico. La maggior parte delle norme giuridiche sono strutturalmente
formulate con il carattere della generalità e dell’astrattezza. Le norme di
diritto possono essere classificate in 4 diverse categorie:
1. LA NORMA – REGOLA o NORMA PRIMARIA = le norme che prevedono una
regola, di solito una regola di condotta, sono rivolte ai consociati al fine di
orientarne il comportamento nel senso desiderato (obbligo o divieto di
condotta). L’osservanza di queste regole realizza spontaneamente, da
parte dei consociati, il modello di ordinata convivenza disegnato dal
legislatore; (es. norma che impone di pagare le tasse, ecc.). Può
succedere a volte che le regole di condotta non vengano osservate, allora
in questo caso l’ordinamento giuridico prevede diverse norme-sanzione o
norme secondarie.
2. LA NORMA – SANZIONE o NORMA SECONDARIA = le norme
sanzione/norme secondarie entrano in gioco nel momento in cui le norme
norma-sanzione
primarie sono trasgredite/disattese. Si definisce la
conseguenza che la norma giuridica fa discendere dalla violazione della
regola di condotta; (es. nel caso di omicidio volontario interviene la
norma-sanzione che prevede l’ergastolo; nel caso di non fedeltà
all’interno del matrimonio entra in gioco la norma-sanzione del
mantenimento, ecc.). Nel diritto (anche nel diritto privato) le norme-
sanzione sono caratterizzate dall’uso coattivo della forza. La norma-
sanzione può avere diversi ruoli, che in alcuni casi coesistono, ed in altri
riparatorio
se ne privilegia uno piuttosto che un altro: ruolo , la norma-
sanzione cerca di porre un rimedio al mancato rispetto di una norma nei
confronti del danneggiato (es. una volta leso il diritto di proprietà altrui, si
deve pagare una somma di denaro che è pari al ripristino del danno,
ecc.). Non sempre però può esistere il ruolo riparatorio, per esempio, per
ripristinare il danno di un omicidio bisognerebbe far ritornare in vita la
punitivo
vittima, e questo non è possibile, quindi entra in gioco il ruolo ,
che consiste nel punire coloro che violano una regola di condotta (es.
l’autore dell’omicidio è punito con la pena della reclusione, ecc.). Il ruolo
punitivo della norma-sanzione è evidente soprattutto nel diritto penale,
preventivo
ma anche in quello privato, e si associa anche al ruolo o
deterrente della norma-sanzione, che stabilisce la presenza di una
norma-sanzione che contribuisce a far in modo che l’individuo si astenga
dal commettere un determinato reato (es. l’erede sa che se terrà
determinati comportamenti con colui/coloro che gli lasceranno l’eredità,
(= indegno),
subirà una sanzione pesante che lo escluderà dall’eredità
ecc.).
3. LA NORMA – APPARATO = sono le norme che stabiliscono come devono
funzionare gli apparati dello stato, tra cui anche gli organi giurisdizionali,
cioè quelli chiamati ad applicare le norme-sanzione. Il diritto viene
applicato dal Giudice, ossia dall’autorità giudiziaria che ha funzione
(le norme
giurisdizionale, e vi sono quindi delle norme giuridiche
processuali) che regolano il funzionamento dell’attività dei giudici e le
procedure che occorre rispettare nel processo, da parte di tutti i soggetti
chiamati a parteciparvi (giudici, avvocati, ecc.).
4. LA NORMA – PREVISIONE DI CONSEGUENZE GIURIDICHE AL VERIFICARSI
DI DETERMINATI ACCADIMENTI = sono le norme che contengono la
previsione di determinati effetti legali, in relazione al verificarsi di certe
situazioni, che non consistono però nella violazione di una regola di
condotta (es. se si firma un contratto di compravendita di un bene, ne
discende il passaggio di proprietà a favore del compratore; nel momento
in cui l’individuo nasce, subito ha una capacità giuridica, cioè è
(diritto alla vita, all’immagine, ecc.),
destinatario di diritti ma anche di
(bambino nato ha un debito di tot euro perché proprietario di un
doveri
palazzo che crolla; ecc.).
