DIRITTO EREDITARIO
APPUNTI
Lunedì 27 ottobre
Il diritto ereditario si occupa della successione per causa di morte.
La successione implica un subentro nelle medesime situazioni giuridiche soggettive, la continuità dei
rapporti giuridici che prima facevano capo ad un soggetto che passano ad un altro soggetto mantenendo la
loro identità. La successione mortis causa riguarda il complesso dei rapporti giuridici patrimoniali che
facevano capo ad un soggetto defunto chiamato de cuius. La massa ereditaria viene trattata in molte norme
come un’universitas, universalità di diritto, massa unitaria. La successione comporta il subentro del nuovo
soggetto in quegli stessi rapporti.
Accanto alla successione in diritto privato esiste anche il trasferimento: quest’ultimo può essere inteso in
modo più o meno ampio della successione; innanzitutto riguarda il trasferire in un rapporto negoziale (es.
contratto di compravendita che produce effetti traslativi). In alcuni casi la successione verrà stabilita in un
negozio giuridico detto testamento; in molti casi però manca. Nel trasferimento, invece, c’è sempre un
negozio giuridico che disciplina il trasferimento. Quando si parla di trasferimento normalmente si fa
riferimento al trasferimento di situazioni giuridiche attive e non passive; nella successione, invece, si
ricomprende anche la successione delle situazioni passive. La successione è quindi più ampia del
trasferimento perché riferita anche al lato passivo. Inoltre, di trasferimento non si può parlare negli stati di
fatto come il possesso; le successioni possono riguardare anche le situazioni fattuali (accettando l’eredità
continua la situazione possessoria che prima di lui aveva il de cuius; importante soprattutto in merito ai
termini dell’usucapione). La successione, infine, riguarda anche le situazioni di diritto potestativo (es. il
diritto di accettare l’eredità cade a sua volta in successione; se il delato muore prima di aver accettato
l’eredità, il diritto cade in successione).
Per cui, non solo le situazioni giuridiche attive cadono in successione, ma anche quelle passive, le situazioni
fattuali e anche quelle in via di definizione.
Con la successione mortis causa i diritti si acquistano a titolo derivativo (oltre ai contratti). Il successore
acquista il diritto o nella stessa situazione in cui lo aveva il de cuius, effetto traslativo, oppure si crea un
nuovo diritto, effetto costitutivo.
Distinguiamo (art.588 cc):
Successione a titolo universale: “se comprendono l’universalità o in una quota degli stessi”. Si
parlerà di erede.
Successione a titolo particolare: “Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la
qualità di legatario”; quando si subentra in un diritto specifico. Ipotesi residuale perché non sempre
il legatario subentra in specifici diritti già presenti nel patrimonio del de cuius: si pensi ai legati di
rendita vitalizia o di alimenti ecc., si può trattare di obbligazioni che nascono nel momento in cui il
testatore muore. Quello che conta è che il bene presenti una connessione con la successione a carico
del de cuius.
È possibile prevedere una successione a titolo universale inter vivos? In alcuni casi c’è una successione a
titolo particolare tra vivi: è possibile che accada anche con la successione a titolo universale? Alcuni hanno
ipotizzato alcuni casi di questo tipo ma si tratta di casi errati.
Prima ipotesi è quella di morte presunta: passati dieci anni dalla scomparsa del soggetto i familiari
possono chiedere un certificato di morte presunta. Ma la morte presunta produce gli stessi effetti di
una successione mortis causa e non di una successione tra vivi perché si tratta pur sempre di un
accertamento di morte seppure non tradizionale (intervento del medico legale). Non è una vera
successione a titolo universale tra vivi, ma mortis causa.
Estinzione della persona giuridica: ma in realtà si entra nella liquidazione dei rapporti pendenti e,
ultimata questa, si procede alla devoluzione dei beni il più delle volte agli stessi associati ma on si
tratta di una successione a titolo universale perché si tratta di beni residui.
Fusione tra società: caso in cui, sia che si tratti di fusione in senso stretto, sia che si tratti di
un’incorporazione (società più grande che assorbe società più piccola), art.2504 bis cc, c’è un
subentro dell’ente risultante dalla fusione nel complesso dei rapporti giuridici facenti capo ai due
soggetti.
Tolto quest’ultimo caso, si tratta sempre di successione mortis causa.
