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DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
distinto dalla Spagna, ma questo caso non rientra in nessuna delle tre ipotesi possibili, infatti, in particolar modo, la Catalogna viene rappresentata in Parlamento, e ciò rende a sua richiesta autodeterminazione illecita.
Sovranità. Direttamente collegata all'esistenza di uno Stato è la sua sovranità, la assoluta. Quale è teoricamente Questa consiste nella capacità dello Stato di determinare liberamente i fini e gli strumenti della azioni politica interna edi concorre insieme agli altri soggetti dell'ordinamento alla determinazione delle forme di organizzazione sociale in abito internazionale. Come abbiamo detto, quindi, in teoria la sovranità degli Stati è assoluta, ma nella realtà dei fatto non limitata dall'esistenza di vincoli internazionali. è così poiché risulta La dottrina classica della sovranità afferma, però, che il trasferimento ad un ente
internazionale dei poteri di uno Stato non costituisce una limitazione di sovranità fintanto che tale potere rimane sul piano normativo. Stati che rimangono detentori del potere coercitivo, nessun ente dotato di poteri solo normativi, come ad esempio l'UE o le Nazioni Unite, può attuare effettivamente le proprie deliberazioni nei confronti di Stati che non intendono adeguarvi.
Il principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati è giuridicamente il principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, in quanto riflette l'assenza di autorità sociale, e quindi di istituzioni o funzioni centralizzate, che caratterizza la struttura dell'ordinamento internazionale.
L'identificazione degli organi statali è fondamentale in ambito internazionale, in quanto gli Stati rispondono delle azioni poste in essere da questi. Il diritto non pone regole specifiche per l'identificazione degli organi statali.
internazionale nell'identificazione degli organi, diritto rinviando il compito esclusivamente al interno degli Stati organi de interessati. Ma, oltre che degli atti compiuti dagli iure, gli Stati rispondono, ai sensi dell'art.8 degli Articoli sulla responsabilità degli organi de facto. Stati, anche dei fatti compiuti dai cosiddetti Ovvero da quegli individui o gruppi di individui, che pur non avendo la qualifica di organi, agisco sotto la direzione e il controllo dello Stato. Formazione di nuovi Stati. Il diritto internazionale non pone nessuna regola in materia di formazione di nuovi Stati, infatti si impegna solo all'esistenza. Al giorno d'oggi, nuovi Stati si formano solamente a seguito di dissoluzione o distacchi di porzioni di territori statali preesistenti, in queste particolari situazioni le regole di diritto internazionali hanno procedurale ed hanno lo scopo di equilibrare e stabilire la pretesa di secessione da un lato e la pretesaDello status quo da un lato. Di fatto, il diritto internazionale ha un ruolo neutrale, il diritto di secessione non disciplina il ma non considera comunque illegittime le condotte secessioniste, limitandosi a prendere atto all'esito del conflitto.
La nascita di un nuovo Stato è accompagnata dal da parte degli altri atti Stati membri della comunità internazionale. Questo riconoscimento è un unilaterale che esprime, in assenza di un accertamento autoritativo, la volontà degli Stati di considerare il nuovo ente come un nuovo soggetto di diritto internazionale e riconoscimento di entrare in rapporti giuridici con esso. Questa è teoria del costituivo, riconoscimento di natura alla quale nel tempo si è opposta la teoria del ricognitiva, secondo la quale il riconoscimento ha il compito di esprimere la convinzione dello Stato che un certo ente abbia le caratteristiche volute dall'ordinamento per acquistare personalità.
