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DELLA FORZA

1. Il divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali

Il mantenimento della pace e della sicurezza rappresenta uno degli obiettivi fondamentali della comunità internazionale, ed è menzionato all'art. 1 della Carta delle Nazioni Unite. Dal mantenimento della pace e della sicurezza dipende la realizzazione degli altri fini delle Nazioni Unite: la cooperazione nei settori sociale, economico, umanitario, e la promozione dei diritti umani.

L'obiettivo del mantenimento della pace è strutturalmente collegato all'idea che gli Stati debbano astenersi dal ricorso unilaterale della forza armata nei rapporti internazionali. L'art. 2 infatti proibisce agli Stati membri delle Nazioni Unite di minacciare o usare la forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato.

Divieto dell'uso della forza armata

L'art. 2 vieta l'uso:

  • Della forza in senso ampio: si presta a coprire
tutte le forme di coercizione militare, anche dientità minore alla vera e propria guerra, facendovi rientrare anche le rappresaglie armate.
  1. Della minaccia
  2. Della forza contro l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di ogni Stato o in ogni altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite
  3. Della guerra e della violenza come strumento lecito per la soluzione delle controversie internazionali
Nella Carta delle Nazioni Unite, il rispetto del divieto di uso della forza è logicamente collegato al funzionamento del sistema di sicurezza collettiva facente capo al Consiglio di Sicurezza (il cui compito principale è quello del mantenimento della pace, ed è quindi dotato del potere di adottare decisioni nell'interesse comune nel caso la pace sia minacciata o violata). Le uniche eccezioni al divieto di uso della forza previste nella Carta sono:
  1. L'uso delle misure coercitive autorizzate dal Consiglio di Sicurezza per
  2. mantenere o ristabilire la pace e sicurezza internazionali

    Il riconoscimento in capo allo Stato vittima di un attacco armato del diritto naturale di legittimadifesa, diritto destinato a cessare non appena il Consiglio di Sicurezza abbia adottato misureefficaci per ristabilire la pace

    Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite e i fattori politici che necondizionano il funzionamento

    2.1. La composizione e il sistema di voto del Consiglio di Sicurezza

    Il Consiglio di Sicurezza è responsabile per il mantenimento della pace e della sicurezzainternazionali e detiene, su mandato degli Stati membri, il potere di decidere le azioni daintraprendere al riguardo.

    Composizione:

    • 5 membri permanenti: Stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale, che hanno unaposizione di supremazia e il diritto di veto (Cina, Francia, UK, Russia, USA)
    • 10 Stati eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di 2 anni

    Sistema di voto:

    • Il Consiglio adotta le delibere su:
    Questioni procedurali: una maggioranza di 9/15 voti Tutte le altre questioni: 9/15 voti, ma nei 9 devono essere ricompresi i voti di tutti i 5 membri permanenti → Diritto di veto 2.2. Il ruolo dell'Assemblea Generale e i rapporti con il Consiglio di Sicurezza A differenza del Consiglio di Sicurezza, che è un organo a composizione ristretta e competenza specifica, l'Assemblea Generale è un organo a composizione plenaria e a competenza generale. Composizione: tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite 19 Sistema di voto: L'Assemblea può solo fare raccomandazioni prese, a seconda dei casi: - Questioni importanti: maggioranza dei ⅔ - Altre questioni: maggioranza semplice degli Stati presenti e votanti L'Assemblea Generale può discutere e fare raccomandazioni anche su questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, ma sono previste importanti condizioni nella Carta, per salvaguardare laresponsabilità principale del Consiglio di Sicurezza e per evitare le ipotesi di concorrenza tra 2 organi: ● Esclusiva competenza del Consiglio di Sicurezza per l'adozione di misure coercitive: qualsivoglia questione riguardante il mantenimento della pace per la quale si renda necessaria un'azione coercitiva deve essere rinviata dall'Assemblea al Consiglio. ● Quando il Consiglio di Sicurezza sta esercitando rispetto a qualsiasi controversia o situazione le funzioni ad esso assegnate dalla Carta, l'Assemblea non deve fare raccomandazioni su detta controversia o situazione, a meno che non venga espressamente richiesta dal Consiglio di Sicurezza. 2.3. Le prospettive di riforma del sistema Al momento di redazione della Carta, i vincoli di natura politica insiti nel meccanismo di funzionamento del Consiglio di Sicurezza costituivano la condizione necessaria perché le principali potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale potessero accettare un sistema di.sicurezza internazionale, deve essere sottoposta al Consiglio di Sicurezza. Il Consiglio può raccomandare alle parti in causa di cercare una soluzione pacifica attraverso la negoziazione, la mediazione o altri mezzi appropriati. 3.2. Le misure coercitive del Consiglio di Sicurezza Il Consiglio di Sicurezza può adottare misure coercitive, come sanzioni economiche o l'uso della forza militare, per mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionale. Tuttavia, l'uso della forza militare è considerato come un'ultima risorsa e può essere autorizzato solo in caso di minaccia alla pace, violazione della pace o atto di aggressione. 4. Il ruolo dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza I membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti) hanno il potere di veto, il che significa che possono bloccare qualsiasi decisione del Consiglio. Questo potere di veto è stato istituito per garantire che nessun membro permanente possa essere soggetto a un'azione diretta del Consiglio senza il suo consenso. Tuttavia, il potere di veto può anche essere un ostacolo al funzionamento efficace del Consiglio di Sicurezza, poiché può portare a un'immobilizzazione delle decisioni e impedire l'adozione di misure necessarie per affrontare le crisi internazionali. In conclusione, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è l'organo principale responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Tuttavia, il suo funzionamento è influenzato dalle prerogative dei membri permanenti e dalla necessità di trovare un equilibrio tra l'uso della forza e la soluzione pacifica delle controversie.della sicurezza internazionali, obbliga le parti coinvolte a cercare una soluzione attraverso:
    • Negoziato
    • Inchiesta
    • Conciliazione
    • Arbitrato
    • Soluzione giudiziaria
    • Ricorso ad accordi regionali
    • Altri mezzi pacifici di loro scelta
    Le parti hanno libera scelta circa il mezzo di soluzione. Questo principio non è derogabile nemmeno dal Consiglio di Sicurezza, che non potrà imporre nessuna scelta alle parti, ma al più consigliare senza alcun effetto vincolante. 203.2. L'azione per il mantenimento della pace e le decisioni del Consiglio di Sicurezza Se invece si tratti di una situazione di emergenza concreta, caratterizzata da una minaccia attuale per la pace e la sicurezza internazionale, da una violazione della pace o da un atto di aggressione, l'intervento del Consiglio di Sicurezza diventa un'azione coercitiva, svolta attraverso l'adozione delle misure, implicanti o meno il ricorso alla forza armata. Perché questa azione sia

