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Negli ordinamenti moderni, ogni individuo umano è soggetto del diritto, quel soggetto di

diritto che si definisce persona fisica. La legge sembra darlo per scontato infatti l’art 1 c1

afferma che “la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita”; questa

sembrerebbe una scelta politica del legislatore, nata come un frutto storico della civiltà

moderna, e viene dimostrata questa scelta da due rilievi:

Il primo è che in altre epoche storiche c’erano uomini privi della qualità di soggetto del

 diritto, vedi i romani con gli schiavi.

Il secondo è che anche in civiltà moderne occidentali, possono variare il modo è la

 misura in cui l’uomo è soggetto del diritto.

Con riferimento a quest’ultimo rilievo, l’ordinamento italiano stabilisce che la capacità

giuridica è suscettibile a una gradazione stabilita e definita dalle norme giuridiche. Esempi

semplici e concreti sono le capacità giuridiche ridotte dei minorenni e patti nei confronti del

matrimonio.

La costituzione afferma che “nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità

giuridica”, art. 22 C.

La coincidenza tra persona fisica e soggetto di diritto è relativa e storica e non assoluta e

naturale, in quanto è stato una scelta del legislatore stabilire l’inizio della persona fisica e

quindi la sua soggettività giuridica. Ritornando all’esempio del primo articolo del codice civile,

al secondo comma l’articolo diche che il concepito ancora nato possono spettare dei diritti;

qui è stato il legislatore ad essere intervenuto stabilendo che il feto avesse dei diritti, come ha

stabilito che anche la madre avesse dei diritti decisionali se continuare la gravidanza o meno

nei modi previsti dalla legge 194/1978 sull’aborto.

La soggettività, o capacità, giuridica esprime quindi una potenzialità, no un’effettività: ciò

significa che il soggetto può avere dei diritti ma non è detto che li abbia effettivamente, come

ad esempio il diritto della proprietà che lo hanno solo chi ha la proprietà su qualcosa e non i

nullatenenti (che possono avere il diritto), ci sono invece diritti che tutti hanno e non i diritti

della personalità, come ad esempio il diritto al nome.

Il nome della persona

Ogni persona ha un nome, composta dal prenome (nome di battesimo).

Il prenome è attribuito da chi fa la dichiarazione di nascita della persona all’ufficiale di stato

civile, il cognome è attribuito in relazione all’appartenenza familiare della persona.

Il nome non risponde solamente all’interesse individuale della persona, ma anche a un

interesse sociale, ed è per tale motivo che non è così semplice cambiarlo (si può solo in casi

eccezionali previsti dal terzo comma dell’art 6).

Le norme a riguardo sono disciplinate negli artt. 84 e segg. Del d.P.R. 396/2000 e dal codice

civile.

La sede della persona

Per individuare una persona, oltre alla conoscenza del nome, è bene conoscere il luogo in cui

abita ed esercita le sue attività; collegare una persona a un determinato luogo che funge da

punto di riferimento necessario per lo svolgimento di molti rapporti giuridici.

La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, 43 c2, ed è registrata

 negli appositi registri degli uffici anagrafe della popolazione del comune di residenza.

Nel caso in cui la residenza si trasferisce da un comune ad un altro, la comunicazione

deve avvenire in entrambi comuni, una mancata denuncia potrebbe comportare che un

atto venga notificato alla vecchia residenza.

I coniugi se non separati, hanno la stessa residenza, la cd residenza di famiglia, 144 c1.

Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e

 interessi, 43 c1.

Normalmente coincide con la residenza e nel caso quest’ultima viene trasferita,

o si considera che anche questo venga trasferito, 44 c2. Può anche essere che non

coincida con a residenza e che i coniugi abbiano domicili diversi, 45 c1. Questo è

il domicilio generale della persona.

Il domicilio speciale della persona è invece relazionato a determinati atti o affari:

o l’atto con cui si indica questo domicilio si chiama elezione di domicilio e deve

essere per iscritto, 47.

Esiste anche il domicilio legale ed è quello fissato dalla legge alla persona, come

o ad esempio per i minorenni che hanno lo stesso domicilio dei genitori.

La dimora non definita dalla legge ed è il luogo in cui la persona si trova in un dato

 periodo, anche per una permanenza non lunga, purché non brevissima (2-3 gg).

La cittadinanza

Questa è la qualità della persona, che la lega con un ordinamento giuridico statale.

Ci sono casi in cui delle persone non hanno nessuna cittadinanza, gli apolidi, e quelli che ne

hanno due, doppia cittadinanza.

Le modalità di acquisto e di perdita della cittadinanza italiana nel corso della storia hanno

subito varie modifiche, l’ultima risale al 1992 con la legge n° 91 e se ne occupa il diritto

costituzionale.

