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Riunioni delle Camere
Le riunioni delle Camere possono avvenire di diritto o in via straordinaria, (art. 62 Cost.)- Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre; quando si riunisce straordinariamente una camera è convocata di diritto anche l'altra.- Ogni Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. La prima riunione delle Camere deve avvenire non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni, in una data fissata dal Presidente della Repubblica nel decreto di convocazione.
Garanzie di tutela delle Camere
Le Camere dispongono di alcune garanzie a tutela delle Assemblee, quali: l'immunità della sede, ossia il divieto fatto alla forza pubblica di accedere alle sedi delle Camere. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nelle Camere spettano alle Camere stesse e sono esercitati dal Presidente della Camera che
dà guardia agli ordini necessari ed è l'unico che può consentire l'accesso della forza pubblica alle sedi. - autonomia contabile: le camere non sono soggette al controllo contabile della Corte dei Conti ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE 1. Il presidente di assemblea Ha il compito di rappresentare la rispettiva Camera, assicurare il buon andamento dei lavori, far osservare il regolamento dando la parola, dirigendo e moderando la discussione e mantenendo l'ordine all'interno della Camera. (art. 63) 2. l'ufficio di presidenza si compone di: - 4 vice presidenti, con funzioni collaborative del presidente; - 3 questori, che si occupano principalmente dell'amministrazione della Camera e del suo progetto di bilancio; - 8 segretari, ai quali sovrintende la redazione del processo verbale e che coadiuvano il presidente nell'assicurare il regolare andamento dei lavori. All'ufficio di presidenza spetta deliberare il progetto di bilancio preventivo eIl rendiconto consuntivo della camera predisposti dai questori, quest'organo si occupa anche dei ricorsi alla costituzione e della composizione delle commissioni parlamentari. (art. 63)
3. Gruppi parlamentari
I deputati, entro due giorni dalla prima seduta della Camera, e i senatori, entro tre giorni da quella del Senato, devono dichiarare il proprio gruppo parlamentare di appartenenza.
Articolazioni interne sia alla camera sia al senato, che sommano al loro interno deputati o senatori eletti nell'ambito delle medesime liste di partito; i gruppi sono infatti da considerare come il riflesso istituzionale del pluralismo politico.
Il ruolo dei gruppi è di estrema importanza per il funzionamento delle Camere: sono i gruppi a designare candidati quando si deve procedere alla formazione di altri organi ed ai gruppi, prima ancora che ai singoli parlamentari, che i regolamenti parlamentari attribuiscono risorse materiali e finanziarie come spazi, attrezzature e personale.
Il numero di
componenti per un gruppo parlamentare deve essere di almeno 10 per il senato o di almeno 20 per la camera dei deputati. Tuttavia, l'ufficio di presidenza può autorizzare la costituzione di un gruppo con meno di venti iscritti, purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese, che abbia presentato, in almeno 20 collegi, le proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi. Al Senato il consiglio di presidenza può autorizzare la costituzione di gruppi con almeno 10 iscritti, purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel paese che abbia presentato con il medesimo contrassegno, in almeno 15 regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il senato e che abbia ottenuto eletti in almeno 3 regioni, e purché ai gruppi stessi aderiscano almeno 5 senatori, anche se eletti con diverso contrassegno. L'espulsione da un
gruppo non comporta l'espulsione del deputato o senatore dal parlamento, infatti questo dovrà o associarsi a un altro gruppo o aderire al c.d. gruppo misto.
Il gruppo misto è un gruppo che somma al suo interno deputati o senatori che sono stati eletti da partiti che mandano in parlamento un solo soggetto, e soggetti dissociati dal loro partito politico. I gruppi parlamentari hanno un ruolo di estrema importanza nel funzionamento delle Camere, in quanto sono questi a designare candidati quando si debba designare altri organi ed è ai gruppi misti, prima ancora dei parlamentari a cui i regolamenti attribuiscono risorse materiali e finanziarie.
A capo di ogni gruppo parlamentare è posto un presidente di gruppo (o capo gruppo). Esiste un organo formato da presidenti di gruppo (conferenza dei presidenti di gruppo) al quale spetta il compito di approvare il programma e il calendario dei lavori delle camere.
Le commissioni sono organi collegiali ristretti,
base alle materie di competenza, come ad esempio le commissioni per l'economia, la giustizia, l'ambiente, la cultura, etc. Ecco un esempio di come potrebbe essere formattato il testo utilizzando tag html:Di regola, le commissioni parlamentari sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Le commissioni possono essere classificate in base a tre criteri.
