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Capitolo secondo – Il matrimonio

Secondo una tradizione culturale radicata, il matrimonio è il fondamento della famiglia (art. 29). La legge non enuncia una definizione di matrimonio e, al fine di individuarne i caratteri, è necessario ricordare che il termine è di significato bivalente: designa in primo luogo l’atto che lo fa venire ad esistenza, matrimonio che è officiato dall’ufficiale dello stato civile secondo le regole del codice civile, o dal ministero del culto cattolico, secondo le leggi speciali in materia, oppure dai ministri dei culti ammessi nello stato. Lo stesso termine matrimonio va a designare il rapporto che si instaura tra gli sposi a seguito della celebrazione.

In difetto di una definizione legale, il matrimonio si configura come un negozio bilaterale puro (al quale non possono essere apposti termini o condizioni) e solenne, che consiste nella manifestazione di volontà espressa con una certa forma e in un determinato contesto da due soggetti di sesso diverso, diretta a costituire fra loro un rapporto giuridico personale, qualificato dall’ordinamento come matrimonio. Con riferimento al matrimonio rapporto si è soliti richiamare la legge 1° dicembre 1970, n. 898 sullo scioglimento del matrimonio, che nel disciplinare i casi di risoluzione del rapporto demanda al giudice l’accertamento del definitivo venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

Promessa di matrimonio

Nel disciplinare la promessa di matrimonio (artt. 79-81 c.c.) il legislatore non ne fornisce una definizione, detrattata invece dalla giurisprudenza, che la va ad identificare con il fidanzamento ufficiale: essa sussiste quando ricorra una dichiarazione espressa o tacita, normalmente resa pubblica nell’ambito della parentela, delle amicizie e delle conoscenze, di volersi frequentare con il serio proposito di sposarsi. La disciplina della promessa è ispirata alla salvaguardia del principio della libertà del consenso matrimoniale: l’art. 79 c.c. sancisce infatti la non vincolatività della promessa di matrimonio, che non obbliga a contrarlo.

Tuttavia la promessa di matrimonio produce alcuni e limitati effetti giuridici, quali la restituzione dei doni e il risarcimento dei danni, regolati rispettivamente dagli artt. 80 e 81 c.c. Il codice prevede che il promittente possa domandare la restituzione dei doni, purché vi sia stata una promessa, sia mancata la celebrazione del matrimonio e sussista un nesso di causalità fra doni e promessa. La domanda di restituzione va promossa entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti. Quanto al risarcimento dei danni, il danno risarcibile è circoscritto alle spese fatte ed alle obbligazioni contratte a causa della promessa di matrimonio, come ad esempio quelle di viaggio, di preparazione della cerimonia nuziale, ecc.; è escluso il risarcimento dei danni morali.

Requisiti per contrarre matrimonio

Il codice civile, nella sezione intitolata "Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile", detta regole che disciplinano il matrimonio inteso come atto. Gli artt. 84-90 c.c. enunciano le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, che si suddividono in 3 categorie fondamentali:

  • Requisiti necessari per l’esistenza giuridica dell’atto
  • Requisiti prescritti come condizione di validità del matrimonio, ossia gli impedimenti dirimenti
  • Requisiti che ne condizionano la semplice regolarità, ossia gli impedimenti impedenti

Gli impedimenti si distinguono a loro volta in dispensabili o non dispensabili, a seconda che possano o meno essere rimossi con autorizzazione giudiziale. In particolare, i caratteri fondamentali da considerare nel momento in cui si va a contrarre matrimonio sono:

  • Età: il requisito dell’età per essere ammessi al matrimonio è per entrambi i nubendi il compimento dei 18 anni; a norma dell’art. 84 c.c., il tribunale per i minorenni, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentiti il pm, i genitori o il tutore, può ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni. Quanto al requisito della maturità, il tribunale dovrà accertare non solo la consapevolezza del minore circa gli obblighi matrimoniali, ma anche la sua idoneità ad affrontarli ed adempierli.
  • Interdizione per infermità di mente: a norma dell’art. 85 c.c., l’interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio. La ratio della norma risiede nella necessità di proteggere l’incapace, ossia colui che non sia in grado di provvedere ai propri interessi, che potrebbe subire un pregiudizio nell’assumere un vincolo fonte di doveri e di responsabilità. Il divieto non opera in caso di interdizione legale, che ha natura sanzionatoria, e neppure nel caso di inabilitazione, quindi l’inabilitato può contrarre matrimonio senza assistenza del curatore. Qualora l’ufficiale di stato civile rilevi che uno dei nubendi sia incapace di intendere e di volere, potrà darne notizia al pm, che dovrà promuovere un giudizio nel corso del quale chiederà che venga disposta la sospensione della celebrazione.
  • Libertà di stato: l’ordinamento italiano osserva il principio monogamico, quindi all’art. 86 c.c. stabilisce che non può contrarre un matrimonio chi sia già vincolato da un precedente matrimonio. Il precedente matrimonio deve essere giuridicamente efficace per il nostro ordinamento, indipendentemente dalla forma della sua celebrazione; è invece irrilevante il precedente matrimonio se nullo o sciolto per morte dell’altro coniuge, per divorzio ovvero in seguito alla dichiarazione di morte presunta.
  • Parentela, affinità, adozione e affiliazione: l’art. 87 c.c. attribuisce rilievo impeditivo ai legami derivanti da parentela, affinità, adozione o affiliazione.

