CAPITOLO I – I DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ̀ PERSONALE
SEZIONE I – I DELITTI DI OMICIDIO
L’omicidio costituisce il delitto naturale per antonomasia, esemplificativo in forma paradigmatica dell’illecito
penale e costantemente punito come reato grave in tutte le legislazioni storiche. Nel codice penale vigente
sono previste di accumunate però da un fatto base sempre tipicizzato
VARIE FATTISPECIE OMICIDIO
secondo il modello del di a : cioè consistente nella della
REATO EVENTO FORMA LIBERA CAUSAZIONE
di un . assumono dunque le con le quali l’ letale viene
MORTE UOMO NON RILIEVO MODALITÀ EVENTO
realizzato: soltanto che la esplichi nei confronti
IMPORTA CONDOTTA AGGRESSIVA EFFICACIA EZIOLOGICA
dell’ . Il è la . Con riferimento alla vita umana è
EVENTO MORTE BENE PROTETTO VITA UMANA INDIVIDUALE
certo che questa rappresenta un bene primario di rilevanza costituzionale implicita (la cui tutela funge da
presupposto per la tutela di altri beni di rilevanza costituzionale come la salute, la dignità umana ecc),
mentre è controverso sia stabilire l’angolazione che la tutela deve assumere, cioè se la vita sia da
considerare protetta come diritto individuale o come interesse della collettività, sia la soglia di sviluppo a
partire dalla quale l’essere è considerato vivente e quindi meritevole di tutela penale (cioè concepito, feto
ecc.). Quanto alla portata del della , l’opinione più risalente ritiene che la
VALORE VITA PROTEZIONE PENALE
viene accordata non solo nell’ dell’ , ma anche nell’interesse della , in
INTERESSE INDIVIDUO COLLETTIVITÀ
quanto l’ordinamento giuridico attribuisce alla del anche un , e ciò in
VITA SINGOLO VALORE SOCIALE
considerazione dei doveri che all’individuo incombono verso la famiglia e verso lo Stato. Però, una simile
concezione risente di una originaria - più con
IDEOLOGIA AUTORITARIA COLLETTIVISTICA NON COMPATIBILE
il ispirato ad un’idea personalistica, la quale concepisce la come un
SISTEMA COSTITUZIONALE VITA BENE
della umana considerata nella sua irripetibile e dunque
INDIVIDUALE PERSONA INDIVIDUALITÀ MERITEVOLE
di essere a da un suo a vantaggio della società e dello
TUTELATA PRESCINDERE RISVOLTO UTILITARISTICO
Stato. La , infatti, si ispira all’idea della e del della ,
COSTITUZIONE CENTRALITÀ̀ PRIMATO PERSONA UMANA
considerata come soggetto di diritti in un certo senso anteriori a qualsiasi riconoscimento da parte dello
Stato, e quindi non condizionati a finalità collettive di qualsiasi genere.
Questa angolazione individualistica della protezione del bene della vita è lontana dal trovare adeguato
riscontro nelle fattispecie incriminatrici ancora vigenti, le quali continuano ad attribuire al della il
BENE VITA
carattere d’ che deriva dall’ che sta alla base del
INDISPONIBILITÀ ASSOLUTA IDEOLOGIA AUTORITARIA
codice Rocco e che è oggi sospettabile di incostituzionalità. A livello codicistico, nel senso del persistente
carattere della sembrano continuare a deporre due non trascurabili
INDISPONIBILE VITA INDICATORI
: e cioè , l’ che incriminando l’ del attesterebbe indirettamente
NORMATIVI ART. 579 OMICIDIO CONSENZIENTE
che la penale della scatta del tutto a dalla della
TUTELA VITA PRESCINDERE VOLONTÀ PERSONA TITOLARE
del bene; e l’ che punendo l’ o l’ al , confermerebbe che il nostro
ART. 580 ISTIGAZIONE AIUTO SUICIDIO
ordinamento la di o di come esercitabile da
DISCONOSCE LIBERTÀ VIVERE MORIRE DIRITTO INDIVIDUALE
ciascuno a proprio piacimento. In base ai dati normativi detti, ammettere, oggi, la liceità penale di forme di
aiuto a morire volontariamente richiesta dal titolare del bene-vita, risulta problematico. Ma, in attesa di un
intervento del legislatore affinché modifichi la disciplina attuale per armonizzarla allo spirito odierno,
l’interprete può aprire qualche varco nel sistema allo scopo di attenuare la rigidità̀ del principio codicistico
dell’indisponibilità̀ della vita: così concedendo spazio già de jure condito al riconoscimento del PRINCIPIO
dell’ del e del connesso a e a
COSTITUZIONALE INCOERCIBILITÀ̀ VIVERE DIRITTO NON CURARSI LASCIARSI
. Il suddetto è in realtà indirettamente ricavabile da una identificabile
MORIRE PRINCIPIO NORMA CHIAVE
nell’ (nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per
ART. 32 COST.
