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I. I DIRITTI
3. Situazioni giuridiche, diritti soggettivi, rapporti giuridici
Le norme giuridiche attribuiscono alle persone coinvolte determinate SITUAZIONI GIURIDICHE. Il soggetto a cui appartiene una situazione giuridica si chiama TITOLARE di essa. Esistono:
- Situazioni giuridiche attive: prevalenza dell'interesse di altri soggetti (es. diritti di proprietà e diritto personale di godimento).
- Situazioni giuridiche passive: impongono al titolare una determinata condotta (es. chi non ha diritto di proprietà deve rispettare la proprietà altrui).
Classificazione delle SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE:
- Diritto soggettivo: diritto di agire nel proprio interesse o di pretendere che qualcuno agisca nell'interesse del titolare (es. diritto di proprietà, di onore, di credito). Possono essere:
- Diritti pubblici: poteri che consentono al titolare di incidere sull'organizzazione politica (diritto di voto).
- Diritti privati: poteri ed interessi
che non toccano l'organizzazione politica (diritto di proprietà).- Diritti patrimoniali: procurano al titolare utilità di natura economica.- Diritti non patrimoniali: procurano un'utilità non economica, ma morale o ideale, attinente allasfera personale.- Diritti assoluti: il titolare può farli valere nei confronti di tutti gli altri soggetti, i quali hanno unacorrispondente situazione passiva di dovere (proprietà, onore).- Diritti relativi: il titolare può farli valere solo nei confronti di qualche determinato soggetto(creditore ha la pretesa nei confronti del debitore).- Diritti disponibili: quelli che il titolare può liberamente trasferire, autolimitare o cancellare (tutti idiritti patrimoniali).- Diritti indisponibili: quelli che il titolare non può liberamente trasferire, autolimitare o cancellare(diritti della personalità).Si ha un abuso di diritto quando alcuni diritti sono esercitati in modo contrastante
con l'interesse generale.- Diritto potestativo: sottospecie del diritto soggettivo. Consiste nel poter incidere nelle situazioni soggettive altrui senza che il titolare della situazione incide possa impedirglielo. (es. nei rapporti di lavoro se qualcuno vuole dare le dimissioni).
- Facoltà: è la possibilità riconosciuta al titolare di tenere un determinato comportamento. L'insieme delle facoltà forma il diritto soggettivo (es. decidere cosa fare di un gioiello comprato).
- Aspettativa: posizione di chi attualmente non ha situazione giuridica attiva, ma ha la prospettiva di acquistarla se si verifica un determinato evento. Può essere:
- Aspettativa di fatto: il diritto non la protegge (es. erede di testamento).
- Aspettativa di diritto: la posizione del titolare è protetta legalmente contro eventi capaci di deluderla.
- Interesse legittimo: situazione attiva del privato esposto all'esercizio di un potere della pubblica amministrazione che può incidere negativamente sui suoi diritti o interessi.
pubblica amministrazione che può toccare il suo interesse. È la pretesa del privato alla legittimità degli atti.
Interesse collettivo: situazione di un soggetto, danneggiato da comportamenti altrui, i quali contemporaneamente ledono analoghi interessi di una moltitudine di soggetti.
Classificazione delle SITUAZIONI GIURIDICHE PASSIVE:
- Dovere: vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo. Grava su tutti i soggetti diversi dal titolare.
- Obbligo: vincolo imposto all'azione del titolare, nell'interesse di chi ha un diritto soggettivo rivolto esclusivamente verso di lui.
- Soggezione: grava su chi si trova esposto al diritto potestativo altrui, e quindi a subire qualche modifica di qualche propria situazione giuridica, senza poterlo impedire.
- Responsabilità: situazione del soggetto a subire le conseguenze svantaggiose previste dalle norme in relazione a qualche suo comportamento. Può gravare anche
Rapporto giuridico: relazione tra una situazione attiva ed una passiva (esiste sempre).
Il soggetto attivo e quello passivo si definiscono PARTI del rapporto stesso. Da una parte all'altra si definisce CONTROPARTE.
Rapporto semplice: rapporto giuridico che collega una situazione attiva ed una passiva.
Rapporto complesso: a ciascuna parte si collegano situazioni diverse.
Rapporto bilaterale: il rapporto giuridico ha due parti.
Rapporto plurilaterale: ci sono più di due parti.
Terzo: chiunque non faccia parte di un rapporto giuridico.
Fatti, atti ed effetti giuridici
Effetti giuridici: mutamento che si producono nelle situazioni giuridiche dei soggetti. Gli effetti possono essere la creazione, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche.
La causa che li determina è la FATTISPECIE GIURIDICA (= situazione particolare disciplinata dalla legge).
Quando un elemento della realtà produce effetti giuridici si dice che
Quell'elemento ha rilevanza giuridica.
Atti negoziali (negozi giuridici): serve un più alto grado di consapevolezza ed intenzionalità.
- Volontà di compiere l'atto.
- Volontà di produrre gli effetti giuridici che le norme ricollegano all'atto.
Possono essere:
- Patrimoniali: incidono su situazioni di tipo economico (contratti).
- Non patrimoniali: non incidono su situazioni di tipo economico (matrimonio).
- Onerosi: tutte le parti sostengono un sacrificio economico e ne ricavano un vantaggio economico (compravendita).
- Gratuiti: solo una parte sostiene un sacrificio economico e l'altra riceve il vantaggio economico (donazione, comodato).
- Causa di morte: producono effetti solo dopo la morte dell'autore dell'atto.
- Tra vivi: producono effetti del montante in cui si formano.
- Unilaterale: formati dalla dichiarazione di una sola parte (testamento).
- Bilaterale: formati dalla dichiarazione di entrambe le parti (matrimonio).
Sono assoggettati ad un regime giuridico particolare, seguono le regole dei beni privati.
Beni privati: tutti i beni appartenenti ai privati.
Universalità di mobili: pluralità di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria (art. 816). Il complesso unitario è vendibile con atto unico, ma si può disporre anche frazionatamente dei singoli beni che lo compongono.
Pertinenza: cose destinate in modo durevole a servizio o ad ordinamento di un'altra (art. 817). Il rapporto/vincolo pertinenziale può correre tra due mobili, due immobili o tra immobile e mobile. Il rapporto nasce per iniziativa del proprietario della cosa principale. Per trasferire la cosa principale senza pertinenza bisogna dirlo esplicitamente.
Frutti: beni prodotti da altri beni (art. 820).
Frutti naturali: provengono direttamente dalla cosa (es. prodotti agricoli) e spettano al proprietario della cosa fruttiera.
Frutti civili: si ritraggono dalla cosa come
Il corrispettivo del godimento che altri ne abbia (es. canoni di locazione di un appartamento).
Patrimonio: beni materiali ed immateriali (es. crediti non incassati e debiti). Entità che muta continuamente con il mutare delle situazioni giuridiche del titolare.
Il patrimonio in senso più largo comprende tutte le situazioni giuridiche del titolare, anche quelle non economiche (es. diritto all'onore). Tutti hanno un patrimonio giuridico).
6. Le vicende dei diritti e la circolazione giuridica
Vicende dei diritti: movimenti dei diritti.
Il diritto: nasce, si trasferisce, si estingue.
Una persona può:
- Acquistare il diritto: la persona diventa titolare di un diritto che prima non aveva.
- Acquisto originario: non vi è rapporto con il vecchio titolare del diritto.
- Acquisto derivato o successione: l'acquirente riceve il diritto del titolare precedente. Chi acquista è il successore, chi trasferisce è l'autore.
- Acquisto gratuito: non c'è un corrispettivo per l'acquisto del diritto.