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Effetti della separazione

La legge, nel disciplinare gli effetti della separazione giudiziale fra i coniugi, si riferisce esclusivamente ai rapporti tra loro ed in particolare al mantenimento di un coniuge in favore dell'altro, cui non sia addebitata la separazione e che non abbia adeguati redditi propri, oppure alla somministrazione degli alimenti nei confronti del coniuge che versa in uno stato di bisogno. (art.156 c.c). Nulla è previsto invece con riguardo ai rapporti personali. Si ritiene che, a seguito della separazione giudiziale o consensuale, in linea di massima restano sospesi tra i coniugi doveri derivanti dal matrimonio. In particolare modo, venendo a meno la coabitazione e la convivenza, si affievoliscono i doveri di fedeltà, assistenza morale e collaborazione, pur restando a carico dei coniugi il dovere di reciproco rispetto. Quanto ai figli, i doveri genitoriali restano immutati. Tuttavia permane per i coniugi l'obbligo di assistenza patrimoniale. All'obbligo

reciproco di contribuire ai bisogni della famiglia, in proporzione alle proprie sostanze ed alla capacità di lavoro, si sostituisce l'obbligo di mantenimento a vantaggio del coniuge cui non si addebitata la separazione, qualora lo stesso non abbia adeguati redditi propri. Il dovere di contribuzione, in caso di separazione, si trasforma, nei confronti del coniuge economicamente debole, in un assegno di mantenimento (art.156). L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Le condizioni alle quali è subordinato il diritto di mantenimento ed il suo concreto ammontare attengono alla sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi. Qualora il coniuge disponga di mezzi che gli consentono di mantenere lo stesso tenore di vita, non può essere imposto alcun assegno di mantenimento a carico dell'altro, qualunque sia la consistenza dei suoi redditi e del suo patrimonio. Tuttavia i

Profondi mutamenti che hanno interessato la disciplina dell'assegno divorzile, segnano l'abbandono del parametro del tenore di vita coniugale quale criterio funzionale a determinare la spettanza e la misura, non hanno interessato il profilo del mantenimento del coniuge separato che continua ad essere governato da tale principio (riferimento al tenore di vita).

Al fine della determinazione dell'assegno di mantenimento bisogna tener conto anche di qualsiasi utilità disponibile da parte di entrambi. In particolare il giudice dovrà considerare il valore da attribuirsi al godimento della casa familiare. È importante precisare che, come previsto dall'ordinamento nettamente prevalente, il giudice può disporre l'assegnazione della casa familiare a favore del coniuge non proprietario qualora costui conviva con i figli minori o maggiorenni non autosufficienti.

Il giudice inoltre dovrà tener conto di altri parametri non prettamente

economiche, quali l'età, la salute e soprattutto la capacità di lavoro, ovvero l'attitudine del coniuge a provvedere al proprio mantenimento. L'articolo 5 quindi prevede la somministrazione dell'assegno di mantenimento alla circostanza che il coniuge beneficiario non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento ma conserva, solo qualora versi in uno stato di bisogno, quello agli alimenti. Lo stato di bisogno presuppone l'incapacità a provvedere alle fondamentali esigenze di vita; mentre il mantenimento consiste nella prestazione di tutto quanto risulti necessaria alla conservazione del tenore di vita goduto. La prestazione degli alimenti può aversi, dunque, allorquando si ravvisi uno stato di totale carenza di mezzi di sostentamento, unitamente all'impossibilità di trovare un adeguato lavoro con riferimento alle attitudini.alle condizioni fisiche, all'età e alla posizione sociale del alimentando. La perdita del diritto al mantenimento non è la sola conseguenza derivante dall'addebito della separazione: il coniuge alla quale è stata addebitata la separazione perde infatti diritti successori inerenti allo Stato matrimoniale. Egli può essere titolare unicamente di un assegno vitalizio commisurato alle sostanze ereditarie. Il coniuge separato con addebito ha il diritto alla pensione di reversibilità, sempre a condizione che fosse titolare dell'assegno alimentare.

