I principi costituzionali
Articolo 21 della Costituzione
La nostra Costituzione (1948) legifera anche in materia di diritto dell’informazione e delle comunicazioni, in particolar modo all’art. 15 e all’art. 21. L’art. 15 dice: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”. Ciascuna persona (fisica o giuridica) ha diritto a non veder violato il proprio principio di corrispondere anche in forma segreta con chiunque altro.
Se l’art. 15 si concentra sulla forma della comunicazione, l’art. 21 si concentra prevalentemente sul contenuto della comunicazione. Infatti, l’articolo 21, 1° comma, dice: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” Esso rispecchia uno spirito di libertà che è presente in tutto il nostro ordinamento, una libertà che però è da intendersi come:
- Libertà riconosciuta a tutti, cittadini italiani e stranieri, come singoli e come membri di formazioni sociali; in questo senso, comprende qualsiasi forma di espressione di idee, pensieri, opinioni, notizie, informazioni da comunicare agli altri in qualsiasi forma.
Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero può infatti essere esercitato attraverso una vasta gamma di modalità, dalle forme tradizionali di espressione (la parola e la stampa), alle forme più moderne (gli strumenti elettronici e telematici). Tali modalità di espressione includono:
- Parola: Si tratta della forma più comune di espressione del proprio pensiero: include discorsi, dibattiti, conversazioni informali e discorsi pubblici.
- Stampa: Comprende giornali, riviste e libri. Ha un ruolo cruciale nell'informare il pubblico e nel plasmare l'opinione pubblica.
- Scrittura: Include la redazione di lettere, documenti, articoli e altri testi che rappresentano il pensiero individuale e che possono essere condivisi con altri.
- Comunicazione elettronica: Si tratta delle moderne tecnologie che consentono la comunicazione attraverso strumenti elettronici e telematici, come la posta elettronica e le reti sociali online.
- Forme artistiche: Il pensiero può anche essere espresso attraverso forme artistiche come il disegno, la musica, la pittura, la fotografia e altre forme di espressione creativa.
Queste diverse modalità di espressione riflettono la ricchezza e la diversità delle forme. Libertà di informare; libertà di essere informati.
Pluralismo informativo
In Italia, la Corte Costituzionale ha chiarito, attraverso più sentenze, che con l’espressione pluralismo informativo si allude alla diversità di opinioni e alla molteplicità delle fonti informative. Ha inoltre chiarito che può esistere sia nella forma di pluralismo interno, sia nella forma di pluralismo esterno:
- Quando uno stesso mezzo di informazione offre accesso a un insieme variegato di portatori di opinioni, si parla di pluralismo interno (termine con cui si allude anche al principio di imparzialità del mezzo di informazione, con particolare riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo, con obbligo di apertura alle diverse tendenze sociali, politiche, culturali e religiose).
- Quando invece tale varietà si distribuisce su mezzi di informazione diversi, cioè quando si allude alla facoltà di più soggetti di entrare nel mercato quali voci concorrenti portatrici di opinioni diverse, si parla di pluralismo esterno.
Infine, ricordiamo l’esistenza del cosiddetto pluralismo sostanziale, termine che allude alla connotazione politica del pluralismo nell’ottica di agevolare il cittadino nell’esercizio di uno dei diritti fondamentali della democrazia rappresentativa, ossia quello di voto.
Pluralismo informativo secondo la Corte Costituzionale
Il diritto all'informazione viene così qualificato e caratterizzato:
- Dal pluralismo delle fonti, che comporta l’esclusione di posizioni dominanti nonché l'accesso agevolato nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse.
- Dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti.
- Dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata.
- Dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori.
Pluralismo informativo per l’UE
Il pluralismo informativo ha acquisito grande valenza anche nel contesto dell’UE, tanto da poter distinguere un’articolazione in un’area generale e cinque aree tematiche specifiche. L’area generale, la cosiddetta basic domain, si riferisce, da un lato, ai diritti e alle libertà fondamentali rilevanti per il pluralismo e, dall’altro, all’esistenza di una supervisione indipendente sul rispetto di tali diritti. Le cinque aree tematiche specifiche sono invece: pluralismo culturale, pluralismo politico, pluralismo geografico/locale (comunità locali e regionali e rispettivi interessi), pluralismo della proprietà o del controllo dei media, pluralismo delle tipologie e dei generi di media.
