Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 20
Riassunto esame Diritto privato e mercato globale, Prof. Manes Paola, libro consigliato I furiosi Anni 20, Alec Ross Pag. 1 Riassunto esame Diritto privato e mercato globale, Prof. Manes Paola, libro consigliato I furiosi Anni 20, Alec Ross Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato e mercato globale, Prof. Manes Paola, libro consigliato I furiosi Anni 20, Alec Ross Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato e mercato globale, Prof. Manes Paola, libro consigliato I furiosi Anni 20, Alec Ross Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato e mercato globale, Prof. Manes Paola, libro consigliato I furiosi Anni 20, Alec Ross Pag. 16
1 su 20
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

REGOLAMENTAZIONE DELLA CREAZIONE ARTISTICA: Diritto d'autore

Il diritto d'autore è una specificazione della proprietà intellettuale che tutela marchio, brevetto ed è quindi più generale, il diritto d'autore è più specifico.

FONTI:

  1. Internazionali:
    • Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, 1886. Stabilisce per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto di autore tra le nazioni aderenti.
    • Convezione universale il diritto di autore di Ginevra, '52: Primo passo verso un'uniformità globale delle norme regolatrici del caso, oltre gli Stati che avevano già aderita alla Conv. Di Berna.
  2. Europee:
    • Varie Direttive, progressivamente recepite anche in Italia, con l'intento di...

L'OMPI (WIPO): Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, che ha come obiettivo la protezione della proprietà intellettuale in tutto il mondo tramite la cooperazione dei vari stati.

Armonizzare la disciplina sul diritto di autore nei vari Stati.

Dir. 2001/29/CE: Sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto di autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (ultime mod. 2019)

Dir. 2004/48/CE: Sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (mod. 2004).

Dir. 2006/116/CE: Concernente la durata di protezione del diritto di autore e di alcuni diritti connessi (mod.2011).

Dir. 2019/790 UE: Sul diritto di autore e quelli connessi nel mercato unico digitale.

IN MATERIA DI UE: Nel rapporto fra il diritto unionale e diritto degli stati membri prevale quello unionale (dell'Europa). Questo perché la UE è fondata anzitutto sui principi dei diritti fondamentali, ciò che è già stato acquisito dalla comunità europea come principio fondamentale è intoccabile e gli stati membri devono adeguarsi, pena la mancanza di ricevimento del sostegno finanziario o addirittura pesanti sanzioni.

Nazionali:

  • Codice civile.
  • Legge 22 aprile '41, n.663 e successive modifiche (c.d. legge sul diritti di autore o LDA), normativa fondamentale sul diritto di autore (ult. Mod. 2022).

OGGETTO DELLA TUTELA: Le opere dell'ingegno di carattere creativo* che appartengono alla letteratura, musica, arti figurative, architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. I programmi per elaboratore (software) e le banche dati (database).

L'art. 2 LDA fornisce un'elencazione dettagliata delle opere protette.

*Di carattere creativo: è necessario un grado, sia pure minimo, di creatività intellettuale.

Nel Codice dei beni culturali c'è un'elencazione delle opere tutelate, ma si tratta di un sistema aperto, la giurisprudenza ha creato tutela anche per le opere non presenti in elencazioni.

COSTITUZIONE DEL DIRITTO: La mera creazione dell'opera fa sorgere il diritto (art. 2576 cc e art. 6 LDA). Occorrono

La concretizzazione, estrinsecazione o esteriorizzazione dell'opera (non è sufficiente l'idea in sé), che non corrisponde necessariamente alla pubblicazione. Dunque l'opera, non è tutelata l'idea in quanto tale.

CONTENUTO DEL DIRITTO:

  1. Diritti morali:
    • Diritto di paternità dell'opera (art. 20 LDA): L'autore può scegliere se e come identificarsi quale creatore di una data opera, potendo optare per l'anonimato come rivelarsi al pubblico con il segno distintivo, nome civile o pseudonimo, che preferisce, potendo di riflesso opporsi ad ogni utilizzazione dell'opera che si discosti da questa sua scelta. Egli può inoltre decidere se e quando rivelarsi autore di un'opera pubblicata in modo anonimo o sotto pseudonimo, potendo eventualmente imporre l'uso del proprio nome civile anche laddove fosse stato precedentemente pattuito il contrario.
    • Diritto di rilevare la paternità dell'opera, in

caso di opera anonima.

o Di opporsi a deformazioni, mutilazioni o altre modificazioni e a ogni atto a danno dell'opera, che possono essere di pregiudizio al suo onore o alla reputazione.

o Diritto di inedito.

o Diritto di ritiro dell'opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali.

Trattasi di caratteristiche: INALIENABILI, IRRINUNCIABILI, INDISPONIBILI, IMPRESCRITTIBILI, a pena di nullità. Questi diritti non sono soggetti a limiti temporali, potendo anche essere esercitati dagli eredi.

GIURISPRUDENZA: Fattispecie lesive del diritto all'integrità dell'opera:

  • Distribuzione di musiche registrate del vivo con gravi difetti e imperfezioni.
  • Abbinamento di opere letterarie o musicali a campagne promozionali di certi prodotti o servizi.
  • Mancato inserimento della traduzione in sottotitoli di un dialogo in lingua straniera di importanza essenziale per l'esatta comprensione della trama del film.
  • Interruzioni pubblicitarie dei film trasmessi in televisione.