    efficace e rapida bisogna che le misure indicate dal Consiglio possano imporsi a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite con effetto vincolante.

    4. L'accertamento di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione

    È il Consiglio di Sicurezza a dover determinare l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione, prima di fare raccomandazioni o decidere quali misure debbano essere prese per mantenere o ristabilire la pace.

    ● Violazione della pace: presuppone un conflitto armato già in atto

    ● Aggressione: presuppone un conflitto armato già in atto

    ● Minaccia alla pace: presuppone una condizione di pericolo reale e impellente, ma non necessariamente delle ostilità in atto

    4.1. L'aggressione e la violazione della pace

    Aggressione: atti di diretta natura aggressiva, ma anche complicità negli atti di aggressione compiuti da uno Stato terzo e l'invio di bande

    armate irregolari o di mercenari o un sostanziale coinvolgimento in simili azioni.

    Il Consiglio di Sicurezza preferisce utilizzare la nozione di violazione della pace anziché quella di aggressione perché la violazione della pace si presenta maggiormente neutra rispetto all'attribuzione delle responsabilità per il ricorso illecito della forza armata.

    4.2. La minaccia alla pace

    Minaccia alla pace: non riguarda solo le controversie che coinvolgono Stati diversi, ma anche situazioni interne ad un singolo Stato che, per la loro gravità e per i potenziali effetti transfrontalieri, sono suscettibili di ripercussioni sul mantenimento della pace e sicurezza internazionali. Non va necessariamente identificata con una situazione di uso della forza, imminente o in atto, ma può essere integrata da crisi che, pur essendo spesso connesse a conflitti armati, interessano il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali soprattutto per le loro implicazioni sul piano umanitario.

    Le minacce alla pace possono essere di natura sociale, economica o ecologica. Alcuni esempi di minacce alla pace includono:

    • Una crisi umanitaria causata da un conflitto armato
    • Il rovesciamento di un presidente legittimamente eletto da parte di un regime militare golpista e il conseguente flusso migratorio
    • Terrorismo
    • Armi di distruzione di massa

    L'articolo 39 richiede che la minaccia alla pace, la violazione della pace o l'atto di aggressione siano attuali e non presuntivi, generali o ipotetici. Queste situazioni devono essere accertate dal Consiglio di sicurezza.

    Una volta accertata una delle situazioni previste dall'articolo 39, il Consiglio di Sicurezza può fare raccomandazioni o decidere quali misure debbano essere prese conformemente agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace o la sicurezza internazionale. Queste misure, oltre ad essere oggetto di una decisione del Consiglio di Sicurezza e quindi essere dotate di portata obbligatoria, si distinguono per il loro carattere coercitivo.

    cioè per il fatto di presentarsi come strumenti di pressione volte a costringere lo Stato o gli altri soggetti destinatari dell'azione del Consiglio di Sicurezza ad abbandonare il comportamento minaccioso per il mantenimento della pace. Secondo l'art. 40 della Carta, prima di fare le raccomandazioni o decidere le misure previste dall'art. 39, il Consiglio di Sicurezza può aiutare le parti interessate a conformarsi a quelle misure provvisorie che ritenga necessarie. 6. Le misure non implicanti l'uso della forza Le misure previste dall'art. 41 si caratterizzano per il fatto di non presupporre il ricorso alla forza. La loro portata è comunque dichiaratamente coercitiva: - Interruzione completa o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radioelettriche e degli altri mezzi di comunicazione - Interruzione delle relazioni diplomatiche Il loro scopo è quello di esercitare pressione sullo Stato o sui soggetti destinatari per ottenere il rispetto delle decisioni del Consiglio di Sicurezza.
Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
79 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anitacortesi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Pineschi Laura.