Estratto del documento

Capitolo secondo: Il matrimonio

Nel nostro ordinamento non si conosce altro modello di convivenza se non quello fondato sul matrimonio. Questo modello, che è anche l’unico regolato dalla legge, può avere, quanto al significato attribuibile al matrimonio, una corrispondenza bivalente. Abbiamo, infatti, "il matrimonio-atto" che è un atto bilaterale puro, cioè non sottoponibile né a condizioni né a termine, e solenne, cioè da celebrare alla presenza di un ufficiale di stato civile o del ministro del culto di riferimento (a patto che sia ammesso in Italia) in un determinato contesto e secondo una certa forma; abbiamo, anche, "il matrimonio-rapporto" che sta a delineare l’insieme delle relazioni che si instaurano una volta celebrato il matrimonio.

Promessa di matrimonio

La legge non ne dà una definizione. La giurisprudenza la fa coincidere con il c.d. fidanzamento ufficiale, che, salvo i due effetti che vedremo, non comporta alcun obbligo di sposarsi per i due soggetti di riferimento, essendo finalizzata a rendere conoscibile a parenti ed amici l’intenzione di sposarsi e mirata a favorire il maturare le condizioni per una celebrazione responsabile del matrimonio. Gli unici due effetti che andranno a prodursi riguardano, l’uno, la restituzione dei doni (a patto che si riesca a provare il collegamento tra dono e promessa e non sia trascorso più di un anno dal rifiuto), l’altro, il risarcimento del danno, che dovrà trovare diretto collegamento nei preparativi al matrimonio (non è ammesso il risarcimento del danno morale né di quello indiretto perdita di un’occasione di lavoro all’estero).

Le condizioni per contrarre matrimonio

Le condizioni per contrarre validamente matrimonio fanno riferimento ad alcuni requisiti, oltre che ad alcuni presupposti non evidenziati espressamente dalla legge (quali il consenso, la diversità di sesso, la forma). Quanto ai requisiti di cui sopra riscontriamo:

  • Impedimenti impedienti, che inficiano la regolarità dell’atto;
  • Impedimenti dirimenti, che inficiano la validità dello stesso;
  • Requisiti che inficiano l’esistenza giuridica dello stesso.

Prima di passare a parlare più nello specifico delle condizioni di validità del matrimonio, bisogna evidenziare che alcuni impedimenti possono esser rimossi dal giudice (impedimenti dispensabili) altri invece assolutamente no (impedimenti non dispensabili).

Età

Per contrarre validamente matrimonio bisogna aver raggiunto la maggiore età, anche se, per gravi motivi e solo qualora sia stata accertata l’idoneità psico-fisica e saranno state ritenute fondate le ragioni addotte, sarà possibile sposarsi all’età di 16 anni. Il tribunale dovrà sentire comunque il PM e i genitori.

Interdizione

Non si può contrarre matrimonio se si è interdetti per infermità di mente. Non altrettanto può dirsi per gli inabilitati, per gli interdetti legali e, in alcuni casi, per i sottoposti all’amministrazione di sostegno. Tale presa di posizione è giustificata dall’esigenza di tener lontano l’infermo di mente dai doveri e gli impegni susseguenti al matrimonio.

Libertà di stato

Non può contrarre matrimonio chi si sia già in precedenza sposato e il proprio coniuge non sia deceduto, o non sia intervenuta una dichiarazione di morte presunta, o sia stato dichiarato nullo il matrimonio o, infine, non sia intervenuto il divorzio. Questo divieto, finalizzato al rispetto del principio monogamico, vale anche per gli stranieri la cui cittadinanza permetterebbe di contrarre "doppio-matrimonio". Violare questo divieto comporta non solo conseguenze civili, ma anche conseguenze penali—reato di bigamia.

Parentela, affinità, adozione

Non si può contrarre matrimonio con i parenti in linea retta all’infinito, in linea collaterale sino al secondo grado (al terzo grado è dispensabile), con gli affini in linea retta e in linea collaterale di secondo grado. Tuttavia, bisogna sottolineare che il divieto per gli affini in linea collaterale è dispensabile; non lo è per gli affini in linea retta, salvo il matrimonio non venga dichiarato nullo. Divieto di matrimonio con gli adottati—anche questo è un divieto non dispensabile.

Il delitto

Non si può contrarre matrimonio con chi abbia tentato o abbia commesso l’omicidio del proprio coniuge. Ciò per motivi di ordine pubblico.

