Estratto del documento

La concezione dualistica

Il diritto ecclesiastico, che comprende le norme giuridiche che disciplinano il rapporto tra Stato italiano e fenomeno religioso, parte dalla storica frase "a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio" (detta da Dio guardando una moneta). Con questa frase il Cristianesimo introduce nella storia dell’uomo una vera rivoluzione: cioè l’idea di una distinzione tra potere temporale e potere spirituale, facendo nascere la concezione dualistica del potere (Dio e Cesare).

Nel De Monarchia, Dante riprende un'importante similitudine in base alla quale Dio creò due grandi lumi, affinché governassero l’uno il giorno e l’altro la notte. Il primo rappresenta il potere spirituale e il secondo quello temporale. Si tratta della sintesi letteraria della concezione dualistica dei poteri che governano il genere umano.

Si deve giungere sino alla vigente Costituzione Italiana per trovare un simile principio consacrato all’art. 7: "lo Stato e la Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani".

Oggi l’autonomia tra ordine spirituale ed ordine temporale è il pilastro della civiltà giuridica occidentale. Non così in passato, quando la Chiesa ha rivendicato poteri nell’ordine temporale o lo Stato ha opposto al dualismo la propria ed unica sovranità.

Due diverse concezioni

  • Concezione tomistica: alla base vi è la filosofia di S. Tommaso che delinea lo Stato come strumento di perfezionamento della materia umana, e si muove dalla concezione di uomo come animale politico che per sua natura è portato alla vita sociale.
  • Concezione agostiniana: alla base vi è la filosofia di S. Agostino (epoca storica del Trecento) per cui l’uomo è frutto del peccato originale, essa vede lo Stato come frutto di una convenzione necessaria per limitare gli effetti dannosi della brutalità umana, sicché se l’uomo fosse buono, lo Stato non sarebbe necessario. La concezione agostiniana ha avuto un’interprete in Santa Caterina da Siena: essa parte dalla considerazione della naturale brutalità umana e la completa affermando che, giunto il cristianesimo, lo Stato vada considerato più come strumento non solo per frenare gli istinti malvagi, ma anche per attuare il messaggio della Chiesa. La comunità politica è per Santa Caterina una "città prestata", cioè sottomessa alla chiesa universale ed impegnata a propagare la dottrina cristiana. Ne consegue che agli Stati che non obbediscano a tale missione il Papa può togliere ogni autorità, ridistribuendo i poteri ad altri più degni. Si tratta di una concezione monistica dettata da una visione di fede.

Attraverso le categorie filosofiche, giuridiche, politiche, vedremo come si arriverà alla concezione di Stato in senso moderno, e in particolare ad una concezione di Stato laico, che significa:

  • Il rispetto della dualità dei poteri;
  • Potere spirituale e potere temporale sono in mano a soggetti diversi;
  • Rispondono a regole di tipo politico diverse;
  • Il potere spirituale non deve invadere il potere temporale e viceversa.

Concezione tradizionale della chiesa tomistica

La concezione tradizionale della Chiesa tomistica, riscontrabile negli atti ufficiali della Santa Sede e nel magistero pontificio in diversi periodi storici, essa poggia su tre principi secondo i terzo corollari che sono del primo:

Primo principio

La dualità del potere. Con l’espressione "date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio" è introdotto, in contrasto con la concezione pagana, il principio che il genere umano non può essere governato solo dallo Stato, ma deve essere guidato da due enti diversi: lo Stato e la Chiesa.

Dunque, a governare il genere umano sin dalla sua creazione sono due autorità: il potere temporale e quello spirituale. Il dualismo cristiano, però, è talmente dirompente per la società pagana, retta dall’opposto principio monistico, che fa nascere una reazione violenta da parte dei Cesari di fronte alla perdita di dominio sugli spiriti: infatti ci fu la condanna a morte dei cristiani che si rifiutavano di bruciare il granello di incenso di fronte alla statua del "Divus Caesar".

Quindi al suo sorgere la civiltà cristiana (sino alla pace di Costantino) vive tragicamente il problema dei rapporti tra Stato e Chiesa: la persecuzione antireligiosa durò per tre secoli, con brevi remissioni soprattutto sotto l’impero Commodo. Al capovolgimento culturale che il principio dualistico comporta, Cristo aggiunge la fondazione di un’istituzione umana: la Chiesa, che viene affidata a Pietro, cioè al discepolo caratterizzato da tutte le facoltà positive e negative dell’uomo (egli rinnega per tre volte Gesù), quasi a non escludere la fallibilità dei successori. La Chiesa appare dunque sin dal suo nascere realtà umana e perciò fallibile.