Articolo 21 della Costituzione
L’articolo 21, 2° comma, della nostra Costituzione afferma: “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Con questa specifica, si rende palese la forte rilevanza data dal nostro legislatore al principio della libertà di stampa, libertà che si traduce nella possibilità di poter essere soggetta solo a mere forme di registrazione amministrativa (del quotidiano e periodico) nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione deve effettuarsi la pubblicazione (art.5 della Legge sulla stampa – Legge n.47/1948). La licenza di polizia è una pratica legittima solo per l’attività tipografica.
L’articolo 21, 3° e 4° comma, afferma: “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto”.
In questa sezione, si entra più nel merito delle possibilità di limitare l’attività di stampa. Nello specifico, il sequestro della stampa è consentito sulla base delle seguenti norme:
- Riserva assoluta di legge;
- Riserva di giurisdizione;
- Regio D.L. 31 maggio 1946 n. 561 “Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni": è vietato il sequestro delle edizioni dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria. È tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che rappresentino una violazione della legge penale.”
L’articolo 21, 5° comma, afferma: “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”.
È infatti importante, in alcuni contesti, rendere noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica attraverso:
- Titolarità delle imprese editrici di quotidiani e di periodici in capo a persone fisiche o a società riconducibili a persone fisiche;
- Registro nazionale della stampa (editori di quotidiani e periodici);
- Pubblicazione annuale dei bilanci delle imprese editrici;
- Investimenti pubblicitari dalle concessionarie di pubblicità.
L’articolo 21, 6° comma, afferma: “Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”.
Il “buon costume” è da intendersi come comune senso del pudore e di pubblica decenza. Per la Corte Costituzionale, inoltre, il “pudore” è un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la cui inosservanza comporta la violazione del pudore sessuale, della dignità personale, del sentimento morale dei giovani. Ad oggi, sorge però l’esigenza di verificare/aggiornare la nozione stessa di pudore, a causa della sua mutevolezza in un contesto di continuo divenire dei costumi e di evoluzione del pensiero medio dei consociati.
La pubblica decenza si distingue dagli atti osceni. Secondo l’articolo 529 del Codice Penale, “Atti ed oggetti osceni”: “Per giurisprudenza consolidata, l’osceno è realizzato con l’esposizione non del corpo umano nudo, ma del sesso maschile e femminile o con la riproduzione esplicita del rapporto sessuale (finalità erotiche)”. Si fa riferimento agli atti osceni anche all’art. 528 c.p. “Pubblicazioni e spettacoli osceni”, con rimando all’art.14 e 15 della Legge sulla Stampa (Legge n.47/1948) e all’art. 30 Legge 223/1990 per il sistema radiotelevisivo.
L’art. 725 del Codice Penale, “Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza”, invece, considera atti contrari alla pubblica decenza “tutti quegli atti che, in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che devono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto e disapprovazione”.
Infine, ricordiamo i valori che garantiscono e caratterizzano gli elementi portanti del nostro ordinamento:
- Ordine pubblico: Ordine legale su cui poggiano la convivenza sociale e la tranquillità pubblica;
- Onorabilità della persona e riservatezza;
- Morale;
- Prestigio del Governo, dell’Ordine giudiziario e delle Forze Armate.
I diritti dei giornalisti
Art.51 Codice Penale - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L’articolo 51, 1° comma, della nostra Costituzione dice: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità esclude la punibilità”. Si tratta di un articolo a carattere generale che si pone l’obiettivo di inquadrare le garanzie dei giornalisti secondo il nostro ordinamento: il giornalista esercita dei diritti costituzionalmente garantiti e, per questo, non punibili. Analizziamoli più da vicino.
Diritto di cronaca
La cronaca, in tutte le sue forme (politica, nera, rosa...), è l’attività primariamente svolta dal giornalista. Affinché si configuri come corretta attività di cronaca, deve rispettare alcuni criteri specifici:
- Verità della notizia (anche putativa): L’attività giornalistica deve riportare fatti veri e verificati, altrimenti, sulla base dell’articolo 51 del Codice Penale, la suddetta attività di cronaca non potrà essere tutelata e, anzi, sarà sanzionata.
- Utilità sociale: La notizia deve sempre avere una qualche rilevanza pubblica: la sua utilità sociale deve essere valutata al momento di scegliere quali notizie trasmettere.
