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LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE
Con l’espressione responsabilità internazionale si indica il complesso delle relazioni giuridiche che derivano dallaviolazione da parte di uno Stato di un obbligo posto a suo carico dal diritto internazionale, ossia dal fatto illecitointernazionale. la commissione di un fatto illecito internazionale fa nascere una nuova relazione giuridica tra lo Statoautore della violazione (responsabile) e lo Stato titolare del diritto corrispondente all’obbligo violato (leso): da un lato viè l’obbligo dello Stato responsabile di rimuovere le conseguenze negative prodotte dall’illecito prestando le opportuneriparazioni, dall’altro vi è il diritto dello Stato leso di pretendere tali adempimenti.La commissione di un illecito internazionale è la condizione per il sorgere della responsabilità internazionale dello Statoche ne è autore ma si deve stabilire in primo luogo quando un certo.comportamento costituisce la violazione di un obbligo internazionale, se il comportamento contrario all'obbligo è imputabile a uno Stato e se esistano delle circostanze esimentiche escludano l'illiceità del comportamento. Accertata l'esistenza di un fatto internazionalmente illecito imputabile a uno Stato, si deve in secondo luogo definire quale sia il contenuto della responsabilità che ne deriva, ovvero si deve determinare quale comportamento lo Stato autore dell'illecito dovrà tenere per garantire l'attuazione dell'obbligo violato e per rimuovere le conseguenze negative della violazione. Inoltre, posto che l'obbligo internazionale violato potrà, a seconda dei casi, operare nei confronti di uno Stato o di più Stati o nei confronti dell'intera comunità internazionale, si dovrà chiarire quali stati siano legittimati, in quanto direttamente lesi o interessati dalla violazione, a invocare la responsabilità dello Stato autore dell'illecito.responsabilità dell'autore della violazione e a farne valere le relative conseguenze. Codificazione delle regole sulla responsabilità internazionale Il diritto internazionale risponde alle questioni sopra prospettate con una serie di apposite regole, volte a disciplinare i presupposti, il contenuto e l'attuazione del rapporto di responsabilità internazionale. Queste regole sono dette secondarie in contrapposizione a quelle primarie del diritto internazionale, che pongono diritti e obblighi sostanziali in capo agli Stati. Le regole secondarie sulla responsabilità internazionale sono destinate in principio a trovare applicazione di fronte alla violazione di qualsiasi obbligo internazionale, senza aver riguardo alla natura delle norme primarie che sono fonte dell'obbligo. Inoltre, l'accento posto sulla violazione dell'obbligo, anziché della norma, fa sì che l'illecito internazionale possa risultare anche dalla mancataEsecuzione di una sentenza pronunciata da un giudice internazionale o di una decisione adottata da un organo di un'organizzazione internazionale oppure dalla non conformità del comportamento con un obbligo assunto mediante un atto unilaterale.
Le regole secondarie del diritto internazionale che si occupano della responsabilità internazionale sono principalmente norme generali non scritte, di natura consuetudinaria. Al di là di regimi speciali di responsabilità stabili con trattati in ambiti specifici delle relazioni internazionali, manca una convenzione internazionale a portata universale che provveda a enunciare le regole generali applicabili in tema di responsabilità internazionale. In realtà, al compito di predisporre una convenzione in questa materia si è dedicata la Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite (CDI) e questo sforzo ha portato nel 2001 all'adozione di un progetto di 59 articoli sulla responsabilità internazionale.
valore delle soluzionielaborate mediante commenti scritti o tramite interventi orali dei rispettivi delegati all'Assemblea Generale e quindi si può disporre di un ampio riscontro delle opinioni degli Stati relativamente alle varie questioni affrontate. Infine, occorrerilevare che diversi tribunali internazionali, chiamati a pronunciarsi su controversie coinvolgenti questioni di responsabilità internazionale, hanno fatto puntuale riferimento agli Articoli nelle loro sentenze, considerando singole disposizioni o gruppi di disposizioni come riproduttive di regole consolidate del diritto internazionale generale (370 casi in cui gli Articoli sono stati richiamati). Gli elementi costitutivi dell'illecito internazionale Gli Articoli provvedono a indicare due condizioni necessarie e sufficienti per stabilire l'esistenza di un fatto illecito internazionale: occorre in primo luogo che una certa condotta, consistente in un'azione o omissione, possa“Responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti”.
Nel 2001 la CDI ha trasmesso il testo adottato all’Assemblea Generale, la quale si è limitata a prendere nota degli Articoli sulla responsabilità degli Stati con una sua risoluzione, segnalandoli all’attenzione dei governi. Anche se gli Articoli sulla responsabilità degli Stati mantengono il carattere di documento non vincolante, vi sono diversi fattori che concorrono a determinarne l’importanza. In considerazione del lungo lasso temporale durante il quale si è sviluppato il processo di codificazione e dell’accurata opera di ricognizione e sistemazione della prassi degli Stati e della giurisprudenza, si può affermare che gli Articoli rappresentino un’attendibile esposizione delle norme generali applicabili alla responsabilità internazionale. A ciò si aggiunge che i governi sono stati più volte chiamati a pronunciarsi sul
essere attribuita allo Stato in base al diritto internazionale (elemento soggettivo); in secondo luogo, è necessario che la condotta in questione rappresenti la violazione di un obbligo internazionale incombente in capo allo Stato (elemento oggettivo). (Art. 2 del Progetto di articoli).
