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PNRR
Il ha destinato €1,9 b all’Italia per il trasferimento della PA in cloud. È stata
indetta una gara d’appalto per il provider di cloud per lo Stato Italiano, vinta da un
Tim, Oracle, Google e Leonardo.
consorzio formato da come quali care il cloud.
Ci si pone il problema di Il cloud generalmente presenta
contratto.
dei termini di servizio, il cui corrispettivo in Italia è il Tuttavia non esiste
alcun contratto di cloud o comunque nessuna fattispecie simile nel codice civile,
perciò, giuridicamente si ipotizza che il cloud possa rientrare nella categoria di
contratto di deposito, appalto fornitura.
di o di
Per meglio quali care il cloud, la distinzione più utile è quella tra cloud singolo e
multi-cloud.
Per il multi-cloud non si possono applicare tanti singoli contratti di fornitura (che
comunque de nirebbe solo i singoli piccoli cloud che compongono quello grande),
operazione
quindi la visuale si sposta dal singolo cloud al concetto di
economica, che ci permette di arrivare ad una quali cazione giuridica: quella del
collegamento negoziale di tipo funzionale, alla cui base vi è un “nesso di
interdipendenza per raggiungere un ne unitario”. Questo perché il multi-cloud è
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formato da cloud interdipendenti. La mancanza di uno di loro impedisce o
pregiudica il funzionamento del multi-cloud.
tutela multi-livello:
Si apre quindi il problema della alla fattispecie del multi-cloud
codice civile,
sono applicati nell’ambito del I livello il nell’ambito del II livello altre
tutele consumeristiche GDPR.
e nell’ambito del III livello il Queste tutele sono tra
di loro complementari, per cui non si escludono a vicenda, perché tendenzialmente
interessano aree diverse del contratto. 10 di 21
V. Responsabilità dell’Internet Service Provider
Il tema della responsabilità pone la necessità un punto d’incontro tra due istanze:
sviluppo di contenuti e tutela degli utenti rispetto a contenuti che possono essere
dl 70/2003
illeciti. Il (che attua la direttiva del 2000 sul commercio elettronico) ha
tre ipotesi di provider:
delineato agli artt. 14, 15 e 16 mère conduit, cashing e
hosting. All’interno di quest’ultima categoria esisterebbe anche un’altra categoria:
quella dei content provider. Il regime di responsabilità delineato dal dl 70/2003 è
17.
imperniato sull’art
• Caso Google-Vivi
Corte di Cassazione penale, sentenza 3/02/2014 n°5107 —
Down: Un utente pubblica sulla piattaforma Google Video il video di un
ragazzo disabile che viene deriso a scuola. Ai tempi non c’erano i
commenti ma solo i like, e questo video ne aveva riscossi tanti. Nei
giorno 5 e 6 novembre del 2006 alcuni utenti fanno una segnalazione
a Google su questo video; il 7 novembre la polizia ne richiede la
rimozione e Google procede.
Al Tribunale penale Google cita in propria difesa l’art.17, dicendo di
non avere «alcun obbligo preventivo di controllo su quanto viene
postato, ma solo l’obbligo di rimuovere il video a seguito di una
segnalazione dalle autorità competenti». Non è propriamente così
perché l’art.17 obbliga il provider a rimuovere il contenuto contestato
nel momento in cui ne viene a conoscenza; ma per Google le
segnalazioni degli utenti non sono su cienti. Il Tribunale penale in
primo grado condanna Google nelle persone di due dirigenti della
divisione Italia.
In secondo grado, la Corte d’Appello assolve i due dirigenti italiani di
Google e dice che la piattaforma non aveva «gli strumenti tecnici per
intervenire in tempo».
La Corte di Cassazione penale (terzo grado) ha assolto Google (i due
irresponsabili
dirigenti) considerando i provider tendenzialmente
rispetto a quanto caricato sulla piattaforma.
• Caso Tiziana
Tribunale Napoli Nord, sezione II civile, sentenza 3/11/2016 —
Cantone: (esistenza di gruppi speci ci su Facebook in cui si prevedeva la
divulgazione del materiale pornogra co in esame)
Il procedimento viene intentato da Tiziana Cantone contro Facebook e
proseguito dalla madre dopo il suicidio di Cantone.
In primo grado, il Tribunale ordina la chiusura dei gruppi e prevede un
risarcimento provvisorio.
Facebook fa reclamo asserendo che «i gruppi sono un’attività rimessa
agli utenti; su Facebook non c’era tecnicamente l’esposizione del
materiale pornogra co (solo link a siti esterni); Facebook non sarebbe
in grado di controllare ogni gruppo che nasce».
Il Tribunale di Napoli Nord ritiene invece che, essendo coinvolti dei
diritti della personalità, si rischia che l’intervento dell’autorità possa
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essere tardivo e che i detti diritti siano irrimediabilmente compromessi;
perciò è logico aspettarsi che la piattaforma metta in atto tutte le
strategie possibili per bloccare questi episodi sul nascere.
• Caso Mediaset-
Corte di Cassazione civile, sentenza 19/03/2019 n°7708 —
Yahoo: Un utente carica più volte una serie di video di spezzoni di
trasmissioni Mediaset (materiale coperto da diritti d’autore).
