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La 'teoria degli estates' a base del regime dei diritti sui beni immobili. Peculiarità del feudalesimo inglese

È possibile a questo punto riprendere e completare il filo del discorso intorno alle origini e sopravvivenze medievali (feudali) del modello di property nell'ordinamento inglese. Al pari dell'idea di seisin-possession, l'altra linea guida in materia di land law (real property), come componente principale del modello di property, è l'idea di estate (status), a cui si riconnette la fondamentale caratteristica di fragmentation of ownership, che consiste nella frazionabilità dei property rights. Questa caratteristica viene spesso additata dai giuristi inglesi con toni di orgoglioso compiacimento e viene, anzi, segnalata come una sorta di emblema del diritto patrio in materia; vanto di una solida continuità della tradizione di common law passata, presente e futura insieme.

Occorre pertanto volgere lo sguardo al mondo medievale.

dove prevalente appare un atteggiamento incline a sostituire la materialità del bene oggetto del rapporto con l'effettività del godimento delle utilità relative al bene medesimo. Ciò porta a un moltiplicarsi di situazioni proprietarie intese in senso relativo e, per così dire, aperto a una pluralità di soggetti e corrispondenti interessi all'uso e godimento. Con riguardo alle origini storiche del regime fondiario inglese, conviene ribadire che esso nasceva nel contesto politico-istituzionale del feudalesimo: ma di un feudalesimo di guerra che, per effetto della sconfitta subita dalla nobiltà anglosassone nel 1066 ad opera degli invasori capeggiati da Guglielmo, duca di Normandia, assume una forte caratterizzazione iniziale in chiave di occupazione militare dell'isola. Guglielmo doveva ricompensare i suoi seguaci e preservare il suo potere militare per il futuro. Si tratta di un passaggio importante, cui si legano per tanti.

Verso le sorti del sistema di common law allora nascente all'ombra del regime feudale così radicatosi su tutto il regno per mano del sovrano (Guglielmo, primo re d'Inghilterra). La peculiarità del feudalesimo inglese dopo il 1066 fu dovuta al fatto che i principali possedimenti terrieri opposero una forte resistenza al tentativo di Guglielmo di imporre una supremazia su di essi. Guglielmo confiscò pertanto tutte le terre all'indomani della conquista, in seguito concedendo che esse fossero tenute soltanto dalla Corona in cambio di denaro o servizi. Così tutta la terra divenne oggetto di possesso alle dipendenze della Corona e ancora continua formalmente ad essere così tenuta. Diversamente, sul continente europeo, non solo quello stesso regime non arrivò mai ad inglobare tutti i rapporti di appartenenza concernenti i suoli, ma esso nemmeno ebbe mai dalla sua una monarchia capace di legare a sé in una catena di concessioni.

feudali e, quindi, di accentrare sotto di sé tutti i possedimenti fondiari. Nel regno inglese il diritto feudale (feudal law) non divenne il diritto di una classe aristocratica, né di alcune zone, ma divenne il diritto comune all'intero paese. Il principio strategico per la sopravvivenza della monarchia normanna, per cui il re d'Inghilterra non sarebbe stato davvero tale se non fosse stato anche signore assoluto dell'intero territorio, si traduceva nel corrispondente principio, più politico che non giuridico, per cui l'allocazione dei suoli non poteva che avvenire sotto forma di concessione sulla base di un rapporto di tenuta (tenure), in forza del quale il sovrano stesso o, a sua volta, un lord, investiva taluno (tenant) del potere di godimento e sfruttamento di un feudo, conferendogli il relativo possesso (seisin), a fronte e in cambio di servigi e prestazioni da rendere al concedente. Ma, fosse stato solo per questo, non sarebbe mancata ai

giuristi inglesi, come dimostra l'esperienza coeva continentale, la possibilità di riordinare il regime fondiario feudale in senso romanistico, stante del resto l'avviarsi di una tendenza evolutiva a carattere economico-sociale rappresentata dal processo di svuotamento e progressivo decadimento delle istituzioni e categorie feudali, sempre più riempite di un effettivo contenuto proprietario e attratte nell'orbita degli interessi commerciali. Invero, sul continente europeo questa possibilità teorica attecchì e dette frutti importanti: le lancette dell'orologio della storia furono rimesse indietro fino al tempo dell'antica Roma, riassorbendo e azzerando la ricca proteiforme esperienza del diritto intermedio, sotto lo schema monolitico del dominium. In questo senso merita di essere segnalata l'osservazione di chi, guardando al continente europeo dal punto di vista della tradizione di common law, non manca appunto di sottolineare, con

