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NORME
1. La concezione prevalente circa la natura delle norme generali
Le norme generali del diritto internazionale sono tali perché, a differenza dei trattati che creano diritti e obblighi solo tra le parti, esse riguardano indistintamente tutti i membri della comunità internazionale. L'aggettivo "generale" si riferisce infatti al numero di soggetti che ne sono destinatari.
Le norme generali del diritto internazionali sono anche chiamate norme consuetudinarie, rievocando la distinzione tra diritto scritto e diritto non scritto e rende l'idea che le norme generali sorgono sulla base di fenomeni spontanei e informali.
Secondo la concezione più diffusa, che vede la consuetudine internazionale come una pratica generale accettata come diritto, perché si abbia una norma generale occorrono 2 elementi concomitanti:
- Un elemento oggettivo: dato dalla ripetizione costante nel tempo di una serie di comportamenti
- Un elemento soggettivo: dato dal...
convincimento che i comportamenti in questione siano giuridicamente obbligatori, perché prescritti da una norma giuridica2. La fase formativa delle norme generali alla luce di alcuni casi concreti
Il convincimento che un certo comportamento sia giuridicamente obbligatorio è conseguenza dell'esistenza di una norma. Ma se consegue all'esistenza di una norma, tale convincimento non può essere nello stesso tempo un elemento costitutivo della norma stessa.
La manifestazione di un'intenzione di natura normativa
In nessun sistema di diritto una norma può essere tale senza che essa, oltre che voluta, sia esteriormente manifestata e sia resa conoscibile a coloro che ne saranno i destinatari. Manca, nel sistema di diritto internazionale, un Parlamento, un giornale ufficiale.
Le modalità di formazione delle norme di diritto internazionale generale sono caratterizzate da una serie plurima di enunciati o comportamenti aventi natura normativa, a volte
contraddittori e a volte dispersi in un lungo arco di tempo, che non consentono di determinare con precisione il giorno esatto in cui una certa norma generale è venuta a formazione o è venuta meno.
4. L'accettazione generale di un'intenzione di natura normativa
Dato che uno o pochi Stati non possono fare da soli il diritto, occorre verificare se le prime manifestazioni di intenzioni di natura normativa siano seguite da una serie concordante di consensi da parte di altri Stati o da una serie di comportamenti che presuppongono consensi impliciti. Non è richiesto il decorso di un periodo di tempo: l'accettazione generale di un'intenzione di natura normativa può manifestarsi anche in modo immediato. È sufficiente constatare che la norma sia voluta o accettata come tale da una maggioranza significativa di Stati. L'accettazione può anche essere implicita, desumibile dal silenzio e dal comportamento passivo. La maggioranza degli Stati,
rilevante ai fini dell'accertamento di una norma generale, deve essere composta da un numero di Stati adeguatamente rappresentativo dei paesi portatori di interessi opposti nella materia oggetto della norma e deve venire ponderata di conseguenza. Le norme si formano a seguito dell'iniziativa volontaria di uno o più Stati e della successiva generale accettazione, esplicita o implicita, da parte degli altri, e rimangono tali per tutto il tempo per cui perdura un simile atteggiamento di accettazione generale. 5. L'irrilevanza dei comportamenti in quanto tali Le norme giuridiche hanno lo scopo di indurre i soggetti che ne sono destinatari a tenere alcuni comportamenti: sono le norme che tendono a influire sui comportamenti e non i comportamenti che influiscono sulle norme. Non occorre quindi che le norme siano necessariamente conformi a precedenti comportamenti, potendo darsi il caso che le norme siano state enunciate e si siano formate al fine di portare un cambiamento di.comportamenti sentiti come inadeguati dalla maggioranza degli Stati. Importa, ai fini dell'esistenza di norme generali di diritto internazionale, non quello che fanno gli Stati, ma quello che gli Stati sostengono che si deve fare. È sufficiente che la maggioranza degli Stati dichiari ufficialmente che una norma di diritto internazionale generale vieta agli Stati di torturare gli individui perché si possa concludere che la norma esiste. Non occorre fare alcuna indagine per accertare i comportamenti degli Stati e verificare se in precedenza gli Stati abbiano torturato individui.
Diversi dagli altri, perché dotati di un significato potenzialmente normativo, sono solo i comportamenti tenuti nell'intenzione, esplicita o implicita, di portare alla formazione di una norma nuova. In questi casi, i comportamenti sono rilevanti non in quanto tali, ma come manifestazione di un'intenzione di natura normativa.
