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Effetti della rinuncia di uno dei legittimari dell'azione di riduzione

Proprio perché la quota di riserva è mobile, qualora uno o più dei legittimari non esercitassero l'azione di riduzione, potrebbe in astratto risultare modificata la quota spettante agli altri. La giurisprudenza ha perciò precisato che, ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari nell'ambito della medesima categoria, occorre far riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione.

L'azione di restituzione contro gli aventi causa dai donatari

Azione di restituzione

La riducibilità delle disposizioni lesive della legittima ha una pesante ricaduta sulla circolazione dei beni. Infatti, l'art. 563 c.c prevede che, se un bene donato, con disposizione lesiva della legittima, è stato nel frattempo alienato dal donatario a terzi.

il sistema di limiti temporali dell'azione di riduzione. Attualmente, l'azione di riduzione può essere esercitata entro 10 anni dall'apertura della successione. Tuttavia, se la domanda giudiziale volta ad esercitare l'azione di riduzione viene trascritta nei registri immobiliari dopo dieci anni dall'apertura della successione, i diritti acquistati da terzi a titolo oneroso in forza di atti trascritti anteriormente alla trascrizione della domanda sono tutelati e non possono essere oggetto di riduzione. Inoltre, è importante sottolineare che il legittimario, che ha esperito con successo l'azione di riduzione nei confronti del donatario, deve prima esaurire i beni del donatario per ottenere il rimborso del valore del bene. Se il donatario è in grado di pagare, l'acquisto del terzo è rispettato. In caso contrario, il legittimario ha il diritto di rivolgersi contro il terzo subacquirente del bene, proponendo una nuova ed autonoma azione giudiziaria per ottenere il rilascio del bene. In sintesi, l'articolo 2652 del Codice Civile stabilisce i limiti temporali dell'azione di riduzione e la tutela dei diritti acquisiti da terzi a titolo oneroso in base alla trascrizione degli atti.l'art.563 c.c. e ponendo un limite temporale alla proponibilità dell'azione nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario.

BENI IMMOBILI -> Per quanto riguarda gli immobili, si è previsto che l'azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente del bene donato non possa essere proposta dopo il decorso di venti anni dalla trascrizione della donazione oggetto di riduzione.

L'innovazione, dunque, consiste nel fatto che, mentre in precedenza l'acquirente del bene donato era esposto all'azione del legittimario senza limiti di tempo (e tra la donazione e l'esercizio dell'azione di riduzione da parte degli eredi del donante potevano passare moltissimi anni),-> Oggi l'azione di restituzione non può essere proposta dopo che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione.

BENI MOBILI -> Anche per quanto riguarda i beni mobili, l'art. 563, stabilisce che l'azione non può essere

proposta dopo il decorso del termine ventennale ->ma la norma fa salvi gli effetti del possesso di buona fede, sicché l’acquirenteignaro della pregressa donazione potrà avvalersi del principio possesso vale titoloquale ben più efficace strumento di tutela del proprio acquisto.

OPPOSIZIONE DEI LEGITTIMARI ->Peraltro le leggi del 2005 avendo attenuato l’efficacia dello strumento di tutela deilegittimari, hanno in pari tempo introdotto un mezzo di salvaguardia delle ragioni diquesti ultimi. Infatti L’art. 563 c.c. consente al coniuge e ai parenti in linea retta deldonante di notificare e trascrivere, nei confronti del donatario e dei suoi aventisospenderecausa, un atto di opposizione alla donazione, che ha l’effetto di neiloro confronti il decorso del termine ventennale.

ratio-> La della norma ben si spiega: poiché durante la vita del de cuius l’azione diriduzione non è proponibile, qualora il donante sopravvivesse

Per venti anni all'adonazione, i suoi legittimari rimarrebbero privi di qualsiasi possibilità di tutela control'acquirente del bene donato. Per tal motivo è consentito ai legittimari di arrestare il corso del termine con un atto unilaterale, che deve essere reso pubblico mediante trascrizione nei registri immobiliari, in modo che i potenziali acquirenti ne siano avvertiti. L'opposizione deve essere rinnovata prima che siano trascorsi 20 anni dalla sua trascrizione, altrimenti perde efficacia. Il diritto dell'opponente, è personale (e quindi per es. non potrebbe essere esercitato in via surrogatoria da terzi) e rinunciabile.

FACOLTÀ DI PAGAMENTO IN DENARO -> il terzo acquirente, nei cui confronti sia stata proposta l'azione di restituzione, ha la facoltà di pagare in danaro l'equivalente dei beni, anziché restituirli in natura.

