Diritto privato manuale Torrente Falzea
“Capacità, efficacia giuridica, fatto giuridico, manifestazione, edizione ad uso degli studenti, Milano Giuffrè.”
Indice diritto privato
- Il’ordinamento giuridico pag.2-5
- Il diritto privato e le sue fonti pag.6-8
- L’efficacia temporale delle leggi pag.9-10
- L'applicazione e l’interpretazione della legge pag.11
- I conflitti di leggi nello spazio pag.12-14
- Le situazioni giuridiche soggettive pag.15-18
- Il soggetto del rapporto giuridico pag.19
- La persona fisica pag.20-24
- I diritti della personalità pag.25-27
- Gli enti pag.28-30
- L’oggetto del rapporto giuridico pag.30-35
- Il fatto, l’atto ed il negozio giuridico pag.36-39
- L’influenza del tempo sulle vicende giuridiche pag.40-41
- La prova dei fatti giuridici pag.42-45
- Le trasformazioni giuridiche (Falzea) pag.46-48
- I contratti pag.49-50
- Le trattative e la conclusione dei contratti pag.51-54
- I vizi della volontà pag.55-56
- La forma del contratto pag.57
- La rappresentanza pag.58-59
- Il contratto preliminare ed i vincoli da contrarre pag.60-61
- L'oggetto del contratto pag.62
- La causa del contratto pag.63-64
- L’interpretazione del contratto pag.65
- Gli effetti del contratto pag.66-68
- Gli elementi accidentali del contratto pag.69-71
- La mancanza di volontà e la simulazione pag.72-74
- L’invalidità e l’inefficacia del contratto pag.75-77
- La rescissione e la risoluzione del contratto pag.78-81
- La trascrizione pag.82-86
Capitolo 1: l’ordinamento giuridico
Tutte le società hanno un complesso di regole che disciplinano i rapporti tra gli individui, chiamato ordinamento giuridico che costituisce un diritto oggettivo. La società esiste se ci sono regole di condotta per assicurare una pacifica convivenza, degli organi che stabiliscono queste regole e un principio di effettività per farle rispettare.
Una società politica ha l’obiettivo quello di soddisfare i bisogni dei consociati, promuovendo lo sviluppo, attuando una difesa e delle sanzioni affinché non vi siano aggressioni. L’uomo può creare diverse società, la forma di società politica ha cambiato diverse forse ed oggi è centrare il concetto di Stato, ovvero una comunità di individui che si trova in un territorio sul quale vi è una sovranità ed organizzata con un sistema di regole.
Un ordinamento si dice superiorem non recognoscens quando vi è un’organizzazione non soggetta al controllo di validità di un’altra. La cooperazione tra gli individui rende possibili risultati che l’uomo singolo non riuscirebbe mai a raggiungere, assicurando il raggiungimento di interessi individuali e collettivi.
ART.10 della costituzione enuncia il principio secondo cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale. Il diritto internazionale regola i rapporti tra gli stati, ha fonte consuetudinaria, quindi significa che trae origine dalla prassi delle relazioni tra gli stati (nasce dunque da accordi).
ART.11 della costituzione enuncia il principio che l’Italia acconsente ad una limitazione della sua sovranità purché avvenga la stessa cosa negli altri paesi che consente la pace e la giustizia tra le nazioni.
L’Italia aderisce alla Comunità Europea con il Trattato di Roma del 1957 che ha dato vita alla Comunità Economica Europea. Il processo di integrazione europea è stato lungo, partendo dai primi tre trattati istitutivi di organismi (CECA, CEE, EURATOM) volti a definire un’area di libera circolazione delle merci e coordinare delle attività economiche, dopo si è proceduto ad un graduale aumento del numero degli stati che aderenti.
Trattato di Maastricht 1992 entrato in vigore 1 novembre 1993 oltre a modificare l’originario trattato istitutivo della CEE, denominata adesso Comunità Europea, contiene il trattato sull’Unione Europea nel quale sono contenuti le regole politiche e i parametri richiesti per far parte dell’unione. Ha introdotto il concetto di cittadinanza dell'Unione Europea e ha posto le basi per l’unità economica monetaria.