DIVORZIO

La riforma del 1970, ha introdotto nel nostro ordinamento lo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tuttavia il legislatore non utilizza il termine divorzio; Si utilizzano piuttosto, espressioni come 'scioglimento del matrimonio' con cui ci si riferisce alla morte del coniuge o dichiarazione di morte presunta, oppure si utilizza

l’espressione <i>cessazione degli effetti civili</i>. La disciplina del divorzio resta tutt’ora collocata fuori dal tessuto del <b>codice civile</b>, quasi si trattasse di un corpo estraneo al matrimonio. Prima del 1970 il matrimonio si scioglieva solo per morte. Nel 1974 fu indetto un referendum abrogativo sulla legge del divorzio del 1970, ma ciò nonostante la legge non venne abrogata. Nel 1887 c’è stata una grande modifica sulla legge del 1970 riguardante la brevità di tale procedure. Le cause del divorzio sono tassative. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando accerta che la comunione materiale e spirituale tra coniugi non può essere mantenuta o ricostruita per l’esistenza di una delle cause previste nell’articolo 3 c.c. Nel nostro ordinamento non è disciplinato il divorzio consensuale, nel senso che la sola volontà delle parti,

diversamente da quanto accade in sede di separazione, non è sufficiente per conseguire lo scioglimento del matrimonio dovendo necessariamente ricorrere una delle cause previste dalla legge.

Articolo tre stabilisce che il divorzio può essere domandata da uno dei coniugi quando sia stata pronunciata la separazione giudiziale oppure sia stata omologata la separazione consensuale.

Affinché sia pronunciata la sentenza di divorzio è inoltre necessario che il giudice accerti che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno 12 mesi in caso di separazione giudiziale e da sei mesi in caso di separazione consensuale.

I coniugi che intendono sciogliere il loro matrimonio sono tenuti ad intraprendere due separati giudizi: prima quello della separazione e successivamente quello del divorzio.

L'articolo tre raggruppa una serie di ipotesi che, in ragione della condanna di uno dei coniugi in sede penale, legittimano direttamente la proposizione della domanda di divorzio.

Divorzio dell'altro coniuge. Qui la causa delloscioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio si giustifica o per l'eccessivalunghezza della pena detentiva alla quale uno dei coniugi è stato condannato, o per il particolare reato commesso, situazioni entrambi che rendono di per sé assai difficile il mantenimento o la ricostituzione del consorzio familiare; tant'è che solo il coniuge non condannato è legittimato a domandare il divorzio.

Condizione comune alle diverse ipotesi è che la condanna sia avvenuta dopo la celebrazione.

Il divorzio non ha come causa solo la separazione; Sono dunque cause di scioglimento del matrimonio le condanne:

  1. All'ERGASTOLO ovvero ad una pena superiore a 15 anni per uno o più delitti non colposi. L'ergastolo inoltre comporta automaticamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale, qualunque sia la vittima.
  2. Qualsiasi pena detentiva per delitti come incesto,

violenza carnale, atti di libidine, delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, delitti contro la libertà individuale, Delitti contro la libertà personale ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento 51 favoreggiamento della prostituzione.

A qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge di un figlio.

A qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne per delitti come lesione personale, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli.

Nel rispetto del principio di uguaglianza giuridica fra coniugi, di cui uno sia straniero, la circostanza che quest'ultimo attenga all'estero sentenza di annullamento scioglimento del matrimonio o ancora contragga nuovo matrimonio, legittima il coniuge italiano a proporre direttamente domanda di divorzio. L'articolo tre inoltre prevede come ulteriore causa di scioglimento o cessazione degli effetti civili.

del matrimonio, la sua inconsumazione. La riforma del 1987 aveva aggiunto come ulteriore causa di divorzio, il passaggio ingiudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso; prima del 2016 in caso direttificazione del sesso era automatico il divorzio. il legislatore aveva disposto che la rettificazione del sesso determinava lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. La legge del 2016 ha stabilito che alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessare gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. MEZZI STA-GIUDIZIALI La legge del 2014 ha previsto due nuove modalità di conseguire la separazione e il divorzio, che operano, anziché attraverso i provvedimenti giudiziali, per il tramite di una

negoziazione assistita da avvocati, oppure in forza di accordi raggiunti dai coniugi davanti al sindaco nella sua qualità di ufficiale dello stato civile. E quindi consentito ai coniugi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, di raggiungere fuori dal processo in forza di un atto di autonomia privata la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, lo scioglimento del matrimonio ovvero la modifica delle condizioni di separazione divorzio.

Ai fini della separazione è sufficiente il consenso dei coniugi, mentre i fini del divorzio occorre che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno 12 mesi per la separazione giudiziale e da oltre sei mesi nel caso di separazione consensuale. In particolare l'articolo sei prevede la possibilità per i coniugi di stipulare una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, mediante un procedimento che si differenzia a seconda che gli interessati non abbiano,

o abbiano, figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti. Nel primo caso
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
107 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JL3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Toti Barbara.