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LA FUNZIONE DI GARANZIA DELLA LEGGE PENALE
1. Premesse generali
Il principio di legalità ha una genesi politica. La sua matrice risale alla dottrina del
contratto sociale e si giustifica con la conseguente esigenza di vincolare l'esercizio di ogni
potere dello stato alla legge, per evitare soprusi nei confronti dei cittadini. Tale principio è la
principale eredità dell’Illuminismo, si trova già nell’opera di Beccaria “Dei delitti e delle
pene”.
Principio di legalità come limite:
• Per il legislatore: determinatezza, irretroattività
• Per il giudice: irretroattività, divieto di analogia
• Per l’esecutivo: riserva di legge
Sono limiti garantistici necessari perché il diritto penale incide sulle libertà personali.
Le fonti del principio di legalità sono:
• Fonti sovranazionali→ art.7 CEDU, 49 CDFUE
• Art.25 Costituzione
• La legge ordinaria→ art.1, 2, 199, 200 cp e art.14 pre-leggi
L'idea della tutela dei diritti di libertà del cittadino nei confronti del potere statuale si esprime
fondamentalmente nel divieto di irretroattività della legge penale. Secondo gli illuministi
nessuno può essere punito se al momento della commissione del fatto questo non era previsto
come reato dalla legge.
La giustificazione giuridica del principio è data da Feuerbach che lo sintetizza nella formula
nulla poena sine lege (anche se predeterminazione legale della sanzione non significa
esclusione di ogni potere discrezionale del giudice, che al contrario ha la possibilità di
scegliere tra più sanzioni legalmente predeterminate).
Feuerbach ne dà anche una giustificazione tecnica, collegando il principio alla funzione di
prevenzione generale della pena per cui, se la pena deve fungere da deterrente alla
commissione di reati, occorre che i cittadini sappiano prima cosa è punito.
Nel nostro ordinamento il principio di legalità è disciplinato: all'articolo 25 II comma della
Costituzione "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso"
all'articolo 1 del codice penale "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite"
La diversa formulazione letterale non deve trarre in inganno. Il significato di garanzia è lo
stesso.
Conseguenza del principio di legalità può essere l'incompletezza della tutela, che costituisce
comunque un male minore rispetto ai gravi rischi per la libertà personale nel caso in cui il
principio non fosse previsto.
Il principio di legalità si articola in quattro sottoprincipi.
• riserva di legge; 32
Fiandaca e Musco DIRITTO PENALE – PARTE GENERALE Ottava Edizione
• tassatività (sufficiente determinatezza, obbligo del legislatore + divieto di
analogia, obbligo del giudice);
• irretroattività della legge penale;
• divieto di analogia.
La riserva di legge: fondamento e portata
2.
Il principio di riserva di legge esprime il divieto di punire un fatto in assenza di una legge
preesistente che lo configuri come reato (nullum crimen, nulla poena sine lege scripta).
Tale principio risponde in particolare all'esigenza di sottrarre la materia penale al potere
esecutivo. Questo perchè solo la legge in senso tecnico consente la partecipazione di tutti i
rappresentanti del popolo, ivi comprese le minoranze, necessaria quando si viene ad incidere
su un bene fondamentale quale la libertà (a patto che i partiti di governo tengano
effettivamente conto delle eventuali obiezioni critiche). Il potere giurisdizionale invece è
escluso perché non rappresenta alcuna democraticità. Inoltre il procedimento parlamentare di
approvazione delle leggi consente una maggiore ponderazione e stabilità del diritto penale.
Inoltre si evitano così forme di arbitrio del potere giudiziario.
In passato si tendeva ad interpretare la riserva di legge in maniera relativa (ammettendo la
partecipazione di fonti normative secondarie, come i regolamenti, alla creazione della
fattispecie penale), vanificando così la funzione di garanzia della stessa.
Oggi prevalgono le tesi più rigorose che qualificano la riserva come assoluta. Ciò non
esclude tout court le fonti secondarie dal concorso alla configurazione del reato: ad esempio
in una prima formulazione elastica, parte della dottrina ritiene che esse vadano considerate
alla stregua di un presupposto di fatto. Regolamento non come fonte normativa ma come
fatto tra i fatti. Siffatta impostazione oggi è per lo più respinta;
una formulazione più rigida esclude che il legislatore possa attribuire il potere normativo
penale ad una fonte di grado inferiore;
posizione di compromesso: prevede l'ammissibilità di un apporto tecnico da parte di una
fonte secondaria; l'intervento della normativa subprimaria nei settori caratterizzati da
complessità tecnica è indispensabile, a patto che rimangano esclusi apprezzamenti di natura
politica (si pensi ai decreti del ministero della sanità che aggiornano regolarmente le tabelle
relative all'indicazione delle sostanze stupefacenti).
Le scelte di fondo relative alla incriminazione rimangono monopolio del legislatore, mentre
rimane affidata alla fonte normativa secondaria la possibilità di specificare dal punto di vista
tecnico il contenuto di elementi di fattispecie già delineati in sede legislativa.