disposizione di legge), il quale sancendo la di in ordine alla
LIBERTÀ AUTODETERMINAZIONE PROPRIA
, comporta implicitamente il riconoscimento del a e a
SALUTE DIRITTO INDIVIDUALE NON CURARSI
come un indubbio valore del nostro ordinamento costituzionale. Da qui la conseguente
LASCIARSI MORIRE
del e la più che di una fattispecie che seguita a
LICEITÀ SUICIDIO DUBBIA LEGITTIMITÀ INCRIMINARE
l’ o l’ al nei termini tradizionali di cui all’ancora vigente art. 580 cp. Il nostro
ISTIGAZIONE AIUTO SUICIDIO
diritto positivo appare nel complesso in forte ritardo nei confronti di questione come l’eutanasia, dare spazio
al principio dell’autodeterminazione individuale può consentire una reinterpretazione costituzionalmente
orientata delle norme vigenti in tema di omicidio: reinterpretazione diretta soprattutto a dall’area
ESCLUDERE
della forme di , consistenti nella mancata prestazione o nell’interruzione di
PUNIBILITÀ EUTANASIA PASSIVA
cure da parte del medico o di altri soggetti su richiesta consapevole e volontaria della stessa persona
legittimata ad esprimere una rinuncia a continuare a vivere. Rispetto al dell’ del
PROBLEMA INDIVIDUAZIONE
di che l’ deve perché venga in questione il della
LIVELLO SVILUPPO ESSERE VIVENTE RAGGIUNGERE BENE
, assume rilievo l’ : tale disposizione, nel disciplinare l’infanticidio in condizioni di abbandono
VITA ART. 578
materiale e morale, come il e il durante il ; ne
EQUIPARA SOGGETTI PASSIVI NEONATO FETO PARTO
consegue che il per l’ delle sull’ è l’ del
MOMENTO DETERMINANTE APPLICABILITÀ NORME OMICIDIO INIZIO
, e che ai fini della apprestata dalle norme predette è già la del .
PARTO RILEVANTE TUTELA VITA FETO
dei delitti di realizzati mediante è ; eventuali qualificazioni
SOGGETTO ATTIVO OMICIDIO AZIONE CHIUNQUE
dell’autore rilevano soltanto quali circostanze aggravanti. Nei casi di omicidio mediante , il
OMISSIONE
soggetto attivo deve essere di una di dalla quale deriva uno specifico
TITOLARE POSIZIONE GARANZIA
obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo.
