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Elemento Soggettivo
Il "dolo generico" consiste nella volontà di provocare la morte del neonato, con la rappresentazione delle condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto.
Il feto non è soggetto alle previste aggravanti comuni dell'articolo 61 del codice penale; trattandosi di una figura autonoma di reato, non possono altresì trovare applicazione le aggravanti speciali che agli articoli 576 e 577 ricollegano all'omicidio doloso.
Omicidio del consenziente: Art.579
La fattispecie dell'omicidio del consenziente costituisce un'ulteriore ipotesi particolare di omicidio, che si differenzia dall'omicidio comune per la presenza dell'elemento costituito dal consenso del soggetto passivo. Elevando a specializzante l'elemento del consenso, il legislatore del 1930 ha previsto un trattamento punitivo più severo.
MITEtiene coerentemente conto del suo sotto il profilo oggettivo, perché ilMINORE DISVALORE REATO OFFENDEla ma anche la di della vittima e, sotto il profilo soggettivo,VITA NON LIBERTÀ AUTODETERMINAZIONEperché il consenso di quest’ultima attenua sia la colpevolezza, sia la capacità a delinquere del reo.
L’ordinamento dispone l’assunto che la tutela penale configuri la vita come BENE GIURIDICO INDISPONIBILEda preservare in ogni caso a prescindere dalla volontà del titolare del bene. Sul piano della FATTISPECIE, il nucleo fondamentale del fatto è ancora una volta a , perché sempre incentratoOGGETTIVA FORMA LIBERAsul “ la ”. Occorre, invece, concentrare l’attenzione sull’ fondamentaleCAGIONARE MORTE ELEMENTOdel della vittima, precisando i requisiti cui è subordinata la sua rilevanza.SPECIALIZZANTE CONSENSOEssendovi il di un’ in senso opportunistico dell’ , allo scopo diRISCHIO UTILIZZAZIONE STRUMENTALE
ART.579 - Abusivamente di un rispetto a quello riservato all'omicidio
BENEFICIARE TRATTAMENTO PUNITIVO PIÙ MITE
comune è comprensibile che la giurisprudenza esiga un dell'ACCERTAMENTO RIGOROSO EFFETTIVA del della: l'. 579 presuppone un, e PRESENZA CONSENSO VITTIMA ART CONSENSO SERIO ESPLICITO NON, sino al in cui il il. Proprio per EQUIVOCO PERDURANTE MOMENTO COLPEVOLE COMMETTE FATTO l' e la del, occorre che esso dal del GARANTIRE EFFETTIVITÀ̀ SERIETÀ̀ CONSENSO PROVENGA TITOLARE, e che il titolare sia altresì in di come frutto di una scelta BENE PSICOLOGICAMENTE GRADO MANIFESTARLO consapevole e libera. In mancanza a tutt'oggi di una disciplina penale apposita che regoli in maniera espressa l', nell'attuale ordinamento è la fattispecie dell'omicidio del consenziente ad assumere EUTANASIA un ruolo centrale ai fini di una valutazione penalistica del fenomeno.
L' (morte dolce o pietosa) distinguibile in
EUTANASIA DIVERSE FORME
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EUTANASIA ATTIVA AZIONE POSITIVA: morte realizzata mediante, ad esempio, un medico che, per porre termine alle sofferenze insopportabili provocate da una malattia incurabile, pratica al malato un'iniezione letale. Secondo le concezioni etico-sociali dominanti, forme di eutanasia attiva non sono ammissibili e meritano di essere penalmente represse, anche se con un trattamento più mite.
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EUTANASIA PASSIVA FORMA OMISSIVA: praticata astenendosi dall'intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze o che reputa contrario alla propria dignità continuare a vivere. Questa forma di eutanasia è eticamente ammissibile e, anche, penalmente lecita, soprattutto nel caso in cui l'interruzione delle cure ha come scopo di evitare un accanimento terapeutico volontariamente rifiutato dal paziente. Ipotesi concrete caratterizzate da ambiguità, cioè quelle in cui le condotte hanno una struttura complessa o.
Una mista che non consente di distinguere tra eutanasia attiva e passiva. Ad es. il caso di morte provocata dal distacco di un apparecchio di respirazione o di un macchinario destinato a alimentare il paziente;
Casi in cui l'applicazione di terapie del dolore determina un accorciamento della vita del paziente. Predomina oggi una valutazione in termini di liceità, a condizione che la terapia del dolore sia deliberata in conformità ai doveri professionali del medico.