LA DISTINZIONE TRA DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO
diritto privato
Le norme del si fondano sulla reciproca autonomia (= libertà)
e sulla parità formale delle parti, nel regolare i propri interessi individuali (es.
concludendo un contratto le diverse parti sono soggette a norme privatistiche,
caratterizzate dalla libertà/autonomia e parità formale delle parti). Questo non
esclude però, nell’epoca moderna, il fatto che ci siano dei contraenti molto forti
economicamente, che impongono il contenuto del contratto (es. quando si
compra il biglietto del treno non si discute il prezzo). Nel diritto privato vi sono
norme imperative, ma anche norme dispositive o derogabili, ossia i
soggetti cui esse si rivolgono possono modificarne in tutto o in parte il
“DIRITTO
contenuto. Il diritto privato può essere definito anche come
COMUNE” , perché si applica ai privati ma anche agli enti pubblici. Il diritto
privato è applicabile a tutte le situazioni, eccetto se le norme del diritto
pubblico stabiliscono diversamente e/o non consentono agli enti pubblici di
ricorrere a strumenti privatistici.
diritto pubblico
Le norme del , al contrario, si basano sui principi di disparità
tra le parti e di soggezione di qualcuno a qualcun altro. Formalmente, nel
diritto pubblico è il soggetto privato a trovarsi in uno stato di soggezione
rispetto a quello pubblico, perché subisce l’esercizio del potere legittimo del
soggetto pubblico (es. la norma del diritto tributario: lo stato stabilisce quali e
quante tasse debba pagare il privato). L’ente pubblico, ovviamente,
nell’esercizio del potere sovrano è vincolato al rispetto delle norme di legge
che regolano la sua attività ed al dovere di realizzare l’interesse generale della
collettività.
“il diritto pubblico è il complesso delle norme che attribuiscono ad una
Def. =
pubblica autorità, incaricata di soddisfare interessi generali, dei poteri che le
consentono di incidere sulle posizioni e sugli interessi delle persone, anche
senza e contro la volontà di queste (diritto penale)”. Il diritto pubblico
“le norme che regolano l’organizzazione e il funzionamento
comprende anche
delle autorità e degli apparati pubblici, nonché i rapporti intercorrenti tra loro”.
Esempio: un individuo è proprietario di un terreno ma lo stato/il comune,
avvalendosi delle norme del diritto pubblico, decide di espropriare quel terreno,
con il fine di soddisfare gli interessi della collettività. Il soggetto privato, di
fronte a ciò, deve subire l’espropriazione. Le norme del diritto pubblico sono
infatti imperative (o inderogabili o cogenti). Il comune può anche decidere
però di non espropriare il terreno, ma di utilizzare lo strumento privatistico del
contratto. In questo caso inizierebbero le trattative e si tratterebbe di una
condizione di parità tra le parti. Quindi, in alcuni casi, le norme del diritto
privato possono anche essere usate tra gli enti pubblici.
LE PARTIZIONI DEL DIRITTO PUBBLICO:
1. IL DIRITTO COSTITUZIONALE = detta le norme fondamentali
dell’ordinamento giuridico, che sono contenute nella Costituzione (es.
diritti e doveri dei cittadini, ecc.).
2. IL DIRITTO AMMINISTRATIVO = regola la struttura ed il funzionamento
della Pubblica amministrazione e disciplina il rapporto tra Pubblica
amministrazione e soggetti privati.
3. IL DIRITTO PROCESSUALE = regola l’attività dei giudici e di tutti coloro
che sono coinvolti nello svolgimento del processo.
4. IL DIRITTO PENALE = detta regole di condotta la cui violazione comporta
una sanzione essenzialmente punitiva di carattere personale.
5. IL DIRITTO FINANZIARIO o TRIBUTARIO = disciplina il rapporto tra i
cittadini e le autorità pubbliche competenti a riscuotere tasse e imposte.
6. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO = disciplina i rapporti tra gli stati
a livello internazionale.
LE PARTIZIONI DEL DIRITTO PRIVATO:
1. IL DIRITTO CIVILE = si occupa soprattutto delle persone fisiche, delle
successioni, dei rapporti di famiglia, della proprietà e degli altri diritti
reali, delle obbligazioni, dei contratti e della responsabilità civile.
2. IL DIRITTO COMMERCIALE = ha come oggetto lo svolgimento delle
(attività di impresa)
attività economiche ed il funzionamento delle
(le società).
organizzazioni create a questo fine
3. IL DIRITTO INDUSTRIALE = regola la concorrenza tra le imprese e i diritti
(diritto di autore, marchi, ecc.).
sulle creazioni intellettuali
4. IL DIRITTO DEL LAVORO = regola principalmente i rapporti tra i datori di
lavoro e i lavoratori.
5. IL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE = regola le attività di trasporto aereo,
marittimo e per acque interne.
LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO:
Le fonti del diritto si definiscono come quegli atti o fatti che, in un determinato
ordinamento giuridico, sono capaci di creare norme giuridiche; le fonti del
diritto sono chiamate infatti: fonti di produzione. Le fonti del diritto privato
sono:
1. IL CODICE CIVILE = venne adottato con un regio decreto il 16 marzo
1942 ed entrò in vigore il 21 aprile 1942; è il fondamento del diritto
privato ed è stato modificato nel corso del tempo.
2. LA COSTITUZIONE = è imprescindibile nello studio del diritto privato,
perché detta alcuni principi fondamentali che riguardano i rapporti tra i
privati.
3. LA LEGISLAZIONE SETTORIALE = sono leggi emanate dal Parlamento
che, in modo settoriale, riguardano un determinato settore privatistico.
LE PARTIZIONI DEL CODICE CIVILE:
Il codice civile italiano è ripartito in 6 libri, cadauno suddiviso in titoli (chiamati
“rubrica”), che a loro volta sono suddivisi in capi, che sono ulteriormente
suddivisi in sezioni. Gli articoli possono essere suddivisi in più commi, ciascuno
dei quali detta una o più norme giuridiche.
1. LIBRO PRIMO: riguarda le persone fisiche e il diritto di famiglia.
2. LIBRO SECONDO: riguarda il diritto successorio. [Il diritto successorio
italiano ha una particolare affezione per la famiglia. Il codice civile
stabilisce che moglie e figli sono successori legittimari o necessari, quindi
devono ricevere una parte del patrimonio anche contro la volontà
testamentaria]. RES
3. LIBRO TERZO: riguarda il diritto di proprietà e gli altri diritti reali ( )
RES
minori. I diritti sulla (= “sulla cosa”) sono 7: proprietà, usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superficie, servitù. Il diritto di proprietà
PROVATIO DIABOLICA
può esistere per: (= la mancanza della prova che
contraddice l'affermazione data, rende l'affermazione vera), contratto,
USUCAPIONE
diritto successorio, (= il possesso prolungato di una
proprietà altrui).
4. LIBRO QUARTO: riguarda il contratto in generale, il singolo contratto di
(mutuo, fideiussione, ecc.), (= un titolo
compravendita le obbligazioni
che conferisce all'investitore che lo compra il diritto a ricevere, alla
scadenza definita nel titolo, il rimborso della somma versata e una
remunerazione a titolo di interesse chiamata cedola), il fatto illecito.
5. LIBRO QUINTO: riguarda i rapporti lavoristici e i rapporti tra imprese.
6. LIBRO SESTO: riguarda la tutela dei diritti e la pubblicità.
IL DIRITTO OGGETTIVO o L’ORDINAMENTO (o SISTEMA) GIURIDICO
l’ordinamento (o
Tutte le norme giuridiche, nel loro insieme, compongono
sistema) giuridico italiano il diritto oggettivo
o . La maggior parte delle
norme giuridiche sono strutturalmente formulate con il carattere della
generalità e dell’astrattezza.