A differenza dello Stato, la Chiesa ha una sovranità che non origina dalla società ecclesiastica, ma deriva da chi fu al di fuori di essa ed è invisibile capo e fondatore. In considerazione di ciò la dottrina canonistica afferma che l’ordinamento canonico è "aperto verso l’alto", non è chiuso in sé stesso. Il dualismo tra Stato e Chiesa rappresenta la rivoluzione istituzionale più significativa nei rapporti tra autorità politica ed autorità religiosa.

Secondo principio

Il secondo principio riguarda le caratteristiche delle due istituzioni: la sovranità ed indipendenza di ognuno dei due enti nei rispettivi ambiti, spirituale e temporale. Le due autorità, spirituale e temporale, sono indipendenti e sovrane nel rispettivo ambito: nessuna delle due riceverà disposizioni dall’altra.

Ciò che riguarda la vita soprannaturale e religiosa spetta alla Chiesa, ciò che si riferisce alla vita naturale e civile riguarda lo Stato.

  • La dottrina canonistica, rivendicando l'incompetenza dello Stato nel campo dello spirito, delinea lo Stato stesso come provveditore del bene comune sul piano temporale, cioè come l’ente al quale compete di preparare tutto ciò che serve al recte vivere.
  • Lo Stato, vedendo l’incompetenza della Chiesa nella materia temporale, pone un’eccezione: consente "intromissioni indirette" della Chiesa nell’ordine temporale, ogni volta che una decisione in esso assunta leda i diritti e doveri attinenti alla sfera religiosa. In questo caso, essendovi conflitto tra Chiesa e Stato, in virtù del principio di sovraordinazione dello spirituale sul temporale la decisione ultima spetta alla Chiesa, che avendo a suo compito la salvezza delle anime, può e deve intervenire con la voce del proprio magistero per invitare i cristiani a non porre in essere quel comportamento pur considerato legittimo dallo Stato. Tale concezione è nota come potestas indirecta in temporalibus ed è una concezione irrinunciabile, anche se adattabile ai tempi e luoghi, tanto che legittima ancora oggi l’intervento della Chiesa su materia temporale, quando la relativa legislazione civile consideri lecito un comportamento che la Chiesa ritenga lesivo di valori cristiani: ad esempio una legislazione in materia di aborto.

Per tutto il Medioevo l’autorità del pontefice è grandissima con un grande potere di intervento in materie temporali, il che contraddice il principio dualistico. La Costituzione pastorale Gaudium et Spes (n.76) rivolta al mondo contemporaneo, rivendica con chiarezza il diritto della Chiesa di "dare il proprio giudizio morale, anche su cose che riguardano l’ordine politico, quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime".

Terzo principio

Il terzo principio dà un’indicazione metodologica da utilizzare ogni volta che una materia appartenga per competenza ad entrambi i settori, spirituale e temporale, cioè una "materia mista": è il principio della collaborazione tra Stato e Chiesa. La materia canonistica stabilisce che ci devono essere interazioni tra i due poteri: questo comporta una serie di rapporti tra Stato e Chiesa di cui si occupa il diritto ecclesiastico.

Il principio di collaborazione può esplicarsi in vari modi: secondo la concezione canonistica, quello che maggiormente rispetta il principio dualistico è il percorso concordatario. I concordati, infatti, come i trattati, sono firmati da due soggetti giuridici dotati di sovranità internazionale, lo Stato e la Chiesa. Anche altre vie sono percorribili, sul piano politico istituzionale, come lo scambio di note diplomatiche, dialogo bilaterale ecc. saranno le circostanze storiche ad imporre l’una o l’altra via.

Negli anni conciliari e postconciliari una polemica politico-culturale prende di mira i Concordati, accusati di essere solo scambi di privilegi (come furono nell’età dell’Assolutismo) e quindi non più utili per le alleanze di vertice tra trono e altare. La polemica mirava a smantellare la Chiesa come istituzione.

