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CAPITOLO I – I DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ̀ PERSONALE

SEZIONE I – I DELITTI DI OMICIDIO

L’omicidio costituisce il delitto naturale per antonomasia, esemplificativo in forma paradigmatica dell’illecito

penale e costantemente punito come reato grave in tutte le legislazioni storiche. Nel codice penale vigente

sono previste di accumunate però da un fatto base sempre tipicizzato

VARIE FATTISPECIE OMICIDIO

secondo il modello del di a : cioè consistente nella della

REATO EVENTO FORMA LIBERA CAUSAZIONE

di un . assumono dunque le con le quali l’ letale viene

MORTE UOMO NON RILIEVO MODALITÀ EVENTO

realizzato: soltanto che la esplichi nei confronti

IMPORTA CONDOTTA AGGRESSIVA EFFICACIA EZIOLOGICA

dell’ . Il è la . Con riferimento alla vita umana è

EVENTO MORTE BENE PROTETTO VITA UMANA INDIVIDUALE

certo che questa rappresenta un bene primario di rilevanza costituzionale implicita (la cui tutela funge da

presupposto per la tutela di altri beni di rilevanza costituzionale come la salute, la dignità umana ecc),

mentre è controverso sia stabilire l’angolazione che la tutela deve assumere, cioè se la vita sia da

considerare protetta come diritto individuale o come interesse della collettività, sia la soglia di sviluppo a

partire dalla quale l’essere è considerato vivente e quindi meritevole di tutela penale (cioè concepito, feto

ecc.). Quanto alla portata del della , l’opinione più risalente ritiene che la

VALORE VITA PROTEZIONE PENALE

viene accordata non solo nell’ dell’ , ma anche nell’interesse della , in

INTERESSE INDIVIDUO COLLETTIVITÀ

quanto l’ordinamento giuridico attribuisce alla del anche un , e ciò in

VITA SINGOLO VALORE SOCIALE

considerazione dei doveri che all’individuo incombono verso la famiglia e verso lo Stato. Però, una simile

concezione risente di una originaria - più con

IDEOLOGIA AUTORITARIA COLLETTIVISTICA NON COMPATIBILE

il ispirato ad un’idea personalistica, la quale concepisce la come un

SISTEMA COSTITUZIONALE VITA BENE

della umana considerata nella sua irripetibile e dunque

INDIVIDUALE PERSONA INDIVIDUALITÀ MERITEVOLE

di essere a da un suo a vantaggio della società e dello

TUTELATA PRESCINDERE RISVOLTO UTILITARISTICO

Stato. La , infatti, si ispira all’idea della e del della ,

COSTITUZIONE CENTRALITÀ̀ PRIMATO PERSONA UMANA

considerata come soggetto di diritti in un certo senso anteriori a qualsiasi riconoscimento da parte dello

Stato, e quindi non condizionati a finalità collettive di qualsiasi genere.

Questa angolazione individualistica della protezione del bene della vita è lontana dal trovare adeguato

riscontro nelle fattispecie incriminatrici ancora vigenti, le quali continuano ad attribuire al della il

BENE VITA

carattere d’ che deriva dall’ che sta alla base del

INDISPONIBILITÀ ASSOLUTA IDEOLOGIA AUTORITARIA

codice Rocco e che è oggi sospettabile di incostituzionalità. A livello codicistico, nel senso del persistente

carattere della sembrano continuare a deporre due non trascurabili

INDISPONIBILE VITA INDICATORI

: e cioè , l’ che incriminando l’ del attesterebbe indirettamente

NORMATIVI ART. 579 OMICIDIO CONSENZIENTE

che la penale della scatta del tutto a dalla della

TUTELA VITA PRESCINDERE VOLONTÀ PERSONA TITOLARE

del bene; e l’ che punendo l’ o l’ al , confermerebbe che il nostro

ART. 580 ISTIGAZIONE AIUTO SUICIDIO

ordinamento la di o di come esercitabile da

DISCONOSCE LIBERTÀ VIVERE MORIRE DIRITTO INDIVIDUALE

ciascuno a proprio piacimento. In base ai dati normativi detti, ammettere, oggi, la liceità penale di forme di

