[1]
Torrente – Schlesinger
MANUALE DI
DIRITTO PRIVATO
NOZIONI PRELIMINARI
CAPITOLO I – ORDINAMENTO GIURIDICO
1. L’ordinamento giuridico – pag. 3
Ubi societas, ibi ius : ogni società, ogni Stato moderno possiede un complesso di regole che disciplino i rapporti tra
le persone = complesso di norme che regolino i rapporti tra i cittadini e gli uffici.
L’uomo è sociale per natura, cerca aiuto e collaborazione dei suoi simili (cooperazione ai fini di realizzare bisogni e
interessi dei singoli).
Si ha una collettività, un gruppo organizzato :
Se ci sono regole di condotta, per assicurare pacifica e ordinata convivenza
Se esistono degli organi che stabiliscano quelle regole, e se il compito di loro stessi è regolato in base a
precise regole di struttura o di competenza o organizzative
Se tali regole sono rispettate in base al principio di effettività, che stabilisce il limite entro cui si può dire
che un ordinamento disciplina la sua società.
Il sistema di tutte queste regole è l’ORDINAMENTO GIURIDICO, così detto per sottolineare la sua funzione di
ordinare la realtà sociale : è risultato di una continua evoluzione della stessa società. Costituisce dunque il diritto di
una collettività, in senso:
Oggettivo : sistema di regole che organizzano la vita sociale
Soggettivo : situazione giuridica appartenente ad un determinato individuo
2. L’ordinamento giuridico dello Stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici – pag. 5
Tra i vari tipi di collettività la società politica assume preminente importanza poiché ha come scopo quello di
soddisfare tutti i bisogni dei consociati e di fare in modo che tutte le loro attività si svolgano in modo ordinato e
pacifico. [2]
Deve quindi :
Impedire /scoraggiare attraverso sanzioni le aggressioni tra i componenti
Potenziare la difesa della collettività rispetto a pericoli esterni
Promuovere lo sviluppo e il benessere.
La società politica per eccellenza è lo stato definito come una certa comunità di individui stanziata in un certo
territorio sul quale si dispiega la sovranità dello stato, ed organizzata in base ad un certo sistema di regole, ossia
un ordinamento giuridico. In epoca moderna i compiti dello stato sono aumentati, in virtù di fenomeni come la
1
rivoluzione industriale e la crescente alfabetizzazione .
Un ordinamento si dice originario quando superiorem non recognoscit, cioè quando la sua organizzazione non è
soggetta a un controllo di validit{ da parte di un’altra organizzazione (è il caso ad esempio delle organizzazioni
internazionali).
3. Gli ordinamenti sovranazionali. L’Unione Europea - pag. 7
2
Secondo l’articolo 10 della Costituzione l’Italia si conforma alle norme del diritto internazionale, il quale ha fonte
principalmente consuetudinaria (prassi di relazione tra gli stati) o pattizia (appositi accordi bilaterali o
3
plurilaterali) . 4
Secondo l’articolo 11 della Costituzione l’Italia accetta limitazioni di sovranit{ se esse sono necessarie a favorire la
pace e purché gli altri stati appartenenti a tale ordinamento sovranazionale si sottopongano alle stesse limitazioni.
Con l’Unione Europea, infatti, ciò è avvenuto : ad esempio, le leggi comunitarie sono fonti del diritto in Italia.
4. La norma giuridica – pag. 9
Una norma è giuridica nel momento in cui fa parte di un ordinamento giuridico e a causa di ciò, viene considerata
dotata di autorità. Non va confusa con la norma morale in quanto essa è assoluta (valida nel suo contesto) ed
autonoma (in quanto il soggetto decide di adeguarvisi, condividendo il valore che esprime) : la norma giuridica è
invece eteronoma poiché è imposta da altri, ovvero dall’ordinamento giuridico nel suo complesso, dotato di
5
autorità .
Le norme giuridiche provengono da fonti che hanno la facolt{, l’autorit{ di elaborare regole, poi promulgate
attraverso un documento normativo; una legge scritta possiede:
1 Art. 3 Costituzione , Art. 36 Costituzione, Art. 42 Costituzione (comma 2)
2 Art. 10 Costituzione
3 Art. 80 Costituzione
4 Art. 11 Costituzione
5 Art. 575 Codice Penale, Art. 147 Codice Civile [3]
Testo formulazione concreta della norma
Precetto il significato, che si trova attraverso l’interpretazione del testo.