Il concetto di riserva di legge va inteso sia in senso formale (legge ordinaria del Parlamento:
artt.70-74 Cost) che in senso materiale (decreti legge e decreti legislativi: artt.76 e 77 Cost).
33
Fiandaca e Musco DIRITTO PENALE – PARTE GENERALE Ottava Edizione
Il concetto di "legge" nell'art.25 Cost. e nell'art.1 c.p.
3.
Quando la Costituzione all'articolo 25 utilizza il termine legge fa riferimento alla legge in
senso formale.
La dottrina dominante ritiene tuttavia che siano da considerare fonti del diritto penale anche
fonti legge in senso materiale quali i decreti legislativi e i decreti legge, e ciò perché è la
stessa costituzione che attribuisce loro forza di legge. Il punto è che questa impostazione
trascura la ratio del principio di riserva di legge.
Nel caso del decreto legislativo infatti il rapporto che si instaura tra legge delega e legge
delegata è simile a quello in cui si pongono le fonti normative secondarie nei confronti di una
legge che si limiti a configurare il precetto sostanziale, rinviando per la sua concretizzazione
a fonti subordinate; nel caso del decreto il Parlamento infatti indica le linee generali ma è il
governo a dare concretezza alla fattispecie: risultano così eluse le stesse garanzie implicite
nella riserva della competenza penale al Parlamento;
Nel caso del decreto legge i requisiti di necessità ed urgenza contrastano con l'esigenza di
ponderazione presupposta dalla riserva di legge.
La dottrina dominante e la giurisprudenza costituzionale (vedi sentenza 487/89 e art. 117, lett.
l) costituzione) sono invece concordi nell'escludere le leggi regionali dal novero delle fonti
di diritto penale anche quando potrebbe rilevare in bonam partem.
La scelta circa le restrizioni dei beni fondamentali della persona è infatti così impegnativa che
non può che essere di pertinenza dello Stato; la riserva di competenza alla legge statale è
anche una conseguenza della necessità che vi siano in tutto il territorio nazionale condizioni
di uguaglianza nella fruizione della libertà personale, pena la violazione dell'art.3 Cost.;
inoltre ex art.5 Cost. un eventuale pluralismo di fonti regionali contrasterebbe col principio
dell'unità politica dello Stato; all'art.120 la costituzione vieta inoltre alle regioni di adottare
provvedimenti che siano di ostacolo al libero esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini.
La legge regionale può avere tuttavia funzione scriminante (individuare cioè un motivo di
non punibilità giustificando alcuni comportamenti), dal momento che in questo caso non
comporta restrizioni della libertà personale.
Si può ipotizzare inoltre che se lo Stato preveda di dare alle Regioni il compito di disciplinare
una determinata materia, allora i limiti di soglia decisi dalle Regioni valgono anche per le
fattispecie penali (oltre quella soglia diviene penale).
4. Rapporto legge-fonte subordinata: i diversi modelli di
integrazione
La riserva di legge che tipo di riserva è? Assoluta o relativa?
Il problema più importante è quello dei rapporti tra la fonte legale (legge) e le fonti
subordinate (sub-legislative). Quella in materia penale che dovrebbe essere intesa come
riserva assoluta, è in realtà una riserva tendenzialmente assoluta (perché si ammettono fonti
extra-legislative). 34
Fiandaca e Musco DIRITTO PENALE – PARTE GENERALE Ottava Edizione
I modelli di integrazione tra legge e fonte normativa subordinata (regolamento, ordinanza,
ecc.) sono quattro:
- la legge affida alla fonte secondaria la determinazione delle condotte concretamente
punibili, dopo aver fissato il precetto in maniera generica (norme penali in bianco). Esempio è
l'art.650 c.p. che punisce chi non ottempera ad un provvedimento dell'autorità amministrativa:
la fattispecie è molto generica, e l'effettiva determinazione del fatto costituente reato resta
affidata, in fondo, alla stessa autorità amministrativa. La corte costituzionale, con sentenza
168/1971 ha ritenuto che l'articolo in questione sia legittimo quando una legge dello Stato
(anche diversa da quella incriminatrice) stabilisca i caratteri, i presupposti, il contenuto ed i
limiti dei provvedimenti dell'autorità amministrativa. Tuttavia in questi casi di norme penali
in bianco, l'apporto della fonte normativa inferiore non si limita a specificare elementi di un
precetto posto dalla legge, ma si estende sino al punto di porre esso stesso la regola di
comportamento da osservare in concreto.
- la fonte secondaria disciplina uno o più elementi che concorrono alla descrizione
dell'illecito penale. La fonte normativa inferiore partecipa alla configurazione del fatto di
reato. Esempio ne è la contravvenzione di cui all'art 659 che punisce chi esercita un mestiere
rumoroso contro le prescrizioni dell'autorità locale, prescrizioni che contribuiscono a
delineare le modalità del fatto vietato. Vi è il dubbio che tale forma di integrazione cozzi con
la ratio della riserva di legge, tuttavia è necessario un certo margine di tolleranza dato che
spesso nell'ordinamen