La clausola di opt-out permette ai paesi facenti parte dell’Unione di rimanere all’interno ma non assoggettando a determinate regole che la compongono.
Trattato di Amsterdam 1997 contiene innovazioni che vanno nella direzione di rafforzare l'unione politica, con nuove disposizioni nelle politiche di Libertà, sicurezza e giustizia.
Trattato di Nizza 2001 i poteri legislativi e di controllo del Parlamento sono stati rafforzati e il voto a maggioranza qualificata è stato esteso ad altri ambiti in seno al Consiglio.
Trattati di Lisbona 1 dicembre 2009, ha modificato il trattato sull’Unione Europea e ha sostituito l’originario trattato istitutivo della Comunità Europea, con il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
La Carta di Nizza ha costituito la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE. Ma non si deve confondere con la CEDU, a cui l’Unione Europea non ha mai formalmente aderito per un difetto di legittimazione dell'UE ad essere parte di una convenzione internazionale concernenti i diritti dell’uomo.
Le norme giuridiche fanno parte di un ordinamento, possiede autorità ed eteronoma ovvero imposta da altri ed ha una struttura complessa, si compone come un periodo ipotetico, e le due proposizione sono legate da un nesso di interproporzionalità di condizionalità:
- Proposizione condizionante, che descrive un fatto
- Proposizione condizionata, che descrive un effetto giuridico
La norma è una regola di comportamento o un valore di azioni, quindi un comportamento necessario volto a soddisfare un interesse umano giuridicamente rilevante. La norma è diversa dalla legge, quest’ultima è un atto normativo, esercitata dalle due camere competenti e si compone di norme giuridiche. Le norme sono suscettibili di attuazione forzata attraverso l’utilizzo di pene per i trasgressori, le sanzioni possono essere sia dirette che indirette. Vi sono quindi norme di condotta e norme di risposta in caso di inosservanza.
Può succedere che una norma manchi la previsione di un fatto, divenendo quindi una norma incondizionata, il fatto manca perché l’interesse è permanente e stabile e non ha bisogno di essere evidenziato da un fatto.
La teoria della norma giuridica è volta a soddisfare un interesse dell’uomo che si realizza attraverso un comportamento del soggetto che incide sulla realtà esterna. Vi è un oggetto che l’ordinamento prende in considerazione affinché si realizzi l’interesse tutelato e da qui si rileva l’utilità che può fornire l’oggetto. Il criterio dell’utilità segna la differenza tra bene ed oggetto.
I caratteri della norma sono:
- Generalità
- L’astrattezza
- Il principio di eguaglianza che può essere formale, quando tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge o sostanziale, a parità di condizioni deve corrispondere un trattamento uguale e a condizioni diverse un trattamento differenziato per attuare le differenze di fatto. Il controllo è affidato alla corte costituzionale che deve essere valutato sul piano della legittimità.
- Il principio di imparzialità
Quando si tratta di equità la giustizia del singolo è in pericolo se ci si affida alla soggettività del giudice. Vi può essere un’equità integrativa dove la legge prevede che il giudice possa integrare la sua opinione.
La norma si compone di due aspetti:
- Formale: ovvero il linguaggio dalla prassi sociale consuetudinaria
- Sostanziale
Il concetto di valore in un ambito è assunto come misura di valutazione, tale concetto nasce dall’idea primitiva di valore che presupponeva le idee del dovere e del potere, dalla forma della regola di condotta che inizialmente era il dover-fare ed ora accettata anche il poter-fare.
Lo strumento tipico di cui l’ordinamento si serve per realizzare degli interessi è l’effetto giuridico che si compone di due componenti:
- Componente di fatto, costituita dal comportamento necessario previsto per la realizzazione dell'interesse emerso dal fatto ed essa può mancare in quanto deriva dal comportamento dell’uomo.