La Costituzione conciliare Gaudium et Spes (al n. 76) afferma che la Chiesa "non pone la sua speranza nei privilegi offerti dall’autorità civile. Anzi, essa rinuncerà all’esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove costasse che i loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza". Ciò che le importa è la sua libertà, cioè "predicare la fede, insegnare la propria dottrina sociale, esercitare la sua missione", e "dare il suo giudizio morale anche su cose che riguardano l’ordine pubblico". Con il concilio non si archivia il concordato, che del resto è l’unico strumento che consente una trattativa su un piano di pari sovranità, ma si parla di sana collaborazione, come di impegno di confronto e di dialogo opportuno ed utile tra enti indipendenti: "la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti ed autonome l’una dall’altra nel proprio campo, ma al servizio entrambe delle persone e della società".

Il principio di sovranità: "a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio"

La celebre frase "dare a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio" significa separazione dei due ordini, civile e religioso, e riconoscimento da parte di ognuno dei due enti della sovranità dell’altro nell’ordine che ciascuno è proprio. Pertanto, la Chiesa riconosce allo Stato sovranità nell’ordine temporale e lo Stato riconosce alla Chiesa sovranità nell’ordine spirituale.

  • Il "dare a Cesare ciò che è di Cesare" significa che:
  • Lo Stato deve limitare la sua sovranità all’ordine temporale. Una volta che lo Stato obbedisca al principio della sua incompetenza in materia spirituale, la sua sovranità è piena. Esso deve non rispondere a nessun altro ente superiore;
  • Il potere temporale non deve essere né divinizzato, né considerato valore superiore, al quale tutti gli altri debbano conformarsi. Esso cioè non può travolgere i principi di giustizia naturale, ad essi essendo subordinato;
  • La Chiesa deve astenersi da ogni intromissione nelle materie di esclusiva competenza della comunità civile;
  • La Chiesa non può imporre alcun modello allo Stato, lasciando la decisione alla comunità politica.

Ciò, tuttavia, non impedisce al magistero ecclesiastico di condannare ogni lesione di libertà fatta dallo Stato e perciò di censurare la politica dello Stato totalitario, qualunque sia il suo colore politico, quando non rispetti la libertà e dignità della persona e dei gruppi sociali. Se la Chiesa non impone alcun modello di Stato e dialoga con tutti gli Stati, è un dato di fatto che la sua concezione dualistica trovi corrispondenza più naturale negli Stati democratici moderni, che hanno una Costituzione fondata su principi conformi alla dottrina della dualità.

  • "Dare a Dio ciò che è di Dio" significa:
  • Per la concezione canonistica che lo Stato non deve occupare materie spirituali (San Pietro, giunto a Roma, fece un’esclamazione significativa: "Ecce Babilonia": essa rappresentava la critica ad un sistema che estendeva la competenza dello Stato anche al mondo spirituale);
  • Che lo Stato, dovendo rispettare la sovranità e indipendenza della Chiesa, non può invadere il campo spirituale imponendo la propria volontà, riconducendo in tutto o in parte il potere spirituale sotto il dominio della potestà temporale. Sotto un profilo tecnico-giuridico significa riconoscere libertà di giurisdizione della Chiesa nella sua potestà di governo e di magistero: vi rientrano non solo la libertà ed autonomia delle istituzioni ecclesiastiche, ma anche i diritti e le libertà dei fedeli.

Storia dei rapporti tra sede apostolica e stati

La storia dei rapporti tra sede apostolica e stati è caratterizzata da continue rivendicazioni della libertas Ecclesiae contro i tentativi degli stati di reprimerla. Si pensi alla battaglia iniziata dallo Stato, prima preunitario e poi unitario contro la sovranità della Sede Apostolica nel duplice aspetto: territoriale e spirituale.

Dal 1870 al 1929 si ha una grave tensione: la questione romana, con l’aspetto territoriale del venir meno dello Stato Pontificio e con l’aspetto spirituale delle difficoltà per la Santa Sede di esercitare il proprio ministero. Non basta a Papa Pio IX che la legge delle Guarentigie del 1871, varata dallo Stato italiano, gli consenta di mantenere prerogative diplomatiche proprie della sovranità. Ciò che egli contesta è la provenienza unilaterale della legge, cioè il fatto di essere stata non oggetto di trattativa bilaterale.

Si dovranno attendere i Patti Lateranensi, cioè la Conciliazione tra Stato e Chiesa (11 febbraio 1929) per poter avere una trattativa bilaterale che chiuda la questione: l’art. 2 del Trattato Lateranense accoglie infatti la richiesta della Chiesa di essere riconosciuta come "società spirituale" governata dal Pontefice. Però solo l’art. 7 della Costituzione italiana esplicherà il dovuto riconoscimento della Chiesa.

