Negli ordinamenti moderni, ogni individuo umano è soggetto del diritto, quel soggetto di
diritto che si definisce persona fisica. La legge sembra darlo per scontato infatti l’art 1 c1
afferma che “la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita”; questa
sembrerebbe una scelta politica del legislatore, nata come un frutto storico della civiltà
moderna, e viene dimostrata questa scelta da due rilievi:
Il primo è che in altre epoche storiche c’erano uomini privi della qualità di soggetto del
diritto, vedi i romani con gli schiavi.
Il secondo è che anche in civiltà moderne occidentali, possono variare il modo è la
misura in cui l’uomo è soggetto del diritto.
Con riferimento a quest’ultimo rilievo, l’ordinamento italiano stabilisce che la capacità
giuridica è suscettibile a una gradazione stabilita e definita dalle norme giuridiche. Esempi
semplici e concreti sono le capacità giuridiche ridotte dei minorenni e patti nei confronti del
matrimonio.
La costituzione afferma che “nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica”, art. 22 C.
La coincidenza tra persona fisica e soggetto di diritto è relativa e storica e non assoluta e
naturale, in quanto è stato una scelta del legislatore stabilire l’inizio della persona fisica e
quindi la sua soggettività giuridica. Ritornando all’esempio del primo articolo del codice civile,
al secondo comma l’articolo diche che il concepito ancora nato possono spettare dei diritti;
qui è stato il legislatore ad essere intervenuto stabilendo che il feto avesse dei diritti, come ha
stabilito che anche la madre avesse dei diritti decisionali se continuare la gravidanza o meno
nei modi previsti dalla legge 194/1978 sull’aborto.
La soggettività, o capacità, giuridica esprime quindi una potenzialità, no un’effettività: ciò
significa che il soggetto può avere dei diritti ma non è detto che li abbia effettivamente, come
ad esempio il diritto della proprietà che lo hanno solo chi ha la proprietà su qualcosa e non i
nullatenenti (che possono avere il diritto), ci sono invece diritti che tutti hanno e non i diritti
della personalità, come ad esempio il diritto al nome.
Il nome della persona
Ogni persona ha un nome, composta dal prenome (nome di battesimo).
Il prenome è attribuito da chi fa la dichiarazione di nascita della persona all’ufficiale di stato
civile, il cognome è attribuito in relazione all’appartenenza familiare della persona.
Il nome non risponde solamente all’interesse individuale della persona, ma anche a un
interesse sociale, ed è per tale motivo che non è così semplice cambiarlo (si può solo in casi
eccezionali previsti dal terzo comma dell’art 6).
Le norme a riguardo sono disciplinate negli artt. 84 e segg. Del d.P.R. 396/2000 e dal codice
civile.
La sede della persona
Per individuare una persona, oltre alla conoscenza del nome, è bene conoscere il luogo in cui
abita ed esercita le sue attività; collegare una persona a un determinato luogo che funge da
punto di riferimento necessario per lo svolgimento di molti rapporti giuridici.
La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, 43 c2, ed è registrata
negli appositi registri degli uffici anagrafe della popolazione del comune di residenza.
Nel caso in cui la residenza si trasferisce da un comune ad un altro, la comunicazione
deve avvenire in entrambi comuni, una mancata denuncia potrebbe comportare che un
atto venga notificato alla vecchia residenza.
I coniugi se non separati, hanno la stessa residenza, la cd residenza di famiglia, 144 c1.
Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi, 43 c1.
Normalmente coincide con la residenza e nel caso quest’ultima viene trasferita,
o si considera che anche questo venga trasferito, 44 c2. Può anche essere che non
coincida con a residenza e che i coniugi abbiano domicili diversi, 45 c1. Questo è
il domicilio generale della persona.
Il domicilio speciale della persona è invece relazionato a determinati atti o affari:
o l’atto con cui si indica questo domicilio si chiama elezione di domicilio e deve
essere per iscritto, 47.
Esiste anche il domicilio legale ed è quello fissato dalla legge alla persona, come
o ad esempio per i minorenni che hanno lo stesso domicilio dei genitori.
La dimora non definita dalla legge ed è il luogo in cui la persona si trova in un dato
periodo, anche per una permanenza non lunga, purché non brevissima (2-3 gg).
La cittadinanza
Questa è la qualità della persona, che la lega con un ordinamento giuridico statale.
Ci sono casi in cui delle persone non hanno nessuna cittadinanza, gli apolidi, e quelli che ne
hanno due, doppia cittadinanza.
Le modalità di acquisto e di perdita della cittadinanza italiana nel corso della storia hanno
subito varie modifiche, l’ultima risale al 1992 con la legge n° 91 e se ne occupa il diritto
costituzionale.
Chi non ha la cittadinanza è considerato straniero e la sua condizione giuridica è comunque
definita dall’art. 10 c2 C e dall’16 prel. da cui si ricava che lo straniero:
Ha capacità di diritto privato uguale al cittadino italiano ma a condizioni di reciprocità
(ad es. uno straniero può avere una proprietà in Italia solo se il suo paese permette ad
un italiano di avere una proprietà in quello stato), fatto salvo le leggi speciali come ad
es. il fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria
Non ha capacità di diritto pubblico (non può votare)
Gli vengono riconosciuti i diritti fondamentali e inviolabili dell’uomo
Il sesso
Altra qualità della distinzione delle persone è il sesso: maschile o femminile. Inoltre è
importante per l’applicazione di alcuni trattamenti giuridici.
