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CASO

Una discoteca frequentata viene incendiata con una tanica di benzina (caso tratto da Cass. 19

marzo 1984, in Giust. pen., 1985, II, 176). Art. 422: Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo

285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se

dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo. Se è cagionata la morte di una sola

persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici

anni (1).

La fattispecie di strage come delitto contro la pubblica incolumità rappresenta una novità del

Codice penale del 1930 quale fattispecie autonoma rispetto alla strage politica. Si tratta

di una scelta che si fonda sulla volontà del legislatore di valorizzare il bene della pubblica

incolumità quale bene giuridico distinto dall’ordine pubblico e della sicurezza dello

stato. Tanto è che i delitti contro l’ordine pubblico a partire dal 30 sono in un capo a sé. Il

pericolo per una moltitudine di soggetti può essere infatti ben svincolato dalla sicurezza dello

stato (ossia mettere a rischio le condizioni che permettono allo stato di sopravvivere

secondo l’assetto costituzionale previsto). Da qui la distinzione tra strage comune e politica.

È un reato comune almeno per la strage compiuta in forma commissiva. Se realizzata in

forma omissiva il soggetto deve avere una posizione di garanzia nei confronti di un

determinato numero di soggetti e della loro incolumità.

È un reato di evento a forma libera poiché si può realizzare con una pluralità di modalità

(con armi, collocando una bomba…). Può essere posta in essere anche con le modalità

previste per uno dei disastri nominati: se si commette un disastro nominato per realizzare

una strage allora il disastro nominato perde la su autonomia venendo assorbito nella strage.

I disastri nominati sono quelli dal 223 al 433.

- Disastro nominato: espressamene tipizzato dal codice

- Disastro innominato – art. 434: si pongono dei problemi con il principio della

determinatezza tassatività

La modalità non può essere estesa a fatti privi di un carattere disastroso: deve trattarsi

sempre di modalità che hanno capacità di causare e diffondere pericolo rispetto a un

numero indeterminato di persone. Es: se scateno dei cani mordaci tra la gente non posso

essere imputato di strage perchè la modalità non integra il carattere disastroso.

Il fine di uccidere ossia la presenza di un dolo specifico è ciò che fa sì che si risponda di

strage e non di altri reati. È quel fine che connota il comportamnto tenuto dal soggetto verso

la strage. Tale fine rappresenta la dimensione soggettiva ma oggi vi è volontà di realizzare al

massimo nelle fattispecie la loro dimensione offensiva che deve animare sia il legislatore

che il giudice. Si richiede anche quindi che la condotta abbia una idoneità alla luce del

caso concreto a causare la morte. Se ciò non dovesse essere si dovrebbe ritenere che il

dolo specifico non sussista. Tale dolo deve svilupparsi quindi sia in una dimensione

psicologica ma anche soggettiva: es. se tizio mette in circolazione nell’impianto di

aereazione di un edificio un gas con il fine di uccidere le persone che ci sono dentro ma tale

gas non è in grado di uccidere ma causa solo stordimenti si deve ritenere che il fine di

uccidere non abbia una corrispondente attitudine di tipo oggettivo e quindi il soggetto dovrà

semmai rispondere solo di lesioni dolose.

La strage può essere realizzata anche con modlaità di tipo fraudolento

È un reato di evento pericoloso. Il pericolo è richiamato dalla norma per cui si tratta

secondo l’opinione prevalente di reato di pericolo concreto secondo cui la probabilità

del pericolo deve essere accertata da parte del giudice. Anche qui si pone il classico

problema del giudizio prognostico che si applica ai reati di pericolo: deve essere a base

parziale o totale? Parte sostiene la base parziale ma parte (il prof preferisce questa perché

valorizza la dimensione oggettiva dell’offesa) ritiene che la base debba essere totale.

Un problema strettamente connesso a questo ma che si trova in tutti i reati di comune

pericolo è quello dell’effettiva presenza o meno di un numero di persone nel lugo in cui

il pericolo è destinato a realizzarsi. Se si dovessero considerare tutte le circostanze

presenti allora bisognerebbe considerare anche la presenza o meno nello spettro del

pericolo di un certo numero di persone. Es. Tizio mette una bomba in una piazza che

dovrebbe essere gremita di persone ma un improvviso temporale fa andare via le persone

prima che la bomba esploda. Se dovessimo considerare l’effettiva presenza delle persone al

momento arriveremmo a escludere la sussistenza della strage dovendo con difficoltà

individuare una fattispecie di cui dovrebbe rispondere il soggetto. Per questo l’orientamento

prevalente afferma che non sia da tenersi in considerazione l’effettiva presenza delle

persone è proprio per evitare di eliminare la tutela in certe occasioni e diminuite la

tutela preventiva della strage. Quindi deve preferirsi un accertamento del pericolo a

base totale ma in tale accertamento non deve rientrare anche la presenza effettiva d

un certo numero di persone nel luogo in cui avvien il pericolo.

