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Regole per l'attivazione di servizi di comunicazione

Il Ministero, entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, e può disporre la sospensione dell'attività.

Le imprese titolari di amministrazione sono tenute ad essere iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC).

Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a 20 anni e sono rinnovabili. Un'autorizzazione generale può essere anche ceduta a terzi, previa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Un operatore, per poter attivare la propria attività di servizi di comunicazione, ha bisogno, oltre all'autorizzazione generale, anche delle frequenze necessarie per poter consentire il servizio di telecomunicazione. Queste frequenze vengono richiamate nell'ambito del provvedimento abilitativo di autorizzazione generale, oppure vengono concesse dall'autorità del Ministero attraverso specifiche.

confessioni di diritti individuali d'uso. Questi diritti individuali d'uso hanno una durata adeguata al tipo di servizio, mai maggiore alla durata dell'autorizzazione generale. Di seguito, le condizioni generali che l'operatore è tenuto a rispettare:
  • deve contribuire al finanziamento del servizio universale;
  • garantire l'interoperabilità dei servizi e interconnessioni delle reti e gli obblighi di accesso alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica;
  • garantire l'accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utenza finale;
  • garantire la protezione dei dati personali;
  • rispettare le norme sulla tutela dei consumatori;
  • assicurare le prestazioni ai fini di giustizia sin dall'inizio dell'attività.
Il codice delle comunicazioni elettroniche - decreto legislativo 259/2003 Il Codice delle comunicazioni elettroniche garantisce la tutela dei diritti didiritto di iniziativa economica delle imprese nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è considerata di interesse generale e libera. Tuttavia, questi diritti di libertà possono essere limitati solo per esigenze di difesa e sicurezza dello Stato, protezione civile, sanità pubblica, tutela dell'ambiente, riservatezza e protezione dei dati personali, come stabilito da specifiche disposizioni di legge o normative. La disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ha lo scopo di salvaguardare diversi diritti, tra cui: - Libertà di comunicazione (articolo 15): il codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, così come il diritto di iniziativa economica delle imprese nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica. - Accesso alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica (articolo 16): tutti hanno il diritto di accedere alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica, a meno che non vi siano motivi giustificati per limitare o sospendere tale accesso. - Riservatezza delle comunicazioni (articolo 17): le comunicazioni elettroniche sono considerate confidenziali e devono essere protette da intercettazioni o accessi non autorizzati. - Protezione dei dati personali (articolo 18): i dati personali degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica devono essere trattati in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali. - Tutela dei minori e della dignità umana (articolo 19): le reti e i servizi di comunicazione elettronica devono essere progettati e gestiti in modo da garantire la tutela dei minori e la dignità umana. - Accessibilità dei servizi di comunicazione elettronica (articolo 20): i servizi di comunicazione elettronica devono essere accessibili a tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità fisiche o cognitive. - Tutela dei consumatori (articolo 21): i consumatori hanno diritto a informazioni chiare e trasparenti sui servizi di comunicazione elettronica offerti, nonché a misure di protezione contro pratiche commerciali sleali o abusive. - Cooperazione internazionale (articolo 22): l'Italia promuove la cooperazione internazionale nel settore delle comunicazioni elettroniche, al fine di garantire l'interoperabilità delle reti e dei servizi a livello internazionale.

diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, da parte dei singoli e delle imprese, nel settore delle comunicazioni elettroniche;

fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del codice;

segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica (articolo 15): sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da normativa regolamentare;

libertà di iniziativa economica (articolo 41), garantendo un accesso al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica secondo i criteri di obbiettività, trasparenza, non discriminazione e

La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto dei principi di liberacircolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di libertà di comunicazione, segretezza delle comunicazioni anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

A garanzia dei diritti di libertà, possono essere imposti obblighi alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, secondo i principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

→ I provvedimenti riguardanti l'accesso o

attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto dell'Unione europea.attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali. Vediamo gli obiettivi principali del Codice:
  • Promuovere l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie, e trasparenti, nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica.
  • Garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private.
  • Garantire l'osservanza degli obblighi dell'autorizzazione generale (ricorda: ogni operatore per iniziare la sua attività deve fornirsi dell'autorizzazione generale che viene rilasciata solo se si hanno i requisiti necessari).
  • Garantire la fornitura del servizio universale, senza distorsione della concorrenza.
  • Promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare quelli larga banda tecnologicamente avanzati.

avanzati e la loro diffusione sul territorio nazionale sempre rispettando i principi in materia di concorrenza.

Garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, disponibile sul territorio nazionale e di esclusiva titolarità a Telecom Italia, assicurando concorrenza e vantaggi per i consumatori; così che ci possa essere uno scambio telefonico tra un cliente di operatore A e un cliente di operatore B, se non ci fosse questo accesso alle reti gli operatori non potrebbero garantire il servizio. È importante anche l'interconnessione tra le reti.

Garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti.

Garantire il rispetto di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una tecnologia. Un operatore non può imporre

L'uso di una tecnologia sul mercato che debba obbligatoriamente essere adottata dagli altri operatori. Esistono delle misure utili da adottare per favorire la concorrenza. Il Ministero e l'AGCOM promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e dei servizi correlati, e lo fa in questo modo:

  • assicurando che gli utenti, compresi disabili, conservino la facoltà di scelta di poter individuare l'operatore più gradito, per prezzo e qualità;
  • garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza, incoraggiando investimenti efficienti in materia di telecomunicazioni, promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi;
  • incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse della numerazione;
  • rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica.
di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo; adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la libera negoziazione tra gli operatori, avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda; incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti trans europee e l'interoperabilità dei servizi; garantendo che non ci siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; collaborando con le autorità nazionali di regolamentazione degli altri stati appartenenti all'unione europea e con la commissione europea in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente del codice delle comunicazioni elettroniche. In che modo il Ministero e l'Autorità promuovonogli interessi dei cittadini?
  • garantendo a tutti i cittadini l'accesso al servizio universale;
  • garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori;
  • contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;
  • promuovendo la diffusione di informazioni chiare: trasparenza delle tariffe e delle condizioni d'uso dei servizi;
  • garantendo il diritto all'informazione.
Il codice delle comunicazioni elettroniche: GLOSSARIO

Reti di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica è un insieme di dispositivi, canali trasmissivi e procedure mediante il quale due terminali d'utente remoti collegati alla rete, possono scambiarsi informazioni. Sono sistemi di trasmissione che consentono di trasmettere segnali:

  • via cavo, via radio;
  • a mezzi di fibre ottiche o altri mezzi elettromagnetici;
  • reti satellitari, reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di

circuito o di pacchetto compresa internet);

reti utilizzate per la diffusione circolari di programmi televisivi e sonori;

sistemi di trasporto della corrente elettrica;

reti televisive via cavo.

Rete pubblica di comunicazione: è

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A.A. 2023-2024
42 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher arriprz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione, dell'accesso e delle telecomunicazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Guglielmo Marconi di Roma o del prof Cuomo Gennaro Paolo.