Quando il soggetto muore perde la capacità giuridica: ecco la necessità di questa disciplina. Le cose, infatti,
diventerebbero res nullius e ci sarebbero occupazioni; gli immobili passerebbero direttamente allo Stato che
sarebbe gravato da costose spese di ripristino e restauro. Ecco perché il codice disciplina il procedimento
successorio che ha come obiettivo trovare qualcuno che rivesta quei rapporti prima di qualcun altro.
Diritti trasmissibili
Innanzitutto, cadono in successione tutti i rapporti giuridici patrimoniali (tutti i diritti reali e i diritti
di credito e le corrispettive posizioni passive, i debiti).
Si subentra anche nei diritti potestativi dotati di contenuto patrimoniale (diritto di incidere nella sfera
giuridica soggettiva di un soggetto senza che quest’ultimo possa impedirlo: es. diritto di recesso da
un contratto o di chiedere l’annullamento o la risoluzione di un contratto).
Cadono in successione anche le situazioni strumentali o situazioni patrimoniali ancora in via di
formazione (art.479 cc, diritto di accettare l’eredità; la proposta contrattuale non si trasmette a meno
che non si tratti di una proposta fatta nell’esercizio di un’attività di impresa o di proposta
irrevocabile; se sono destinatario di una proposta contrattuale, potranno accettarla i miei eredi).
Ci sono delle eccezioni:
Tra i diritti reali ce ne sono alcuni che si estinguono con la morte del soggetto come nell’usufrutto:
con la morte dell’usufruttuario si riespande il diritto di proprietà. Se, però, c’è stata l’alienazione
dell’usufrutto, la durata dell’usufrutto è commisurata alla vita del primo usufruttuario: se il secondo
usufruttuario muore ma il primo è ancora vivo, l’usufrutto c’è ancora e cade in successione. Anche
uso e abitazione cessano con la morte.
Anche i diritti che discendono da contratti fondati su rapporto fiduciario tra i contraenti: è questo il
caso del mandato. Art.1792 cc afferma che il contratto di mandato si estingue alla morte del
mandante o del mandatario. O ancora, il contratto di lavoro subordinato, art.2094 cc. Società di
persona: se sono socio di una società di persone, alla morte del socio non subentrano gli eredi che
hanno solamente diritto alla liquidazione della quota salvo gli altri soci siano d’accordo con il
subentro dell’erede nella posizione di socio.
Rapporti nati da rapporti di famiglia: è questo il caso del credito alimentare.
Non si trasmettono nemmeno i diritti di natura personale, diritti strettamente inerenti alla personalità
del soggetto. Si parla, però, del testamento biologico e di eredità digitale, cose che non hanno valore
patrimoniale ma c’è uno spazio dell’autonomia personale del de cuius: non si tratta però di vera
successione.
Sono intrasmissibili anche i diritti strettamente legati ai rapporti familiari.
Diritti che nascono di diritto pubblico non si trasmettono, come nel caso dell’obbligo di pagare la
multa o provvedimenti della pa quali licenze. Tutti i rapporti con la pa normalmente non si
trasmettono agli eredi: eccezione è la concessione sui beni demaniali che vengono parificati a diritti
di superficie e come tali hanno contenuto patrimoniale che si ritiene che possano passare agli eredi
(es. concessione balneare).
Diritto di autore: si distingue tra diritto patrimoniale d’autore e diritto morale d’autore; tra i due solo
il primo è trasmissibile poiché il secondo è strettamente personale (il diritto morale d’autore può
essere difeso anche dai congiunti ma non è oggetto del fenomeno successorio; i congiunti
semplicemente cercano di evitare la diffusione impropria dell’opera).
Rapporti digitali: per quanto riguarda gli account ecc. sono trasmissibili se hanno contenuto
patrimoniale (es. bitcoin). Esiste il legato di password con il quale si trasmettono i beni digitali. Per
tutto ciò che riguarda la sfera personale come foto o lettere si determina tutto nel contratto tramite
clausole specifiche o con la normativa europea sul trattamento dei dati dopo la morte (si è deciso che
si può nominare anche un mandatario che si occupi di tali dati dopo la morte). Si tratta, comunque, di
una disciplina diversa da quella delle successioni. Caso USA della famiglia che chiedeva di poter
accedere ai dati del figlio morto in guerra ma le piattaforme, forti di quelle clausole contrattuali, lo
impedirono. Si decise che il giudice può in via eccezionale consentirlo. Caso analogo in Germania in
cui le corti tedesche hanno risolto erroneamente la questione tramite materia successoria.
