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Beni inconsumabili: sono quelli che si prestano a più utilizzazioni senza
o che si distruggano o si alterino ( es. un’abitazione). Sono detti anche beni
ad utilità permanente o a fecondità ripetuta. Sono inconsumabili anche le
cose deteriorabili , cose cioè il cui uso produce un lento ma progressivo
deterioramento ( es. vestiti )
La differenza del regime giuridico è fondamentale ad esempio per l’esercizio di
alcuni diritti reali come l’usufrutto. L’ usufrutto —> ( diritto reale con il quale si
attribuisce il godimento di uno o più beni a persona diversa dal proprietario,
con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica e di restituire lo stesso o
gli stessi beni ricevuti) esso può esercitarsi per i beni inconsumabili,per quelli
consumabili viene sostituito da un altro diritto reale noto come “ quasi-
usufrutto” , per cui il quasi-usufruttuario ha il diritto di servirsi dei beni e deve
restituirne il valore al termine dell’usufrutto.
Beni divisibili : possono essere ridotti in parti omogenee senza che se
o ne alteri la destinazione economica ( es . Denaro )
Beni indivisibili : non possono essere frazionati ( es. quadro )
o
L’indivisibilità può derivare: - dalla natura del bene (es. animale vivo)
- dalla legge ( es. parti comuni di un
condominio) - dalla volontà delle parti ( = indivisibilità
soggettiva )
Questa distinzione assume rilievo per quanto riguarda la contitolarità di diritti
su uno stesso bene , che porta particolari difficoltà quando il bene è indivisibile.
Beni presenti : già esistenti in natura. Possono essere oggetto di
o proprietà o di altri diritti reali;
Beni futuri: non ancora presenti in natura( es. i frutti che verranno
o prodotti da un albero ) . Possono formare oggetto solo di rapporti
obbligatori ( art. 1348 cc), ma non possono formare oggetto di donazione
( art. 771 cc —> divieto di donazione di beni futuri; se ciò avviene la
donazione è nulla, salvo che si tratti di frutti non ancora separati).
In caso di negozi aventi ad oggetto un bene futuro possiamo distinguere
2 situazioni differenti :
“Emptio rei speratae “ —> espressione che indica la vendita di
cose future, cioè di cose che non esistono al momento della
conclusione del contratto, ma che si spera vengano ad esistenza. In
particolare, la locuzione si riferisce a chi acquista un bene futuro
non volendo assumere alcun rischio: in questo caso, se il bene non
viene ad esistenza, il contratto di vendita è nullo e il compratore
non deve pagare alcunché , in caso contrario il contratto produrrà i
suoi effetti
emptio spei”
“ —> espressione fa riferimento alla vendita di cosa
futura con carattere aleatorio. In questo caso, il compratore si
affida alla sorte e si assume il rischio dell'eventualità che il bene
oggetto della vendita non venga ad esistenza. L'aleatorietà non si
presume, ma deve risultare da una espressa previsione delle parti.
Trattandosi di contratto aleatorio, deve ritenersi inapplicabile la
disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
I frutti.
I frutti sono i beni prodotti periodicamente da un altro bene, senza che questo
modifichi la sua natura o la sua destinazione economica per effetto della
produzione . Si distinguono in:
Frutti naturali ( art. 820 comma 1 cc) : sono prodotti direttamente da
o un altro bene, vi concotta o meno l’opera dell’uomo ( es. prodotti
agricoli ) . Finché non avviene la separazione da bene che li produce, essi
si dicono “pendenti”: essi sono parte della cosa madre ( “cosa fruttifera”)
e non hanno esistenza autonoma, sono ancora beni futuri e possono
formare oggetto solo di rapporti obbligatori.
Con la separazione essi acquistano una propria autonomia ( “frutti
separati “)e diventano di proprietà del proprietario della cosa madre a
meno che questo non abbia disposto diversamente, a favore di altri ( in
questo caso la proprietà si acquista con la separazione ). Se le spese per
la produzione e il raccolto dei frutti sono a carico di una persona diversa
da quella cui spetta la proprietà dei frutti stessi, quest’ultima è tenuta al
rimborso, sempre che le spese non superino il valore dei frutti; in caso
contrario, il rimborso è limitato solo al valore dei frutti stessi ( art.821
comm. 1 -2 cc)
Frutti civili ( art. 820 comma 3 cc) : sono quelli che si traggono dalla
o cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia ( es. interessi
capitali , canone di locazione ) . Anche essi debbono presentare il
requisito della periodicità e si acquistano giorno per giorno in ragione
della durata del diritto .
Combinazione di beni
I beni possono essere presi in considerazione come il risultato dell’unione di più
elementi o parti:
Beni semplici : quelli in cui gli elementi sono talmente compenetrati tra
o loro da rendere impossibile una loro separazione senza che la cosa ne
risulti stravolta o distrutta ( es . Animale )
Beni composti : quelli risultanti dalla connessione materiale o fisica di
o più cose, ciascuna delle quali potrebbe essere staccata dal tutto ed avere
rilevanza giuridica ed economica autonoma . ( es. autovettura )
Regime giuridico dei singoli componenti della cosa composta —> se vendo un
bene composto ( es. automobile ) , la vendita comprende tutti gli elementi
appartenenti. Ciò nn esclude che l’individualità dei singoli elementi, che si
trova allo stato latente, possa riaffiorare ( es. il proprietario intendere vendere
soltanto le ruote ) .
