50. PROPRIETÀ E PERSONALITÀ DEGLI EDIFICI DI CULTO
CATTOLICI
PROPRIETÀ: CHI PUÒ ESSERE IL PROPRIETARIO?
Le chiese e gli altri edifici di culto cattolici possono appartenere a:
• un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (ad esempio: diocesi, parrocchia, capitolo,
istituto religioso, confraternita, seminario);
• un ente pubblico (come il Fondo edifici di culto, un comune o altro ente locale);
• una persona giuridica privata;
• una persona fisica.
Se il proprietario dell'edificio non è l'ente ecclesiastico che rappresenta la comunità che usa la chiesa
(per esempio, la parrocchia), è consigliabile che si stipuli una convenzione. Questa convenzione deve
regolamentare l'uso dell'edificio da parte della comunità religiosa.
Infatti: • da un lato, il proprietario non può modificare la destinazione dell'edificio (grazie all'art. 831
c.c.);
• dall'altro lato, è compito dell'autorità ecclesiastica occuparsi del culto e della sua
organizzazione, senza che il proprietario abbia responsabilità su questi aspetti.
PERSONALITÀ GIURIDICA DELL'EDIFICIO DI CULTO
Tradizionalmente, secondo il diritto canonico (Codice del 1917), tutte le chiese consacrate o benedette
diventavano persone morali (cioè con personalità giuridica) automaticamente, senza bisogno di alcun
decreto. Bastava il rito di consacrazione.
Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto canonico del 1983, la situazione è cambiata. Oggi una
chiesa può: 111
• essere eretta dall'autorità ecclesiastica come persona giuridica canonica autonoma
(chiamata rettoria, can. 556 CIC);
• essere annessa a un’altra persona giuridica canonica (ad esempio: una parrocchia, una
diocesi, una comunità religiosa, una società di vita apostolica, ecc.).
Questo cambiamento ha avuto conseguenze anche nell'ordinamento civile italiano, soprattutto per
effetto degli accordi del 1984-1985.
Infatti: • Con la costituzione delle parrocchie come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (art. 29
L. n. 222/1985),
• e con la estinzione degli enti "chiesa parrocchiale" (art. 30),
• il patrimonio delle vecchie chiese parrocchiali è passato alle parrocchie stesse, che ne sono
diventate eredi in tutti i rapporti giuridici.
Lo stesso è avvenuto con le diocesi e le chiese cattedrali.
SITUAZIONE ATTUALE
Oggi, dunque:
• Molte chiese parrocchiali e cattedrali non hanno una personalità giuridica autonoma, né
nell'ordinamento canonico né in quello civile;
• Esse sono considerate parte integrante degli enti parrocchia o diocesi;
• Solo alcune chiese, spesso per motivi storici, hanno conservato una personalità giuridica
propria, con patrimonio e amministrazione autonomi, gestiti da un capitolo cattedrale, da
un rettore o da un vescovo diocesano.
RICONOSCIMENTO DI NUOVE CHIESE COME ENTI ECCLESIASTICI
Gli accordi del 1984-1985 permettono ancora oggi il riconoscimento civile di nuove chiese come enti
ecclesiastici, ma a certe condizioni.
Secondo gli artt. 2 e 11 della L. n. 222/1985, un edificio può essere riconosciuto come ente "chiesa" se:
• è effettivamente destinato al culto;
• si trova in Italia;
• non è annesso ad un altro ente ecclesiastico;
• è stato eretto come persona giuridica canonica (rettoria) o approvato in altre forme;
• è aperto al pubblico culto;
• ha mezzi economici sufficienti per la manutenzione e per il sostentamento delle attività
religiose.
è interessante notare che, per ottenere il riconoscimento civile come ente "chiesa", non importa chi sia
il proprietario dell'edificio: anche se è un privato, la proprietà non viene persa. 112
51. L'AMMINISTRAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO: LE
FABBRICERIE
CHI AMMINISTRA NORMALMENTE LE CHIESE
In generale, le chiese sono amministrate da chi guida direttamente la persona giuridica o l'ente a cui
appartengono (ad esempio: vescovo, parroco, rettore) oppure dalla persona fisica che ne è proprietaria.
Tuttavia, se esiste una fabbriceria, l'amministrazione non spetta più direttamente a questi soggetti.
COS'È UNA FABBRICERIA
Con fabbriceria si intende oggi un ente di natura fondazionale, il cui patrimonio (detto fabrica ecclesiae)
è destinato alla manutenzione e alla conservazione di una chiesa.
Spesso, per motivi storici o locali, la fabbriceria viene chiamata anche opera, cappella, arca, maramma,
ecc.
NATURA GIURIDICA DELLA FABBRICERIA
La natura giuridica delle fabbricerie è complessa:
• Non sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
• Hanno caratteristiche miste: alcune proprie del diritto privato, altre del diritto pubblico.
• La loro origine storica molto diversa da caso a caso fa sì che ciascuna fabbriceria vada
considerata come un ente sui generis (cioè unico nel suo genere).
COME SONO AMMINISTRATE LE FABBRICERIE
La gestione delle fabbricerie e del loro patrimonio è affidata a un consiglio di amministrazione
(consilium fabricae), che può essere composto da laici, ecclesiastici o da entrambi.
