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RAI- SERVIZIO PUBBLICO

Il sistema radiotelevisivo italiano è misto, composto da un soggetto pubblico (RAI) e

operatori privati. La RAI, concessionaria del servizio pubblico, è una società per azioni che

opera secondo un contratto quinquennale con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Questo contratto definisce diritti, obblighi e finalità di interesse pubblico per la produzione e

diffusione di contenuti audiovisivi, radiofonici e multimediali su tutte le piattaforme.

La RAI, in quanto servizi pubblico, deve garantire:

-​ Pluralismo informativo, includendo anche contenuti culturali, religiosi e di minor

interesse ma rilevanti per la collettività.

-​ Copertura integrale del territorio nazionale per la diffusione dei segnali radio e TV.

-​ Ore dedicate all’educazione, informazione, formazione e promozione culturale, con

particolare attenzione alle opere artistiche e audiovisive di qualità.

-​ Accesso paritario alla programmazione per partiti politici, gruppi sociali, confessioni

religiose e minoranze linguistiche, specialmente nelle regioni a statuto speciale.

-​ Produzione e trasmissione di contenuti per l’estero, valorizzando cultura e lingua

italiane.

-​ Trasmissioni rivolte a minori e conservazione degli archivi storici.

-​ Rispetto dei limiti pubblicitari e delle normative tecnologiche digitali.

-​ Servizi interattivi digitali e misure di tutela per persone con disabilità sensoriali.

Il finanziamento principale della RAI proviene dal canone, che deve essere utilizzato

esclusivamente per interesse pubblico. La RAI è inoltre tenuta a destinare almeno il 15% dei

ricavi annui alla produzione di opere europee.

La governance della RAI è gestita da un Consiglio di Amministrazione di sette membri

nominati tra Parlamento, Governo e dipendenti. Il CdA approva piani, bilanci e garantisce il

rispetto del contratto di servizio pubblico. Il presidente del CdA viene scelto tra i consiglieri

con l’approvazione della Commissione parlamentare di vigilanza. L’Amministratore Delegato,

nominato dal CdA, gestisce l’attività operativa secondo le direttive del CdA. Il Collegio

Sindacale controlla la regolarità amministrativa e contabile. Questa struttura assicura

trasparenza e controllo pubblico, in linea con la missione di servizio pubblico della RAI.

TELECOMUNICAZIONI E COMUNICAZIONI

ELETTRONICHE

La Costituzione italiana non contiene articoli specifici che disciplinano in modo diretto e

dettagliato le telecomunicazioni o le comunicazioni elettroniche (come Internet, telefonia, reti

digitali). Tuttavia, ci sono principi costituzionali fondamentali che si applicano anche a questo

settore:

-​ l’art. 15 garantisce la libertà e la segretezza delle comunicazioni,

-​ l’art. 21 tutela la libertà di espressione con ogni mezzo, inclusi quelli elettronici

-​ l’art. 117 attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nella regolamentazione delle

comunicazioni.

Codice delle comunicazioni elettroniche

Il Codice delle comunicazioni elettroniche è il decreto legislativo n. 259/2003, che regola tutti

i servizi di comunicazione elettronica in Italia (telefono, Internet, radio, TV). Tra gli obiettivi

principali ci sono la libertà di comunicazione, la tutela degli utenti, la promozione della

concorrenza, l’accesso universale e l’uso efficiente delle risorse. È fondamentale per

garantire un sistema di telecomunicazioni moderno, sicuro e accessibile.

Principi principali del servizio universale

I principi principali del servizio universale secondo il Codice delle Comunicazioni Elettroniche

sono:

1.​ Accessibilità e continuità: il servizio universale deve essere disponibile sempre e in

modo affidabile in tutto il territorio italiano, anche nelle zone più difficili da

raggiungere.

2.​ Qualità del servizio: il servizio deve rispettare dei livelli minimi di qualità stabiliti

dalla legge o dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), così che

tutti possano usarlo bene.

3.​ Costo ragionevole: i prezzi del servizio devono essere accessibili e sostenibili per

tutti, per evitare che qualcuno non possa permetterselo.

4.​ Neutralità tecnologica: il servizio può essere fornito con qualsiasi tecnologia, senza

preferenze per una tecnologia particolare.

5.​ Finanziamento e obblighi per gli operatori: gli operatori scelti per offrire il servizio

universale devono garantire la copertura anche se non è conveniente dal punto di

vista economico. Se serve, i costi possono essere divisi tra tutti gli operatori, così

non pesa solo su uno.

6.​ Controllo dell’Autorità (AGCOM): l’AGCOM controlla che il servizio universale

funzioni correttamente, che i costi siano giusti e che la qualità sia rispettata.

Codice della privacy

Il Codice della Privacy italiano e il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali

(GDPR) hanno un ruolo fondamentale nel garantire la tutela dei dati personali degli utenti

che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come telefonia, internet, email e

messaggistica. Queste normative stabiliscono che i dati personali raccolti dagli operatori

devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente e impongono che il trattamento

dei dati sia limitato agli scopi specifici e legittimi necessari per fornire il servizio richiesto,

come ad esempio gestire la connessione, la fatturazione, garantire la sicurezza della rete e

prevenire abusi o frodi.