aiuto a morire volontariamente richiesta dal titolare del bene-vita, risulta problematico. Ma, in attesa di un

intervento del legislatore affinché modifichi la disciplina attuale per armonizzarla allo spirito odierno,

l’interprete può aprire qualche varco nel sistema allo scopo di attenuare la rigidità̀ del principio codicistico

dell’indisponibilità̀ della vita: così concedendo spazio già de jure condito al riconoscimento del PRINCIPIO

dell’ del e del connesso a e a

COSTITUZIONALE INCOERCIBILITÀ̀ VIVERE DIRITTO NON CURARSI LASCIARSI

. Il suddetto è in realtà indirettamente ricavabile da una identificabile

MORIRE PRINCIPIO NORMA CHIAVE

nell’ (nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per

ART. 32 COST.

disposizione di legge), il quale sancendo la di in ordine alla

LIBERTÀ AUTODETERMINAZIONE PROPRIA

, comporta implicitamente il riconoscimento del a e a

SALUTE DIRITTO INDIVIDUALE NON CURARSI

come un indubbio valore del nostro ordinamento costituzionale. Da qui la conseguente

LASCIARSI MORIRE

del e la più che di una fattispecie che seguita a

LICEITÀ SUICIDIO DUBBIA LEGITTIMITÀ INCRIMINARE

l’ o l’ al nei termini tradizionali di cui all’ancora vigente art. 580 cp. Il nostro

ISTIGAZIONE AIUTO SUICIDIO

diritto positivo appare nel complesso in forte ritardo nei confronti di questione come l’eutanasia, dare spazio

al principio dell’autodeterminazione individuale può consentire una reinterpretazione costituzionalmente

orientata delle norme vigenti in tema di omicidio: reinterpretazione diretta soprattutto a dall’area

ESCLUDERE

della forme di , consistenti nella mancata prestazione o nell’interruzione di

PUNIBILITÀ EUTANASIA PASSIVA

cure da parte del medico o di altri soggetti su richiesta consapevole e volontaria della stessa persona

legittimata ad esprimere una rinuncia a continuare a vivere. Rispetto al dell’ del

PROBLEMA INDIVIDUAZIONE

di che l’ deve perché venga in questione il della

LIVELLO SVILUPPO ESSERE VIVENTE RAGGIUNGERE BENE

, assume rilievo l’ : tale disposizione, nel disciplinare l’infanticidio in condizioni di abbandono

VITA ART. 578

materiale e morale, come il e il durante il ; ne

EQUIPARA SOGGETTI PASSIVI NEONATO FETO PARTO

consegue che il per l’ delle sull’ è l’ del

MOMENTO DETERMINANTE APPLICABILITÀ NORME OMICIDIO INIZIO

, e che ai fini della apprestata dalle norme predette è già la del .

PARTO RILEVANTE TUTELA VITA FETO

dei delitti di realizzati mediante è ; eventuali qualificazioni

SOGGETTO ATTIVO OMICIDIO AZIONE CHIUNQUE

dell’autore rilevano soltanto quali circostanze aggravanti. Nei casi di omicidio mediante , il

OMISSIONE

soggetto attivo deve essere di una di dalla quale deriva uno specifico

TITOLARE POSIZIONE GARANZIA

obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo.

(come titolare del bene offeso) e (come su

SOGGETTO PASSIVO OGGETTO MATERIALE CORPO UMANO

cui ricade la delittuosa) : si tratta dell’ , comprensivo del

CONDOTTA COINCIDONO ESSERE VIVENTE FETO

durante il parto. è che l’ sia anche , cioè capace di

NON NECESSARIO ESSERE VIVENTE VITALE

sopravvivenza: si configura un anche quando si di una di il

OMICIDIO ANTICIPI MINIMA PORZIONE TEMPO

di un o persino di un moribondo. La ha ad la

DECESSO MALATO INCURABILE TUTELA OGGETTO PERSONA

, a prescindere dal possesso di requisiti di normalità̀ fisio- psichica: l’omicidio è pertanto configurabile

