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Elementi oggettivi e soggettivi del fatto illecito

L'altro elemento oggettivo indispensabile è che il danno sia conseguenza immediata e diretta di un fatto o un atto, secondo quanto normalmente accade (artt.1223 e 2056). Non si considerano conseguenza immediata e diretta i danni che derivano da circostanze eccezionali cioè tali da fuoriuscire dalla normale prevedibilità statistica e da non essere quindi ragionevolmente prevedibili (Quando si verificano, il rapporto causale che lega il danno all'evento che ha innescato la vicenda è interrotto, a causa di un altro evento che ha dato un indirizzo diverso allo svolgersi delle cose).

2.4 L'imputabilità

Primo elemento soggettivo del fatto illecito è che l'evento produttivo del danno sia imputabile a una persona che in quel momento sia capace di intendere e di volere, dotata di capacità naturale (art.2046). Se è incapace naturale ha un sorvegliante e l'obbligo risarcitorio grava su quest'ultimo a meno che non

dimostri di non aver potuto impedire il fatto e di essersi comportato con diligenza (art.2047). Merita un'attenzione particolare il caso degli illeciti compiuti dal minorenne: 1. Se ha la capacità naturale è personalmente responsabile e deve quindi risarcire il danno che ha prodotto con il proprio patrimonio e la responsabilità si estende ai genitori. La responsabilità si estende anche agli insegnanti solo nel periodo in cui è soggetto alla loro sorveglianza e ne sono esenti se dimostrano di non aver potuto impedire il fatto avendolo sorvegliato con la necessaria attenzione (art.2048). 2. Se si tratta di un bambino piccolo ancora privo della capacità naturale la responsabilità ricade sui suoi genitori e su chi stava sorvegliando il bimbo in quel momento che sono esenti dalla responsabilità se dimostrano di non aver potuto impedire il fatto avendolo sorvegliato con la dovuta attenzione (art.2047). 2.5 La colpa e il dolo L'altro

elemento soggettivo del fatto illecito è costituito dalla colpa o dal dolo. Si dice che l'atto è colposo quando è compiuto con negligenza, imprudenza e imperizia, ma le conseguenze dannose che ne derivano non corrispondono alla volontà di chi agisce e sono una conseguenza dell'azione. Si dice che il danno è doloso quando invece la persona lo compie con la volontà di nuocere. Di regola ai fini della risarcibilità del danno e del suo ammontare è indifferente se chi agisce è in colpa o in dolo, è un'ovvia conseguenza della funzione riparatoria del risarcimento del danno. La differenza tra colpa e dolo è essenziale nel diritto penale e anche se raramente rileva anche nel diritto civile. La colpa o il dolo devono essere dimostrati, dal danneggiato che pretende il risarcimento; ovviamente è più facile dimostrare la colpa che il dolo. Ci sono casi in cui c'è un'inversione

dell'onere della prova sulla colpa: se il danno è prodotto da un incapace di intendere o di volere oppure da un minorenne dotato di capacità naturale, il danneggiato non ha l'onere di provare la colpa dei genitori o degli altri eventuali responsabili indicati dagli artt. 2047 e 2048; grava invece su tutti questi l'onere di provare di non essere in colpa e di non aver potuto impedire il fatto.

La responsabilità oggettiva

La legge regola una serie di casi, in cui il soggetto cui è imputabile l'evento dannoso è obbligato a risarcirlo anche se il suo comportamento non è colposo né doloso: i casi di responsabilità oggettiva. I principali sono:

  1. responsabilità del datore di lavoro per i danni causati dai suoi dipendenti: il datore di lavoro è responsabile per tutti i danni causati a terzi dei quali sia responsabile un suo lavoratore subordinato, purché quest'ultimo li abbia prodotti
nell'esecuzione delle sue mansioni lavorative (art.2049). Qualora il lavoratore compia un atto illecito in dannodi terzi e le circostanze siano tali per cui debba risponderne personalmente alla sua responsabilità si affianca quella del suo datore di lavoro, senza che possa sottrarvisi; se date le circostanze non vi è responsabilità del lavoratore, è esclusa anche quella del datore di lavoro. 2. responsabilità per il danno prodotto da cose o da animali: chi utilizza nel proprio interesse una cosa o un animale è responsabile per tutti i danni che questi producono a terzi nel periodo di tempo in cui li ha in uso (artt.2050 e 2051). La responsabilità è esclusa se la persona che li utilizza nel proprio interesse dimostra che il fatto si è verificato per un caso fortuito (evento raro incontrollabile ed imprevedibile). 3. responsabilità per il danno prodotto nell'esercizio di un'attività pericolosa: chisvolge un'attività che sia pericolosa per sua natura o per il tipo di materie impiegate o di macchinari utilizzati è responsabile di tutti i danni causati a terzi, salvo dimostri di aver preso tutte le misure di sicurezza idonee a evitare il danno (previste dalla legge e quelle secondo ragionevole prudenza che dovevano essere adottate - art. 2050). 4. responsabilità per la circolazione di veicoli senza guida di rotaie: il proprietario e il conducente sono responsabili per danni prodotti dal veicolo, salvo dimostrino che non derivano da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, ma da un caso fortuito (art. 2054 c. 4°). 5. responsabilità per rovina di edificio: il proprietario di un edificio è responsabile per i danni causati dalla sua rovina, salvo dimostri che si tratta di danni derivanti non da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, ma da un caso fortuito (art. 2053). Per rovina si intende il vero e proprio crollo totale o parziale, ma anche altri danni causati dall'edificio in stato di pericolosità.

eventi minori.