- Componente di valore, consiste nell'attribuzione di valore al fatto e può articolarsi in 2 modalità assiologiche:
- Possibilità se l'indice di valore è costituito da un potere
- Necessità se l'indice di valore è costituito da un dovere
Quindi il comportamento previsto nell'effetto può essere dovuto se dipende dal fatto che quel comportamento sia posto in essere, oppure autorizzato se il comportamento è possibile e dipende dal fatto che l'interesse della collettività è già stato soddisfatto con l'attribuzione di un potere di agire.
La norma contiene degli elementi:
- Soggetto, è il portatore d’interesse sia nel fatto che nell’effetto giuridico. In alcuni casi il soggetto del comportamento è diverso dal soggetto dell’interesse (es: contratto di compravendita o di mandato)
- Oggetto, disciplinato dall’art del codice civile ci dice che sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto, cioè tutti i beni che possiedono il quid dell’utilità. L’oggetto è il collegamento tra il fatto e l’effetto giuridico
- Il tempo, importante per sapere quando sorge un fatto. Si deve capire se il tempo del fatto sia diverso da quello dell’effetto giuridico. Se si verifica il fatto subito si verifica l’effetto (principio di simultaneità), ciò può venire meno se le parti decidono che gli effetti non si devono produrre. La simultaneità riguarda solo la componente di valore.
- Lo spazio, il luogo dove nasce l’interesse può essere utile per determinare il giudice competente. È uguale nel fatto e dell'effetto giuridico, può essere diverso il comportamento che si può verificare in un luogo diverso.
Vi sono due differenze tra il fatto e la componente di fatto dell’effetto giuridico:
- Il fatto giuridico può essere un evento o un comportamento, la componente di fatto deve essere un comportamento.
- La logica di tempi, poiché il fatto aspira ad un interesse che avviene attraverso la componente di fatto ed è successiva anche di un solo istante. Nell’effetto si evidenziano altri 2 tempi, ovvero il sorgere del valore di comportamento e la realizzazione di esso.
La norma quindi ha tre tempi → verificarsi del fatto, il tempo in cui sorge il valore di azione e la realizzazione della componente di fatto quindi del comportamento.
Il rapporto tra fatto ed effetto si basa sull’esigenzialità pratica ovvero che al fatto non necessariamente seguirà l’effetto ma seguirà certamente la componente di valore, l'obbligo e forse il comportamento.
La norma giuridica differisce da quella morale, poiché quest’ultima trova nel suo contenuto la sua validità ed obbliga il soggetto che ne riconosce il valore a rispettarla. La norma è la previsione di un accadimento futuro ed eventuale, la parte che definisce l’evento che si vuole regolare indica la fattispecie che può essere:
- Astratta: fatto ipotetico, si individua attraverso un’operazione intellettuale di interpretazione del testo normativo
- Concreta: fatto o insieme di fatti verificati di cui la norma ne spiega gli effetti giuridici che ne derivano. Si individua nell’ambito del processo attraverso strumenti di istruzione probatoria.
- Semplice dove si considera un solo fatto
- Complessa se è costituita da più fatti, gli effetti legati ad essa non si realizzano fino a quando non si verificano tutti i fatti che la caratterizzano.
Vi sono norme promozionali che danno degli incentivi per soggetti che si trovano in particolari condizioni. Le fonti sono i fatti produttivi delle norme, non vanno confuse con il testo ovvero la disposizione normativa scritta della norma o il precetto cioè il significato che assume il testo.
Per diritto positivo si intende l’insieme di norme che costituiscono l’ordinamento giuridico, mentre il diritto naturale è rappresentato da principi eterni ed universali riguardanti la natura dell’uomo anche se non ha un fondamento univoco.
Capitolo 2: il diritto privato e le sue fonti
Una distinzione fondamentale è quella tra diritto privato e diritto pubblico. Mentre quest'ultimo disciplina i rapporti con gli enti pubblici e regola la loro azione nell’interesse della collettività, il diritto privato invece regola le relazioni con i soggetti privati, sia singoli che enti.
