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Regole per l'attivazione di servizi di comunicazione
Il Ministero, entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, e può disporre la sospensione dell'attività.
Le imprese titolari di amministrazione sono tenute ad essere iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC).
Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a 20 anni e sono rinnovabili. Un'autorizzazione generale può essere anche ceduta a terzi, previa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Un operatore, per poter attivare la propria attività di servizi di comunicazione, ha bisogno, oltre all'autorizzazione generale, anche delle frequenze necessarie per poter consentire il servizio di telecomunicazione. Queste frequenze vengono richiamate nell'ambito del provvedimento abilitativo di autorizzazione generale, oppure vengono concesse dall'autorità del Ministero attraverso specifiche.
confessioni di diritti individuali d'uso. Questi diritti individuali d'uso hanno una durata adeguata al tipo di servizio, mai maggiore alla durata dell'autorizzazione generale. Di seguito, le condizioni generali che l'operatore è tenuto a rispettare:- deve contribuire al finanziamento del servizio universale;
- garantire l'interoperabilità dei servizi e interconnessioni delle reti e gli obblighi di accesso alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica;
- garantire l'accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utenza finale;
- garantire la protezione dei dati personali;
- rispettare le norme sulla tutela dei consumatori;
- assicurare le prestazioni ai fini di giustizia sin dall'inizio dell'attività.
diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, da parte dei singoli e delle imprese, nel settore delle comunicazioni elettroniche;
fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del codice;
segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica (articolo 15): sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da normativa regolamentare;
libertà di iniziativa economica (articolo 41), garantendo un accesso al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica secondo i criteri di obbiettività, trasparenza, non discriminazione e
La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto dei principi di liberacircolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di libertà di comunicazione, segretezza delle comunicazioni anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
A garanzia dei diritti di libertà, possono essere imposti obblighi alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, secondo i principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
→ I provvedimenti riguardanti l'accesso o
attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto dell'Unione europea.attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali. Vediamo gli obiettivi principali del Codice:- Promuovere l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie, e trasparenti, nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica.
- Garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private.
- Garantire l'osservanza degli obblighi dell'autorizzazione generale (ricorda: ogni operatore per iniziare la sua attività deve fornirsi dell'autorizzazione generale che viene rilasciata solo se si hanno i requisiti necessari).
- Garantire la fornitura del servizio universale, senza distorsione della concorrenza.
- Promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare quelli larga banda tecnologicamente avanzati.
avanzati e la loro diffusione sul territorio nazionale sempre rispettando i principi in materia di concorrenza.
Garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, disponibile sul territorio nazionale e di esclusiva titolarità a Telecom Italia, assicurando concorrenza e vantaggi per i consumatori; così che ci possa essere uno scambio telefonico tra un cliente di operatore A e un cliente di operatore B, se non ci fosse questo accesso alle reti gli operatori non potrebbero garantire il servizio. È importante anche l'interconnessione tra le reti.
Garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti.
Garantire il rispetto di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una tecnologia. Un operatore non può imporre
L'uso di una tecnologia sul mercato che debba obbligatoriamente essere adottata dagli altri operatori. Esistono delle misure utili da adottare per favorire la concorrenza. Il Ministero e l'AGCOM promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e dei servizi correlati, e lo fa in questo modo:
- assicurando che gli utenti, compresi disabili, conservino la facoltà di scelta di poter individuare l'operatore più gradito, per prezzo e qualità;
- garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza, incoraggiando investimenti efficienti in materia di telecomunicazioni, promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi;
- incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse della numerazione;
- rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica.
- garantendo a tutti i cittadini l'accesso al servizio universale;
- garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori;
- contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;
- promuovendo la diffusione di informazioni chiare: trasparenza delle tariffe e delle condizioni d'uso dei servizi;
- garantendo il diritto all'informazione.
Reti di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica è un insieme di dispositivi, canali trasmissivi e procedure mediante il quale due terminali d'utente remoti collegati alla rete, possono scambiarsi informazioni. Sono sistemi di trasmissione che consentono di trasmettere segnali:
- via cavo, via radio;
- a mezzi di fibre ottiche o altri mezzi elettromagnetici;
- reti satellitari, reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di
circuito o di pacchetto compresa internet);
reti utilizzate per la diffusione circolari di programmi televisivi e sonori;
sistemi di trasporto della corrente elettrica;
reti televisive via cavo.
Rete pubblica di comunicazione: è