Se testo e precetto consentissero una sola, vera, unica interpretazione vi sarebbe identità tra le due nozioni: è
quindi importante capire quale sia il significato che ogni norma assume, in che modo viene intesa e applicata.
6 7
Bisogna distinguere la norma giuridica dalla legge: la legge infatti è un atto normativo, elaborato da organi a ciò
8
competenti secondo le procedure previste dall’articolo 70 della Costituzione , e si compone di norme giuridiche;
possono comunque esistere delle norme aventi forza di legge che sono gerarchicamente superiori e norme frutto
di altri atti o fenomeni normativi (ordinanze, sentenze, …).
5. Diritto positivo e diritto naturale – pag.11
Le norme di ciascun ordinamento formano il diritto positivo di quella società.
Si è poi sempre parlato di diritto naturale, inteso in vari modi (matrice dei singoli ordinamenti positivi, principi
eterni e universali, …).
Il diritto naturale, in ogni caso, ha assunto maggiore rilevanza nei momenti di conflitto politico considerando il
diritto positivo come un’imposizione, realizzata per mezzo della forza, senza legittima giustificazione.
Nonostante ciò il diritto naturale non possiede un fondamento obbiettivo ed univoco anche perché, sebbene
giudicato universale e invariabile, ha subito modifiche nel corso del tempo (a Roma, ad esempio, era naturale che
esistesse la schiavitù).
Il concetto di diritto evoca quello di giustizia (ad esempio si parla di Ministero della Giustizia), ma in alcuno stato è
realizzato un sistema di rapporto univocamente considerato giusto.
6. La struttura della norma. La fattispecie – pag. 13
La norma si articola come un periodo ipotetico : si compone della previsione di un eventuale accadimento, ovvero
la fattispecie, e dell’affermazione di una conseguenza giuridica che deriva dal concreto verificarsi dell’evento
9 .
prefigurato
6 Art. 134 Costituzione
7 Art. 2 Disposizioni sulla legge in generale
8 Art. 70 Costituzione
9 Art. 1158 Codice Civile, Art.2043 Codice Civile, Art. 1236 Codice Civile, Art. 575 Codice Penale
[4]
La fattispecie si caratterizza in vari modi:
Astratta : un fatto non realmente accaduto ma descritto ipoteticamente. La sua individuazione è
un’operazione intellettuale, di interpretazione.
Concreta : un complesso di fatti realmente verificatisi, rispetto ai quali occorre verificare quali effetti
giuridici ne siano derivati, attraverso l’accertamento del fatto storico, quale materialmente verificatosi.
Semplice : consiste in un solo fatto
Complessa : consiste in una pluralità di fatti giuridici
A formazione progressiva : si compone di una serie di fatti che si succedono nel tempo con effetti
prodromici o preliminari, prima che l’intera seria sia completata.
7. La sanzione – pag.15
Secondo un’antica concezione, le norme giuridiche sono suscettibili di attuazione forzata (coercizione) e sono
garantite da una conseguenza (pena ) per il trasgressore, che è appunto la sanzione, la cui minaccia dovrebbe
avere funzione dissuasiva.
Si parla di :
Norme di condotta, primarie
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Norme di risposta, reazione, secondarie : scattano in caso di inosservanza del comportamento prescritto
Oltre a misure repressive, vengono applicate anche misure preventive, di vigilanza, di discussione o anche norme
11 ; altre norme sono promozionali ed incentivanti a favore di
che si limitano ad enunciare un principio esemplare
soggetti che si trovano in particolari situazioni.
L’ordinamento ha l’autorit{ di far applicare le proprie regole anche attraverso la forza (diverso da violenza) in
modo da giungere al suo obiettivo, ovvero la salvaguardia della collettività e dei suoi valori e interessi contro
minacce esterne o interne; di conseguenza, sempre con la forza, ha facoltà di rendere effettive le conseguenze
sanzionatorie in caso di inadempienza. In particolare, lo stato ha il monopolio sull’uso della forza.
La sanzione può operare in modo:
Diretto : realizza il risultato che la legge prescrive
10 Art. 1218 Codice Civile
11 Art. 315-bis Codice Civile [5]
Indiretto : l’ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l’osservanza della norma o per reagire alla
sua violazione.
ln diritto privato, tendenzialmente, la sanzione non opera direttamente.