Diritti che spettano iure proprio ai familiari: es. trattamento di fine rapporto o indennizzo dopo la morte del
lavoratore defunto. Non si tratta di diritto successorio. Il diritto successorio, infatti, consiste nella
successione dei rapporti già esistenti durante la vita del soggetto.
La successione
Il primo momento che dà luogo all’apertura vera e propria della successione è la morte del soggetto (art.456
cc): tale evento determina il momento e il luogo dell’apertura della successione. Momento fondamentale per
capire se, nel momento in cui il de cuius è morto, il soggetto era in grado di succedere: solo i soggetti nati o
concepiti al momento della morte possono succedere. Dal momento della morte inizia il decorso del termine
per l’accettazione.
Ad oggi prevale l’idea che il momento della morte è lo stesso preso in considerazione da tutto l’ordinamento
(anche in materia di trapianti): oggi coincide con la cessazione dell’attività cerebrale, encefalogramma piatto
(perché la cessazione dei battiti non è più idonea dal momento che esistono tecniche di rianimazione). Ci
può essere anche una morte presunta: artt.58 ss cc. Quando sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa del
soggetto il tribunale competente su istanza dei soggetti interessati può pronunciare sentenza di morte
presunta; tale sentenza produce gli stessi effetti della morte accertata e comporta l’apertura della successione
mortis causa. Il momento è quello fissato nella sentenza: il giudice deve dire quando si presume morto il
soggetto. Se, invece, siamo nei casi ex artt.60 ss cc sarà il giudice a dover fissare la data nella sentenza:
quando uno scompare nelle operazioni belliche sarà la sentenza a determinare il giorno e l’ora a cui risale la
morte, art.61 cc. Art.4 cc: se non si sa chi sia morto pima si presume la commorienza, e cioè si presume che
siano morti contemporaneamente.
Il luogo dell’apertura della successione è quello dell’ultimo domicilio del defunto. È importante per la
competenza.
Dopo l’apertura della successione c’è la vocazione di eredi e legati. È il momento della vocazione ereditaria:
designazione soggettiva dei soggetti che subentreranno nei rapporti soggettivi in capo al defunto. La
vocazione si ha sempre; diversa è la delazione ereditaria: secondo la dottrina è la concreta offerta
dell’eredità al soggetto designato, cioè il momento in cui si trova nella posizione di poter accettare l’eredità.
Spesso vocazione e delazione coincidono temporalmente e coincidono anche con l’apertura della
successione. A volte, però, non è così: ad esempio, vocazione sotto condizione; il caso dell’erede solo
concepito e non ancora nato; sostituzione ordinaria testamentaria che è una designazione di erede sotto
condizione. Finché non si verifica l’evento nascita o la condizione, la delazione non è attuale: c’è già la
vocazione ma manca ancora la delazione. In questi casi ci parla di aspettativa di delazione. Un altro caso è
quello dei legittimari pretermessi: i legittimari hanno diritto ad una quota di eredità; se non vengono indicati
nel testamento, la loro delazione non c’è finché non agiscono.
Vocato e delato hanno poteri diversi (art.460 cc): chi è solo designato ma non ancora delato ha poteri che
però non sono quelli del delato: può chiedere la nomina di un curatore, chiedere al giudice di adottare
provvedimenti cautelari, chiedere l’apposizione o la rimozione dei sigilli ecc. Tali poteri derivano dalla
vocazione. Il delato in quanto tale ha il diritto potestativo di accettare o rinunciare all’eredità, e poteri
conservativi ex art.460 cc che fa riferimento al chiamato che per la dottrina prevalente è il solo delato. Il
chiamato all’eredità può esercitare azioni possessorie, vendere i beni che non si possono conservare ecc.
Il più delle volte morte, vocazione e delazione sono contemporanee; non sempre è così.
L’ultimo atto è l’atto di volontà con cui il delato spontaneamente decide di concludere il procedimento
successorio.