- Continenza nell’esposizione della notizia: Si deve sempre utilizzare un linguaggio consono, non per forza forbito ed elegante ma, quantomeno, semplice e senza contenuti volgari, osceni e offensivi.
La forma tipica del diritto di cronaca è l’intervista, che mostra l’interesse del giornalista nell’intervistare direttamente una persona. L’intervistato può però usare un linguaggio offensivo e, per questo, il giornalista deve essere in grado di discostarsi da quanto da lui affermato: l’uso delle virgolette aiuta quindi l’intervistatore a riportare le parole dell’intervistato nella maniera esatta ma prendendo le distanze da quanto precedentemente esposto. In questo modo, l’intervista viene condotta nel pieno rispetto dell’articolo 51 del Codice Penale.
Una particolare tipologia di questo diritto è il diritto di cronaca giudiziaria: si tratta del diritto di cronaca appositamente riguardante l’ambito giudiziario. In questo contesto, la continenza nell’esposizione della notizia è ancora più importante. Il giornalista non deve infatti mai imputare colpe “a casaccio” nel rispetto dell’Articolo 27 della Costituzione: si tratta del principio di presunzione di non colpevolezza.
Secondo cui, fino all’ultimo grado di giudizio, il soggetto imputato di un reato non deve essere considerato colpevole dall’opinione pubblica e dal giornalista nello specifico. In tema di riprese televisive di un processo, l’Articolo 147 delle Disposizioni d’Attuazione del Codice di Procedura Penale, afferma che si tratta di un’attività consentita solo previa Ordinanza del giudice, la cui finalità è quella di tutelare la dignità dell’imputato.
Solo negli anni Sessanta si è pensato che il diritto di informare debba essere bilanciato con i diritti del cittadino. Sono quindi stati individuati i limiti all’esercizio del diritto di cronaca. Con l’espressione responsabilità civile si allude al fatto che qualsiasi fatto doloso (quando l’evento dannoso è previsto; esso si distingue in dolo generico, quando c’è la mera volontà di arrecare danno, e dolo specifico, quando sono presenti elementi specifici di intenzionalità e frode) o colposo (quando è esclusa l’intenzionalità e l’evento che cagiona danno è dovuto a negligenza, imprudenza o inosservanza delle leggi) che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Diritto di critica
La critica è l’altra attività primariamente svolta dal giornalista e riguarda perciò il commento, la critica, l’opinione espressa dal giornalista in merito a una data questione. Anche in questo contesto, ovviamente, ha particolare importanza la verità della notizia, in quanto la critica della stessa ha senso perché operata su una notizia veritiera. La critica deve poi rispettare il principio dell’utilità sociale e quello della continenza nell’esposizione della notizia, per non rischiare di non potersi appellare all’Articolo 51 del Codice Penale.
Diritto di satira
Si tratta di un diritto esercitato soprattutto dai giornalisti satirici e dai vignettisti, un diritto esercitato in osservanza dell’Articolo 33 della Costituzione (libertà dell’arte e della scienza). Anche in questo contesto è necessario rispettare il principio dell’utilità sociale: la satira deve infatti sempre riguardare una persona con una certa notorietà, rispettando però sempre la privacy del soggetto.
L’onore
Il rischio, in questo contesto, è infatti quello di ledere l’onore del soggetto coinvolto nella notizia. Con il termine onore, nel nostro ordinamento, si intende, in senso soggettivo, il sentimento della propria dignità e, in senso oggettivo, la propria reputazione. In caso di violazione dell’onore, sono previsti due reati:
- Reato di ingiuria (art. 594 c.p.): Quando l’offesa è diretta ad una persona presente in occasione dell’offesa;
- Reato di diffamazione (art. 595 c.p.): Quando l’offesa è diretta ad una persona che non è presente in occasione dell’offesa ma viene trasmessa a un soggetto terzo.
Si tratta di uno dei reati a mezzo stampa più diffusi, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa. In questo contesto, costituiscono offesa non solo le espressioni non vere, ma anche quelle allusive o sottintese. Il Codice Penale prevede due aggravanti: l’attribuzione di un fatto determinato (il fatto concretamente individuabile mediante l’indicazione dell’azione che si afferma essere stata commessa da qualcuno) e la commissione del reato a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. Il reato di diffamazione può essere commesso anche in rete: in questo caso, la possibilità di comunicare in forma anonima rende difficile accertare eventuali responsabilità.
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