Diritti patrimoniali:

  • Diritto di sfruttare economicamente l'opera (riprodurre, pubblicare, distribuire)
  • Sono diritti TRASFERIBILI dall'autore a terzi (mediante un contratto, o si pensi al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente autore dell'opera).
  • Hanno durata limitata (70 anni dopo la morte dell'autore)
  • I contratti di CESSIONE del diritto (o dei diritti) devono essere fatti per iscritto ad probationem (forma scritta → unico mezzo per provare esistenza dell'atto).

Alienare: In diritto civile vuol dire vendere (di origine latina, alieno= vendo).

CONTENUTO DEL DIRITTO: Reprografia e altre eccezioni e limitazioni (art. 65-71 quinquies):

  • Art. 65 LDA: 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre

riviste ogiornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

Art. 70 LDA: 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, lei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera (...).

ES: Se si critica di un'opera in un articolo, citandola e riassumendola in alcune parti, soccorre l'eccezione. Se invece l'opera è integralmente riprodotta nell'articolo, occorre un'autorizzazione alla sua pubblicazione integrale (in assenza di autorizzazione, vi è un illecito sfruttamento).

COMUNICAZIONE AL PUBBLICO:

Oggetto: Trasmissione di un'opera ad un pubblico che può

essere fisicamente presente nel luogo di diffusione della stessa o da esso distante o può essere interattiva, quando la messa a disposizione al pubblico è effettuata in modo tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Corte di giustizia dell'UE (sent. C-306/05 del 2006 e C-466/12 del 2014): "Messa a disposizione di un'opera a un numero indeterminato, ma considerevole, di destinatari che possano in quanto tali fruirne, anche invia soltanto potenziale. Tale diffusione dovrebbe peraltro essere subordinata all'espresso consenso del titolare.

Diritti connessi: Contenuti al Tit. II LDA: Riguardano il diritto riproduzione comunicazione e messa disposizione del pubblico, di distribuzione. Generalmente hanno durata di 50 anni. Trovano la loro giustificazione in un'attività imprenditoriale o artistico-professionale connessa ad un'opera tutelata dal diritto d'autore; spettano, cioè, a quei

Soggetti che consentono la riproduzione, la diffusione e/o l'esecuzione delle opere, e a cui dunque vengono riconosciute delle tutele. Esempi: Diritti dei produttori di opere audiovisive; diritti degli emittenti radiofonici o televisivi; diritti degli artisti interpreti ed esecutori.

DIRITTI DI IMMAGINE: fa parte del diritto della personalità, fonte nella costituzione e nel codice civile.

Fonti:

  • Art. 2 cost.
  • Art. 7-8-9-10 c.c.
  • Art. 8 c.p.i. (codice della proprietà industriale).
  • Codice della privacy, GDPR.

Right of publicity (diritto alla pubblicazione, giurisprudenza statunitense): Diritto assoluto ed esclusivo a disporre della propria immagine e di tutti gli elementi identificativi o evocativi della persona per finalità promozionali e a trarre tutti i vantaggi patrimoniali derivanti da tali forme di sfruttamento commerciale. Recepito in Italia con Cass. Del '91, CASO GIORGIO ARMANI, con la quale la Corte, nel sanzionare l'illegittimità.

dell'utilizzazione non autorizzata ai fini pubblicitari dell'immagine dello stilista, riconobbe checiascun individuo possiede un diritto esclusivo ad ottenere vantaggi patrimoniali consentendo losfruttamento commerciale del proprio "ritratto".

DIRITTI DI IMMAGINE: Espansione oggettiva:

  • Voce del personaggio famoso e/o timbro vocale caratteristico di un cantante.
  • Accessori tipici del look caratterizzanti un personaggio celebre.
  • Aspetto generale, inclusi costumi ed ornamenti di scena iconici: Tirb. Di Milano, 2005, secondo cuila diffusione a scopo commerciale di una fotografia raffigurante una modella con indosso abitidirettamente evocativi del personaggio di Hepburn in "Colazione da Tiffany" integrasse una lesionedei diritti d'immagine vantati dalla Hepburn.

Consenso all'utilizzo dell'immagine: Art. 96 LDA: Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le

Disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritratta si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 93.

Cass. Civ. 29/01/2016 n. 1749: La prestazione del consenso alla pubblicazione o uso della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente a oggetto non il diritto all'immagine ma solo l'esercizio di tale diritto. Sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, il consenso resta distinto ed autonomo della pattuizione consentita ed a prescindere dalla pattuizione convenuta, che non integra un elemento del negozio autorizzativo. Il consenso all'uso della propria immagine può essere sempre revocato.

Eccezioni di libera utilizzabilità: Riguarda il bilanciamento tra interesse pubblico e con quello privato del soggetto.- Caso Diego Maradona 2013: Attività contestata: pubblicazione da parte di una società editoriale di un dvd che poneva a confronto i goal di Maradona

con quelli di un altro celebre calciatore. Il tribunale ritenne che fosse sottesa una prem

Dettagli
A.A. 2022-2023
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonora_columbano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e mercato globale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Manes Paola.