6. L'accertamento delle norme generali
Dalla mancanza,
nell'ordinamento internazionale, di organi precostituiti e di procedure predeterminate che realizzino la funzione normativa discende la conseguenza che l'obiettivo della certezza del diritto risulta più difficile da conseguire di quanto accada nei sistemi di diritto interno. L'accertamento implica un esame accurato degli elementi significativi e richiede all'interprete una sensibilità critica per la storia e la dinamica delle relazioni internazionali. In questo tipo di ricerca, è necessario basarsi su dati empirici e non su idee e principi dedotti in astratto. I dati dai quali è possibile desumere l'esistenza e il contenuto delle norme di diritto internazionale generale si manifestano in forme eterogenee e si possono suddividere in 2 categorie: - Dati della pratica interna: atti e documenti che, pur provenendo esclusivamente da organi nazionali, riguardano materie oggetto di norme di diritto internazionale. Sono quindi dichiarazioniufficiali e prese di posizione di autorità statali, di corrispondenza diplomatica, di istruzioni dei governi ai loro agenti, di leggi nazionali, di decisioni di autorità giudiziarie nazionali. ● Dati della pratica internazionale: atti e documenti che si formano sul piano internazionale. Sono quindi decisioni di giudici internazionali, trattati internazionali, dichiarazioni e risoluzioni di conferenze e di organizzazioni internazionali. Entrambe le categorie hanno in comune il fatto di provenire, in modo diretto o indiretto, da organi di uno Stato o di un altro soggetto di diritto internazionale. 7. Gli strumenti di reperimento della pratica internazionale Siccome non esiste una "gazzetta ufficiale internazionale", l'accertamento delle norme generali del diritto internazionale deve avvenire mediante il reperimento e la consultazione di un ampio insieme di raccolte di dati della pratica internazionale che consenta all'interprete di trarre conclusioni.circal’esistenza e il contenuto di una certa norma. Dal XIX sono stati pubblicati a stampa a opera di governi o di singoli studiosi numerosi repertori eraccolte relative a vari aspetti della pratica internazionale.
8. L’efficacia soggettiva delle norme generali
Le norme generali o consuetudinarie del diritto internazionale si applicano a tutti gli Stati e a tutti isoggetti di diritto internazionale, distinguendosi in questo dai trattati, che vincolano le sole parti.
L’ambito di applicazione di una norma generale si estende agli Stati che non hanno attivamentecontribuito alla sua formazione o che si sono dimostrati indifferenti al riguardo.
Questione diversa è quella della presenza della mancanza dei presupposti di fatto che rendono unanorma generale applicabile a uno o più Stati.
Es. la norma che attribuisce a uno Stato il diritto di avere un mare territoriale non può essere applicatanel caso di Stati privi di litorale marittimo. Ma la norma mantiene
la sua efficacia generale, in quanto anche questi soggetti sono tenuti ad osservare gli obblighi derivanti dall'esistenza di un mare territoriale adiacente al territorio degli Stati dotati di un litorale marittimo.
Le norme generali si applicano anche agli Stati che non potevano contribuire alla loro creazione, come gli Stati che non esistevano al momento in cui una certa norma si trovava nella sua fase formativa. Il carattere necessario dell'ordinamento internazionale comporta la conseguenza che il nuovo Stato sia, per il solo fatto della sua esistenza, tenuto a osservare le norme generali che costituiscono tale ordinamento, senza che debba intervenire alcun atto o dichiarazione di accettazione da parte sua.
8.1. Le consuetudini locali
Consuetudini locali: Sono norme non scritte che vengono a formarsi nei rapporti intercorrenti tra un gruppo limitato e determinato di Stati, dotate di un'efficacia non generale, in riferimento al numero di soggetti che ne sono destinatari.
Tipo di regole si avvicina:
● Alle norme generali: sotto il profilo della mancanza di una redazione ufficiale di un testo scritto
● Ai trattati: sotto il profilo della loro sfera di efficacia soggettiva
Diversamente da quanto avviene per le regole generali, l'onere processuale di fornire la prova di una consuetudine locale incombe sulla parte che la invoca (a differenza delle regole generali, nella quale c'è una presunzione di conoscenza del diritto da parte del giudice).
8.2. Lo Stato obiettore persistente
Stato obiettore persistente: Stato che, già nella fase formativa di una norma generale e non dopo che la norma si sia formata, manifesta in modo persistente e inequivoco la sua opposizione a essere vincolato dalla norma.
Secondo l'opinione prevalente, la norma generale, una volta affermata, non potrebbe essere fatta valere nei confronti di uno Stato obiettore persistente.
9. La codificazione del diritto internazionale
9.1. La "codificazione" dottrinale
Studiosi,
Trattati multilaterali con i limiti di efficacia soggettiva che tali strumenti comportano.