Conservazione dei dati per finalità di repressione dei reati

I dati di traffico sono le informazioni tecniche sulle comunicazioni elettroniche, come numeri

chiamati, durata della chiamata, indirizzi IP, orari e localizzazione. La legge italiana prevede

che gli operatori di comunicazione elettronica conservino questi dati tecnici delle

comunicazioni per un certo periodo di tempo, così da aiutare le autorità nella lotta contro i

reati. Questi dati però sono accessibili solo con autorizzazioni legali e devono essere trattati

nel rispetto della privacy.

ORGANI DI GOVERNO DEL SISTEMA

DELL’INFORMAZIONE

Nell'ordinamento italiano, la gestione e il monitoraggio degli aspetti disciplinari legati

all'informazione sono affidati a diversi organi istituzionali, che garantiscono il rispetto dei

principi fondamentali e la tutela dell'interesse pubblico nel campo dell'informazione e della

radiotelevisione. Questi organi sono:

-​ Autorità di Governo e vari Ministeri: hanno poteri specifici e devono spesso

trasmettere comunicazioni urgenti di interesse pubblico (es. durante il COVID).

L’autorità di governo utilizza principalmente la RAI, emittente di servizio pubblico, e

può coinvolgere altri operatori radiotelevisivi.

-​ Ministero dell’Impresa e del Made in Italy: negozia accordi internazionali, regola i

rapporti con la RAI, gestisce il servizio universale delle telecomunicazioni.

-​ Ministero dell’Economia e delle Finanze: è azionista di controllo della RAI, nomina

l’amministratore delegato e vigila sulla gestione economica.

-​ AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni): è un organo istituito nel

1997, che regola e controlla radiotelevisione, telecomunicazioni e media, garantendo

pluralismo, concorrenza e tutela dei consumatori. È composto a sua volta da 4

organi: il presidente, il consiglio e due commissioni, quella delle infrastrutture e reti e

quella sui servizi e prodotti.

-​ Antitrust: opera in collaborazione con l’AGCOM e previene abusi di posizione

dominante e pratiche anticoncorrenziali.

-​ Corte dei Conti: controlla la gestione finanziaria della RAI e riferisce al Parlamento i

risultati.

-​ Commissione parlamentare: ha poteri di indirizzo, vigilanza, consulenza,

informazione e ispezione sulla RAI.

-​ CORECOM (Comitati regionali per le comunicazioni): sono organi delegati

dell’AGCOM a livello regionale che hanno funzioni di governo, garanzia e controllo

sulle comunicazioni nelle rispettive regioni.

ACCESSO AI DOCUMENTI DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

Il diritto di accesso agli atti amministrativi rappresenta un principio cardine per la trasparenza

e la partecipazione democratica alla vita pubblica. Sancito dalla legge 241/1990, consente ai

cittadini di prendere visione e ottenere copia dei documenti detenuti dalla pubblica

amministrazione, garantendo così il diritto degli interessati di accedere ai documenti rilevanti

della propria sfera giuridica.

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di

detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. La pubblica

amministrazione deve fare di tutto per soddisfare la richiesta da parte del cittadino di

accedere al documento amministrativo, ma laddove ci siano dei problemi si può avvalere del

potere di differimento.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita attraverso la visione e

l’estrazione di copia degli stessi secondo i limiti e le indicazioni della legge 241/90. L’esame

dei documenti è gratuito, mentre per avere copia è richiesto solo il rimborso dei costi di

riproduzione, bollo e spese di ricerca o visura. La richiesta deve essere motivata e

presentata alla Pubblica Amministrazione che ha prodotto o conserva stabilmente il

documento. La Pubblica Amministrazione può rifiutare, limitare o differire l’accesso, ma solo

per motivi legittimi previsti dalla legge (come segreto di Stato, dati sensibili, ecc.) e deve

sempre motivare la decisione.

Ci sono due modalità di accesso ai documenti amministrativi, quello informale e formale, per

garantire il diritto di accesso nel modo più semplice possibile, ma anche tutelare altri diritti

(come la privacy) quando necessario:

-​ accesso informale: è veloce e senza formalità burocratiche, usato quando non ci

sono controinteressati (cioè nessuno può subire un danno dalla divulgazione del

documento).

-​ accesso formale: si usa in presenza di controinteressati o quando la PA lo ritiene

necessario ed è un accesso più complesso con procedure scritte e formali per

proteggere altri diritti.

Diritto di accesso civico

Il diritto di accesso civico, introdotto dal D.Lgs. n. 33/2013, serve a garantire trasparenza e

controllo dei cittadini sull'operato della Pubblica Amministrazione, anche senza un interesse

personale diretto.

Esistono due forme di accesso civico:

-​ Accesso civico semplice: ossia diritto di richiedere documenti, dati o informazioni

che la Pubblica Amministrazione è obbligata a pubblicare, ma non lo ha fatto.

(Esempio chiedere l’elenco degli incarichi esterni di un Comune).

-​ Accesso civico generalizzato (FOIA): diritto di accedere a qualsiasi documento o

dato detenuto dalla PA, anche

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher susannaprt di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione, dell'accesso e delle telecomunicazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Guglielmo Marconi di Roma o del prof Cuomo Gennaro Paolo.
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