Nell’ipotesi in cui le singole parti di una cosa composta appartengano a
persone diverse dal proprietario del tutto, bisogna distinguere : se il tutto è una
cosa mobile, il proprietario di un singolo elemento può rivendicarlo, se è
possibile separarlo dalla cosa agevolmente; se non è possibile allora la
proprietà diventa comune in proporzione al valore delle cose spettanti a
ciascuno( art. 939 comma 1 cc) , salvo quanto previsto dal successivo comma.
Se il tutto è un immobile gioca il principio dell’accessione, cioè i singoli
elementi diventano del proprietario dell’immobile, salvo indennizzi o
risarcimento.
È importante distinguere la cosa composta dall’universalità di fatto : alla cosa
mobile composta si applica il principio del possesso vale titolo che non vale per
le universalità di mobili .
Pertinenze
Pertinenza sono le cose destinate in modo durevole al servizio o ad
ornamento di un’altra cosa, senza costituirne parte integrante e senza
rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza, ma con l’obiettivo
di accrescere la sua utilità o il pregio ( art. 817 cc)
I presupposti per un rapporto sono:
Elemento oggettivo —> il rapporto di servizio o ornamento tra cosa
o accessoria ed cosa principale: la prima deve arrecare un’utilità alla
seconda; può intercorrere fra immobile ed immobile (es. pozzo-fondo), fra
mobile ed immobile ( es. la caldaia dell’impianto di riscaldamento di una
casa), fra mobile e mobile (es. l’audioradio di un’auto);
Elemento soggettivo —> la volontà di effettuare la destinazione di una
o cosa a servizio o ornamento di un’altra.
La pertinenza si caratterizza per essere costituita dal carattere
dell’accessorietà ( la cosa al servizio o all’ornamento dell’altra ha carattere
accessorio rispetto all’altra, che è la cosa principale ) e dalla non occasionalità .
Il vincolo di pertinenza deve essere posto da chi è proprietario della cosa
principale o da chi ha un diritto reale su di essa (art. 817 comma 2 cc) . La
giurisprudenza ritiene che , per potersi configurare un vicolo pertinenziale,
sarebbe anche necessario che la cosa accessoria appartenga al proprietario
della cosa principale o che quest’ultimo ne abbia la disponibilità.
Il vincolo che si crea tra le due cose non pregiudica i diritti preesistenti dei terzi
sulla cosa pertinenziale; questi possono rivendicare la propria cosa (art. 819
cod. civ.). Il vincolo pertinenziale può creare nei terzi la convinzione che le
pertinenze appartengano al proprietario della cosa principale . La legge tutela
entro certi limiti la buona fede dei terzi in relazione sia alla costituzione che alla
cessazione della qualità di pertinenza:
a) La costituzione dove i terzi proprietari delle pertinenze possono
rivendicarle contro il proprietario della cosa principale . Se egli ha
alienato la cosa principale, senza escludere la pertinenza , l’art. 819 cc
protegge i terzi acquirenti di buona fede:
Se la cosa principale è un bene immobile o mobile registrato , ai
terzi in buona fede non si può opporre l’esistenza di diritti altrui
sulle pertinenze, se essi non risultano da scrittura avente data
certa anteriore all’ atto di acquisto da parte del terzo ( 2704 );
Se la cosa principale è un bene mobile non registrato ,il terzo
acquirente in buona fede è protetto in base al principio di possesso
vale titolo
b) La cessazione , non è opponibile ai terzi che abbiano anteriormente
acquistato diritti sulla cosa principale ( 818 comma 3)
Una volta instaurato il rapporto di pertinenza, la cosa pertinenziale è soggetta
allo stesso regime giuridico della cosa principale: gli atti e i rapporti giuridici
che hanno per oggetto la cosa principale, se non è diversamente disposto ,
comprendono anche le pertinenze ( art. 818 c.c.) —> se io vendo un bene,
dono un bene, l’atto ha ad oggetto anche le pertinenze , pur se di queste non si
faccia cenno e sempre che le parti non abbiamo manifestato una diversa
volontà . In ogni caso la cosa pertinenziale non perde la propria individualità
giuridica, in quanto l’ art.818 comma 2 prevede che le pertinenze possano
formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici .
Cessazione del vincolo :
- venir meno della destinazione funzionale tra i due beni
- perimento della cosa principale
- perimento della pertinenza
- sopravvenuta inidoneità della pertinenza
Le universalità di beni mobili
Il codice riconosce soltanto la figura dell’universalità di cose mobili (816) ,
mentre in dottrina si distingue tra universalità di fatto è di diritto
universitas iuris
Universalità di diritto ( )
Consisterebbe in una pluralità di beni e rapporti giuridici, dalla legge
considerati come un complesso unitario. È una categoria logica alla quale il
legislatore ricorre quando vuole evitare la dispersione dei rapporti ( es. l&