Le norme del diritto privato si distinguono:
- Derogabili o dispositive, dove l’applicazione si può evitare con accordo tra i singoli
- Inderogabili o cogenti, dove l’applicazione è imposta a prescindere dalla volontà dei singoli
- Suppletive, quelle che sono destinate a trovare applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto dei rapporti tra di loro
- Dispositive, dove il legislatore pone un criterio di disciplina nel caso in cui la volontà di singoli non si è manifestate
Le fonti delle norme giuridiche si distinguono in:
- Fonti di produzione, quei atti e fatti idonei a produrre diritti
- Fonti di cognizione, i documenti e pubblicazioni ufficiali di cui si può prendere conoscenza, nella gazzetta ufficiale.
Quando si tratta di un atto si deve individuare: inizialmente l’organo investito del potere di emanarlo, il procedimento formativo dell’atto, il documento normativo e i precetti ricavabili dal documento.
La teoria dei controlimiti tratta dell'intangibilità dei principi supremi e dei diritti fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato, in quanto nucleo che ne plasma l'identità. La dottrina giuridica definisce controlimiti tutti i rafforzamenti della capacità di una Costituzione, già rigida, di resistere a delle modificazioni.
Ad esempio, la norma internazionale alle quale l’ordinamento deve confermarsi rappresenta un limite alla nostra sovranità normativa, alla potestà normativa statale, quindi il diritto internazionale costituisce un limite al diritto interno. Se una consuetudine viola una norma costituzionale, che riguarda uno dei principi su cui si fonda il nostro stato, secondo la Corte Costituzionale, anche se il diritto internazionale limita la sovranità normativa, se ha violato i principi fondamentali o i diritti inviolabili della persona umana scattano i controlimiti.
Sentenza 232 del 1989 nella si condivide il principio del primato del diritto europeo sul diritto internazionale perché non possono essere posti nello stesso piano. La Corte Costituzionale disse che i trattati europei sono stati ratificati con una copertura costituzionale. Ma L’Italia aderendo all’Unione Europea, aderisce anche al diritto europeo.
Il principio di gerarchia delle fonti: secondo cui una norma di grado inferiore non può mai derogare una norma di grado superiore, e la gerarchia, è la seguente:
- La costituzione (leggi costituzionali)
- I regolamenti, le direttive europee
- Le leggi ordinarie, i decreti legge e i decreti legislativi
- Le leggi regionali
- I regolamenti amministrativi
- La consuetudine e gli usi
La costituzione è la norma fondamentale, pone le regole e i principi che impongono i limiti all’attività del legislatore. Una legge ordinaria che viola i diritti costituzionale è riconosciuta come illegittima. Essa è caratterizzata dalla rigidità, in quanto una legge ordinaria non può modificarla, ed un’ipotetica revisione deve essere approvata da un’apposita procedura.
Alla corte costituzionale è affidato il compito di stabilire se le leggi ordinarie siano in conflitto con norme costituzionali, tale analisi può avvenire per via incidentale, quando è un giudice a chiedere tale esame, o per via principale, quando il giudizio viene richiesto dal governo.
Le leggi statali ordinarie sono approvate dal parlamento con una precisa procedura, infine viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la legge ordinaria può abrogare ogni norma non avente valore di legge e non può essere abrogata o modificata se non da una legge successiva.
Alle leggi statali/ordinarie sono equiparati i decreti legge, decreti legislativi emanati dal governo, in casi di urgenza, dove il Parlamento entro 60 giorni dovrà convertire in legge il decreto, altrimenti perde validità.
Art. 75 cost, la legge ordinaria può essere abrogato con referendum popolare, secondo l’art stabilisce 500.000 cittadini o 5 Consigli regionali che possono proporre all'intero corpo elettorale, dove l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge.
Il ruolo delle leggi regionali è mutato, secondo la Carta Costituzionale del 1948 la regione aveva la possibilità di emanare leggi. Con le modifiche del 2001 si definisce attraverso l’art. 117 cost, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione.
Lo Stato ha la potestà legislativa esclusiva, quindi nelle materie di politica estera, immigrazione, rapporti tra Repubblica e religioni, difesa, mentre le regioni possiedono la potestà legislativa corrente, ovvero che la potestà legislativa spetta alle regioni come i rapporti con stati esteri, ma la determinazione dei principi fondamentali spetta allo Stato.
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