8. Caratteri della norma giuridica. Generalità e astrattezza. Il principio costituzionale di eguaglianza. – pag. 16
La norma giuridica avente forza di legge è caratterizzata da:
Generalità: è destinata a tutti i consociati o a classi generiche di soggetti;
Astrattezza: non è dettata per specifiche situazioni concrete ma per situazioni individuate ipoteticamente
(fattispecie astratte). Serve a regolare una serie indeterminata di casi futuri ed eventuali. A volte,
comunque, sono ammesse delle leggi in senso formale che non dettino leggi generali ed astratte.
12
Principio di eguaglianza : possiede due profili:
13
Formale : infatti tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e non sono distinti per sesso, razza,
lingua, religione, grado sociale, … . A parit{ di condizioni (stessa categoria sociale di imprenditori,
commercianti, …) devono corrispondere trattamenti uguali, a diverse condizioni trattamenti
differenziati.
Sostanziale : bisogna attuare misure idonee ad attuare le differenze di fatto, economiche e
sociali, che discriminano le condizioni di vita dei singoli. L’obiettivo è quello di rimuovere gli
ostacoli che impediscono la realizzazione di rapporti sociali più equi.
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Principio di imparzialità : applicare le leggi in modo eguale, senza arbitrare differenziazioni di trattamento
a favore o danno dei singoli interessati (La legge è uguale per tutti).
9. L’equità – pag. 19
L’equit{ è la giustizia del singolo caso.
L’ordinamento ritiene pericolo affidarsi alla valutazione soggettiva del giudice, preferendo che i singoli sappiano
esattamente quali sono le conseguenze dei loro comportamenti (principio della certezza del diritto).
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È comunque la legge stessa che decide in quali casi il giudice può ricorrere al principio di equità , il che avviene
soprattutto nelle cause di minor valore, affidate al giudice di pace. Anche in questi casi, il giudice non deve far
prevalere le proprie concezioni personali (equit{ cerebrina) ma ispirarsi a quelle dell’ordinamento vigente e
ricercare quindi come si sarebbe comportato il legislatore.
12 Art. 3 Costituzione
13 Anche gli stranieri, almeno per quello che riguarda i diritti fondamentali dell’uomo.
14 Art. 97 Costituzione
15 Art. 113 Codice di Procedura Civile [6]
Si tratta invece di equità integrativa quando la legge prevede che il giudice possa integrare o determinare secondo
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equità gli elementi di una fattispecie o di un regolamento contrattuale predisposto dalle parti .
CAPITOLO II – IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI
10. Diritto pubblico e diritto privato – pag- 21
Si distinguono:
Diritto pubblico : disciplina l’organizzazione dello stato e degli altri enti pubblica, regolando la loro azione
tra di essi e verso privati (si divide in commerciale, tributario, penale, costituzionale, …)
Diritto privato : disciplina le relazioni interindividuali tra singoli o tra entri privati. Sono situazioni in cui il
singolo, o l’ente privato, operera in una situazione di partit{, non di fronte a un organo dotato di
superiorità.
Il confine non è strettamente marcato, infatti lo stato può concedere la privatizzazione di alcuni servizi, enti privati
possono offrire servizi che sono pubblici, società possono essere in parte private, in parte pubbliche ed, in
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generale, un medesimo fatto può essere disciplinato sia dal diritto privato, che dal diritto pubblico.
11. Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili – pag. 23
Si distinguono:
Norme derogabili (dispositive) : l’applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati.
Maggiormente presenti nel diritto privato, ma non solo. Il legislatore pone un criterio di disciplina nel caso
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in cui la volontà dei singoli non è manifestata .
Norme cogenti (inderogabili) : imposte a prescindere della volontà dei singoli. Maggiormente diffuse nel
diritto pubblico. Il carattere cogente si deduce dalla formulazione, dalla previsione della nullità del fatto
compiuto senza l’osservanza della norma o in contrasto con specifici limiti alla libertà dei privati di
19
regolare i loro rapporti .
Norme suppletive: applicate quando i soggetti non hanno provveduto a disciplinare un determinato
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aspetto della fattispecie (lacuna) .