FABBRICERIE MAGGIORI E MINORI
Le fabbricerie si distinguono in:
• Fabbricerie maggiori: gestiscono una cattedrale o un edificio di culto di notevole interesse
storico o artistico.
• Fabbricerie minori: gestiscono una chiesa priva di tali caratteristiche.
CONSIGLIO DELLE FABBRICERIE MAGGIORI:
• Composto da sette membri nominati per tre anni:
o Due membri sono scelti dal vescovo diocesano.
o Cinque membri sono nominati dal Ministro dell'interno, sentito il vescovo.
• Lo statuto è approvato con decreto ministeriale, sempre sentito il vescovo.
CONSIGLIO DELLE FABBRICERIE MINORI:
• Composto da:
o Il parroco o il rettore della chiesa.
o Quattro membri nominati dal prefetto, d'intesa con il vescovo.
• Sono regolate da un regolamento approvato dal prefetto, dopo aver sentito il vescovo. 113
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le regole che disciplinano le fabbricerie si trovano:
• Negli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848 (ancora in vigore grazie all'art. 72
della legge n. 222 del 1985).
• Negli articoli 35-41 del d.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33.
Due principi importanti:
• La fabbriceria non si occupa dei servizi religiosi (si occupa solo delle funzioni patrimoniali
previste dall’art. 37 del d.P.R. n. 33/1987).
• La vigilanza e la tutela delle fabbricerie spettano all’autorità prefettizia.
ESTINZIONE DELLE FABBRICERIE
Le fabbricerie si estinguono:
• Quando vengono soppresse con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il vescovo
diocesano e dopo aver sentito il Consiglio di Stato, se non hanno più beni da amministrare.
• Quando perdono la personalità giuridica (ad esempio se anche la chiesa amministrata perde
la sua personalità): in questo caso, l'estinzione viene accertata sempre con decreto del
Ministro dell'interno.
52. LA DESTINAZIONE AL CULTO PUBBLICO
LA QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATI AL CULTO
Per applicare correttamente l'art. 831, comma 2 del codice civile (c.c.), è necessario usare una disciplina
speciale che deroga alle regole ordinarie. Infatti, per stabilire se un edificio è destinato al culto pubblico,
bisogna guardare al Codice di diritto canonico, perché la deputatio ad cultum (cioè l'assegnazione
ufficiale all'uso religioso) è un atto che può compiere solo l'Autorità ecclesiastica.
In concreto, la destinazione al culto deve essere provata con un documento specifico, redatto al
momento della dedicatio (dedicazione) o della benedictio (benedizione), e conservato secondo quanto
stabilito dal can. 1208 CIC. Questo documento è indispensabile: se manca, non si può considerare che
l'edificio sia realmente dedicato al culto pubblico.
Quindi, anche se un edificio viene normalmente usato per attività religiose, se non è stato benedetto o
dedicato secondo il diritto canonico, non è considerato un luogo sacro, e non si applica la protezione
prevista dall'art. 831, comma 2 c.c.
EFFETTIVA FRUIBILITÀ DA PARTE DEI FEDELI
Tuttavia, la benedizione o la consacrazione, pur essendo necessarie, non sono sufficienti: bisogna anche
che l'edificio sia effettivamente usato in modo regolare dai fedeli per le funzioni religiose.
Questo è richiesto sia dal principio generale di effettività (che riguarda anche i corpi morali nello Stato),
sia dalla finalità specifica della norma, che vuole tutelare concretamente il bisogno di culto di chi
frequenta l'edificio.
Di conseguenza:
• Non basta provare la dedicazione o benedizione.
• Bisogna dimostrare che l'edificio è attualmente utilizzato per l'esercizio pubblico del culto.
114
• Solo se c'è un uso reale del luogo per il culto, si creano limiti al diritto di proprietà.
In pratica, l'atto religioso è presupposto per la destinazione al culto, ma la vera prova è l'effettivo
esercizio del culto.
VINCOLO LEGALE DI DESTINAZIONE
Quando un edificio è destinato al culto pubblico, grazie all'art. 831, comma 2 c.c., questa destinazione
diventa:
• una caratteristica essenziale dell'edificio,
• un vincolo che influisce sia nel diritto ecclesiastico che in quello civile.
In particolare:
• L'edificio resta destinato al culto anche se viene venduto, sequestrato o pignorato: il
trasferimento di proprietà non cambia la sua funzione religiosa.
• Il proprietario deve permettere lo svolgimento del culto, senza ostacolare l'autorità
ecclesiastica, i sacerdoti o i fedeli. Se non ci sono contrasti con il culto, il proprietario può
comunque usare l'edificio per attività compatibili con la destinazione religiosa.
• Il proprietario ha anche l'obbligo di conservare la destinazione al culto, fino a che non venga
meno secondo le regole del diritto canonico.
PERTINENZE DEGLI EDIFICI DI CULTO
Le conseguenze legali si estendono anche alle pertinenze dell'edificio di culto, cioè a tutto ciò che è
funzionalmente collegato ad esso, come:
• sagrestie,
• battisteri,
• campanili,
ecc.
Questo deriva:
• dall'art. 818 c.c., che stabilisce che atti e rapporti giuridici riguardano anche le pertinenze,
• dall'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649, che conferma che anche campanili
e locali annessi, se usati per attività pastorali, sono considerati edifici di culto.
IMPIGNORABILIT&Agrav
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