Di fronte alla richiesta di Mediaset, Yahoo non cancella i video perché
non ritiene certa la violazione del diritto d’autore.
La Corte di Cassazione stabilisce che Yahoo doveva avere una
diligenza professionale e che certamente era in possesso di strumenti
tecnici adeguati ad accorgersi subito della presenza di quei video.
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VI. Proposte di regolamentazione UE
Digital Services Package (DSP) → composto da:
Digital Services Act (DSA) →
1. già diritto vigente
sulla pro lazione e il funzionamento delle
Impone “trasparenza
piattaforme online, con obbligo per i fornitori di collaborare con le autorità e
sottoporsi ad audit indipendenti”.
Ventidue anni dopo l’entrata in vigore della E-Commerce Directive, il nuovo
quadro normativo UE sui servizi digitali ha stabilito una nuova cultura
di prevenzione dei rischi sistemici, con un nuovo sistema di governance
interstatale e sanzioni no al 6% del fatturato annuale delle piattaforme.
Per promuovere il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi digitali
UE, il Digital Services Act ha modi cato le norme esistenti secondo il
principio: “ciò che è illegale o ine dovrebbe essere illegale anche online”.
Il regolamento riguarda varie tipologie di servizi digitali:
mercati online;
• social network;
• piattaforme di condivisione dei contenuti;
• piattaforme di viaggio online e di alloggio;
• app store;
• servizi di intermediazione (es. provider Internet e resister di domini);
• servizi di cloud e hosting web;
• piattaforme di economia collaborativa (sharing economy).
• “servizi delle società
Il Digital Services Act si applica infatti ai
• dell’informazione”, cioè a tutti gli intermediari che o rono servizi a distanza, per
via elettronica/telematica, su richiesta, solitamente retribuita, di un destinatario.
un ambiente digitale sicuro e a dabile,
L’obiettivo a lungo termine è creare
tuteli in modo concreto i diritti
che dei consumatori e allo stesso tempo aiuti
l’innovazione e la competitività.
Gli obiettivi del Digital Services Act
velocizza le procedure per la rimozione dei contenuti
Il nuovo regolamento
illegali e migliora il controllo pubblico sulle piattaforme online, soprattutto su
quelle più di use, che raggiungono oltre il 10% della popolazione europea.
Nello speci co, tra gli obiettivi del Digital Services Act troviamo:
proteggere i diritti dei consumatori garantendo loro maggiore sicurezza;
• contrastare la di usione di contenuti illegali, la manipolazione delle
• la disinformazione online;
informazioni,
o rire al consumatore e agli utenti commerciali di servizi digitali scelta più
• ampia e costi più contenuti;
istituire un quadro normativo chiaro, e cace e di immediata applicazione
• nell’ambito della trasparenza e della responsabilità delle piattaforme online;
promuovere l’innovazione e la competitività nel mercato, facilitando
• l’avvio di startup e lo sviluppo delle PMI,
fornire accesso ai mercati europei per gli utenti commerciali di servizi digitali;
• un maggiore controllo democratico
favorire e una migliore vigilanza sulle
• piattaforme; 13 di 21
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potenziare tracciabilità e controlli sugli operatori commerciali nei mercati
• online (anche attraverso controlli casuali per veri care l’eventuale
ripubblicazione di contenuti illegali).
Digital Markets Act (DMA) →
2. già diritto vigente dal 1/11/22 (=pubblicata
sulla Gazzetta U ciale UE)
per garantire che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti
«Serve
gatekeeper siano equi e contendibili in tutta l’UE» [art.1]
gatekeeper
Per essere bisogna:
Soddisfare determinati parametri numerici
- Mettere in atto uno dei core platform services, che secondo l’art.2 sono
- «servizi di intermediazione, motori di ricerca, servizi di comunicazione
elettronica interpersonale indipendente dal numero di cellulare, sistemi
operativi, servizi di cloud computing, intermediazione pubblicitaria, browser
web e assistenti virtuali» gatekeeper
Le piattaforme che ritengono di rientrare nella de nizione di devono
• comunicarlo alla Commissione entro 6 mesi; la Commissione deve rispondere
a questa comunicazione e si apre un altro periodo di 6 mesi in cui c’è
gatekeeper
interlocuzione tra potenziali e Commissione, che porterà a
gatekeeper.
decretare se una piattaforma è e ettivamente Se lo è, si applica il
DMA. gatekeeper
Il DMA prevede per i un elenco di 18 obblighi che disciplinano 4
aree (uso ed accesso ai dati — interoperabilità — interazioni degli utenti
gatekeeper
business e consumatori con i — empowerment degli utenti nali).
Commissione:
Competente per l’applicazione del DMA è la ciò rappresenta
una novità in quanto nell’approccio tradizionale la competenza era data ai
singoli stati membri e alle loro authorities.
Data Governance Act (DGA) → consente di predisporre la creazione di spazi
di dati interoperabili comuni in settori strategici come speci ca priorità di
intervento rientrante nella “bussola digitale”, ove sono ssati una serie di obiettivi
chiave da raggiungere entro il 2030 rispetto a quattro speci che aree progettuali
(competenze, imprese, governo e infrastrutt