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B) MODIFICAZIONE NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
209. Le singole ipotesi di modificazione nel lato passivo del rapporto obbligatorio. – pag. 391
[126]
La modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi (oltre che in conseguenza di
cessione del contratto e dell’azienda) a titolo particolare, mediante le figure:
Delegazione passiva
Espromissione
Accollo
La sostituzione del debitore non è possibile senza l’espressa volont{ del creditore; se questa manca il debitore non
viene liberato, ma si aggiunge un altro soggetto passivo a quello che c’era gi{.
210. La delegazione passiva. – pag. 392
La figura della delegazione passiva si distingue in:
Delegazione a promettere (delegatio promittenti) (delegazione promissoria). Consiste in un negozio
trilaterale: il debitore delegante delega un terzo delegato ad obbligarsi ad effettuare un determinato
pagamento a favore del creditore delegatario. Si presuppone che il delegante sia creditore del delegato e
debitore del delegatario. Si verificano due casi:
Delegazione cumulativa :Il fatto che il delegato si assuma l’obbligo di effettuare la prestazione
del delegante non libera quest’ultimo dal debito originario, poiché il delegante resta obbligato
insieme al delegato, sebbene il delegatario non possa pretendere il pagamento dal delegante se
prima non lo abbia richiesto al delegato.
Delegazione liberatoria e privativa : con espressa dichiarazione il delegatario può acconsentire a
liberare subito il delegante, conservando il delegato come unico debitore. In questo modo si ha
anche l’estinzione di tutte le garanzie annesse al credito, a meno che colui che le ha prestate non
consenta espressamente a mantenerle o che il delegato fosse insolvente già al momento in cui ha
assunto l’obbligo verso il delegatario.
Si distinguono:
Delegazione titolata, se viene fatto riferimento ad uno o entrambi i rapporti intercorrenti tra le
parti
Delegazione pura, se non viene fatto riferimento ad uno o entrambi i rapporti intercorrenti tra le
parti
Infatti, il delegato:
144
Se , in base al rapporto di provvista , aveva promesso di pagare al delegatario quanto esso
delegato deve al delegante, può opporre al delegatario tutte le eccezioni che avrebbe potuto
opporre al delegante.
145
Se, in base al rapporto di valuta , aveva promesso di pagare al delegatario quanto questi deve
ricevere dal delegante, può opporre al delegatario tutte le eccezioni che a quest’ultimo avrebbe
potuto opporre il delegante
144 Rapporti tra delegante e delegato [127]
Se, in base al rapporto di valuta, aveva promesso di pagare al delegatario quanto questi deve
ricevere dal delegante, ma nei limiti di quanto da esso delegato dovuto al delegante in base ai
rapporti di provvista, può opporre al delegatario sia le eccezioni che quest’ultimo avrebbe potuto
opporre il delegante, sia quelle che esso delegato avrebbe potuto opporre al delegante
Se aveva promesso di eseguire al delegatario un pagamento non riferito né al rapporto di
provvista né al rapporto di valuta (delegazione pura), non potrà opporre al delegatario nessuna
eccezione. Solo in caso di nullità o inesistenza del rapporto di valuta può opporre le eccezioni
relative al rapporto di provvista (nullità della doppia causa)
Quindi il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con quest’ultimo.
Delegazione di pagamento (delegatio solvendi): è un rapporto tra il debitore e un terzo con cui il debitore
delegante delega il terzo delegato a effettuare una prestazione verso il creditore delegatario. Seguita dal
pagamento da parte del delegato, ha una funzione immediatamente solutoria dell’obbligazione, non di
mera modificazione del soggetto passivo. Il pagamento del delegato verso il delegatario vale sia nei
rapporti di valuta come se effettuato dal delegatario al delegante sia nei rapporti di provvista come se
effettuato dal delegato al delegante.
Se il delegante ha dato ordine al delegato di pagare il delegatario perché erroneamente si credeva debitore verso
quest’ultimo, il diritto a pretendere la restituzione del pagamento non spetta al delegato ma al delegante per
conto del quale il delegato ha pagato.
Se il delegato ha pagato il delegatario perché credeva di essere erroneamente debitore del delegante, l’azione di
ripetizione dell’indebito può essere intentata dal delegato contro il delegante e non contro il delegatario, sempre
se quest’ultimo ha ricevuto il pagamento.
Il delegante può revocare la delegazione fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione verso il
delegatario o non abbia eseguito il pagamento in favore di quest’ultimo.
211. L’espromissione. – pag. 394
L’espromissione è un contratto in forza del quale un terzo espromittente si impegna nei confronti di un creditore
espromissario a pagare un preesistente debito dell’obbligazione originario espromesso.
È un contratto unilaterale poiché derivano obbligazioni solo per il terzo; l’accordo di perfeziona nel momento in
cui il creditore viene a conoscenza della volontà del terzo, senza che egli accetti.