Per quanto riguarda la delazione la dottrina ha elaborato diverse categorie di delazione:
Delazione condizionale: perché il soggetto sia effettivamente delato, deve verificarsi una situazione
futura e incerta.
Delazione successiva: sostituzione fedecommissaria; alla morte del primo soggetto subentra il
secondo. Nel nostro ordinamento è vietata fatta eccezione per l’art.692 cc relativamente agli
incapaci: unica ipotesi di delazione successiva consentita perché ha finalità essenzialmente
assistenziale.
Delazione solidale: più soggetti sono delati insieme. È il caso di più coeredi in parità di quota;
quando viene meno uno dei delati si accresce la delazione degli altri. È come se ci fosse un’unica
delazione.
Delazione indiretta: nel caso in cui un soggetto non possa o non voglia accettare l’eredità, qualcuno
subentra a lui. È il caso della rappresentazione.
La delazione ha solo due fonti: legge e testamento. Non è ammessa nel nostro ordinamento la delazione
pattizia.
[Diritti iure successionis sono diversi dai diritti iure proprio.]
Martedì 28 ottobre
Successione a titolo universale e successione a titolo particolare
In dottrina si sono contrapposte la teoria atomistica e la teoria che considera l’eredità come espressione di
sintesi che fa riferimento a tutte le situazioni giuridiche soggettive attive e passive costituenti l’asse
ereditario.
È composto di elementi disparati, non necessariamente collegati tra loro. Non è una vera universalità di
fatto: è il diritto che li considera in modo unitario; si tratta di una universitas iuris, il diritto
convenzionalmente considera questo compendio di beni disparati come un’unità. Troveremo molteplici
discipline che regolano l’amministrazione dell’eredità nel suo complesso: es. curatore che amministra
l’eredità prima della sua accettazione; accettazione con beneficio di inventario ecc. Si tratta di universitas
iuris e non universitas facti: il diritto convenzionalmente lo considera unitario (art.588 cc).
Il legatario è un successore a titolo particolare perché subentra a specifici diritti. In realtà non sempre il
legato realizza effettivamente in specifici diritti già presenti nel patrimonio del de cuius. Esistono i legati
obbligatori che attribuiscono diritti che sorgono dopo la morte del de cuius (es. legato da liberazione da
debito). In tutti questi casi non possiamo parlare di successione perché il legato attribuisce diritti non già
presenti nell’asse ereditario. Legato = successione a titolo particolare sì, ma non sempre.
L’altra caratteristica che ha il legato è che l’istituzione di erede ci deve essere sempre; il legato non deve
esserci necessariamente.
Per legge, se non ci sono eredi legittimi, da ultimo subentra lo Stato: c’è sempre un successore a titolo
universale. L’identificazione del legatario, invece, è possibile ma non necessaria.
Differenze tra istituzione di erede e legato:
La differenza più eclatante è che ai sensi dell’art.756 cc il legatario non è tenuto a pagare i debiti del
testatore. È possibile che il testatore specifichi che il legatario debba pagare alcuni debiti ereditari:
non si tratta di vera responsabilità per debiti, ma di un onere; l’unico responsabile verso i terzi è
l’erede che potrà eventualmente rivalersi sul legatario se specificato dal testatore come stabilito
dall’art.754 cc. Questo perché l’erede subentra in un’universitas.
Il legatario non potrà mai essere costretto ad adempiere a questi obblighi oltre i limiti del valore della
cosa legata ex art.671 cc. Viceversa, l’erede risponde dei debiti ereditari con tutto il suo patrimonio.
Se un delato accetta l’eredità deve far fronte ai debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri (art.2740
cc); altrimenti, può accettare con beneficio d’inventario per evitare la confusione dei patrimoni.
Modo di acquisto: art.649 cc il legato si acquista senza bisogno di accettazione salva la facoltà di
rinunciare; il delato, invece, accetta l’eredità con dichiarazione di volontà.
Possesso e subentro negli stati di fatto: nell’erede si ha automaticamente la successione nel possesso
ex art.1146 cc (il possesso continua nell’erede dall’apertura della successione); il successore a titolo
particolare può unire il suo possesso a quello del testatore (II comma). Non si parla di successione
del possesso ma di accessione del possesso.