(come titolare del bene offeso) e (come su
SOGGETTO PASSIVO OGGETTO MATERIALE CORPO UMANO
cui ricade la delittuosa) : si tratta dell’ , comprensivo del
CONDOTTA COINCIDONO ESSERE VIVENTE FETO
durante il parto. è che l’ sia anche , cioè capace di
NON NECESSARIO ESSERE VIVENTE VITALE
sopravvivenza: si configura un anche quando si di una di il
OMICIDIO ANTICIPI MINIMA PORZIONE TEMPO
di un o persino di un moribondo. La ha ad la
DECESSO MALATO INCURABILE TUTELA OGGETTO PERSONA
, a prescindere dal possesso di requisiti di normalità̀ fisio- psichica: l’omicidio è pertanto configurabile
UMANA
anche ai danni di esseri mostruosi, nati da donna. Consistendo il alle
NUCLEO FONDAMENTALE COMUNE
di nella della , assume rilievo determinante il concetto. Fino ad
FATTISPECIE OMICIDIO CAUSAZIONE MORTE
un recente passato, si dibatteva se la morte come esaurimento della vita dovesse coincidere con: 1) la
cessazione dell’attività respiratoria; 2) l’arresto dell’attività cardiocircolatoria; 3) la morte cerebrale; 4)
l’arresto del tripode vitale. Posto che i primi due criteri sono stati da tempo messi in crisi dall’avvento delle
tecniche della grande rianimazione, il mostra di espressamente la terza
LEGISLATORE ACCOGLIERE
soluzione, cioè quella della : la legge 578/1993 stabilisce all’art. 1 che “la morte si
MORTE CEREBRALE
identifica con la cessazione dell’irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”. Questa nozione di morte può
anche apparire quella più in con il che ispira il nostro ordinamento dal
LINEA PRINCIPIO PERSONALISTICO
momento che nelle facoltà intellettive si rispecchia la qualità più elevata dell’essere vivente.
Omicidio doloso: Art. 575 codice penale
La fattispecie incriminatrice dell’ descrive il secondo il
OMICIDIO DOLOSO FATTO TIPICO MODELLO CAUSALE
a : il consiste nel la di un ; purché sia cagionato
FORMA LIBERA FATTO PUNIBILE CAGIONARE MORTE UOMO
l’evento letale, assumono , per l’integrazione del reato, le di
NON RILIEVO SPECIFICHE MODALITÀ
realizzazione dell’evento medesimo. La dell’ del si incentra
VERIFICA GIUDIZIALE ESISTENZA FATTO TIPICO
sull’ del tra l’ aggressiva dell’omicida e l’ : a
ACCERTAMENTO NESSO CAUSALE AZIONE EVENTO MORTE
questo scopo soccorrono i di spiegazione della penalmente rilevante
CRITERI GENERALI CAUSALITÀ
secondo il della sotto . Per la configurabilità del
MODELLO SUSSUNZIONE LEGGI SCIENTIFICHE RAPPORTO
, basta che la diretta a uccidere anche di un
CAUSALE CONDOTTA ANTICIPI POCO TEMPO EVENTO LETALE
in ogni caso destinato, a causa delle particolari condizioni del soggetto passivo, a verificarsi in un momento
successivo. L’accertamento del nesso causale può dar luogo a difficoltà a causa di più fattori causali, per cui
la possibilità di ricondurre eziologicamente l’evento-morte a un fattore presuppone una dimostrazione
convincente dell’assenza di altri fattori causali. Sul terreno dell’ , e cioè del ,
ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO
sono applicabili i principi generali illustrati in sede di analisi della disciplina di cui all’art.43 cp. Il , quale
DOLO
e del , deve sussistere al dell’ e deve
COSCIENZA VOLONTÀ FATTO TIPICO MOMENTO AZIONE PERDURARE
per tutto il in cui l’ stessa nel di dell’ : sicché́ , per
TEMPO AZIONE RIENTRA POTERE SIGNORIA AGENTE
l’imputazione a titolo di dolo, la deve abbracciare la tipica fino all’ dotato
VOLONTÀ CONDOTTA ULTIMO ATTO
di ai fini dell’ dell’ . In base a queste premesse appaiono
RILIEVO CAUSALE IMPUTAZIONE DOLOSA EVENTO
problematiche le di a via dall’ , nelle quali l’ è
IPOTESI DOLO COLPITO MEZZA ERRORE EVENTO LESIVO
, ma si per effetto non della condotta finalizzata ad uccidere, bensì̀ di una
VOLUTO VERIFICA CONDOTTA
