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Potere di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio
→ pubblico radiotelevisivo (RAI);
Potere di vigilanza e controllo nei confronti della RAI sul rispetto degli indirizzi
→ forniti;
Poteri consultivi;
→ Poteri di informazione ed ispettivi.
→
Uno dei suoi poteri più importanti è quello di poter nominare la maggioranza dei
membri del CdA della RAI.
L’autorità di governo. L’autorità di governo in materia di informazione ha diversi poteri:
Potere di trasmettere a mezzo reti RAI comunicati e dichiarazioni;
→ Potere di individuare e definire contributi e sovvenzioni a favore delle imprese
→ che operano nell’ambito dell’informazione, delle radio e delle televisioni locali;
Potere di trasmettere messaggi di utilità sociale a mezzo RAI e tramite
→ emittenti private.
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni. Il Ministero
dello Sviluppo Economico comprende il Dipartimento per le comunicazioni che si
occupa specificatamente del settore dell’informazione e delle telecomunicazioni. A tale
dipartimento sono stati conferiti poteri regolamentari (potere di negoziazione di
accordi internazionali, potere di proposta di regolamenti governativi, potere di
approvazione delle convenzioni con RAI) e poteri amministrativi (potere di
1
approvazione del piano di ripartizione delle frequenze , potere di rilascio di
autorizzazioni ai titolari di emittenti radiofoniche e televisive, potere di vigilanza e
controllo nei confronti delle emittenti radiotelevisive).
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è
possessore delle azioni di RAI Holding, ha competenza sulla nomina del Direttore
Generale e ha potere di vigilanza sulla gestione economica della RAI.
Autorità per le Garanzie nelle COMunicazioni. L’Autorità per le Garanzie nelle
COMunicazioni (AGCOM) è stata istituita con la Legge n. 249 del 1997 specificatamente
per il settore della radiotelevisione, dell’editoria e delle telecomunicazioni. Essa si
compone di quattro organi:
1 Si tratta del piano in base al quale l’amministrazione pubblica procede alla corretta
ripartizione delle frequenze nei settori dell’informazione e della comunicazione, nel
rispetto delle esigenze di mercato.
Presidente. È nominato con decreto dal Presidente della Repubblica su proposta
→ del Consiglio dei Ministri. Proprio questo punto è quello più controverso: si può
ipotizzare che, a causa di tale scelta, l’autorità si veda sottratta la propria
indipendenza, intesa come libertà da ogni legame con gli organi di indirizzo
politico. Il mandato del Presidente dura sette anni e non è rinnovabile. Svolge il
ruolo di coordinatore tra la Commissione per le infrastrutture e le reti e la
Commissione per i servizi e i prodotti;
Consiglio. Si compone di Presidente e otto commissari. Ha il compito di adottare
→ il regolamento su criteri e modalità di rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi
canoni e contributi. Ha potere antitrust, è cioè in grado di accertare posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo, e funge da organo consultivo per l’autorità
antitrust (Legge n.287/1990) in materia di abusi di posizione dominante
nell’ambito delle telecomunicazioni. Inoltre, gestisce il registro degli operatori
di comunicazione (ROC), elabora e approva i piani di assegnazione delle
frequenze per i vari servizi, sia nel settore radiotelevisivo sia nelle
telecomunicazioni.
Commissione per le infrastrutture e le reti. Si compone di Presidente e quattro
→ commissari. Ha competenze normative, tecniche, di controllo e vigilanza, di
proposta e sanzionatorie... Essa delibera in materia di interconnessione e di
accesso alle reti, di numerazione, di servizio universale (l’accesso ad alcuni
servizi deve essere garantito a tutti es. servizio di telefonia), di misure per la
sicurezza delle comunicazioni e tetti per le radiofrequenze e di standard per i
decodificatori. Inoltre, definisce le controversie tra utenti e gestori del servizio
di telecomunicazioni.
Commissione per i servizi e i prodotti. Si compone di Presidente e quattro
→ commissari. Ha competenze normative, tecniche, di controllo e vigilanza, di
proposta e sanzionatorie... Inoltre, ha poteri di vigilanza sulle modalità di
distribuzione dei prodotti, inclusa la pubblicità, e sulla loro conformità alle
prescrizioni di legge, ma anche sull’applicazione della normativa vigente sulla
propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica.
Si tratta di un’autorità di garanzia predisposta al fine di svolgere il duplice compito di
assicurare la corretta competizione degli operatori e di tutelare i consumi di libertà
fondamentali dei cittadini.
Comitati REgionali per le COMunicazioni. Con l’istituzione dell’AGCOM sono stati creati
anche organi come i Comitati REgionali per le COMunicazioni (CORECOM), facenti
parte dell’ordinamento regionale e aventi funzioni tipiche dell’AGCOM: funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione... Di norma sono composti
da cinque membri e sono finanziati dalle regioni per svolgere i compiti legati a
specifiche esigenze regionali.