Si distingue dalla delegazione promissi0ria
145 Rapporti tra delegante e delegatario [128]
poiché c’è la spontaneit{ dell’iniziativa dell’espromittente, quindi nell’assenza di delega da parte del
debitore originario.
Sono indifferenti el ragioni che inducono il terzo ad assumere su di sé il debito dell’debitore originario
Il rapporto tra espromittente e espromesso non la ostacola; conta che il debitore non prenda parte
all’operazione negoziale.
Può essere:
Cumulativa, dove il terzo è obbligato in solido con il debitore originario
Liberatoria o privativa, dove il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario, lasciando
obbligato solo il terzo.
Il terzo subentra nella stessa posizione del debitore originario:
Non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti con il debitore originario
Può opporre al creditore le eccezioni che gli avrebbe potuto opporre il debitore originario, tranne le
eccezioni personali e quelle che derivano da fatti successivi all’espromissione
146
L’adempimento del terzo non rientra tra le ipotesi di espromissione.
212. L’accollo. – pag. 395
L’accollo è accordo bilaterale tra un terzo accollante che assume a proprio carico l’onere di procurare al creditore
accollatario il pagamento del debito del debitore accollato.
Si distinguono:
Accollo interno (semplice), che si ha quando le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore
accollatario verso l’accollante, il quale si impegna solo nei confronti del debitore accollato; il creditore non
acquista quindi un nuovo debitore. Quindi:
Il creditore accollatario non ha diritto di rivolgersi all’accollante per ottenere il pagamento del
suo credito
Il terzo accollante in caso di mancata osservazione dell’obbligo assunto risponde
all’adempimento solo nei confronti del debitore accollato, non verso l’accollatario.
Il terzo accollante e il debitore accollato possono accordarsi per modificare o revocare l’impegno
inizialmente assunto dall’accollante stesso
Accollo esterno si ha quando l’accordo tra accollante e accollato è come un contratto in favore del terzo
accollante, secondo cui hanno conferito al creditore accollatario il diritto di pretendere direttamente
dall’accollante stesso l’adempimento del proprio credito. L’accordo può essere modificato finché il
146 Egli, non promette al creditore al pagamento, ma provvede al pagamento del debito altrui pur non essendo
obbligato. [129]
creditore non abbia aderito, dopodiché l’impegno assunto dall’accollante diventa irrevocabile e il nuovo
debitore risponde sia verso l’accollato che verso l’accollatario.
Può essere: Cumulativo, se il debitore originario resta obbligato il solido con l’accollante; il creditore ha
l’onere di chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante e solo dopo che la richiesta sia
risultata infruttuosa può rivolgersi all’accollato
Liberatorio o privativo, se il debitore originario resta liberato rimando invece obbligato in sua
vede solo l’accollante, attraverso una dichiarazione espressa e in equivoca
Al creditore accollatario il terzo accollante può opporre sia le eccezioni relative al contratto di accollo sia quelle
che avrebbe potuto opporgli il debitore originario.
In generale, un accordo di accollo:
È tra debitore originario e terzo accollante, con l creditore accollato che resta sempre estraneo
È da stabilire se è esterno o interno a seconda del fatto che le parti volessero attribuire al creditore
accollatario il diritto di pretendere l’adempimento direttamente dal terzo accollante.
CAPITOLO XX – L’ESTIONZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
213. I modi di estinzione
L’obbligazione è un rapporto temporaneo destinato ad estinguersi.
Un tipico modo d’estinzione è l’adempimento della stessa obbligazione, consentendo al creditore di ottenere il
risultato utile perseguito.
Altri modi di estinzione, detti modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, sono:
Morte del debitore, in caso di prestazioni infungibili per cui per l’adempimento servono le qualit{
personali dell’obbligato.
Compensazione
Confusione
Novazione
Remissione
Impossibilità sopravvenuta.
I) L’ADEMPIMENTO [130]
214. L’esatto adempimento. – pag. 399
L’adempimento (pagamento) consiste nell’esatta realizzazione della prestazione dovuta.
Il legislatore stabilisce che il debitore nell’adempiere deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, sulla quale
le parti possono convenire aggravanti o attenuazioni.
È considerato nulla il patto con cui il creditore accetti preventivamente di esonerare il debitore di responsabilità
per inadempienze che derivino da dolo o colpa grave di quest’ultimo.
Il creditore può rifiutare un pagamento parziale, anche se la prestazione è divisibile, poiché il debitore è tenuto ad
adempiere esattamente la prestazione dovuta. In materia di cambiale e assegno vale la regola opposta.
La Suprema Corte ha precisato che il richiedere giudizialmente l’adempimento frazionato di un credito unitario pu
risultare illegittimo sia per violazione delle regole di correttezza e buona fede sia in relazione al canone di giusto
processo.
Il debitore può a