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Le altre conseguenze patrimoniali del divorzio: l'indennità di fine rapporto, la pensione di reversibilità e l'assegno periodico addebitato in eredità.

Nel primo caso, il coniuge che non abbia un reddito adeguato e a cui viene corrisposto un assegno di mantenimento, qualora non si sia risposato, avrà diritto a una percentuale dell'indennità di fine rapporto dell'ex coniuge pari al 40% della stessa con riferimento al periodo di permanenza del vincolo.

Nel secondo caso, alla morte dell'ex coniuge, il coniuge cui era corrisposto un assegno di mantenimento, che non sia passato a nuove nozze e sempre che il rapporto di lavoro del defunto marito fosse sorto quando ancora era in essere il rapporto, avrà diritto alla pensione di reversibilità dello stesso. Qualora l'ex coniuge fosse, intanto, passato a nuove nozze la pensione andrà divisa con il subentrante.

Nel terzo e ultimo caso, alla morte dell'ex coniuge, il coniuge cui era corrisposto un assegno periodico addebitato in eredità avrà diritto a ricevere l'assegno fino alla sua morte, a meno che non si risposi o non conviva more uxorio con un'altra persona.

Il beneficiario dell'assegno di mantenimento che non sia passato a nuove nozze ha diritto ad un assegno periodico addebitabile all'eredità. Tale assegno sarà proporzionale al bisogno del beneficiario, alla consistenza dell'eredità e al numero degli eredi. In generale, il divorzio comporta il venir meno dei diritti successori susseguenti al sorgere del vincolo matrimoniale.

LA DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN SEGUITO A CRISI CONIUGALE O CAUSA GENETICA: prima che intervenisse la riforma del '06, l'interesse dei figli in caso di crisi coniugale o difetto genetico della causa era declinato attraverso il c.d. affidamento monogenitoriale, cioè l'affidamento in potestà in capo ad uno solo dei coniugi. Cui è seguita l'instaurazione di due regimi alternativi: (i) l'affidamento alternato che prevedeva l'affidamento dei figli un po' ad uno e un po' all'altro genitore molto criticato; (ii)

l'affidamento esclusivo. L'affidamento condiviso prevede che entrambi i genitori abbiano la responsabilità della cura e dell'educazione del bambino, prendendo decisioni importanti insieme. Questo tipo di affidamento è preferibile quando i genitori sono in grado di comunicare e collaborare efficacemente per il bene del bambino. Al contrario, l'affidamento esclusivo viene disposto quando uno dei genitori non è in grado di prendersi cura adeguatamente del bambino o quando vi è un alto grado di conflitto tra i genitori che potrebbe danneggiare il bambino. In ogni caso, l'obiettivo principale è sempre quello di garantire il benessere e l'equilibrio del bambino, tenendo conto delle sue esigenze e dei suoi diritti.l'affidamento monogenitoriale. Prima di prendere ogni decisione a riguardo, il giudice dovrà assumere, anche d'ufficio, mezzi di prova; dovrà ascoltare il bambino di anni 12 capace di discernimento, salvo che questo non possa comportare al bambino un grave pregiudizio; e favorire gli accordi dei coniugi sul modo attraverso il quale garantire l'interesse della prole attraverso il rivolgersi a mediatori esperti in materia. In linea di principio, l'affidamento condiviso comporta per i genitori il ripartirsi la cura, l'istruzione e l'educazione del bambino. L'affidamento congiunto sembrava lasciar intender unintervento a 4 mani. Ma le differenze più importanti attengono alla ripartizione della potestà genitoriale, che prima era affidata ad un solo genitore, salvo le decisioni sulle questioni più importanti. La legge non è chiara a riguardo: espressamente prevede la necessità di un esercizio congiunto della

Potestà per le questioni di rilievo, ma non fa altrettanto per le questioni ordinarie, salvo poi, con norma residuale, affermare che il giudice possa espressamente prevedere i casi in cui decisioni di routine possano esser prese disgiuntamente. Molto importante per l'affidamento condiviso sono gli accordi dei genitori volti a declinare l'interesse del figlio. Quanto, infine, alla collocazione della prole, questa sarà presso uno solo dei genitori, ma vi saranno periodi di permanenza presso la casa dell'altro. L'affidamento monogenitoriale (ipotesi residuale) si avrà ogni qualvolta il giudice non ritenga opportuno, nell'interesse del bambino, procedere ad un affidamento congiunto. Non si ritiene che ciò possa esser legato al contrasto tra i coniugi, altrimenti si tornerebbe alle obsolete differenze tra affidamento monogenitoriale e congiunto, ma si ritiene ciò possa esser legato all'esigenza di garantire equilibrio, stabilità.

E serenità alla prole. La differenza rispetto all'affidamento condiviso attiene principalmente all'esercizio della potestà genitoriale: in questo caso, la potestà è in capo ad uno solo dei genitori, salvo le questioni più importanti.