In base alla loro organizzazione, le commissioni possono essere:
- Monocamerali, quando ne fanno parte parlamentari di una sola Camera;
- Bicamerali, quando a farne parte sono senatori e deputati.
In base al criterio della durata, le commissioni possono essere:
- Permanenti, se la loro istituzione è prevista per la durata dell'intera legislatura;
- Temporanee, se sono state istituite per uno specifico scopo e hanno una durata determinata.
In base alle loro funzioni, le commissioni possono essere di molteplici ed eterogenee tipologie:
- In sede referente, se hanno il compito di esaminare questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea;
- In sede consultiva, per esprimere pareri;
- In sede deliberante, se la loro funzione è quella di esaminare e eventualmente approvare un progetto di legge;
- In base alle materie di competenza, come ad esempio le commissioni per l'economia, la giustizia, l'ambiente, la cultura, etc.
Giunte
Sono organi collegiali previsti dai regolamenti parlamentari per l'esercizio di funzioni diverse da quelle legislative e di controllo. Sia alla Camera sia al Senato opera la giunta per il regolamento, alla quale spetta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione e ogni opera di interpretazione del regolamento. Alla Camera esistono la giunta delle elezioni e la giunta per le autorizzazioni le cui funzioni sono entrambe riunite in un'unica giunta al Senato, la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, le più importanti sono quelle che si esprimono in via istruttoria e preliminare sulle cosiddette immunità parlamentari.
LA FORMAZIONE DELLE CAMERE
ELETTORATO ATTIVO
Il diritto di voto (diritto di elettorato attivo) spetta a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (art. 48, co. 1, Cost.).
il voto è:
- Personale: non è ammesso il voto per procura, il voto deve essere esercitato
personalmente; Eguale: è vietato attribuire a ciascun voto un voto di valore superiore dell'unità; con conseguente divieto del voto "plurimo" o "multiplo"; Libero: la libertà del voto esclude la legittimità di qualunque coazione fisica o condizionamento psichico del suo esercizio; Segreto: deve essere impossibile individuare l'autore del voto, tale segretezza è assicurata mediante strutture fisiche (cabine elettorali) poste nell'esercizio del voto, tale segretezza è assicurata anche nel caso di voto domiciliare, ovvero nel caso in cui persone affette da gravissime infermità siano costrette a dover votare in sede domiciliare (art. 1, l. 22/2006); Oggetto di un dovere civico: il voto è un dovere la cui inosservanza è di fatto priva di sanzione giuridica, in quanto l'elettore può legittimamente decidere di astenersi, per una ragionata e consapevole scelta da parte del cittadino, chePuò giudicare non adeguatamente rappresentativa la classe dirigente del paese. I cittadini italiani residenti all'estero hanno possibilità di votare se iscritti in apposite liste elettorali, e possono votare in corrispondenza o in Italia.
LIMITI ALL'ELETTORATO ATTIVO
Il diritto di voto non può essere limitato se non in casi di illegittimità civile o sentenza penale irrevocabile, oppure nei casi di indegnità morale previsti dalla legge (art. 48, co. 4, Cost.). Non sono elettori, infatti:
- coloro dichiarati falliti, per tutta la durata del loro fallimento ma non oltre i cinque anni dalla sentenza dichiarativa di fallimento; coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione;
- coloro che sono disposti a misure di sicurezza preventive o libertà vigilata o divieto di soggiorno;
- i condannati a interdizione perpetua e temporanea dai pubblici uffici.
ELETTORATO PASSIVO E LIMITI ALL'ELETTORATO PASSIVO (art. 51, co. 1, Cost.)
Tutti i
cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
un cittadino che non possiede elettorato attivo non avrà, di conseguenza, nemmeno la capacità di essere eletto. I limiti all'elettorato passivo sono, inoltre, rappresentati da:
- Cause di ineleggibilità, (art. 65) limitano il diritto elettorale stesso: se un candidato, nonostante l'esistenza di una causa di ineleggibilità è eletto, la sua elezione è nulla. Possono essere distinte in assolute e relative.
- Le cause di ineleggibilità assolute valgono su tutto il territorio nazionale e sono quei casi in cui il legislatore sancisce l'inconciliabilità fra determinate cariche e uffici e la posizione di candidato alle elezioni: queste cause riguardano soggetti vincolati con lo stato per contratti di opere o somministrazioni.
- Le cause di ineleggibilità relative sono invece utili a evitare la c.d.