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ALLEGRA AGOSTINI
(artt. 10 e 11), altrimenti dalla legge della (eventuale) residenza comune delle parti o da
quella del luogo in cui è avvenuto il fatto.
Il rinvio ad altra legge - limite dell’ordine pubblico - norme di applicazione necessaria
L'eventuale rinvio operato dal nostro diritto internazionale privato ad un ordinamento
straniero pone problemi delicati. Nell'ipotesi in cui quell'ordinamento a sua volta, nella stessa
situazione, rinvii ad un altro ordinamento l'art. 13, comma 1, della L. n. 218 stabilisce che si
tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro
Stato: se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; se si tratta di rinvio alla legge italiana. Il rinvio
alle norme di un altro ordinamento pone anche il problema della compatibilità delle
disposizioni sostanziali di un ordinamento estraneo, reso applicabile per effetto della norma di
conflitto, con i principi fondamentali del nostro ordinamento. La legge straniera non può
essere applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico (la valutazione riguarda i
risultati concreti cui potrebbe condurre la sua applicazione nel caso specifico). L'ordine
pubblico in questione è quello internazionale, che abbraccia (solo) i fondamentali principi cui
l'ordinamento giuridico italiano è ispirato. Il richiamo all'ordine pubblico opera con funzione
esclusivamente negativa: esso preclude l'applicazione di norme ritenute incompatibili con il
nostro ordinamento. Ma non offre risposta ad un altro problema: quello di assicurare in ogni
caso l'applicazione, anche ai rapporti regolati dalla legge straniera, di disposizioni che
esprimano principi fondamentali e non derogabili dell'ordinamento italiano. A questo provvede
l'art. 17 della L. n. 218/1995, che ha introdotto una regola non presente nelle preleggi, con cui
è sempre fatta salva la prevalenza delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto
e scopo, debbono essere applicate nonostante richiamo alla legge straniera.
La conoscenza della legge straniera
Un'altra importante novità introdotta dalla legge di riforma del 1995 riguarda la conoscenza
della legge straniera: la nuova disciplina (art. 14) stabilisce invece che spetti al giudice
accertare il contenuto della legge straniera applicabile, anche interpellando il Ministero della
Giustizia o istituzioni specializzate ed eventualmente con la collaborazione delle parti. Nel
caso in cui comunque non risulti possibile accertare le disposizioni della legge straniera
richiamata, il giudice deciderà in base alla legge italiana.
La condizione dello straniero
Distinzione tra i cittadini comunitari e quelli extracomunitari:
-Cittadinanza dell'Unione (Trattato di Maastricht) è attribuita a chiunque abbia la cittadinanza
di uno Stato membro e costituisce un complemento della cittadinanza nazionale. Ai cittadini
comunitari va riconosciuto pieno diritto di circolazione e soggiorno in tutti gli Stati membri e il
godimento degli stessi diritti civili attribuiti al cittadino nazionale e alcuni limitati diritti politici,
quali il voto nelle elezioni comunali nello Stato membro nel quale risiedono.
-Per gli extracomunitari la disciplina è stata più volte modificata negli ultimi anni. La relativa
normativa è stata inserita nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Ai cittadini extracomunitari è
applicabile sia il diritto d'asilo, previsto per qualsiasi straniero al quale sia impedito nel suo
paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, sia
l'inammissibilità della estradizione per reati politici. Inoltre, allo straniero comunque presente
alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. All'extracomunitario regolarmente
soggiornante in Italia è assicurato il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano, a meno che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente.
Attiene ai rapporti di diritto privato la condizione di reciprocità (art. 16 disp. prel. c.c.), ossia la
previsione per cui un determinato diritto può essere riconosciuto in capo allo straniero a
condizione che nella medesima fattispecie ad un italiano, nel Paese di cui quello straniero è
cittadino, quel diritto sarebbe parimenti riconosciuto, non essendo ivi stabilite delle
discriminazioni. La regola, però, è ridotta ad un ambito di applicazione residuale, ma non può
dirsi né abrogata in toto, né in assoluto incompatibile con i principi dell'ordinamento giuridico
italiano. A tutti i lavoratori stranieri è garantita parità di trattamento e piena eguaglianza di
diritti rispetto ai lavoratori italiani.
GIURISPRUDENZA-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
ALLEGRA AGOSTINI
L’ATTIVITÀ GIURIDICA E LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
CAPITOLO VI – LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è per l'appunto la relazione tra due soggetti regolata dall'ordinamento
giuridico.
-Soggetto attivo è colui al quale l'ordinamento giuridico attribuisce un potere (o diritto
soggettivo);
-Soggetto passivo è colui a carico del quale sussiste un dovere.