Divieto temporaneo di nuove nozze

Al fine di assicurare la certezza nell’attribuzione della paternità, la donna non può contrarre matrimonio prima che siano trascorsi 300 giorni dalla morte del proprio coniuge o dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o dall’annullamento del matrimonio, salvo che non si parli di dichiarazione di impotenza. Tuttavia, questo è solo un impedimento impediente, che comporta una mera irregolarità dell’atto e non la sua invalidità. Questo significa che si potrà disattendere tale divieto incorrendo in una sola sanzione pecuniaria.

Pubblicazione e opposizioni al matrimonio

Prima di essere celebrato, il matrimonio deve esser preceduto dalla pubblicazione, finalizzata a rendere conoscibile ai terzi l’intenzione di sposarsi e a permettere all’ufficiale di stato civile di fare le opportune verifiche. I genitori dei futuri sposi e, in caso di tutela o curatela, il tutore e il curatore, possono presentare opposizione al tribunale.

La celebrazione del matrimonio

Salvo impedimenti o infermità, il matrimonio va celebrato nella casa comunale alla presenza di testimoni e dinanzi all’ufficiale di stato al quale è stata presentata la richiesta di pubblicazione del matrimonio, salvo vi siano motivi di necessità o di convenienza (considerati plausibili) che consentano la celebrazione dinanzi ad altro ufficiale. Quest’ultimo enuncerà ai coniugi i loro diritti e i loro doveri, farà in modo che questi prestino il loro consenso espresso e, solo in seguito, li unirà in matrimonio. L’atto del matrimonio sarà dotato di un contenuto necessario, quanto alla generalità dei coniugi e al loro consenso a sposarsi, e di un contenuto eventuale, quanto al possibile riconoscimento di figli naturali o la scelta di un regime patrimoniale secondario diverso da quello previsto ex-lege.

Invalidità del matrimonio

Bisogna fare una doverosa premessa: le ipotesi di invalidità sono lievitate con la riforma del diritto di famiglia del ‘75, incentrata, come sappiamo, ad accentuare l’autonomia privata dei soggetti anche all’interno della convivenza familiare, a discapito dell’unità del connubio. Il primo gruppo di invalidità attiene ai requisiti di validità quanto alla celebrazione del matrimonio (età, interdetto per infermità di mente, libertà di stato, parentela, affinità, adozione, delitto). Altre ipotesi di invalidità del matrimonio attengono al difetto del consenso:

  • Estorto con violenza;
  • Determinato dal timore di eccezionale gravità dipendente da cause esterne;
  • Dato per errore.

(1) Si fa riferimento alla violenza morale e non a quella fisica. Ciò per due semplici motivi: la solennità attraverso la quale si procede alla dichiarazione del consenso non consente una violenza fisica e, qualora l’avesse consentita, si sarebbe parlato di difetto assoluto del consenso e non di vizio del consenso. La violenza, che deve consistere in una minaccia effettiva e invalidante (bandite, dunque, l’autosuggestione e il comportamento autoritario che non si traduca in minaccia), può esser perpetrata o dall’altro coniuge o da un terzo (anche all’insaputa dello stesso); può esser rivolta al coniuge o ai suoi beni così come ai suoi cari o ai beni dei suoi cari, ma deve comunque esser rivolta personalmente allo stesso. Il coniuge decade dalla possibilità di chiedere l’annullamento ad un anno dalla cessazione della violenza o a dieci anni dalla stessa, a seconda che vi sia o meno coabitazione.

(2) La causa esterna è da far coincidere o con una situazione oggettiva o con un comportamento umano che non si traduca in una minaccia. L’effetto del timore è lo stesso di quello che si determina in seguito all’esercizio di una minaccia, ma la causa non è ascrivibile all’esercizio di una violenza, ma ad un puro calcolo delle conseguenze cui si vada incontro non prestando il proprio consenso al matrimonio. Valgono le stesse regole della violenza, con riguardo alla decadenza.

(3) Il consenso dato per errore può dipendere da errore d’identità (ipotesi di scuola) o da errore sulle qualità personali dell’altro coniuge. Tale ultimo errore si dice debba esser essenziale, cioè tale per cui non si sarebbe prestato il proprio consenso al matrimonio se solo si fosse saputo prima le reali qualità in questione. Inoltre, deve vertere su ipotesi tassative: malattia psichica o fisica che non consenta una regolare vita sessuale, condanna per un reato non colposo maggiore di 5 anni, dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, condanna per un reato legato alla prostituzione non minore di 2 anni, lo stato di gravidanza dipendente da rapporto avuto con persona diversa dal soggetto caduto in errore. Con riferimento allo stato di impotenza, non essendo più un’ipotesi autonoma di invalidità, può esser influente solo qualora non conosciuta dall’altro coniuge, qualora perpetua e precedente al matrimonio. È, infine, indifferente, che sia generandi o cohuendi. Con riferimento ai due casi di condanna, è fondamentale che la condanna sia giunta prima della celebrazione del matrimonio e la richiesta di invalidità potrà esser inoltrata solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza. Con riferimento alla gravidanza dipendente da soggetto diverso da quello caduto in errore, al fine di sventare gli effetti del matrimonio putativo, bisognerà aver esercitato l’azione di disconoscimento della paternità. L’azione si prescrive in un anno o in dieci a seconda che vi sia o meno coabitazione. La prescrizione comincerà a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza o della divenuta irreversibilità dello stato di impotenza.