Oggi è possibile il mutamento del sesso, che avviene quando il cd sesso psicologico non
coincide con quello fisico e avviene tramite un trattamento medico-chirurgico: il cd fenomeno
del transessualismo. La legge 164/1982 attribuisce al tribunale il compito di dichiarare tramite
sentenza la rettificazione del sesso, dopo aver accertato con il supporto di competenze
medico-psicologiche che il vero sesso della persona è diverso da quello apparente. La
variazione è registrata negli atti dello stato civile.
Atti e registri dello stato civile
Tutti questi dettagli utili al riconoscimento di una persona devono essere certi e facilmente
riconoscibili. Un tempo la chiesa si occupava a registrare questi elementi, ma dal ‘700 è lo
stato ad occuparsene registrando tutto in appositi registri dello stato civile, 449-455 e d.P.R.
396/2000.
Lo stato civile è lo stato della persona in quanto civis, cioè membro di una collettività
organizzata. Gli atti dello stato civile sono atti (documenti) che definiscono le qualità della
persona, più rilevanti per la vita sociale. Questi atti poi risultano in appositi registri dello stato
civile- che sono tenuti e organizzati presso i comuni, 449, e chiunque è libero di consultarli,
450. Esistono altri quattro tipi di atti e registri dello stato civile:
Gli atti e registri di nascita che documentano la venuta a esistenza del soggetto,
indicando anche chi sono i genitori
Gli atti e registri di matrimonio, che documentano i matrimoni celebrati dai soggetti e
quindi lo stato coniugale
Gli atti e registri di morte che documentano la morte del soggetto
I registri di cittadinanza che documentano la qualità di cittadino italiano.
Ciò che risulta dai registri non può essere smentito se non in casi estremi: si deve provare
che, tramite querela di falso, che il pubblico ufficiale che ha dichiarato nei registri il falso, 451,
e provare ciò che da essi non risulta, 452.
Ai margini dei registri possono farsi delle annotazioni per dare conto delle vicende avvenute
nel corso del tempo, possono avvenire delle rettificazioni quando si deve correggere un atto
errato o incompleto; tutto regolato da una legge che pone dei limiti e cautele molto severi,
453 e art 95 e segg. D.P.R. 396/2000.
Incapacità di agire
Sappiamo che è incapace colui che non è in condizioni di valutare adeguatamente i propri
interessi, e di prendere le decisioni giuste per realizzarli, quindi è incapace chi per le sue
condizioni psico-fisiche, non è in tale condizione.
Lo scopo delle regole sulla tutela dell’incapace è quello di proteggere il soggetto con ridotte
attitudini psicofisiche, per evitare che si danneggi con le sue stesse mani compiendo atti di
cui non è in grado di capire la portata e che potrebbero essere dannosi per lui. Si parla quindi
di incapacità di protezione: mezzo della protezione che consiste nel prevedere che gli atti
compiuti dall’incapace non solo validi e nell’affiancare all’incapace un soggetto capace che
compia per lui o con lui gli atti che l’incapace non può compiere da solo.
Determinare però chi è incapace o meno è difficile o in teoria ci vorrebbe un sistema che per
ogni tipo di atto giuridico stabilisse chi sia capace o meno; dato che questo è davvero
complicato e comporterebbe dei costi molto eccessivi, la legge ha stabilito un criterio che
definisce preventivamente e con chiarezza chi è incapace di agire.
Fondamentale importanza è il ruolo di chi deve seguire l’incapace: la protezione che offre
deve essere forte ed efficace, ma non deve essere soffocante, deve impedire che si faccia del
male da solo ma deve lasciare gli spazi di libertà compatibili con il suo stato.
Incapacità di protezione: minori, minori emancipati, interdetti giudiziali, inabilitati
I casi di incapacità di agire sono definiti dalla legge – perciò incapaci legali – e principalmente
sono: Il minore di età, sono incapaci di agire chi ancora non ha compiuto il 18 anni di età, 2
c1. Ci sono casi in cui però il minore di 18, ma maggiore di 16 è eccezionalmente
autorizzato a sposarsi acquista una parziale capacità, il cd minore emancipato, 390.
L’interdetto giudiziale è colui il quale si trova in condizioni di abituale infermità di
mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, 414, che viene
sottoposto a un apposito procedimento giudiziale. Di norma a prendere l’iniziativa sono
i parenti, ma capita che sia lo stesso incapace a prenderla, 417; una volta accertate le
sue condizioni mentali, 419, si procede con una sentenza, pubblicata 421 e annotata a
margine dell’atto di nasci
-
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Messinetti Raffaella, libro consigliato Roppo - Diritto Privato, Linee essen…
-
Riassunto esame diritto privato 1 e diritto privato 2, prof Di Gregorio, libro consigliato Diritto privato di Roppo
-
Riassunto esame di diritto privato, prof. Rossello, libro consigliato Diritto privato, Roppo
-
Riassunto esame Diritto Privato, prof Auletta, per l'esame di Diritto Privato