Chi non ha la cittadinanza è considerato straniero e la sua condizione giuridica è comunque

definita dall’art. 10 c2 C e dall’16 prel. da cui si ricava che lo straniero:

Ha capacità di diritto privato uguale al cittadino italiano ma a condizioni di reciprocità

 (ad es. uno straniero può avere una proprietà in Italia solo se il suo paese permette ad

un italiano di avere una proprietà in quello stato), fatto salvo le leggi speciali come ad

es. il fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria

Non ha capacità di diritto pubblico (non può votare)

 Gli vengono riconosciuti i diritti fondamentali e inviolabili dell’uomo

Il sesso

Altra qualità della distinzione delle persone è il sesso: maschile o femminile. Inoltre è

importante per l’applicazione di alcuni trattamenti giuridici.

Oggi è possibile il mutamento del sesso, che avviene quando il cd sesso psicologico non

coincide con quello fisico e avviene tramite un trattamento medico-chirurgico: il cd fenomeno

del transessualismo. La legge 164/1982 attribuisce al tribunale il compito di dichiarare tramite

sentenza la rettificazione del sesso, dopo aver accertato con il supporto di competenze

medico-psicologiche che il vero sesso della persona è diverso da quello apparente. La

variazione è registrata negli atti dello stato civile.

Atti e registri dello stato civile

Tutti questi dettagli utili al riconoscimento di una persona devono essere certi e facilmente

riconoscibili. Un tempo la chiesa si occupava a registrare questi elementi, ma dal ‘700 è lo

stato ad occuparsene registrando tutto in appositi registri dello stato civile, 449-455 e d.P.R.

396/2000.

Lo stato civile è lo stato della persona in quanto civis, cioè membro di una collettività

organizzata. Gli atti dello stato civile sono atti (documenti) che definiscono le qualità della

persona, più rilevanti per la vita sociale. Questi atti poi risultano in appositi registri dello stato

civile- che sono tenuti e organizzati presso i comuni, 449, e chiunque è libero di consultarli,

450. Esistono altri quattro tipi di atti e registri dello stato civile:

Gli atti e registri di nascita che documentano la venuta a esistenza del soggetto,

 indicando anche chi sono i genitori

Gli atti e registri di matrimonio, che documentano i matrimoni celebrati dai soggetti e

 quindi lo stato coniugale

Gli atti e registri di morte che documentano la morte del soggetto

 I registri di cittadinanza che documentano la qualità di cittadino italiano.

Ciò che risulta dai registri non può essere smentito se non in casi estremi: si deve provare

che, tramite querela di falso, che il pubblico ufficiale che ha dichiarato nei registri il falso, 451,

e provare ciò che da essi non risulta, 452.

Ai margini dei registri possono farsi delle annotazioni per dare conto delle vicende avvenute

nel corso del tempo, possono avvenire delle rettificazioni quando si deve correggere un atto

errato o incompleto; tutto regolato da una legge che pone dei limiti e cautele molto severi,

453 e art 95 e segg. D.P.R. 396/2000.

Incapacità di agire

Sappiamo che è incapace colui che non è in condizioni di valutare adeguatamente i propri

interessi, e di prendere le decisioni giuste per realizzarli, quindi è incapace chi per le sue

condizioni psico-fisiche, non è in tale condizione.

Lo scopo delle regole sulla tutela dell’incapace è quello di proteggere il soggetto con ridotte

attitudini psicofisiche, per evitare che si danneggi con le sue stesse mani compiendo atti di

cui non è in grado di capire la portata e che potrebbero essere dannosi per lui. Si parla quindi

di incapacità di protezione: mezzo della protezione che consiste nel prevedere che gli atti

compiuti dall’incapace non solo validi e nell’affiancare all’incapace un soggetto capace che

compia per lui o con lui gli atti che l’incapace non può compiere da solo.

Determinare però chi è incapace o meno è difficile o in teoria ci vorrebbe un sistema che per

ogni tipo di atto giuridico stabilisse chi sia capace o meno; dato che questo è davvero

complicato e comporterebbe dei costi molto eccessivi, la legge ha stabilito un criterio che

definisce preventivamente e con chiarezza chi è incapace di agire.

Fondamentale importanza è il ruolo di chi deve seguire l’incapace: la protezione che offre

deve essere forte ed efficace, ma non deve essere soffocante, deve impedire che si faccia del

male da solo ma deve lasciare gli spazi di libertà compatibili con il suo stato.

Incapacità di protezione: minori, minori emancipati, interdetti giudiziali, inabilitati

I casi di incapacità di agire sono definiti dalla legge – perciò incapaci legali – e principalmente

sono: Il minore di età, sono incapaci di agire chi ancora non ha compiuto il 18 anni di età, 2

 c1. Ci sono casi in cui però il minore di 18, ma maggiore di 16 è eccezionalmente

autorizzato a sposarsi acquista una parziale capacità, il cd minore emancipato, 390.

L’interdetto giudiziale è colui il quale si trova in condizioni di abituale infermità di

 mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, 414, che viene

sottoposto a un apposito procedimento giudiziale. Di norma a prendere l’iniziativa sono

i parenti, ma capita che sia lo stesso incapace a prenderla, 417; una volta accertate le

sue condizioni mentali, 419, si procede con una sentenza, pubblicata 421 e annotata a

margine dell’atto di nasci

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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