Perché si dice che la strage è un reato a piramide rovesciata perché si fa riferimento

prima alla morte di più persone, poi di una sola e poi altri casi in cui non si cagiona la

morte.

Con l’abolizione della pena di morte nel 1944 tutte le ipotesi prima punite con la pena di

morte sono state sanzionate con l’ergastolo ed ecco spiegato perchè si reitera l’ergastolo

come pena sia per la morte di più persone che di una sola.

L’ipotesi base della strage è quella in cui si cagione solo il pericolo (ultimo paragrafo

secondo comma). Le altre ipotesi mortifere rappresentano circostanze aggravanti

(L'eventuale omicidio resterà assorbito dalla fattispecie).

C’è chi ritiene anche che sarebbe meglio considerare tali aggravanti come fattispecie

autonome così da non farle rientrare nel bilanciamento (orientamento minoritario)

Elemento soggettivo: dolo generico che si combina con dolo specifico. L’evento di

pericolo deve rientrare nell’oggetto del dolo. Il dolo generico può essere anche nella forma

del dolo eventuale ossia di accettazione dell’eventuale pericolo.

Necessaria la consapevolezza del soggetto agente dell’attitudine degli atti di porre in

pericolo la vita di un numero indeterminato d persone (es. se pongo una bomba in un

negozio dopo l’orario di chiusura non si può dire che la presenza di eventuali persone fosse

prevedibile dal soggetto agente).

Il tutto deve essere supportato da un dolo specifico di uccidere che può riferirsi anche ad

una sola persona (es. bomba piazzata ad un comizio con l’intento di uccidere il politico).

Così facendo però si accetta di mettere in pericolo la pubblica incolumità delle altre persone

(dolo eventuale).

L’art 449 cp prevede i delitti colposi di comune pericolo (danno) (minuto 79 → tale ipotesi si

applica anche alla strage oppure no? No, perché c’è un dolo specifico di uccidere scritto a

chiare lettere nel 422 che indica l’inammissibilità di una strage colposa. Inoltre, si fa

riferimento specifico all’incendio al 449 ma non si richiama la strage.

Il tentativo non è configurabile perché il reato già si consuma con eventi che pongono in

pericolo il bene dell’incolumità pubblica. Se si configurasse il tentativo si andrebbe ad

anticipare troppo una tutela già di per sé anticipata.

→ Il delitto di strage viene ricondotto nell’ambito dei reati di attentato e, conseguentemente,

viene esclusa la possibilità del tentativo.

Il concorso di persone è configurabile sempre che tutti i concorrenti tendano alle proprie

condotte con rappresentazione e volontà di causare un pericolo alla pubblica incolumità. È

sufficiente però che anche solo un soggetto agisca con il fine di uccidere per l’ipoteso

concorsuale.

L’art. 422 si apre con una clausola di riserva “fuori dai casi preveduti dall’art. 285” che

disciplina la cd strage politica annoverato tra i delitti contro la personalità dello stato.

Qui la finalità è diversa e c’è un doppio dolo specifico: allo scopo di attentare alla

sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o

la strage.

C’è un arretramento ancora maggiore della tutela perché basta che ci siano atti diretti

a… volontà di tutelare nel 1930 la personalità dello stato (carattere ideologico politico).

Per distinguere tra strage politica e comune bisognerà innanzitutto accertare lo scopo

dell’agente. Nel caso di strage politica sarebbe opportuno accertare che il fine abbia un

riscontro dal punto di vista oggettivo ossia elementi da cui possa emergere che il soggetto

ha agito proprio con l’intento di attentare alla sicurezza dello stato. Nel Caso Cospito erano

state fatte esplodere ordigni che non avevano mai creato morti ma collocati in luoghi

particolarmente simbolici. In secondo grado è stato condannato per strage politica proprio

perché il lugo dell’ordigno svelasse proprio la volontà di attentare allo stato e non fine di

uccidere. In primo rade era stato condannato per strage comune e poi in ragione del

bersaglio comune invece la condanna è stata fatta su base di strage politica. Decisione che

ha fatto discutere perché potrebbe essere in dubbio che il fatto di collocare la bomba di

fronte ad una caserma allievi carabinieri implichi un fine contro la sicurezza dello stato.

2. Incendio – ART.423 CP

Art. 423: Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La

disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto

deriva pericolo per la pubblica incolumità.

Il codice ha inserito l'incendio tra delitti contro la pubblica incolumità in considerazione,

appunto, della sua intrinseca attitudine a esporre a rischio i beni della vita e

dell'integrità fisica di un numero indeterminato di persone.

Viene svincolato da ogni rilievo di tipo patrimonialistico: non rileva l’offesa al patrimonio

che un incendio può benissimo cagionare. Un tempo le varie norme di incendio erano

collocate tra i delitti contro la proprietà (800) poi si preferiva una tipizzazione dell’incendio

causata rispetto a detrimenti ogge

Dettagli
A.A. 2024-2025
34 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Auroraferraresi00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Castronuovo Donato.