riferimento alla nozione di trust (come istituto capace di realizzare una diversificazione dei diritti sui beni per rapporto alle loro utilità), una certa 'inadeguatezza' del concetto romano di dominium, quale fu ripreso e accolto dai codici civili continentali dell'Ottocento, che però rendeva così difficile per i sistemi continentali adattarsi alla frammentazione dei diritti di proprietà, uso e godimento, che è parte integrante della realtà economica della proprietà nel complesso mondo moderno. In Inghilterra, pur registrandosi tentativi di omologazione del possedimento di tipo feudale al dominium rei, la prevalenza dell'atteggiamento sopra indicato, insieme con l'affermarsi della leadership culturale di un ambiente professionale di giuristi forensi, giudici e avvocati delle corti di common law, poco inclini evidentemente alle istanze teorico-sistematiche, fecero sì che la rottura del concetto romano disistema di diritti reali immobiliari. Questo concetto era assente e irrilevante nell'esperienza altomedievale e feudale. Per risolvere questo problema, la mentalità del tempo utilizzava un espediente tecnico: si eludeva semplicemente la questione di chi fosse il proprietario della cosa e si focalizzava invece sull'utilizzo effettivo della stessa e sui relativi diritti. Questi diritti venivano considerati come cose, anche se non materiali. La "terra", ad esempio, poteva essere utilizzata da diversi soggetti in modi ripetuti e differenti. Questo portava alla creazione di una serie di rapporti di appartenenza, che venivano considerati come una forma di ownership, ovvero di titolarità, ma in modo implicito e indiretto.

godimento corrispondente. Per cui ne derivava non tanto una pluralità di situazione soggettive proprietarie, quanto piuttosto una pluralità di cose (immateriali) ognuna con un suo titolare. Ciò valeva per i diritti di signoria, spettanti ai lord concedenti; ma lo stesso ordine di idee riguardava, altresì, il diritto dei tenants al possesso di un fondo. In questo modo prendeva forma un modello di real property caratterizzato da un elevato grado di flessibilità-divisibilità dei property rights. Dalla concessione del sovrano ai baroni si crea una relazione feudale di TENURE, che lega il concedente e concessionario; in forza della quale il concessionario è obbligato a fornire servizi al lord come corrispettivo dell'uso e del godimento della terra. Ciò che nasce dalla concessione dunque è un rapporto temporalmente limitato.

  • Tenure (concessione)
  • à Free-tenure trasmissibile mortis causa
  • à Unfree-tenure intrasmissibile

Rendeva precario l'utilizzo del concessionario. Dalla concessione nasce una situazione in forza della quale il tenant può godere di determinate utilità che vanno a costituire il suo status (misura dell'interesse del Tennat). Da qui il concetto di estate: qualsiasi diritto avente ad oggetto il godimento mediato o immediato di un bene immobile. Vi era inoltre prevista la tipicità di questi estate, infatti erano considerate tre tipologie di estates:

  • Colui Tenant in fee simple che ha e tiene il fondo feudale per sé e per i suoi eredi, sulla base di una concessione ad infinitum del godimento; potendo egli in realtà definirsi come owner of the land, ossia come chi, essendo effettivamente in possesso dell'immobile, ha il diritto pieno di usarne e abusarne, nonché di escludere ogni altrui ingerenza.
  • Tenant for life colui il quale ha titolo a tenere il fondo for his life, fino al termine della sua vita, ossia per un

periodo di tempo indeterminato, ma non infinito.

  • Fee tail tenant caratterizzato da una durata limitata, e trasmissibile solo per alcune classi di eredi

Si tratta di una differenza più di grado che di natura; rilevante più in senso quantitativo che qualitativo. Conciò intendendosi sottolineare la coesistenza dei diritti dell'uno e dell'altro soggetto: là dove vi è un tenant forlife vi è sempre un tentat in fee. Il diritto di quest'ultimo non solo continua a mantenersi ben visibile ed effettivo (attraverso gli incidents of tenure, ossia servigi e altre prestazioni), ma tende soprattutto a proiettarsi in una dimensione temporale futura, come diritto suscettibile di ritornare. Già in questa sua semplice articolazione si poneva il problema della qualificazione giuridica delle rispettive posizioni dei titolari dei diritti stessi. Chi avesse avuto conoscenza dei testi romani, sarebbe stato tentato di riconoscere nel

tenant for lifeun semplice usufruttuario. Mentre la più parte dei giuristi medievali presero ad incamminarsi per un sentieroorientato altrove. I poteri attribuiti al tenant for life, circa il godimento e sfruttamento del fondo, la sua effettivacondizione di freeholder, destinatario come tale di una serie di doveri pubblici tipici di questa sua stessacondizione nel contesto delle relazioni feudali, nonché la protezione reipersecutoria accordatagli in quantoinvestito del possesso (feudale) del fondo (seised of the land), erano tutti elementi, in aggiunta ad altri, talida conferirgli un’immagine molto vicina a quella di un proprietario: gli stessi giuristi ritenevano che costuifosse non già titolare di un mero ius in re aliena, ma un vero proprietario, sebbene a carattere temporaneo.Il fenomeno della coesistenza in capo a diversi soggetti di una pluralità di diritti sul medesimo fondo sipresentava in forme assai più articolate. Come quando, ad

esempio: A, tenat in fee, concedeva a B un forlife, disponendo che alla morte di B il fondo (o, meglio, il diritto di reversion) dovesse rimanere a C e aglieredi di questi; oppure, quando v’erano due o più proprietà a vita in successione

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
107 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ResPublica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Valentini Manuela.