UMANA

anche ai danni di esseri mostruosi, nati da donna. Consistendo il alle

NUCLEO FONDAMENTALE COMUNE

di nella della , assume rilievo determinante il concetto. Fino ad

FATTISPECIE OMICIDIO CAUSAZIONE MORTE

un recente passato, si dibatteva se la morte come esaurimento della vita dovesse coincidere con: 1) la

cessazione dell’attività respiratoria; 2) l’arresto dell’attività cardiocircolatoria; 3) la morte cerebrale; 4)

l’arresto del tripode vitale. Posto che i primi due criteri sono stati da tempo messi in crisi dall’avvento delle

tecniche della grande rianimazione, il mostra di espressamente la terza

LEGISLATORE ACCOGLIERE

soluzione, cioè quella della : la legge 578/1993 stabilisce all’art. 1 che “la morte si

MORTE CEREBRALE

identifica con la cessazione dell’irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”. Questa nozione di morte può

anche apparire quella più in con il che ispira il nostro ordinamento dal

LINEA PRINCIPIO PERSONALISTICO

momento che nelle facoltà intellettive si rispecchia la qualità più elevata dell’essere vivente.

Omicidio doloso: Art. 575 codice penale

La fattispecie incriminatrice dell’ descrive il secondo il

OMICIDIO DOLOSO FATTO TIPICO MODELLO CAUSALE

a : il consiste nel la di un ; purché sia cagionato

FORMA LIBERA FATTO PUNIBILE CAGIONARE MORTE UOMO

l’evento letale, assumono , per l’integrazione del reato, le di

NON RILIEVO SPECIFICHE MODALITÀ

realizzazione dell’evento medesimo. La dell’ del si incentra

VERIFICA GIUDIZIALE ESISTENZA FATTO TIPICO

sull’ del tra l’ aggressiva dell’omicida e l’ : a

ACCERTAMENTO NESSO CAUSALE AZIONE EVENTO MORTE

questo scopo soccorrono i di spiegazione della penalmente rilevante

CRITERI GENERALI CAUSALITÀ

secondo il della sotto . Per la configurabilità del

MODELLO SUSSUNZIONE LEGGI SCIENTIFICHE RAPPORTO

, basta che la diretta a uccidere anche di un

CAUSALE CONDOTTA ANTICIPI POCO TEMPO EVENTO LETALE

in ogni caso destinato, a causa delle particolari condizioni del soggetto passivo, a verificarsi in un momento

successivo. L’accertamento del nesso causale può dar luogo a difficoltà a causa di più fattori causali, per cui

la possibilità di ricondurre eziologicamente l’evento-morte a un fattore presuppone una dimostrazione

convincente dell’assenza di altri fattori causali. Sul terreno dell’ , e cioè del ,

ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO

sono applicabili i principi generali illustrati in sede di analisi della disciplina di cui all’art.43 cp. Il , quale

DOLO

e del , deve sussistere al dell’ e deve

COSCIENZA VOLONTÀ FATTO TIPICO MOMENTO AZIONE PERDURARE

per tutto il in cui l’ stessa nel di dell’ : sicché́ , per

TEMPO AZIONE RIENTRA POTERE SIGNORIA AGENTE

l’imputazione a titolo di dolo, la deve abbracciare la tipica fino all’ dotato

VOLONTÀ CONDOTTA ULTIMO ATTO

di ai fini dell’ dell’ . In base a queste premesse appaiono

RILIEVO CAUSALE IMPUTAZIONE DOLOSA EVENTO

problematiche le di a via dall’ , nelle quali l’ è

IPOTESI DOLO COLPITO MEZZA ERRORE EVENTO LESIVO

, ma si per effetto non della condotta finalizzata ad uccidere, bensì̀ di una

VOLUTO VERIFICA CONDOTTA

successiva diretta ad : per cui viene a il di tra il

ALTRO SCOPO MANCARE RAPPORTO CORRISPONDENZA

verificarsi dell’ e la che la realmente

EVENTO MORTE VOLONTÀ SORREGGE CONDOTTA CAUSATIVA

dell’ . (es. uomo aggredito muore non per effetto degli atti aggressivi realizzati da 3 soggetti