La simulazione

Ipotesi introdotta dalla riforma del ’75 che si ha ogni qual volta i coniugi non adempiono ai doveri e non esigano il rispetto dei diritti derivanti dal matrimonio. Presupposto essenziale della simulazione è che i coniugi si siano messi d’accordo per dar vita ad una semplice parvenza di matrimonio. La simulazione non deve esser provata per forza per iscritto (sono tuttavia vietate la confessione e il giuramento decisorio, non essendo in materia di diritti disponibili). La decadenza è immediata, qualora i due coniugi abbiano convissuto, di un anno, se questi non abbiano convissuto.

Il matrimonio putativo

È il matrimonio invalido celebrato in buona fede da almeno una delle parti e per il quale la legge deroga al principio di improduttività degli effetti dell’atto nullo. Il matrimonio, fino alla dichiarazione di nullità, produrrà i suoi effetti nei confronti delle parti o della parte che fosse stata in buona fede al momento della celebrazione del matrimonio; non produrrà alcun effetto nei confronti della parte in mala fede. Rispetto alla prole, qualora almeno uno dei due coniugi fosse in buona fede, si producono gli effetti del matrimonio valido nei confronti del figlio nato o concepito durante il matrimonio o nato prima dello stesso, ma riconosciuto prima della dichiarazione di nullità; qualora entrambe le parti fossero in mala fede, nei confronti dei figli nati o concepiti durante il matrimonio si producono gli effetti del matrimonio valido, salvo i casi di bigamia o incesto. Qualora entrambi i coniugi fossero in buona fede al momento della celebrazione, si producono anche effetti c.d. ultrattivi, cioè l’obbligo, per non più di tre anni, di corrispondere al coniuge che non abbia un adeguato reddito e non si sia risposato e in proporzione alle proprie sostanze, un assegno periodico. Il coniuge in mala fede dovrà corrispondere a quello in buona fede un’indennità.

Le prove della celebrazione del matrimonio

La prova della celebrazione è l’atto di matrimonio redatto dall’ufficiale di stato civile o dal ministro del culto religioso, in caso di matrimonio concordatario. In via sussidiaria, qualora vi siano difetti di forma dell’atto, si potrà far ricorso al c.d. possesso di stato, che rimanda a fatti che andranno a loro volta provati. Questi fatti sono: il nomen, il tractatus e la fama.

Il matrimonio concordatario

È il matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico secondo il concordato firmato tra stato e chiesa nel ’29 (all’interno dei patti Lateranensi) così come riformato nell’84 e le leggi speciali in materia. Quanto alla validità del vincolo e alle celebrazioni si guarda al diritto canonico; quanto al matrimonio-rapporto si guarda al c.c. Ai fini della produzione degli effetti civili del matrimonio, l’atto di matrimonio deve esser trascritto nei registri di stato civile qui intervengono le due prime novità introdotte dalla riforma: la registrazione non sarà possibile qualora si registri la mancanza di uno dei requisiti sulla validità della celebrazione riscontrabili nel c.c. e non sarà più automatica, ma legata ad un adempimento del ministro del culto nei 5 giorni successivi alla celebrazione. Nelle 24 ore successive, l’ufficiale di stato civile dovrà provvedere alla trascrizione. È possibile anche una trascrizione ritardata su richiesta successiva di uno o di entrambi i coniugi. La terza novità attiene al fatto che non risulta più di esclusiva competenza del giudice ecclesiastico la materia legata all’invalidità del vincolo. Ciò sulla base del fatto che la norma di cui sopra non viene richiamata nel concordato (così come revisionato nell’84) e lo stesso afferma che, quanto non espressamente richiamato della precedente disciplina, è da considerarsi abrogato. Si registra, allora, un concorso di giurisdizione tra giudice civile e giudice ecclesiastico da risolversi sulla base del principio della prevenzione. Quarta novità è che non esiste più la delibazione automatica delle sentenze del giudice ecclesiastico, le quali, al contrario, dovranno ora esser sottoposte al vaglio della corte d’appello appartenente alla circoscrizione all’interno della quale si trova il comune nel quale il matrimonio sarà stato celebrato. La verifica avrà ad oggetto: la competenza, il diritto di difesa e di agire e il rispetto delle altre condizioni di legge. Quinta e ultima novità è che, in seguito al concorso di giurisdizione di cui sopra, una sentenza del giudice ecclesiastico sulla nullità del vincolo non potrà avere effetti sul giudizio civile di divorzio e la sfera patrimoniale legata allo stesso.