Capitolo I – Lo Stato laico: nascita e formazione dell’idea

Dal pluralismo medievale al monismo assolutistico

Lo Stato è chiamato a confrontarsi, nel momento in cui intenda disciplinare il fenomeno religioso, con i principi della concezione canonistica. Al proposito sono state fatte varie analisi, tra cui quella di Orio Giacchi che stabilisce che le radici dello Stato laico, e prima ancora dello Stato, sono da individuare nel Medioevo. Da qui occorre partire per individuare gli elementi storici, politici, giuridici che, in superamento del pluralismo medievale, portano alla prima forma di Stato moderno, cioè di comunità politica provvista di ogni strumento per governare autonomamente la società: lo Stato assoluto.

Medioevo

Il Medioevo è il periodo storico in cui esiste un forte pluralismo, in cui i soggetti obbediscono a diverse fonti giuridiche: vi sono varietà politiche di ordinamenti, molte tradizioni culturali, le arti e i mestieri, nascono le grandi Università, i regni nazionali, i comuni con ognuno il proprio ordinamento, i feudi, le Repubbliche marinare, ecc. Nel Medioevo l’emergere dello Stato come autorità esclusiva trova ostacoli in almeno tre fattori:

  • L’idea imperiale cristiana: il pluralismo medievale trova il suo coordinamento nell’Impero non solo come organizzazione politica, ma anzitutto come autorità fondata su valori principalmente religiosi. Le varie sovranità statali diventano portatrici in sé dello Stato assoluto quando, ripudiando l’idea imperiale, cominciano a considerarsi esclusive per il territorio e per i sudditi da esse governati, relegando le relazioni con le altre sovranità su di un piano di mera necessità;
  • Il principio di legalità: consente ai molteplici organismi, che costituiscono la realtà medievale e che sono disciplinati da differenti fonti (norme romane, norme canoniche, consuetudini, diritto feudale) di trovare nel rispetto della legge una regolamentazione oggettiva non strumentalizzabile da chi detiene il potere. Tale principio comincia ad avere delle interpretazioni da parte:
  • Dei legisti, cioè i giuristi che siedono accanto ad un principe;
  • Dai capitani di ventura che cominciano a radunare un po’ di truppe che cercano di costituire, attraverso nuove leggi o attraverso nuove forze militari, un principato che si ponesse come unico regolatore della società. I legisti cercarono di enfatizzare due massime romane:
  • "ciò che piace al principe ha vigore di legge";
  • "il principe è sciolto dalle leggi" (nel Medioevo tale massima sarà sostituita dai canonisti con la frase: "princeps abstrictus legibus", il principe è sottoposto alle leggi).

Queste due massime saranno dai legisti trasformate da semplici regole procedurali a giustificazioni del dispotismo. Per i canonisti vale il principio opposto: "princeps legis abstrictus".

L’autorevolezza del romano pontefice è il più potente freno alla formazione dello Stato, poiché in età medievale l’autorità del Papa è estesa anche alle materie...

Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 22
Riassunto esame Diritto ecclesiastico, Prof. Guasconi Eleonora, libro consigliato A cesare cio che di cesare a Dio cio che e di Dio , Ombretta, Fumagalli, Carulli Pag. 1 Riassunto esame Diritto ecclesiastico, Prof. Guasconi Eleonora, libro consigliato A cesare cio che di cesare a Dio cio che e di Dio , Ombretta, Fumagalli, Carulli Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto ecclesiastico, Prof. Guasconi Eleonora, libro consigliato A cesare cio che di cesare a Dio cio che e di Dio , Ombretta, Fumagalli, Carulli Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto ecclesiastico, Prof. Guasconi Eleonora, libro consigliato A cesare cio che di cesare a Dio cio che e di Dio , Ombretta, Fumagalli, Carulli Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto ecclesiastico, Prof. Guasconi Eleonora, libro consigliato A cesare cio che di cesare a Dio cio che e di Dio , Ombretta, Fumagalli, Carulli Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto ecclesiastico, Prof. Guasconi Eleonora, libro consigliato A cesare cio che di cesare a Dio cio che e di Dio , Ombretta, Fumagalli, Carulli Pag. 21
1 su 22
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ResPublica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Guasconi Eleonora.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community