Parentela:

  • La parentela anche naturale in linea retta all’infinito e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini) da luogo ad impedimenti non dispensabili; la parentela di terzo grado in linea collaterale (zio/a e nipote) è invece dispensabile da parte del tribunale. I divieti di contrarre matrimonio, tra fratelli e sorelle, tra zio/a e nipote, si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
  • L’impedimento derivante da affinità, che sorge tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge, sussiste in linea retta all’infinito (suocero e nuora, suocera e genero) e in linea collaterale di secondo grado (cognato e cognata). In linea collaterale l’impedimento è dispensabile mentre in linea retta l’impedimento è dispensabile solo se il matrimonio dal quale deriva l’affinità sia stato dichiarato nullo.
  • Con particolare riguardo all’impedimento derivante da adozione va ricordato l’art. 87 c.c., secondo cui “non possono contrarre matrimonio fra loro: gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; lo zio e la nipote, la zia e il nipote; gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; gli affini in linea collaterale in secondo grado; l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l’adottato e i figli dell’adottante; l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato. I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all’affiliazione. I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3) e 5), anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale”.

Delitto: l’impedimento di cui all’art. 88 c.c. comporta il divieto di celebrare il matrimonio fra persone delle quali l’una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.

Divieto temporaneo di nuove nozze: l’art. 89 fissa il divieto temporaneo di nuove nozze, che trova la sua ratio nell’esigenza di assicurare la certezza nell’attribuzione della paternità ed evitare così il possibile conflitto tra le varie presunzioni previste dalla legge. Prima di contrarre nuovo matrimonio, la donna deve attendere che siano trascorsi 300 giorni dalla morte del precedente coniuge o dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o di cessazione degli effetti civili o di annullamento del precedente matrimonio, salvo il caso di dichiarazione per impotenza di uno dei coniugi. Il termine di 300 giorni si collega alla presunzione di concepimento in circostanza di matrimonio, per cui cessando la presunzione viene meno anche il divieto. Se nonostante il divieto le nozze vengano ugualmente celebrate, sono valide anche se i coniugi e l’ufficiale dello stato civile intervenuto alla celebrazione incorreranno in una sanzione pecuniaria (da 20€ a 82€ art. 140 c.c.).

Pubblicazione del matrimonio

Il matrimonio deve essere preceduto dalla pubblicazione la cui mancanza non ne consente la celebrazione; infatti ha il duplice scopo di rendere conoscibile a terzi l’intenzione delle parti di contrarre matrimonio, per consentire l’eventuale proposizione di opposizione e di avviare gli accertamenti dell’ufficiale di stato civile sull’inesistenza di impedimenti al matrimonio. Legittimati a proporre l’opposizione al matrimonio sono i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti e i collaterali entro il terzo grado; in caso di tutela, il diritto di proporre opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Ai sensi dell’art. 106 c.c., il matrimonio deve essere pubblicamente celebrato nella casa comunale. L’art. 110 c.c. prevede che la celebrazione possa tenersi anche in un luogo diverso, alla presenza di 4 testimoni, quando uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento, sia nell’impossibilità di presentarsi nella casa comunale. Il matrimonio deve essere celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile al quale gli sposi hanno presentato la richiesta di pubblicazione; l’art. 109 c.c. ammette la celebrazione in un comune diverso per ragioni di necessità o convenienza, cioè per motivi addotti dalle parti che siano socialmente apprezzabili e ritenuti plausibili dall’ufficiale di stato civile competente. A norma dell’art. 107 c.c., la forma della celebrazione, che si svolge alla presenza di due testimoni maggiorenni, prevede in sequenza: la lettura da parte dell’ufficiale di stato civile degli artt. 143, 144 e 147 c.c. sui diritti e doveri dei coniugi; la dichiarazione di ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, di volersi prendere rispettivamente come marito e moglie; infine la dichiarazione dell’ufficiale di stato civile che le parti sono unite in matrimonio. Immediatamente dopo la celebrazione, l’ufficiale di stato civile compila l’atto di matrimonio, il cui contenuto necessario costituito dalle generalità dei coniugi e dalla dichiarazione di volersi unire in matrimonio, è accompagnata da un contenuto eventuale, ogniqualvolta i nubendi, contemporaneamente alla celebrazione delle nozze, intendano riconoscere figli naturali o compiere la scelta relativa al regime patrimoniale. La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione. Il matrimonio celebrato davanti ad un funzionario di fatto, cioè davanti a persona la quale non ha la qualità di ufficiale di stato civile è valido, a meno che gli sposi, al momento della celebrazione, siano a conoscenza che questa persona non ne aveva le qualità.

