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DELLA FORZA
1. Il divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali
Il mantenimento della pace e della sicurezza rappresenta uno degli obiettivi fondamentali della comunità internazionale, ed è menzionato all'art. 1 della Carta delle Nazioni Unite. Dal mantenimento della pace e della sicurezza dipende la realizzazione degli altri fini delle Nazioni Unite: la cooperazione nei settori sociale, economico, umanitario, e la promozione dei diritti umani.
L'obiettivo del mantenimento della pace è strutturalmente collegato all'idea che gli Stati debbano astenersi dal ricorso unilaterale della forza armata nei rapporti internazionali. L'art. 2 infatti proibisce agli Stati membri delle Nazioni Unite di minacciare o usare la forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato.
Divieto dell'uso della forza armata
L'art. 2 vieta l'uso:
- Della forza in senso ampio: si presta a coprire
- Della minaccia
- Della forza contro l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di ogni Stato o in ogni altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite
- Della guerra e della violenza come strumento lecito per la soluzione delle controversie internazionali
- L'uso delle misure coercitive autorizzate dal Consiglio di Sicurezza per
- 5 membri permanenti: Stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale, che hanno unaposizione di supremazia e il diritto di veto (Cina, Francia, UK, Russia, USA)
- 10 Stati eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di 2 anni
- Il Consiglio adotta le delibere su:
- Negoziato
- Inchiesta
- Conciliazione
- Arbitrato
- Soluzione giudiziaria
- Ricorso ad accordi regionali
- Altri mezzi pacifici di loro scelta
- Una crisi umanitaria causata da un conflitto armato
- Il rovesciamento di un presidente legittimamente eletto da parte di un regime militare golpista e il conseguente flusso migratorio
- Terrorismo
- Armi di distruzione di massa
mantenere o ristabilire la pace e sicurezza internazionali
Il riconoscimento in capo allo Stato vittima di un attacco armato del diritto naturale di legittimadifesa, diritto destinato a cessare non appena il Consiglio di Sicurezza abbia adottato misureefficaci per ristabilire la pace
Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite e i fattori politici che necondizionano il funzionamento
2.1. La composizione e il sistema di voto del Consiglio di Sicurezza
Il Consiglio di Sicurezza è responsabile per il mantenimento della pace e della sicurezzainternazionali e detiene, su mandato degli Stati membri, il potere di decidere le azioni daintraprendere al riguardo.
Composizione:
Sistema di voto:
efficace e rapida bisogna che le misure indicate dal Consiglio possano imporsi a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite con effetto vincolante.
4. L'accertamento di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione
È il Consiglio di Sicurezza a dover determinare l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione, prima di fare raccomandazioni o decidere quali misure debbano essere prese per mantenere o ristabilire la pace.
● Violazione della pace: presuppone un conflitto armato già in atto
● Aggressione: presuppone un conflitto armato già in atto
● Minaccia alla pace: presuppone una condizione di pericolo reale e impellente, ma non necessariamente delle ostilità in atto
4.1. L'aggressione e la violazione della pace
Aggressione: atti di diretta natura aggressiva, ma anche complicità negli atti di aggressione compiuti da uno Stato terzo e l'invio di bande
armate irregolari o di mercenari o un sostanziale coinvolgimento in simili azioni.
Il Consiglio di Sicurezza preferisce utilizzare la nozione di violazione della pace anziché quella di aggressione perché la violazione della pace si presenta maggiormente neutra rispetto all'attribuzione delle responsabilità per il ricorso illecito della forza armata.
4.2. La minaccia alla pace
Minaccia alla pace: non riguarda solo le controversie che coinvolgono Stati diversi, ma anche situazioni interne ad un singolo Stato che, per la loro gravità e per i potenziali effetti transfrontalieri, sono suscettibili di ripercussioni sul mantenimento della pace e sicurezza internazionali. Non va necessariamente identificata con una situazione di uso della forza, imminente o in atto, ma può essere integrata da crisi che, pur essendo spesso connesse a conflitti armati, interessano il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali soprattutto per le loro implicazioni sul piano umanitario.
Le minacce alla pace possono essere di natura sociale, economica o ecologica. Alcuni esempi di minacce alla pace includono:
L'articolo 39 richiede che la minaccia alla pace, la violazione della pace o l'atto di aggressione siano attuali e non presuntivi, generali o ipotetici. Queste situazioni devono essere accertate dal Consiglio di sicurezza.
Una volta accertata una delle situazioni previste dall'articolo 39, il Consiglio di Sicurezza può fare raccomandazioni o decidere quali misure debbano essere prese conformemente agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace o la sicurezza internazionale. Queste misure, oltre ad essere oggetto di una decisione del Consiglio di Sicurezza e quindi essere dotate di portata obbligatoria, si distinguono per il loro carattere coercitivo.
cioè per il fatto di presentarsi come strumenti di pressione volte a costringere lo Stato o gli altri soggetti destinatari dell'azione del Consiglio di Sicurezza ad abbandonare il comportamento minaccioso per il mantenimento della pace. Secondo l'art. 40 della Carta, prima di fare le raccomandazioni o decidere le misure previste dall'art. 39, il Consiglio di Sicurezza può aiutare le parti interessate a conformarsi a quelle misure provvisorie che ritenga necessarie. 6. Le misure non implicanti l'uso della forza Le misure previste dall'art. 41 si caratterizzano per il fatto di non presupporre il ricorso alla forza. La loro portata è comunque dichiaratamente coercitiva: - Interruzione completa o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radioelettriche e degli altri mezzi di comunicazione - Interruzione delle relazioni diplomatiche Il loro scopo è quello di esercitare pressione sullo Stato o sui soggetti destinatari per ottenere il rispetto delle decisioni del Consiglio di Sicurezza.