Corte dei Conti. 2
Anche la Corte dei Conti partecipa al controllo della RAI (art. 100 della
Costituzione e art.2 delle Legge n.668/1998), esercitando un controllo successivo sulla
gestione dell’attività finanziaria complessivamente considerata. Essa ha il potere e la
facoltà di chiedere informazioni al Dipartimento delle Comunicazioni del Ministero
dello Sviluppo Economico. Inoltre, riferisce al Parlamento i risultati della sua attività di
controllo.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato. L’Autorità garante della concorrenza
e del mercato ha competenze generali relative all’applicazione della normativa
antitrust (Legge n.287 del 1990) in materia di telecomunicazioni, radiotelevisione ed
editoria (compresa la pubblicità ingannevole). Agisce con il parere dell’AGCOM e svolge
un’attività di controllo del rispetto del pluralismo, che si configura come l’assenza di
posizioni dominanti (secondo quanto disposto dalla Legge n.249 del 1997 e dal Testo
Unico Radiotelevisivo, D.Lgs. n. 177/2005): la sua attenzione si concentra sul garantire la
concorrenza nel mercato e sanzionare qualsiasi forma di posizione dominante che
minacci il pluralismo.
Competenze della regione. L’articolo 117, 1° e 3° comma, della nostra Costituzione dice:
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative all’ordinamento
della comunicazione”. Ciò significa che la regione ha un potere legislativo concorrente in
tema di ordinamento della comunicazione. La regione ha infatti un forte potere
legislativo per l’emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, ma ha anche
un forte potere amministrativo: gli organi della Regione, della Provincia o degli enti
locali hanno infatti la competenza di rilascio dei provvedimenti abilitativi necessari
per l’accesso ai siti previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per
l’installazione di reti ed impianti.
Il Servizio Pubblico Radiotelevisivo. Il Servizio Pubblico Radiotelevisivo costituisce una
componente fondamentale del sistema informativo del nostro ordinamento: si tratta del
pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la
complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria.
Perciò è il pubblico servizio affidato a una società che lo svolge sulla base di un
contratto nazionale di servizio, stipulato con il Ministero dello Sviluppo Economico
(Dipartimento per le Comunicazioni), e di contratti di servizio regionali e provinciali,
2 Organo dello Stato presente in vari ordinamenti giuridici con funzioni giurisdizionali e
amministrative, di controllo o vigilanza in materia fiscale sulle entrate e sulle spese
pubbliche all'interno del bilancio dello Stato.
stipulati con le Province autonome di Trento e Bolzano (contratti rinnovati ogni 3 anni).
La Corte Costituzionale, nelle sentenze n.155 e n.284 del 2002, ha stabilito che la
liberalizzazione del mercato radiotelevisivo, cioè l’eliminazione del monopolio statale,
non fa venir meno il ruolo del Servizio Pubblico Radiotelevisivo, il quale è garantito da
un concessionario che opera nell'ambito pubblico per assicurare l'informazione, la
diffusione della cultura e la partecipazione dei cittadini. Questo intervento sottolinea
perciò l'importanza del servizio pubblico nel contesto della libertà di mercato e del
diritto alla conoscenza e alla partecipazione dei cittadini.
La storia della RAI. La RAI (Radio Audizione Italiane) nasce nel 1924 e, dal 3 gennaio
1954, con l’introduzione in Italia della TV, si trasforma definitivamente in RAI
radiotelevisione italiana. Nella seconda metà degli anni Settanta, iniziano a
moltiplicarsi emittenti private che trasmettono a livello locale, anche se prive di
autorizzazione: i conseguenti numerosi giudizi penali aventi a oggetto i reati di
attivazione di impianti di diffusione via etere di programmi radiofonici o televisivi in
ambito locale, determinano l’ennesimo intervento della Corte Costituzionale in
materia radiotelevisiva. Questa volta, però, pur riconoscendo ancora il legittimo
monopolio statale per le trasmissioni a livello nazionale, ne riconosce l’illegittimità a
livello locale: tale decisione ha dunque rivoluzionato l’etere, rompendo il monopolio
totale di cui la RAI aveva goduto dal secondo dopoguerra.
Nonostante ciò, il legislatore non promulgò alcuna legge relativa al riassetto televisivo e,
in breve tempo, si viene a creare un clima insostenibile che determina la tendenza
sempre maggiore dei canali locali a fondersi in un unico gruppo e a trasmettere
contemporaneamente gli stessi programmi nelle loro regioni d’appartenenza,
effettuando così una specie di trasmissione a livello nazionale, nonostante l’utilizzo di
un segnale diffuso solo a livello locale. I pretori di Roma e Torino e il tribunale di Roma
cercarono di impedire ai tre gruppi, Canale 5, Italia 1, Rete 4 e i gruppi a loro collegati di
trasmettere a livello ultra locale, rivolgendosi alla Corte Costituzionale. In realtà, l’era
del duopolio pubblico-privato era già iniziata, anche se al privato mancava ancora la
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