È indubbio che le condotte riconducibili al paradigma dell'eutanasia attiva, nel diritto vigente, alla figura dell'omicidio consensiente: purché ricorrano tutti gli estremi costitutivi della relativa fattispecie. Un ostacolo all'applicabilità dell'articolo 579d è rappresentato dalla difficoltà di accertare un valido consenso all'interruzione della vita.
che possa validamente consentire alla propria morte "unapersona inferma di mente o che si trovi in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o perl'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti": questa condizione di deficienza o debolezza psichica non è raro che si manifesti nel caso di malati "terminali" che chiedono di morire, dal momento che uno stato di sofferenza intollerabile o la stessa somministrazione di farmaci analgesici è in grado di provocare una condizione di deterioramento psico-fisico che incide negativamente sulle facoltà mentali del paziente moribondo. È proprio in questi casi che la disciplina vigente penale risulta troppo rigorosa: in assenza di una fattispecie di reato riferibile ai casi di eutanasia attiva, le considerati incapaci di esprimere un valido consenso finiscono con l'integrare il più grave reato dell'omicidio volontario, tutt'al più.mitigato dall'eventuale concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante per motivi di particolare valore morale e sociale. Le difficoltà di applicazione della fattispecie dell'omicidio del consenziente e l'eccessivo rigore nell'applicazione dell'omicidio comune, fanno oggi sorgere l'esigenza di un intervento legislativo in relazione all'omicidio eutanasico. In termini diversi, si prospetta la valutazione penalistica ex art. 579 EUTANASIA PASSIVA fatta secondo cui il rifiuto consapevole volontario terapie sostegno vitale della persona malata costituisce una esercizio libertà fondamentale; una volta riconosciuto il principio del lascerarsi morire, di fronte alla consapevole rinuncia del malato ad un prolungamento artificiale dell'esistenza cessa l'obbligo di garanzia del medico di realizzare trattamenti finalizzati a prolungare incoercibilmente la vita.mantenere in vita, con conseguente liceità dell'interruzione delle cure e non configurabilità del reato di omicidio del consenziente. Più problematica è la valutazione dei casi in cui il paziente non è più in grado di esprimere un valido consenso, per indebolimento delle capacità di intendere e di volere o per perdita irreversibile della coscienza (stato vegetativo permanente). Per far fronte a tali situazioni, è diventata necessaria la presa in considerazione, anche a livello legislativo, del testamento biologico, cioè il mezzo con cui l'individuo, in pieno possesso delle sue facoltà mentali, comunica la propria decisione sul tipo di trattamento che preferirebbe ricevere se si trovasse nella condizione di malato terminale o stato d'incoscienza. Il reato di omicidio è punito: occorre che l'agente voglia la morte del soggetto passivo con la volontà di provocare la morte di quest'ultimo. Se l'agente è doloso, perdi un terzo. La ragioneSTESSA VITTIMAdell’incriminazione è controversa, ed una riprova è costituita che non tutti gli ordinamenti contengono unafattispecie incriminatrice analoga a quella in esame. In un sistema penale riletto in base ai principicostituzionali, l’ che considera il un e cheORIENTAMENTO TRADIZIONALE SUICIDIO ATTO ILLECITOla del soltanto per è piùESCLUDE PUNIBILITÀ SUICIDIO NON RIUSCITO INOPPORTUNITÀ PRATICA NON. Lo stesso si prospetta come un di : se non si vuoleSOSTENIBILE SUICIDIO ATTO LIBERTÀ INDIVIDUALEconsiderarlo esercizio di un vero e proprio diritto di morire, esso rappresenta quantomeno unadel di della persona umana. Se così è , può apparireMANIFESTAZIONE DIRITTO AUTODETERMINAZIONEun’ il fatto che continui a esistere nel nostro ordinamento una cheANOMALIA DISPOSIZIONE INCRIMINATRICEdi ad un (il suicidio) in sé . L’art. 580REPRIME FORME PARTECIPAZIONE ATTO GIURIDICAMENTE LECITOfinisce col configurare una :
nel senso che le di istigazione e aiuto vengono in virtù di una loro tipicità autonoma, incentrata sull’aiuto incriminato rispetto all’evento-morte o all’evento-lesione. Nella visione originaria del legislatore del 1930 la scelta politico-criminale di incriminare chi istiga o aiuta a togliersi la vita assolve in ogni caso la funzione di tutela del bene-vita: se non è punibile lo stesso soggetto che tenta di darsi la morte, sono infatti punibili i terzi che, realizzando condotte volte a promuovere la scelta suicidiaria o ad agevolare l’esecuzione, contribuiscono in entrambi i casi a cagionare la distruzione del bene protetto. Ancorché non si tratti di una vera e propria forma di concorso criminoso, la tipicità del fatto