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Il regime patrimoniale della famiglia
La riforma del 1975 ha inciso in maniera significativa in materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi, equiparando la posizione giuridica dei coniugi e prescrivendo l'obbligo per entrambi di contribuire alle esigenze della famiglia.
Con la riforma del 1975 si è introdotta anche la comunione dei beni come regime legale, sostituendolo a quello di separazione dei beni.
Obbligo di contribuzione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia
Il matrimonio impone, ad entrambi i coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale scelto, l'obbligo di contribuire, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.).
Allo stesso modo i genitori devono adempiere l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole.
Per "sostanze" s'intende una realtà economica, mentre la "capacità di lavoro"
esprime unasemplice potenzialità.Il legislatore dunque ha voluto dire due cose diverse con una sola proposizione:
a. entrambi i coniugi devono attivarsi per porre a frutto la loro capacità di lavoro la loro eventuale inerzia è considerata inadempimento agli obblighi che derivano dal matrimonio
b. anche un'attività casalinga, sebbene non produttiva di reddito, costituisce un modo per contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia
Nell'ipotesi in cui la coppia non abbia mezzi sufficienti a provvedere al mantenimento dei figli, la legge impone ai loro ascendenti di fornire i mezzi necessari affinché possano essere adempiuti i doveri nei confronti della prole.
Qualora, invece, uno dei genitori non contribuisca adeguatamente al soddisfacimento dei bisogni familiari, il tribunale può imporre che una quota dei redditi del genitore inadempiente sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi provvede al mantenimento dei
- figli.
- Le convenzioni matrimoniali
Come accennato "il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei beni" (art.159 c.c.).
L'eventuale decisione per l'adozione di un regime di separazione dei beni non può essere frutto di una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi, ma deve essere convenuta mediante un accordo stipulato per atto pubblico o risultante dall'atto di celebrazione del matrimonio.
Mediante atto pubblico i coniugi possono anche decidere di costituire il "fondo patrimoniale" o una "comunione convenzionale".
È vietato, invece, stipulare accordi che tendano alla costituzione di beni in dote.
Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate anche dopo la celebrazione del matrimonio.
La comunione legale
- il regime patrimoniale legale adottato per legge in mancanza di diversa pattuizione
- utili e incrementi di aziende gestite da entrambi, ma appartenente ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio
- i redditi personali, frutto dei beni personali o proventi di un'attività separata, qualora non siano consumati al momento dello scioglimento della comunione stessa si fa riferimento ai risparmi
- beni destinati all'esercizio di un'impresa gestita da un solo coniuge
- incrementi di un'impresa di uno dei coniugi costituita precedentemente al matrimonio
- beni di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio
- beni da lui acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione
- beni di uso strettamente personale
- beni che servono all'esercizio della professione (tranne quelli
Destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione)beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, insieme alla pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio- relativamente ai crediti dei quali i coniugi divengono titolare durante il regime di comunione, la Corte di Cassazione, nel 2012, ha indicato un criterio per distinguere i crediti idonei a cadere in comunione legale rispetto a quelli personali dei coniugi: tale criterio è la suscettibilità dei crediti "di acquisire valore di scambio" (es. titoli obbligazionari) se hanno tale caratteristica, cadono in comunione→- acquisiti a titolo originario (secondo, almeno, l'indirizzo prevalente)- costruzione di un immobile sul suolo di proprietà individuale di uno solo dei coniugi il bene cade nella titolarità del coniuge proprietario
del terreno, ma spetta all'altro coniuge un diritto di credito pari alla metà del valore della costruzione. - Amministrazione dei beni comuni: gli atti di ordinaria amministrazione spettano disgiuntamente ai due coniugi. - Atti di straordinaria amministrazione: vengono compiuti congiuntamente dai due coniugi. - Atti necessari alla famiglia: se uno dei coniugi rifiuta di adottare tali atti, l'altro può rivolgersi a un giudice. - Esclusione del coniuge dall'amministrazione dei beni: nel caso in cui uno dei coniugi sia lontano, abbia un impedimento o abbia male amministrato uno o più beni. - Annullabilità degli atti amministrativi: nel caso di beni immobili o mobili registrati, gli atti compiuti senza il consenso dell'altro coniuge sono annullabili. Nel caso di beni mobili, il coniuge che ha compiuto atti amministrativi senza il consenso dell'altro deve ricostituire la comunione nello stato in cui era.in precedenzaObblighi gravanti sulla comunione i beni della comunione rispondono di:- a. pesi ed oneri gravanti su essi al momento dell'acquisto
- b. carichi dell'amministrazione
- c. ogni obbligazione contratta nell'interesse della famiglia, sia separatamente che congiuntamente
- a. morte di uno dei coniugi
- b. sentenza di divorzio
- c. assenza o morte presunta
- d. annullamento del matrimonio (opera ex nunc, dunque non retroattivamente)
- e. separazione personale legale tra i coniugi (non è sufficiente una separazione di fatto)
- f. fallimento di uno dei coniugi
- g. sostituzione con altro regime
- h. separazione giudiziale dei beni
Dunque con il regime di separazione dei beni ciascun coniuge conserva il godimento el’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo, fermo, ovviamente, l’obbligo dicontribuire ai bisogno della famiglia.
Tale convenzione può essere stipulata in qualsiasi momento con:
- atto pubblico
- dichiarazione inserita nell’atto di celebrazione del matrimonio
Ovviamente accade che, nel condividere la quotidianità, molti beni siano comunque condivisi dai coniugi; in questo caso anche l’altro coniuge sarà soggetto a tutte le obbligazioni cui sarebbe tenuto se ne fosse usufruttuario.
Inoltre, qualora sorga una controversia in merito alla titolarità di determinati cespiti, si presume che i coniugi ne abbiano diritto per pari quota e spetterà a chi dei due ne ha interesse,
L'onere di provare di esserne proprietario esclusivi o titoli per quota maggiore.
Comunione convenzionale
I coniugi possono convenire, con apposita stipulazione matrimoniale, non già di disapplicare il regime di comunione, ma di disciplinare diversamente, dando luogo ad una comunione, per l'appunto, "convenzionale".
Non sarebbe però valida una pattuizione che miri a modificare il regime di comunione legale per:
- derogare al principio che le quote spettanti ai coniugi in comunione devono essere eguali quote eguali
- derogare al principio che l'amministrazione spetta ad entrambi i coniugi con pari poteri amministrazione con pari poteri
- ricomprendere in comunione i beni ad uso strettamente perso