internazionale.Estinzione di uno Stato. Il diritto internale non pone nessuna regola in materia dila fine.estinzione di nuovi Stati, infatti si impegna solo a constatarne Sullaquestione, però, si pone il problema si vedere se all'estinzione di uno Stato siestinguono anche i suoi obblighi convenzionali oppure se vi è un fenomeno diPag. 4 di 37Nancy Di RolloDIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICOsuccessione di questi in capo al nuovo ente statale. Secondo il diritto generaledistacco/fusione/smembramentointernazionale, in caso di lo Stato di nuovaformazione sorge privo dei vincoli convenzionali dello Stato precedente, questoregola della tabula rasa.principio corrisponde alla cosiddetta La quale è stata soloConvenzione di Vienna del 1978,parzialmente recepita dalla la quale prevede perle ipotesi sopra citate il principio della continuità dei trattati. Quindi, per esempio,ciascuno degli Stati sorti da un processo di smembramento sarà vincolato dai
Gli Enti Statali a Sovranità Limitata
Tra gli enti a soggettività parziale, ovvero destinatari delle sole regole del dirittogliinternazionale che concernono l'esercizio delle loro competenze, troviamo ancheenti aventi natura statale ma non dotati di sovranità piena. La loro stessaesistenza, però, è da considerarsi problematica, in quanto degli enti per poter essereconsiderati statali devono essere caratterizzati da una sovranità piena, la qualecostituisce un presupposto del carattere statale di un certo ente, mentre questiparticolari enti hanno comunque una natura statale anche
se sono dotati solo di sovranità limitata. Sono Enti Statali a Sovranità Limitata: I Governi in esilio. Questi altro non sono che strutture formali di Governo trasferite o costruite all'estero, in seguito all'occupazione militare di un paese. Ovviamente, la loro mancanza di controllo effettivo sul territorio rende impossibile equipararli a veri e propri Stati, ma nonostante ciò la loro sovranità non viene considerata inesistente, in quanto questi governi in esilio, in particolari situazioni, sono in grado di esercitare determinate posizioni soggettive. Infatti, ad esempio, un governo in esilio può invocare le norme del diritto internazionale in materia di legittima difesa collettiva, nel caso in cui il territorio dello Stato è stato precedentemente conquistato con la forza. Gli Stati fantoccio. Questi sono Stati formalmente indipendenti, ma nella realtà sono totalmente dipendenti, per l'esercizio delle loro funzioni statali.da altri Stati. Sono riconosciuti come Stati fantoccio, ad esempio, le homelands, territori assegnati al Governo del Sudafrica alle etnie nere, oppure la Repubblica turca di Cipro del nord, la quale fu istituita e riconosciuta indipendente solo dalla Turchia. I Failed states. Con questa espressione si indicano quegli Stati dove vige una situazione di anarchia che rende impossibile la realizzazione delle normali funzioni statali. Un esempio concreto di failed states è la Somalia dal 1991, anno in cui il dittatore venne deposto da un movimento rivoluzionario e il paese rimase in mano dei signori della guerra. Questa delicatissima circostanza comporta la sospensione delle regole internazionali il cui esercizio richiede l'assistenza, attiva o passiva che sia, da parte di un ente governativo, ma dall'altra parte questo non significa che il territorio già soggetto al governo possa essere oggetto di approvazione o soggetto a forma di dominio politico.Rollo
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parte di altri Stati. Ad esempio, è normale che il collasso dell'istituzione governativa comporti la sospensione delle regole che assicurano allo Stato costiero un certo tipo di controllo sulla navigazione nel mare territoriale, ma questo non significa che Stati terzi possano liberamente utilizzare tali spazi, sfruttandoli ad esempio come deposito di scorie tossiche.
Gli Stati canaglia. Sono considerati come Stati canaglia quegli Stati ai quali si vorrebbero negare l'appartenenza alla comunità internazionale, a causa della loro violazione delle regole internazionali. L'esclusione degli Stati canaglia dalla comunità internazionale comporterebbe per questi due diverse conseguenze, in primis questi non potrebbero più invocare le garanzie che il diritto internazionale accorda a tutti i membri della comunità, e in secondo luogo verrebbe meno anche la garanzia all'esercizio indisturbato della sovranità territoriale.
infatti eventuali azioni coercitive nei confronti di questi Stati nonsarebbero considerate vietate, ma addirittura lecite. Due esempi di rogue states sono l'Iran e la Corea del Nord, in relazione alle loro polisce nucleari e disviluppo di armi di distruzione di massa. In ogni caso, comunque, nella prassi la dottrina dei rogue states non ha alcun fondamento, in quanto incompatibile con la struttura stessa dell'ordinamento internazionale.
Gli Enti a Soggettività Parziale
Tra gli enti a soggettività parziale, ovvero destinatari delle sole regole del diritto internazionale che concernono l'esercizio delle loro competenze, troviamo anche enti non statali. Gli insorti, le organizzazioni internazionali, gli enti substatali.
Analizziamoli nel dettaglio.
Gli Insorti.
Con il termine si indica il governo provvisoriamente stabilito, da un movimento rivoluzionario o secessionista, su una parte di un territorio statale. Secondo la tesi prevalente, però,
l'esistenza di un movimento insurrezionale dovrebbe rimanere un fatto giuridicamente irrilevante, in quanto il diritto internazionale non disciplina il fenomeno dell'insurrezione. Ciò però sembra illogico, almeno dal momento in cui il movimento secessionista acquista un certo controllo territoriale, a soggettività parziale degli insorti serve quindi a colmare questa lacuna e farsi che questi possano essere destinatari del diritto internazionale, in particolar modo delle regole di diritto bellico/disposizioni minime di diritto umanitario/regole sugli stranieri. Gli atti posti in essere dai movimenti insurrezionali sono poi attribuiti allo Stato che si forma in seguito ad un esito positivo dell'insurrezione. Le Organizzazioni Internazionali. Le organizzazioni internazionali hanno cominciato ad avere un ruolo sempre più rilevante solo d