EVENTO STESSO

al fine di uccidere, ma per il fuoco appiccato al suo corpo per eliminare ogni traccio del fatto). Ci si chiede se

questa fattispecie sia sussumibile sotto la norma dell’omicidio doloso. In senso affermativo si pongono la

giurisprudenza e dottrina meno recenti, le quali sostengono che il dolo (iniziale) di omicidio ingloba anche

l’attività successiva al violento pestaggio, in un complessivo intreccio di atti causalmente collegati, tutti

finalizzati all’eliminazione della vittima, per cui il fatto che la morte si sia verificata come conseguenza non

immediata, sarebbe un dettaglio esecutivo irrilevante. Questo orientamento sembra oggi contraddetto da

uno opposto, per cui nei , come l’ , la possibilità di un a di

REATI CAUSALI OMICIDIO IMPUTARE FATTO TITOLO

prevede che sia ed anche la dell’ causalmente

DOLO ATTUALE EFFETTIVA VOLONTÀ ULTIMO ATTO IDONEO

a l’ , da ciò se ne desume che, nei casi di a dall’ ,

PRODURRE EVENTO DOLO COLPITO MEZZA VIA ERRORE

si configura una fattispecie unitaria sorretta da un’ , ma si realizzano

NON UNICA VOLONTÀ OMICIDA DUE

, contraddistinte da coefficienti psicologici differenti. Il più recente indirizzo della

FATTISPECIE AUTONOME

Cassazione, infatti, sostiene che la soluzione più corretta sia quella di affermare un di tra

CONCORSO REATI

un e un .

TENTATO OMICIDIO VOLONTARIO OMICIDIO COLPOSO

Simile concezione però rischia di essere criticata per eccessivo concettualismo: cioè scindere in due

condotte completamente separate atti compiuti contestualmente. Le di continuano a

FATTISPECIE OMICIDIO

fungere da settore privilegiato, sempre sotto l’aspetto dell’ , per esemplificare la

ELEMENTO SOGGETTIVO

tra e : distinzione che fa leva sul criterio

DISTINZIONE DOLO EVENTUALE COLPA COSCIENTE

dell’ di dell’ . E cioè , perché il soggetto agisca con

ACCETTAZIONE VOLONTARIA VERIFICAZIONE EVENTO

la della che

DOLO EVENTUALE NON BASTA RAPPRESENTAZIONE MENTALE CONCRETA POSSIBILITÀ

l’ si come della sua : è altresì che egli faccia

EVENTO VERIFICHI EFFETTO CONDOTTA NECESSARIO

i con questa e, ciononostante, decida di anche a costo di

SERIAMENTE CONTI POSSIBILITÀ AGIRE

l’ . È proprio questa accettazione volontaria della lesione che si avvicina

PROVOCARE EVENTO CRIMINOSO

alla vera e propria volizione del fatto. Vi sono, però, dei casi in cui la verifica processuale di tale processo

psicologico è problematica. Il consiste nel verificare l’ di una simile

PUNCTUM DOLENS ENTITÀ

e il di del nei di . Tutto ciò sapendo

CONSAPEVOLEZZA MODO ATTEGGIARSI SOGGETTO CONFRONTI ESSA

che il giudice difficilmente può verificare il dolo e la colpa come puri fenomeni psicologici interni alla psiche di

chi agisce. A tal fine assumono gli indicatori o dell’ interno come

RILIEVO INDICI ESTERNI ATTEGGIAMENTO

ad es. il di del . Il , oltre ad essere in

GRADO CONOSCENZA RISCHIO TENTATIVO CONFIGURABILE

, è di nella prassi. Perché un si ,

ASTRATTO FREQUENTE VERIFICAZIONE TENTATIVO PUNIBILE CONFIGURI

occorre alcun : può essere anche un d’ da andato a

NON EVENTO LESIVO SUFFICIENTE COLPO ARMA FUOCO

, purché e dal d’ . Allorché́ tuttavia l’azione aggressiva provochi

VUOTO IDONEO SORRETTO FINE UCCIDERE

delle lesioni, può risultare la tra l’ e il di

NON FACILE DISTINZIONE OMICIDIO TENTATO REATO LESIONE

. A far propendere per l’una o l’altra qualificazione assume , oltre alla

PERSONALE CONSUMATO RILIEVO

diversità dell’atteggiamento psicologico, la considerazione della del .