L’eredità non può mai essere a termine: vige nel nostro ordinamento il principio di “semel heres,
semper heres”. Viceversa, l’art.637 cc prevede che si possa apporre un termine al legato.
Si è discusso a lungo se il lasciare per testamento l’usufrutto dell’intero patrimonio o di parte di esso sia una
successione a titolo particolare o universale. Secondo una dottrina risalente a Luigi Ferri si tratta di
istituzione di erede perché si dispone dell’universitas o di parte di essa. Questa teoria è minoritaria: ad oggi
prevale la tesi che quando si lascia l’usufrutto, trattandosi di un singolo diritto non già presente nell’asse
ereditario, e trattandosi di un diritto tendenzialmente a termine, pur riguardando l’intero patrimonio o una
sua quota, è legato di usufrutto. L’usufruttuario non può mai essere erede. Infatti, l’usufruttuario deve pagare
solo le annualità e gli interessi e non il debito ereditario ex art.1010 cc: ciò dimostra che non è erede.
L’art.588 cc, però, al secondo comma dà una precisazione ulteriore introducendo l’istitutio ex re certa:
“L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo
universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”.
Quando entrò in vigore il codice si pose il problema dell’intenzione soggettiva del de cuius: es. lascio a
Tizio tutti i beni mobili, a Caio i beni immobili e così esaurisco il mio patrimonio. se la volontà del testatore
era quella di nominare eredi e non legati, la regola generale può non essere interpretata rigidamente. Per cui,
la regola generale è quella al I comma, ma se il testatore ha l’intenzione di nominare eredi e non legati, si fa
riferimento al II comma. L’istitutio ex re certa è una regola interpretativa che sopperisce alla incertezza del
testamento. La quota non è determinata ex ante dal testatore, ma verrà determinata ex post guardando ai beni
lasciati ai singoli eredi. “E voglio che i miei debiti ereditari vengano ripartiti in parti uguali” oppure “E così
facendo esaurisco il mio patrimonio” fanno intendere che non si tratti di legati ma di istituzioni di eredi.
Questo è molto frequente quando si distinguono classi di beni. Anche il criterio quantitativo può servire a
dare indicazioni. È sempre meglio chiarire nel testamento se si vuole istituire un erede o un legatario. Se la
situazione rimane dubbia, secondo una giurisprudenza più datata tendeva ad attribuire la qualità di erede
anche solo per trovare un erede che pagasse i debiti. La giurisprudenza più recente, invece, ha adottato una
soluzione opposta: se la situazione è dubbia, si sceglie per il legato. Se la situazione è particolarmente
dubbia si ritorna al criterio generale del I comma.
Problema della vis espansiva. Se faccio un istitutio ex re certa e attribuisco i miei beni ai due eredi e se non
ho considerato dei beni perché ne ignoravo l’esistenza o perché sono sorti dopo la morte, tali beni si
ripartiscono in base alla quota ricavata nell’istitutio originale, o vengono attribuiti con successione
legittima? L’orientamento minoritario ritiene che vadano attribuiti per legge perché con l’institutio quei beni
costituiscono il limite. Invece, per la dottrina maggioritaria si replicano le quote anche sui beni esclusi
dall’istitutio ex re certa. Per un altro orientamento bisogna indagare la volontà del testatore.
Il testatore può anche dividere i beni dell’asse ereditario tra i coeredi regolato dall’art.734 cc.
Tradizionalmente la differenza con l’istitutio ex re certa era che nella divisione fatta del testatore le quote le
ha definite il testatore prima di assegnare i beni (qualora i beni assegnati superino le quote definite, è
possibile richiedere la rescissione della divisione). Se, invece, non c’è una predeterminazione delle quote e
la quota si ricava successivamente come per la institutio. La differenza è che il testatore che divide dichiara
che vuole istituire gli eredi mentre nella institutio ex re certa il testatore non dichiara la sua volontà di
istituire gli eredi.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto delle Successioni, prof. Ferrando, libro consigliato Diritto delle Successioni di Bonilini
-
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Stefini Umberto, libro consigliato Manuale di diritto privato , Andrea Torre…
-
Riassunto esame Diritto di famiglia e delle persone, Prof. Acocella Alessandra, libro consigliato Manuale di dirit…
-
Riassunto esame Diritto Privato, prof. Stefini, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Torrente, Schlesinger
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.