MANTENIMENTO DEI FIGLI: il mantenimento si articola differentemente a seconda ci si riferisca all'affidamento condiviso o a quello monogenitoriale. Nel primo caso, il genitore provvederà a somministrare al bambino i beni e i servizi ad esso necessari nel periodo di permanenza presso di lui e provvederà a contribuire alle spese comuni (abbigliamento, scuola, sport, ecc.); nel secondo caso, il genitore non affidatario dovrà corrispondere all'altro genitore un assegno di mantenimento attraverso il quale si potrà provvedere al pagamento dei beni e servizi necessari e alle spese comuni. Qualora i coniugi non trovino l'accordo, dovrà esser il giudice che, sulla base di

determinati requisiti, dovrà articolare la distribuzione delle spese. Tali requisiti sono: le esigenze del bambino, il suo tenore di vita durante il permanere del vincolo, il reddito di entrambi i genitori e il periodo che la prole trascorre presso l'uno e l'altro genitore. Al compimento della maggiore età del figlio, qualora questo non sia ancora autosufficiente, il genitore dovrà corrispondere l'assegno di mantenimento al figlio stesso. Questo comporterà un grave disagio per l'altro coniuge, che si troverà a dover chiedere al figlio di contribuire alle spese derivanti dalla coabitazione. L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: l'assegnazione sarà strettamente legata al perseguimento dell'interesse della prole a rimanere nella casa dove ha sviluppato la propria personalità e ha condiviso i suoi affetti e ricordi. Come è naturale, l'affidamento comporta una modifica negli effetti patrimoniali del

Il divorzio e nel mantenimento della prole. L'assegnazione potrà essere revocata qualora il genitore affidatario convoli a nuove nozze o instauri una stabile convivenza more uxorio. Tale disposizione è stata tacciata di essere contraria al principio di ragionevolezza sulla base del fatto che l'instaurazione di un nuovo rapporto non possa avere alcun nesso con l'assegnazione della casa familiare. A questo proposito, tale disposizione è stata costituzionalmente orientata, prevedendo che la revoca intervenga solo qualora il nuovo rapporto possa avere conseguenze sull'interesse della prole. Per rendere opponibile ai terzi l'assegnazione e la possibile revoca, queste andranno trascritte. Qualora, infine, il genitore affidatario voglia cambiare collocazione, in piena libertà, potrà farlo, ma questo avrà conseguenze sia con riguardo alla collocazione che con riguardo agli aspetti patrimoniali.

LA FAMIGLIA RICOMPOSTA: si ha ogni qualvolta ci

troviamo di fronte ad una famiglia nella quale uno dei due coniugi è divorziato e vi sono i figli dello stesso e/o dell'altro partner. Tale fenomeno, pur essendo di rilievo, non è regolato in alcun modo dalla legge. Se a questo aggiungiamo che, in seguito alla legge del '06 sull'affidamento condiviso, il genitore biologico conserva la potestà genitoriale e in seguito a nuove nozze o convivenza more uxorio si può registrare la revoca dell'assegnazione della casa familiare, si capisce come sia districato il problema. Il genitore non biologico ha solo la possibilità di chiedere al giudice l'adozione dello "step-child", qualora vi sia il consenso del genitore biologico. Se questo consenso non vi dovesse essere, e sempre che il genitore biologico non abbia l'affidamento dello step-child, il giudice potrà comunque comminare l'adozione del bambino in questione qualora la ritenga opportuna nell'interesse dello.

stesso. Altrimenti, i 2 coniugi della famiglia ricomposta non potranno fare altro che far ricorso a disposizioni nella sostanza, che facciano riferimento alc.d. indirizzo familiare. Lo step-child, qualora il genitore non biologico muoia senza aver fatto alcuna disposizione testamentaria in suo favore, non avrà diritti successori. Qualora si sciolga il secondo matrimonio, il genitore non biologico avrà il diritto di visita allo step-child? Qualora muoia il genitore biologico affidatario, il genitore non biologico potrà richiederne l'affidamento? Urge un intervento del legislatore affinché tutti questi problemi e, soprattutto, questi interrogativi possano trovare presto (rispettivamente) una soluzione e una risposta.

CAPITOLO SETTIMO: LE CONVIVENZE E LA FAMIGLIA DI FATTO

Negli ultimi anni sembrerebbe affermarsi sempre di più un sistema di convivenza familiare alternativo a quello classico fondato sul matrimonio. Negli anni, il modo attraverso il quale è stato

definita talerealtà ha ricevuto diverse evoluzioni: si è passati dal Concubinato, alla convivenza more uxorio, per finire con la convivenza di fatto. Indipendentemente dalla qualificazione formale di tale fenomeno, quest'ultimo denota una sostanziale spontaneità dei rapporti fra isoggetti interessati e una totale assenza di formalizzazione. Presupposto imprescindibile, affinché si possa parlare a tutti gli effetti di convivenza di fatto, è la sua stabilità ed inequivocabilità. I RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI TRA CONVIVENTI: quanto agli obblighi derivanti da una convivenza di fatto stabile, bisogna subito precisare che, a differenza di quanto accada per il matrimonio (dove tutto è rimesso alla volontà della legge), in questo caso l'aderenza agli stessi è legata all'autonomia delle parti. L'obbligo di coabitazione, assistenza morale e fedeltà saranno contemplati, ma in maniera più

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A.A. 2009-2010
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di Famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Sesta Michele.