6. responsabilità del fabbricante per i danni da prodotti difettosi: il fabbricante risponde per i danni causati ai consumatori dai suoi prodotti immessi in commercio che risultino insicuri a causa di difetti di fabbricazione o di progettazione (artt.102-107 d.lgs.206) e per tale ragione causino danni a persone o cose.

Il produttore è esente dalla responsabilità se dimostra che il prodotto non era destinato al commercio o non aveva il difetto quando era stato messo in circolazione o le conoscenze scientifiche/tecniche al momento in cui era stato messo in circolazione non permettevano ancora di considerarlo difettoso (art.118 d.lgs.206).

Sono risarciti secondo queste regole solo i danni che l'oggetto produce nel corso del suo funzionamento difettoso. Il danno derivante dal fatto che l'oggetto sia diventato privo di valore, poiché il difetto lo rende utilizzabile, è soggetto alle regole sulla responsabilità del venditore per i

vizidella cosa venduta. 4. Le conseguenze dell'atto illecito La principale conseguenza dell'atto illecito è il risarcimento del danno. Le categoria di danni risarcibili sono due: 1. Danni patrimoniali 2. Danni non patrimoniali: risarcibili solo nei casi determinati dalla legge (art.2059) e il loro ammontare non ha un preciso corrispondente in denaro. Le regole sul risarcimento del danno sono dettate dal codice a proposito della responsabilità contrattuale e sono espressamente estese (dall'art.2056) anche alla responsabilità extracontrattuale. 4.1 Il risarcimento del danno patrimoniale Il danno patrimoniale è di solito risarcito per equivalente in denaro. La somma è calcolata tenendo conto del danno emergente (perdita effettivamente subita dal danneggiato) e del lucro cessante (mancato guadagno). Deve anche essere risarcito il danno futuro, non ancora verificatosi, ma che è ragionevolmente certo che si verificherà in futuro anche se

al momento del compimento dell'atto illecito non era prevedibile. L'onere di provare l'ammontare del danno grava sul danneggiato. Il dannodanno patrimoniale può riguardare non soltanto i beni ma anche le persone. Il danneggiato ha diritto al risarcimento sia delle spese sostenute per curarsi, sia del mancato guadagno dovuto alla forza inattività calcolato in base al reddito di lavoro o al reddito dichiarato se si tratta di lavoro autonomo.

4.2 Il risarcimento del danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di un interesse strettamente attinente alla persona e quindi non ha un preciso corrispondente in denaro. Perciò è impossibile che il risarcimento sia un vero e proprio equivalente in denaro: la somma pagata per compensare la lesione di questi interessi, è più una riparazione che un risarcimento ed è determinata dal giudice in via per lo più equitativa. I danni non patrimoniali sono risarcibili nei

casi determinati per legge (art.2059). La regolazione del danno non patrimoniale alla persona ne è uscita radicalmente semplificata e sembra arrivata a un punto fermo, benché provvisorio. I principi fondamentali sono i seguenti: - i casi determinati dalla legge comprendono tutti quelli in cui il comportamento produttivo del danno ingiusto lede un diritto fondamentale della persona che sia espressione di valori garantiti dalla Costituzione e dal sistema internazionale di protezione dei diritti umani. La lesione deve essere di entità significativa e non irrisoria: occorre che sia tale da superare il livello di quanto appare ragionevolmente doveroso tollerare e che il pregiudizio che ne deriva sia serio e non futile. - Tutte le specie di danno non patrimoniale alla persona sono unificate in una sola categoria per evitare duplicazioni risarcitorie: il risarcimento dovrebbe coprire integralmente il danno subito dalla persona. - Il danneggiato ha l'onere di provarel'esistenza e la gravità del danno ma può anche farlo mediante presunzioni. - Dato che il danno non patrimoniale non può essere provato nel preciso ammontare, questo viene determinato dal giudice in via equitativa (artt.1226 e 2056). L'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale non esclude che al suo interno vi siano diverse sottospecie di danni (voci di danno): a) danno biologico: è definito dalla giurisprudenza di cassazione come una lesione temporanea o permanente della salute e dell'integrità fisica della persona che dà origine a una patologia suscettibile di accertamento medico-legale. È esercitato in misura uguale per tutti. Il suo ammontare varia solo con il variare della gravità della lesione, ed è calcolato secondo il sistema dei punti basato sulle tabelle medico legali sui gradi di invalidità. La determinazione del valore in denaro di ciascun punto di invalidità non èregolata in modo unitario. Se si tratta di lesioni derivanti da incidenti o trattamenti sanitari, si applicano le norme del codice delle assicurazioni private che all'art. 139 determina i
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Publisher
A.A. 2022-2023
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marycaste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Toti Barbara.