16 Art. 1371 Codice Civile, Art. 1374 Codice Civile
17 Art. 590 Codice Penale, Art. 2043 Codice Civile, Art. 872 Codice civile, Art. 873 Codice civile
18 Art. 1815 Codice Civile
19 Art. 147 Codice Civile, Art. 1350 Codice Civile, Art. 1229 Codice Civile, Art. 1815 Codice Civile, Art. 957 Codice Civile,
Art. 1418 Codice Civile
20 Art. 1193 Codice Civile, Art. 1100 Codice Civile, Art. 1182 Codice Civile, Art. 1183 Codice Civile, Art. 1271 Codice Civile,
Art. 1272 Codice Civile [7]
Anche se le norme di diritto pubblico sono quasi sempre cogenti e quelle di diritto privato soprattutto dispositivo,
è vero anche che possono aversi norme di diritto pubblico suscettibili di deroga e norme di diritto privato
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cogenti .
12. Fonti delle norma giuridiche – pag. 25
Le fonti si distinguono in :
Fonti di produzione : atti (esplicazioni dell’attivit{ di un determinato organo o autorit{ muniti del potere di
produrre norme e fatti (consuetudine affermata nella comunità, ad esempio) che sono idonei a produrre
diritto;
Fonti di cognizione : documenti e pubblicazioni ufficiali che permettono la conoscenza del testo dell’atto
normativo.
Quando si tratta di un atto (caso più frequente) si può individuare:
L’autorit{ dotata del potere di emanarlo
Il procedimento formativo, cioè il procedimento di emanazione (legge costituzionale, ordinanza
regionale, …)
Il documento normativo (il testo della legge)
I precetti ricavabili dal documento (il significato, l’interpretazione del testo)
Ogni ordinamento deve stabilire le norme sulla produzione giuridica ; vista la pluralità delle fonti, è indispensabile
regolarne il rapporto gerarchico (gerarchia delle fonti, appunto regola della produzione giuridica).
Ha avuto un’evoluzione nel tempo: nel Codice Civile del 1942 in ordine, legge, regolamenti, norme corporative, usi.
Con la fine del regime fascista le norme corporative sono venute meno; nel dopoguerra, con l’entrata in vigore
della Costituzione, la gerarchia delle “fonti interne” è stata così ricostruita:
Principi supremi, fondamentali, da cui si originano i diritti inviolabili
Disposizioni della Carta Costituzionale e leggi di rango costituzionale
Leggi statali ordinarie.
Sono state poi aggiunte le leggi regionali e le norme di matrice comunitaria.
13. a) La Costituzione e le leggi di rango costituzionale – pag.27
È la norma fondamentale, anche sulla produzione giuridica; le disposizioni costituzionali si integrano con l’art. 1
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disp. Prel. Cod. civ. (gerarchia delle fonti) e con l’art. 2 disp. Prel. Cod. civ. .
21 Art. 806 Codice di Procedura Civile, Art. 28 Codice di Procedura Civile, Art. 1343 Codice Civile, Art. 2108 Codice
Civile [8]
La Costituzione pone limiti all’operato dello stesso legislatore in quanto i principi supremi, di solito, non sono
23
. La ipotetica revisione di una norma costituzionale deve essere approvata da un’apposita
suscettibili di revisione
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procedura .
La Costituzione è rigida, in quanto una legge ordinaria non può modificarla e neppure essere in contrasto con essa.
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L’organo preposto a presidio della rigidit{ è la Corte Costituzionale , che ha il potere di dichiarare
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l’incostituzionalit{ della norma viziata : le sue analisi avvengono di solito, per via incidentale, quando è un giudice
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a chiedere l’esame, o per via principale quando il giudizio viene richiesto dal Governo o da una Regione . I privati
invece non possono denunziare l’illegittimit{ di una norma.
14. b) Le leggi dello Stato e le le leggi regionali – pag. 19 28
Le leggi statali sono approvate dal Parlamento con una precisa procedura , che prevede infine la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale. La legge ordinaria può abrogare ogni norma non avente valore di legge e non può essere
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modificata o abrogata se non da una legge successiva . Inoltre vi sono materie che possono essere regolamentate
30 .
solamente da leggi (riserva di legge)
Alle leggi statali sono equiparati i decreti legislativi delegati e i decreti legge d’urgenza, provvedimenti emanati dal
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Governo (invece che dal Parlamento) o in virtù di una legge di delega o in casi di necessità e urgenza ; in questo
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ultimo caso il Parlamento deve convertire in legge il decreto entro 60 giorni, altrimenti perde validità .
33
La legge ordinaria può essere abrogata attraverso un referendum popolare .
Il ruolo delle leggi regionali è mutato nel corso della storia: secondo la Carta Costituzionale del 1948 la regione
aveva la possibilit{ di emanare leggi in ambiti descritti dall’articolo 117, m
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