Il patto di famiglia La L. 55/2006 ha introdotto, sotto il titolo IV dedicato alla divisione,

loro efficacia solo a partire da quel momento. Ciò significa che, in caso di morte del titolare dell'impresa, potrebbero sorgere problemi nella gestione e nella successione dell'azienda, con il rischio di una frammentazione del patrimonio aziendale o di una crisi gestionale da parte dei successori. IL PATTO DI FAMIGLIA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA→ Il patto di famiglia si configura come uno strumento di pianificazione successoria che consente al titolare dell'impresa di stabilire in vita la destinazione dell'azienda a favore dei propri discendenti. In questo modo, si evitano potenziali dispute e si garantisce una gestione stabile e unitaria dell'impresa anche dopo la morte del titolare. LA DISCIPLINA DEL PATTO DI FAMIGLIA→ La disciplina del patto di famiglia è contenuta negli articoli da 768-bis a 768-octies del Codice Civile. Questi articoli stabiliscono le modalità di formazione, contenuto e revoca del patto di famiglia, nonché le conseguenze giuridiche che ne derivano. CONCLUSIONE→ Il patto di famiglia rappresenta un'innovazione nel panorama giuridico italiano, che mira a favorire la trasmissione intergenerazionale delle imprese e a garantire una gestione stabile e unitaria dell'azienda. La sua disciplina è ancora oggetto di studio e approfondimento da parte della dottrina, al fine di definire in modo chiaro e completo le sue modalità di applicazione.

indisponibilità dei diritti successori prima dell'apertura della successione (artt. 458 e 557 c.2). Ciò costituiva un ostacolo alla trasmissione delle strutture produttive costituiva un ostacolo alla trasmissione delle strutture produttive da una generazione all'altra. Infatti il fondatore dell'impresa ben avrebbe potuto trasmettere l'azienda ai figli con il proprio testamento, ed in quella sede avrebbe potuto operare una divisione, attribuendo l'azienda ad uno di essi e soddisfacendo i diritti dell'altro o degli altri con denaro o altri cespiti ereditari: però avrebbe lasciato aperta la possibilità di controversie, qualora il valore dell'azienda avesse ecceduto la disponibile; l'imprenditore avrebbe altresì potuto, ancora in vita, donare l'azienda al figlio ritenuto più capace di proseguirne la gestione, e operare altre donazioni, o attribuzioni testamentarie "compensative", a favore

degli altri, mas anche in tal caso non avrebbe potutoprevenire liti, qualora dopo la sua morte i successori avessero reclamato diritti fondati sullalegittima. Ed essendo il diritto alla quota di riserva indisponibile finché il donante è in vita(art.557 c.2), non vi era modo di dare al patrimonio un assetto stabile, insuscettibile di essererimesso in discussione dopo la morte del disponente.

La legge ha, perciò, ritenuto di introdurre uno specifico istituto che, derogandoalle disposizioni sui patti successori e sui diritti dei legittimari, cerca di darestabilità non già a qualsiasi atto dispositivo del de cuius, bensì, esclusivamente aquelli volti a pianificare la successione in modo da favorire la conservazionedell'integrità delle aziende nei passaggi da una generazione all'altra.

STRUTTURA DEL PATTO

Il patto di famiglia è, secondo l'art. 768-bis, uncontratto con il quale, compatibilmente con le

disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda o le partecipazioni societarie delle quali è titolare (si ritiene debba trattarsi, in armonia con la ratio legis, delle quali è titolare (si ritiene debba trattarsi, in armonia con la ratio legis, non di partecipazioni detenute a scopo d’investimento di capitali, ma di partecipazioni che attribuiscano al socio il potere di gestire l’impresa sociale). GLI ASSEGNATARI→ dunque assegnatari del complesso produttivo possono essere soltanto i discendenti dell'imprenditore e non gli estranei, né altri familiari (per es. i collaterali: l'imprenditore non può avvalersene per lasciare l'azienda, qualora non abbia figli, o li ritenga inadatti alla gestione, ad un nipote ex frate), e neppure il coniuge. Il contratto deve essere redatto per atto pubblico, a pena di nullità (art. 768-ter). I PARTECIPANTI AL PATTO→ laLa stabilità del trasferimento, però, dipende appunto dalla neutralizzazione delle pretese degli altri legittimari, in modo che questi non possano rimettere in discussione l'attribuzione dopo la morte del disponente. A tale scopo l'art. 768-quater stabilisce che al contratto partecipare anche il tutticoniuge e coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. L'accordo perfezionato senza la necessarie partecipazione di tutte le parti è ritenuto nullo. LA RINUNCIA ALLA LIQUIDAZIONE I legittimari non destinatari rinunciano dell'assegnazione possono, in una prima ipotesi, ai loro diritti relativi all'azienda o alle partecipazioni sociali trasferite (fermo il diritto, all'apertura della successione, di concorrere con gli assegnatari alla divisione del relatum). Si pensi ad es. al caso di un imprenditore che abbia un solo figlio e il coniuge, che sia l'altro.

genitore dell'assegnatario: è verosimile che quest'ultimo accetti di buon grado l'attribuzione dell'azienda al proprio figlio, rinunciando a far valere qualsiasi futura pretesa.

IL CREDITO ALLA LIQUIDAZIONE→ Qualora non vi rinunzino, i partecipanti al patto non assegnatari hanno diritto di essere "liquidati" dagli assegnatari con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dall'art. 536. Inoltre i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. Per es. gli assegnatari potranno scorporare dall'azienda un cespite, e soddisfare con questo i diritti degli altri legittimari (si pensi al caso in cui nell'azienda sia compreso un immobile non indispensabile per la prosecuzione dell'attività), oppure potranno essi stessi alienare cespiti aziendali non indispensabili, per procurarsi denaro, o ancora ottenere un finanziamento, offrendo in garanzia beni dell'azienda.

Per ottenere la provvista con la qua

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
63 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martina.mimi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Colacino Giuseppe.