La sussistenza delle due condizioni va verificata alla luce dei criteri previsti dal diritto internazionale, non potendo attribuirsi alcun rilievo al diritto interno dello Stato nella qualificazione di un certo comportamento come internazionalmente illecito. Infatti, per poter considerare un comportamento dello Stato come internazionalmente illecito, è necessario che questo risulti contrario a un obbligo internazionale dello Stato stesso, non essendo invece sufficiente il solo contrasto con una regola del suo diritto interno. Lo Stato non può sottrarsi alla responsabilità internazionale sostenendo che una sua condotta contraria a un obbligo internazionale è conforme alle
regole del propriodiritto interno, infatti, uno Stato non può sottrarsi all'osservanza degli impegni internazionale invocando le prescrizionidel proprio diritto interno. L'elemento soggettivo dell'illecito e l'attribuzione della condotta allo Stato La prima condizione essenziale per il sorgere della responsabilità internazionale è che la condotta rilevante per la violazione di un obbligo internazionale possa essere attribuita allo Stato, in altre parole che essa integri un fatto proprio dello Stato. Lo Stato può agire sul piano concreto solo attraverso i comportamenti di individui o gruppi di individui che operano in suo nome, per suo conto, dietro suo incarico o sotto il suo controllo e non per le azioni di semplici individui privati. Si devono quindi determinare in quali circostanze e condizioni sia possibile attribuire allo Stato una certa condotta individuale e gli Articoli provvedono a individuare una serie di criteri che consentono di.operare un collegamento tra il comportamento delle persone fisiche e lo Stato quale soggetto di diritto internazionale e di imputare in capo a quest'ultimo tutte le conseguenze giuridiche derivanti dalla condotta contraria a un obbligo internazionale.
Articolo 4
- Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale, sia che tale organo eserciti funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o altre, qualsiasi posizione abbia nell'organizzazione dello Stato e quale che sia la sua natura come organo del governo centrale o di un'unità territoriale dello Stato.
- Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il diritto interno dello Stato.
La norma descrive alcuni elementi che dovrebbero consentire di capire meglio il concetto di organo dello Stato, che è costituito da colui o coloro che esercitano funzioni, a prescindere dal tipo, per cui se commettono
degli illeciti coinvolgono la responsabilità dello Stato. L'organo può trovarsi in qualsiasi posizione nell'organizzazione dello Stato, senza che si trovi per forza nella posizione apicale (anche funzionario) e anche per quanto riguarda la sua natura non si fa riferimento solo agli organi centrali ma anche per gli organi appartenenti alle unità territoriali decentrate.
Per capire chi è l'organo dello Stato si fa riferimento al diritto interno dello Stato, cioè si guarda l'organizzazione dello Stato e che cosa dice il diritto interno circa la ripartizione delle funzioni e dei poteri. A volte però, il diritto interno può non dire tutto e ci possono essere casi di individui o gruppi di individui che svolgono di fatto delle funzioni di carattere pubblico anche se non sono individuati come organi.
Significativo è il caso Bosnia contro Serbia, che riguardava l'accusa della Bosnia contro la Serbia di aver violato
La Convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio, che venne portato di fronte la Corte internazionale di giustizia. Il caso si riferisce alla guerra in ex-Jugoslavia e, in particolare, al massacro di Srebrenica (si legge Srebrenza), qualificato poi come atto di genocidio.
In Bosnia convivevano tre gruppi etnici, ovvero musulmani, croati e serbi e all'inizio il conflitto si configura come un conflitto interno tra questi tre gruppi, soprattutto tra serbi e bosniaci. Intorno alla cittadina di Srebrenica si svolge una delle fasi del conflitto più cruente perché la cittadina è abitata in maggioranza da popolazione musulmana, sostanzialmente smilitarizzata, posta sotto la protezione delle Nazioni Unite (caschi blu) ma a un certo punto viene presa d'assedio e circondata dalle truppe dei serbi di Bosnia fino a che nel luglio del 1995, le forze armate dei serbi entrano nella cittadina, la occupano senza che i caschi blu riescano a opporre alcuna resistenza.
La resistenza e il comandante militare dei serbi danno ordine di separare la popolazione civile (vecchi, bambini e donne), tenendo a Srebrenica solo gli uomini musulmani in età militare e inizia un massacro sistematico. Nel giro di una settimana sono uccise 7000 persone e interrate in fosse comuni (scoperte più tardi). Ci saranno poi processi.