successiva diretta ad : per cui viene a il di tra il
ALTRO SCOPO MANCARE RAPPORTO CORRISPONDENZA
verificarsi dell’ e la che la realmente
EVENTO MORTE VOLONTÀ SORREGGE CONDOTTA CAUSATIVA
dell’ . (es. uomo aggredito muore non per effetto degli atti aggressivi realizzati da 3 soggetti
EVENTO STESSO
al fine di uccidere, ma per il fuoco appiccato al suo corpo per eliminare ogni traccio del fatto). Ci si chiede se
questa fattispecie sia sussumibile sotto la norma dell’omicidio doloso. In senso affermativo si pongono la
giurisprudenza e dottrina meno recenti, le quali sostengono che il dolo (iniziale) di omicidio ingloba anche
l’attività successiva al violento pestaggio, in un complessivo intreccio di atti causalmente collegati, tutti
finalizzati all’eliminazione della vittima, per cui il fatto che la morte si sia verificata come conseguenza non
immediata, sarebbe un dettaglio esecutivo irrilevante. Questo orientamento sembra oggi contraddetto da
uno opposto, per cui nei , come l’ , la possibilità di un a di
REATI CAUSALI OMICIDIO IMPUTARE FATTO TITOLO
prevede che sia ed anche la dell’ causalmente
DOLO ATTUALE EFFETTIVA VOLONTÀ ULTIMO ATTO IDONEO
a l’ , da ciò se ne desume che, nei casi di a dall’ ,
PRODURRE EVENTO DOLO COLPITO MEZZA VIA ERRORE
si configura una fattispecie unitaria sorretta da un’ , ma si realizzano
NON UNICA VOLONTÀ OMICIDA DUE
, contraddistinte da coefficienti psicologici differenti. Il più recente indirizzo della
FATTISPECIE AUTONOME
Cassazione, infatti, sostiene che la soluzione più corretta sia quella di affermare un di tra
CONCORSO REATI
un e un .
TENTATO OMICIDIO VOLONTARIO OMICIDIO COLPOSO
Simile concezione però rischia di essere criticata per eccessivo concettualismo: cioè scindere in due
condotte completamente separate atti compiuti contestualmente. Le di continuano a
FATTISPECIE OMICIDIO
fungere da settore privilegiato, sempre sotto l’aspetto dell’ , per esemplificare la
ELEMENTO SOGGETTIVO
tra e : distinzione che fa leva sul criterio
DISTINZIONE DOLO EVENTUALE COLPA COSCIENTE
dell’ di dell’ . E cioè , perché il soggetto agisca con
ACCETTAZIONE VOLONTARIA VERIFICAZIONE EVENTO
la della che
DOLO EVENTUALE NON BASTA RAPPRESENTAZIONE MENTALE CONCRETA POSSIBILITÀ
l’ si come della sua : è altresì che egli faccia
EVENTO VERIFICHI EFFETTO CONDOTTA NECESSARIO
i con questa e, ciononostante, decida di anche a costo di
SERIAMENTE CONTI POSSIBILITÀ AGIRE
l’ . È proprio questa accettazione volontaria della lesione che si avvicina
PROVOCARE EVENTO CRIMINOSO
alla vera e propria volizione del fatto. Vi sono, però, dei casi in cui la verifica processuale di tale processo
psicologico è problematica. Il consiste nel verificare l’ di una simile
PUNCTUM DOLENS ENTITÀ
e il di del nei di . Tutto ciò sapendo
CONSAPEVOLEZZA MODO ATTEGGIARSI SOGGETTO CONFRONTI ESSA
che il giudice difficilmente può verificare il dolo e la colpa come puri fenomeni psicologici interni alla psiche di
chi agisce. A tal fine assumono gli indicatori o dell’ interno come
RILIEVO INDICI ESTERNI ATTEGGIAMENTO
ad es. il di del . Il , oltre ad essere in
GRADO CONOSCENZA RISCHIO TENTATIVO CONFIGURABILE
, è di nella prassi. Perché un si ,
ASTRATTO FREQUENTE VERIFICAZIONE TENTATIVO PUNIBILE CONFIGURI
occorre alcun : può essere anche un d’ da andato a
NON EVENTO LESIVO SUFFICIENTE COLPO ARMA FUOCO
, purché e dal d’ . Allorché́ tuttavia l’azione aggressiva provochi
VUOTO IDONEO SORRETTO FINE UCCIDERE
delle lesioni, può risultare la tra l’ e il di
NON FACILE DISTINZIONE OMICIDIO TENTATO REATO LESIONE
. A far propendere per l’una o l’altra qualificazione assume , oltre alla
PERSONALE CONSUMATO RILIEVO
diversità dell’atteggiamento psicologico, la considerazione della del .