Invalidità matrimoniali

Le invalidità matrimoniali trovano la loro disciplina nella sezione sesta del capo III intitolata “Della nullità del matrimonio”. La maggior attenzione alla protezione dei coniugi nella formazione di un consenso libero e consapevole conseguente alla concezione essenzialmente privatistica del matrimonio, si è tradotta in un allargamento delle cause di invalidità matrimoniali. Una prima serie di invalidità del matrimonio deriva dalla mancanza di una delle condizioni richieste dalla legge per la sua celebrazione e quindi attinenti l’età, la capacità, la libertà di stato, i vincoli di parentela, il delitto.

Altre invalidità derivano da vizi del consenso: il matrimonio è atto di volontà che richiede la formazione di un consenso libero e consapevole di guisa che esso può essere impugnato dallo sposo il cui consenso sia stato estorto con violenza, determinato dal timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo o sia stato dato per effetto di errore.

In ordine alla violenza è previsto che si tratti di violenza morale e non di quella fisica, la quale oltre ad essere difficilmente ipotizzabile per i particolari connotati solenni e formali della cerimonia nuziale, darebbe luogo ad una mancanza assoluta del consenso. La violenza, per essere invalidante, deve essere effettiva e non supposta o presunta; la minaccia può però esprimersi con qualunque mezzo, anche senza evidenti manifestazioni esteriori. Il notevole male minacciato, cui la parte vittima della violenza andrà incontro se si rifiuta di celebrare il matrimonio, può riguardare la persona o i beni dello sposo o la persona o i beni dei suoi prossimi congiunti, ma destinatario della minaccia deve essere sempre lo sposo. Legittimato all’impugnazione è dunque solo il coniuge il cui consenso è stato estorto con violenza. L’azione non può essere proposta se vi sia stata una coabitazione per un anno dopo che sia cessata la violenza.

La valorizzazione dell’assoluta libertà del consenso ha portato all’introduzione di una autonoma figura di vizio invalidante il matrimonio, costituito dal timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo, definito come l’impulso psicologico che la percezione di un pericolo esercita sulla persona. Il timore che abbia determinato il consenso assume rilevanza unicamente nei casi in cui sia di eccezionale gravità derivante da cause esterne: le cause esterne possono consistere in un comportamento umano, non integrante una minaccia e non posto in essere allo scopo di costringere lo sposo alla celebrazione delle nozze. La differenza rispetto alla violenza risiede nella modalità con le quali l’imposizione della volontà si verifica: nella violenza si hanno minacce specificamente dirette a far celebrare le nozze non volute; nel timore il matrimonio non viene imposto, ma appare al nubendo come unica via per sottrarsi alla situazione oggettiva cui altrimenti andrebbe incontro se non si sposasse. Legittimato a proporre l’azione è solo il coniuge il cui consenso è stato determinato dal timore; l’azione non può essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate le cause che hanno determinato il timore.

In tema di errore accanto all’errore sull’identità della persona (essendo improbabile che il nubendo non si avveda dello scambio di persona), si è introdotta la figura essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge. È essenziale l’errore che abbia avuto efficienza determinante nel procedimento formativo della volontà, nel senso che occorrerà accertare, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute. L’errore essenziale, oltre ad essere determinate del consenso, deve cadere necessariamente su una delle 5 ipotesi tassativamente elencate dalla norma, riconducibili a situazioni di ignoranza. Infatti l’errore deve riguardare:

  • L’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale
  • L’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio
  • La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale
  • La circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni
  • Lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore

Quanto alla prima ipotesi, la casistica giurisprudenziale attribuito rilievo a malattie fisiche quali la sieropositività, la sclerosi a placche, o a malattie psichiche quali la psicopatia dissociativa o maniaco-depressiva. Discorso a parte merita l’impotenza, che rileva unicamente in quanto oggetto di errore da parte dell’altro coniuge, al pari delle malattie ed anomalie sessuali. Questo significa che se il coniuge sano sposa quello impotente nella consapevolezza delle di lui condizioni fisiche, non potrà in seguito agire per l’annullamento del matrimonio. L’impotenza, oltre che antecedente, deve essere perpetua, cioè non guaribile con adeguate terapie allo stato della ricerca scientifica. Tuttavia, nel caso di spontanea sottoposizione con esiti positivi, non potrà più esercitarsi l’azione di annullamento, in quanto in dette ipotesi non appare ragionevole affermare che la condizione dello sposo impedisca.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di Famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Sesta Michele.
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