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MOCCIA cercherebbe invano di conciliare nozioni contrastanti come quella appunto

espressa dalla regola equity act in personam , e all'opposto della che vede

1. negli equitable rights dei rights in rem, sia pure con una loro speciale

TRUST

Questo modo di operare dell'equità è valso ad ingresso qualificazione che li distingue dai legal rights.

nell'ordinamento inglese a mezzi di tutela in forma specifica, 2. Critiche alla concezione proprietaria degli equitable

alternativi rispetto al rimedio dei danni in common law; assistiti

all'occorrenza da una sanzione detentiva in caso di disobbedienza interests

all'ordine del giudice: Infatti il cancelliere interveniva sulla tra gli autori inglesi sostenitori della natura personale degli equitable

persona, non sui beni, del convenuto, ordinandone l'arresto è il rights , merita di essere ricordato MAITLAND: secondo questa prospettiva,

disprezzo della corte, consistente nella disobbedienza al poiché la piena proprietà della cosa risulta legalmente ed effettivamente

provvedimento giudiziale, assicurando in tal modo una maggiore e attribuita al fiduciario (trustee), in considerazione del fatto che al

più efficace tutela di quella meramente risarcitoria, dal momento beneficiario non spetterebbe alcun diritto sulla stessa, ma solo un diritto

che l’equity agisce in personam. nei confronti dell'altro soggetto, ne consegue la difficoltà di caratterizzare

Attraverso l'opera della giurisprudenza di equità, la tutela del diritto di la natura di questo diritto in chiave di right in rem , e viceversa la

godimento esistente sull'immobile a favore del beneficiario è stata propensione a qualificarlo come right in personam; riconoscendone una

ampliata nei confronti di chiunque avesse acquistato il legal estate: portata tale da renderlo o punibile, oltre che al fiduciario, a tutti i suoi

aventi causa, per via della possibilità di estendere a questi il vincolo di

 nei confronti dell'erede del trustee destinazione dei beni alienati sulla fiducia.

 nei confronti di chi avesse ricevuto l'immobile a titolo gratuito. A ben vedere però si preferisce una enumerazione dei soggetti, nei cui

confronti tali diritti sono punibili, rispetto all'affermazione della loro

opponibilità a tutti terzi, sebbene integrata e corretta dall'eccezione

∞ rappresentata dall'acquisto in buona fede.

I legal rights sono validi nei confronti di tutti;

∞ gli equitable rights sono validi nei confronti di chi, eccetto un Lo stesso Maitland d'altronde in 1000 trattamento riservato al diritto del

compratore a titolo oneroso ed in buona fede del legal estate e beneficiario lo rende molto simile a quello di un vero proprietario della

suoi aventi causa. cosa fino ad arrivare a giudicare l'idea di una equitable ownership , cioè di

una proprietà esistente solo in equity.

La tutela dell'equità si arresta di fronte all'incolpevole ignoranza, da parte

dell'acquirente dell'immobile, dell'esistenza di un trust e dei relativi È poi da segnalare il disagio di chi affronta l'argomento, lamentando

diritti-doveri. l'inadeguatezza della distinzione tra diritti reali e diritti personali: si

sottolinea infatti una natura sostanzialmente sui generis

Da semplici rights in personam , suscettibili di essere fatti valere solo nei

confronti dei trustees, i diritti del beneficiario sono arrivati ad assumere la “il trust è un ibrido di contratto e proprietà”: riconoscerne gli elementi

consistenza di veri e propri rights in rem e diritti ad essi assimilabili. personali non significa disconoscerne le componenti proprietarie.

di qui la possibilità di unire insieme le due distinte specie o categorie, dei Intendendo con ciò il carattere sfuggente dell’equity, con il suo apparato

legal estate e degli equitable interests, in ragione della natura proprietaria di principi rimedi in bilico fra categorie ritenuti assorbenti della totalità del

di questi ultimi. Tanto l'evoluzione storica, quanto la configurazione attuale fenomeno giuridico.

del regime di property , presentano ambiguità e contraddizioni; per cui si

3. confronti del convenuto che ha ricevuto indebitamente beni di proprietà

Caratteri del trust: il tracing dell'attore.

secondo punto di vista dottrinale, la pretesa a base del tracing ha sempre

attraverso l'atto di TRUST , un soggetto SETTLOR (o disponente) carattere personale e funzione risarcitoria in risposta ad un ingiustificato

trasferisce la proprietà di alcuni beni o la titolarità di diritti ad un altro arricchimento, costituendo quindi, una sorta di comune denominatore

TRUSTEE (o fiduciario), il quale assume l'obbligazione di amministrarli per rispetto al tracing di common law.

un determinato periodo, secondo le istruzioni del disponente, a favore di Alla luce di più recenti pronunce giudiziali si ritiene che il tracing ha in

determinati BENEFICIARI. comune la natura e la funzione restitutoria di ciò che appartiene all'attore

Dalla costituzione del trust deriva dunque una totale segregazione e viene da costui rivendicato.

patrimoniale dei beni in esso immessi rispetto al patrimonio del in ogni caso il tracing in equity ha natura e funzione di azione

disponente, nonché rispetto a quelli del trustee, dei beneficiari e dei loro reipersecutoria, con cui viene fatto valere un diritto reale.

eventuali creditori. Il settlor non è più proprietario dei beni, mentre l'atto in questo senso il beneficiario di un trust è titolare del diritto sui beni

istitutivo del trust conferisce al trustee beni a titolo di proprietà. originariamente conferiti, ma anche su quelli adesso riconducibili, nei quali

in tal modo si imprime su determinati beni un vincolo di destinazione sia stato convertito; vincolando con questo suo diritto i beni originali e

ottenendo l'effetto di "isolare" questi beni da patrimonio "generale" del quelli adesso riconducibili, eccetto l'acquirente di buona fede a titolo

soggetto che ne è

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Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lulusì di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria o del prof Di Landro Amalia Chiara.
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