DIVERSA POTENZIALITÀ̀ LESIVA FATTO
Circostanze aggravanti dell’omicidio doloso: artt. 576 e 577
Nell’assetto originario del codice la diversa delle si trovava riflessa nella risposta
GRAVITÀ CIRCOSTANZE
sanzionatoria che, nei casi previsti dall’art. 576, conduceva alla di . A seguito della sua
PENA MORTE
la pena di morte è stata sostituita con l’ . Di conseguenza, la prevista
ABOLIZIONE ERGASTOLO SANZIONE
per le di cui all’ risulta oggi a quella in origine disposta dal
IPOTESI AGGRAVATE ART. 576 EQUIPARATA
successivo che contempla situazioni portatrici di un disvalore minore; il che può dar luogo a
ART. 577
problemi di ragionevolezza del trattamento punitivo. La di mantiene il suo
DIFFERENZA TRATTAMENTO
in considerazione del richiamo che agli artt. 576 e 577 fa l’ in tema di ,
RILIEVO ART.585 LESIONI
riconnettendovi . La diversa gravità delle circostanze potrebbe rilevare
DIVERSI EFFETTI SANZIONATORI
anche ai fini del bilanciamento. Ora analizziamo le previste dall’ :
CIRCOSTANZE ART. 576
1) Il di taluna delle indicate nel dell’ che disciplina il
CONCORSO CIRCOSTANZE NUMERO 2 ART.61 NESSO
. La ragione dell’ di sembra dipendere dalla peculiare
TELEOLOGICO AGGRAVAMENTO PENA INTENSITÀ
del , che non verrebbe meno neanche nel caso di estinzione del reato – fine. Una parte
DOLO OMICIDA
della giurisprudenza esclude che l’aggravante trovi applicazione nel caso di rapina impropria perché lo
stesso elemento sarebbe in caso valutato due volte: ai fini del dolo specifico del reato di cui all’art. 628
comma 2 e dell’aggravante ex art. 576;
2) L’aver il l’ o il (parricidio): la ratio risiede nella
COMMESSO FATTO CONTRO ASCENDENTE DISCENDENTE
(crudeltà) dei di realizzati contro una
PARTICOLARE EFFERATEZZA DELITTI SANGUE PERSONA LEGATA
da così di . Una questione particolare concerne la possibilità di
STRETTI VINCOLI PARENTELA
, ai fini dell’aggravante, la con il rapporto d’ . Laddove il
EQUIPARARE FILIAZIONE LEGITTIMA ADOZIONE
legislatore ha inteso attribuire rilievo ai rapporti d’adozione, lo ha fatto espressamente (vedi art. 577). Ai
fini della dell’ non è sufficiente l’esistenza del particolare vincolo di
SUSSISTENZA AGGRAVANTE
parentela, poiché il legislatore richiede altresì che il reo abbia agito per o , oppure
MOTIVI ABIETTI FUTILI
abbia adoperato o agito con , ovvero ancora abbia adoperato un o
SEVIZIE CRUDELTÀ̀ MEZZO VENEFICO
altro o abbia agito con . Alcune di queste circostanze già da sole, ai
MEZZO INSIDIOSO PREMEDITAZIONE
sensi dall’art. 577, meritano lo stesso trattamento sanzionatorio che l’art.576 richiede quando si
presentino in concorso tra loro. Questa incongruenza rappresenta l’effetto dell’abolizione della pena di
morte e della sua sostituzione secca con l’ergastolo.
3) il fatto che l’ sia stato da un , per all’ , alla
OMICIDIO COMMESSO LATITANTE SOTTRARSI ARRESTO
o alla ovvero per i di durante la
CATTURA CARCERAZIONE PROCURARSI MEZZI SUSSISTENZA
. L’ultimo comma dell’art.576 rinvia, per la definizione di latitante, alla definizione data dall’art.
LATITANZA
61 n.6, la quale sembra riferirsi anche al soggetto evaso. Sicché́ si ripro
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