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona
Esempio: l’art. 2043 cod. civ.:
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il
danno”.
La norma è generale quando non si riferisce a determinate persone, ma ad
l’art. 2043 cod. civ. non stabilisce che
una serie indeterminata di soggetti:
coloro i quali appartengono a una determinata classe sociale, se commettono
un fatto illecito, sono tenuti a risarcire il danno. Ma anzi, la norma fa
riferimento genericamente a “colui” che commette il fatto.
La norma è astratta quando non si riferisce ad un fatto concreto, ma ad una
“qualunque fatto doloso o colposo”.
serie ipotetica di fatti:
Questi due caratteri delle norme giuridiche sono importanti perché mirano ad
evitare discriminazioni, che sarebbero contrarie al principio di uguaglianza
stabilito dall’art. 3 della Costituzione italiana.
Esistono però alcune norme di diritto che hanno altri caratteri:
1. LE NORME SPECIALI = sono norme che delimitano la serie di persone o
fatti cui si riferiscono, sottraendoli all’applicazione del diritto generale
(es. norme che riguardano le donne lavoratrici madri).
2. LE NORME ECCEZIONALI = sono norme che riservano eccezionalmente
ad una certa categoria di situazioni e persone, un trattamento opposto
“il contribuente
rispetto a quello riservato da una norma generale (es.
abruzzese”: il governo stabilisce eccezionalmente che nell’anno x il
contribuente della regione y, non dovrà pagare le tasse o potrà pagarle in
ritardo senza sanzioni, a causa di un violento terremoto verificatosi in
quella zona d’Italia).
3. LE NORME SINGOLARI o NORME - FOTOGRAFIA = sono norme che si
riferiscono a singole situazioni, persone, soggetti, riservando loro un
determinato trattamento normativo (es. lo scioglimento della loggia
massonica denominata P2). 11/10; 13/10; 14/10;
[art. 3 Cost.: esistono due aspetti fondamentali dell'uguaglianza, quello
formale: ciascun cittadino ha pari dignità di fronte alla legge; e quello
sostanziale: rappresenta la realizzazione dell'uguaglianza formale fra i
speciali, eccezionali singolari
cittadini. Le norme e possono essere compatibili
RAGIONEVOLEZZA
con l’art. 3 Cost. in base ad un principio di , ossia se ispirati
a tutele contemplate nell’ordinamento, quindi non si deve trattare di un inutile
arbitrario privilegio]. IL DIRITTO E LO STATO
Nello Stato moderno organizzato italiano, l’organo che ha l’autorità di emanare
norme giuridiche è lo Stato: si parla di relatività dello Stato, perché solo a
partire dal 1600 si inizia a fare esperienza della storicità dello Stato, mentre
prima emanava le norme colui che aveva ottenuto un certo potere nel corso del
tempo (es. principe, re, ecc.). Lo Stato invece, determina la vocazione a sé del
potere di creare le norme giuridiche. Lo Stato è quindi un concetto
storicamente recente e da integrare, perché in ogni Stato moderno, compreso
quello italiano, il potere di creare norme giuridiche appartiene all’organo
legislativo il Parlamento, il cui funzionamento è oggetto del diritto
costituzionale. Vi sono poi altri organi previsti dalle norme che hanno l’autorità
di emanare norme giuridiche, come per esempio il Governo, le regioni, ecc.
LE NORME NON GIURIDICHE:
non giuridiche giuridiche
Le norme si differenziano da quelle per 2 aspetti
principali:
1. IL TIPO DI SANZIONE = la sanzione prevista per la violazione di una
norma giuridica invade la sfera materiale della persona dal punto di vista
dei beni economici e della libertà personale. Le norme non giuridiche
invece, per esempio le norme religiose, le norme della morale, del
costume, non sono assistite da alcuna sanzione, quindi non sono
considerate come regole di diritto. Esempio: la legge del diritto italiano
prevede la possibilità di scioglimento del vincolo matrimoniale attraverso
il divorzio, mentre invece, secondo le norme religiose, il matrimonio è u
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