Il matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto religioso diversi da quello cattolico e ammessi nel nostro ordinamento

Non è prevista come ipotesi alternativa a quella del matrimonio civile o concordatario, come dimostra il fatto che valgono le invalidità previste dal c.c. Fonte di riferimento è una legge del ’29 e il successivo decreto di attuazione.

Il matrimonio celebrato all’estero e il matrimonio dello straniero

Quanto al matrimonio celebrato dal cittadino italiano all’estero, bisognerà seguire la forma del paese di riferimento e i requisiti di validità del c.c. Lo straniero potrà celebrare il matrimonio in Italia solo dopo che si sarà dotato del nulla-osta, che attesti la sua idoneità al matrimonio, vigenti le norme del suo paese. Tuttavia, qualora il ritardo o l’omissione del documento risultino ingiustificate o contrarie ai principi del nostro ordinamento, ci si può rivolgere al tribunale per ottenere comunque la possibilità di coniugarsi.

Capitolo terzo: I rapporti personali tra coniugi

I diritti e i doveri coniugali

Una volta contratto matrimonio, i coniugi hanno, nei riguardi l’uno dell’altro, gli stessi doveri e gli stessi diritti, senza che, come accada nel dettato dell’art. 29 cost., vi sia alcuna deroga nell’interesse dell’unità della famiglia. Prima di iniziare a trattare più nello specifico questi obblighi, bisogna operare un’altra doverosa premessa (conseguenza della riforma del ’75, che ha teso ad accentuare l’autonomia privata dei soggetti del nucleo familiare a discapito dell’unità): l’ordinamento è portato, sostanzialmente, ad abdicare dal sanzionare l’eventuale mancata adesione ad un obbligo, lasciando tali comportamenti all’interna coscienza dei soggetti.

Obbligo di fedeltà

Consiste nell’obbligo di lealtà di tipo fisico-spirituale che ogni coniuge dovrebbe garantire all’altro e che permane nonostante il momentaneo allontanamento dalla casa coniugale, salvo che quest’ultimo non sia conseguenza di un processo di separazione in atto.

Obbligo di assistenza morale e materiale

È l’obbligo che fa da perfetto pendant a quello di fedeltà e consiste nel dovere di protezione che un coniuge ha nei riguardi dell’altro e dei propri figli. Più nello specifico, l’obbligo di assistenza morale consiste nel sostenere spiritualmente e affettivamente l’altro coniuge e deve ritenersi violato ogni qualvolta si cerca di annientare la personalità dell’altro facendo prevalere la propria. L’obbligo di assistenza materiale consiste, non solo nell’assistere l'altro coniuge nelle necessità economiche, ma anche nel contribuire al mantenimento della famiglia secondo le proprie capacità e risorse.

Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 61
Riassunto esame Diritto di Famiglia, prof. Sesta, libro consigliato Manuale di diritto di famiglia Pag. 1 Riassunto esame Diritto di Famiglia, prof. Sesta, libro consigliato Manuale di diritto di famiglia Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto di Famiglia, prof. Sesta, libro consigliato Manuale di diritto di famiglia Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto di Famiglia, prof. Sesta, libro consigliato Manuale di diritto di famiglia Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto di Famiglia, prof. Sesta, libro consigliato Manuale di diritto di famiglia Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto di Famiglia, prof. Sesta, libro consigliato Manuale di diritto di famiglia Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto di Famiglia, prof. Sesta, libro consigliato Manuale di diritto di famiglia Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto di Famiglia, prof. Sesta, libro consigliato Manuale di diritto di famiglia Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto di Famiglia, prof. Sesta, libro consigliato Manuale di diritto di famiglia Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto di Famiglia, prof. Sesta, libro consigliato Manuale di diritto di famiglia Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto di Famiglia, prof. Sesta, libro consigliato Manuale di diritto di famiglia Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto di Famiglia, prof. Sesta, libro consigliato Manuale di diritto di famiglia Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto di Famiglia, prof. Sesta, libro consigliato Manuale di diritto di famiglia Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto di Famiglia, prof. Sesta, libro consigliato Manuale di diritto di famiglia Pag. 61
1 su 61
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di Famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Sesta Michele.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community