DIVERSA POTENZIALITÀ̀ LESIVA FATTO

Circostanze aggravanti dell’omicidio doloso: artt. 576 e 577

Nell’assetto originario del codice la diversa delle si trovava riflessa nella risposta

GRAVITÀ CIRCOSTANZE

sanzionatoria che, nei casi previsti dall’art. 576, conduceva alla di . A seguito della sua

PENA MORTE

la pena di morte è stata sostituita con l’ . Di conseguenza, la prevista

ABOLIZIONE ERGASTOLO SANZIONE

per le di cui all’ risulta oggi a quella in origine disposta dal

IPOTESI AGGRAVATE ART. 576 EQUIPARATA

successivo che contempla situazioni portatrici di un disvalore minore; il che può dar luogo a

ART. 577

problemi di ragionevolezza del trattamento punitivo. La di mantiene il suo

DIFFERENZA TRATTAMENTO

in considerazione del richiamo che agli artt. 576 e 577 fa l’ in tema di ,

RILIEVO ART.585 LESIONI

riconnettendovi . La diversa gravità delle circostanze potrebbe rilevare

DIVERSI EFFETTI SANZIONATORI

anche ai fini del bilanciamento. Ora analizziamo le previste dall’ :

CIRCOSTANZE ART. 576

1) Il di taluna delle indicate nel dell’ che disciplina il

CONCORSO CIRCOSTANZE NUMERO 2 ART.61 NESSO

. La ragione dell’ di sembra dipendere dalla peculiare

TELEOLOGICO AGGRAVAMENTO PENA INTENSITÀ

del , che non verrebbe meno neanche nel caso di estinzione del reato – fine. Una parte

DOLO OMICIDA

della giurisprudenza esclude che l’aggravante trovi applicazione nel caso di rapina impropria perché lo

stesso elemento sarebbe in caso valutato due volte: ai fini del dolo specifico del reato di cui all’art. 628

comma 2 e dell’aggravante ex art. 576;

2) L’aver il l’ o il (parricidio): la ratio risiede nella

COMMESSO FATTO CONTRO ASCENDENTE DISCENDENTE

(crudeltà) dei di realizzati contro una

PARTICOLARE EFFERATEZZA DELITTI SANGUE PERSONA LEGATA

da così di . Una questione particolare concerne la possibilità di

STRETTI VINCOLI PARENTELA

, ai fini dell’aggravante, la con il rapporto d’ . Laddove il

EQUIPARARE FILIAZIONE LEGITTIMA ADOZIONE

legislatore ha inteso attribuire rilievo ai rapporti d’adozione, lo ha fatto espressamente (vedi art. 577). Ai

fini della dell’ non è sufficiente l’esistenza del particolare vincolo di

SUSSISTENZA AGGRAVANTE

parentela, poiché il legislatore richiede altresì che il reo abbia agito per o , oppure

MOTIVI ABIETTI FUTILI

abbia adoperato o agito con , ovvero ancora abbia adoperato un o

SEVIZIE CRUDELTÀ̀ MEZZO VENEFICO

altro o abbia agito con . Alcune di queste circostanze già da sole, ai

MEZZO INSIDIOSO PREMEDITAZIONE

sensi dall’art. 577, meritano lo stesso trattamento sanzionatorio che l’art.576 richiede quando si

presentino in concorso tra loro. Questa incongruenza rappresenta l’effetto dell’abolizione della pena di

morte e della sua sostituzione secca con l’ergastolo.

3) il fatto che l’ sia stato da un , per all’ , alla

OMICIDIO COMMESSO LATITANTE SOTTRARSI ARRESTO

o alla ovvero per i di durante la

CATTURA CARCERAZIONE PROCURARSI MEZZI SUSSISTENZA

. L’ultimo comma dell’art.576 rinvia, per la definizione di latitante, alla definizione data dall’art.

LATITANZA

61 n.6, la quale sembra riferirsi anche al soggetto evaso. Sicché́ si ripro

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ResPublica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale parte speciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Marra Gabriele.
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