Quando si vuole alludere alle persone tra le quali intercorre un rapporto giuridico si usa
l'espressione parti. Contrapposto al concetto di parte è quello di terzo, che è appunto colui il
quale sia estraneo ad un determinato rapporto giuridico intercorrente tra altri soggetti. Regola
generale è che il rapporto giuridico, salvo esplicite eccezioni, non produce effetti né a favore
né a danno del terzo. Tuttavia, non di rado la legge si deve preoccupare di regolare la
posizione dei terzi rispetto a un determinato rapporto poiché coinvolti. Il rapporto giuridico
non è che una figura di una categoria più ampia: la situazione giuridica. La norma giuridica
prevede fattispecie a cui annette determinate conseguenze giuridiche. Quando la fattispecie
si è realizzata, un mutamento si è prodotto nel mondo dei fenomeni giuridici: allo stato di cose
preesistente si è sostituito, secondo la valutazione compiuta dall'ordinamento, uno stato
diverso, una situazione giuridica nuova. Questa situazione può consistere in un rapporto
giuridico o nella qualificazione giuridica di persone (capacità, incapacità...) o di cose
(demanialità, ecc.).
Situazioni soggettive attive
Il soggetto attivo del rapporto giuridico si connota quale titolare di un diritto soggettivo. Con
l'attribuzione del diritto soggettivo si realizza la protezione giuridica di un certo interesse del
singolo al quale, al tempo stesso, si riconosce una situazione di libertà (diritto soggettivo), in
quanto, di regola, il titolare di un diritto è libero di decidere se esercitarlo o meno, e di reagire
oppure no nel caso di lesione del diritto da parte di altri.
-diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale,
protetto dall'ordinamento giuridico. L'aspetto della tutela è essenziale nel qualificare una
situazione di interesse personale come contenuto di un diritto del soggetto. Esistono
molteplici interessi individuali giuridicamente irrilevanti e viceversa, in tanto esiste un diritto
soggettivo in quanto l'ordinamento tuteli, mediante la propria autorità e l'attivazione degli
strumenti di coercizione di cui è dotato, la soddisfazione dell'interesse del singolo.
-potestà e uffici: in alcuni casi il potere di agire per l'ottenimento di un certo risultato pratico è
attribuito al singolo per realizzare un interesse altrui. Queste figure che al tempo stesso sono
doveri si chiamano potestà o uffici (è un ufficio quello del tutore di una persona incapace) ed il
loro esercizio deve sempre ispirarsi alla cura dell'interesse altrui.
-facoltà (o diritti facoltativi): sono manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno
carattere autonomo, ma sono in esso comprese. Dalla mancanza di autonomia delle facoltà
deriva che esse si estinguono soltanto se viene meno il diritto del quale sono espressione:
facultativis non datur praescriptio, non è ammessa la prescrizione estintiva delle sole facoltà,
ancorché il titolare del diritto non le abbia esercitate per lungo tempo.
-aspettativa: può avvenire che l'acquisto di un diritto derivi dal concorso di più elementi
successivi. L'aspettativa è un interesse individuale tutelato in via provvisoria e strumentale,
ossia quale mezzo al fine di assicurare la possibilità del sorgere di un diritto. La figura del
diritto soggettivo che si viene realizzando attraverso stadi successivi viene considerata, oltre
che dal lato del soggetto (la cui situazione psicologica è di attesa), anche sotto il punto di
vista oggettivo della fattispecie. Si parla, infatti, di fattispecie a formazione progressiva per
dire che il risultato si realizza per gradi, progressivamente (prima l'aspettativa, poi il diritto) e
l'aspettativa attribuita al singolo costituisce un effetto preliminare o prodromico della
fattispecie.
-status: a volte alcuni diritti e doveri si ricollegano alla qualità di una persona, la quale deriva
dalla sua posizione in un gruppo sociale (Stato, famiglia…). Status è, quindi, una qualità
giuridica che si ricollega alla posizione dell'individuo in una collettività. Può essere di diritto
pubblico (es. stato di cittadino) o di diritto privato (stato di figlio, di coniuge).
L’esercizio del diritto soggettivo
GIURISPRUDENZA-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
ALLEGRA AGOSTINI
L'esercizio del diritto soggettivo da parte di chi ne è titolare e consiste nell'esplicazione dei
poteri di cui il diritto soggettivo consta. Deve essere distinto dalla sua realizzazione, che
consiste nella soddisfazione materiale dell'interesse protetto, sebbene spesso i due fenomeni
possono coincidere. La realizzazione dell'interesse può essere spontanea o coattiva:
quest'ultima si verifica quando occorre far ricorso ai mezzi che l’ordinamento predispone per
la tutela del diritto soggettivo. Alcune disposizioni legislative vietano l'abuso del diritto
soggettivo, ossia l'esercizio anomalo delle prerogative concesse dalla legge al titolare del
diritto. Si ha abuso quando il titolare del diritt