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Diritto costituzionale parte generale

Norme e ordinamento giuridico

Le norme giuridiche si configurano come prescrizioni che interessano le relazioni fra soggetti dell’ordinamento (esteriorità), rivolte ad una collettività non predeterminata (generalità), ponendo regole che prescindono da ipotesi concrete e non si esauriscono in esse (astrattezza). Le norme, inoltre, enunciano un interesse effettivamente vigente in un gruppo sociale (positività) e prevedono che il precetto normativo sia tutelato ed osservato da tutti i destinatari di esse (coattività).

Caratteristiche delle norme giuridiche

  • Generalità: La norma non si riferisce al caso specifico ma si arriva ad esso partendo dal generale.
  • Astrattezza: Non sono ammesse norme personali e concrete.
  • Esteriorità: Producono effetti verso l’esterno.
  • Novità: Ogni volta che una norma viene emanata contiene una novità, ampliando o riducendo (norme abrogative) l’ordinamento.
  • Imperatività: Potestà dell’ordinamento di portare a termine la norma anche contro la volontà del destinatario.

L’ordinamento giuridico è un complesso di istituzioni e regole di condotta raggruppate per settori, istituzionalizzate all’interno di una comunità sociale, che impongono dei comportamenti o il rispetto di prescrizioni a tutti coloro che appartengono a una certa società. Di conseguenza l’obiettivo dell’ordinamento giuridico è garantire la pacifica convivenza tra i soggetti. Si instaura quindi una connessione tra il diritto e la società: ibis soci ibi ius.

Classificazione dell'ordinamento giuridico

  • Natura di appartenenza o vincolo associativo che può essere: Necessario (es: soggetti che appartengono allo stato mediante cittadinanza) oppure Volontario.
  • Fini perseguiti che si distinguono in: Generali (il fine è il bene comune) e Particolari (interesse specifico).
  • Rapporti con il territorio: OG territoriali e OG non territoriali.
  • Rapporti con altri ordinamenti: Indipendenti e Derivati, che riconoscono o meno ordinamenti superiori al loro (non è il caso di Ue-Italia, in quanto quest’ultima non dipende dall’UE ma ne fa parte).

Lo stato

Lo stato è un ordinamento giuridico a fini generali che esercita il potere sovrano in un dato territorio (geograficamente individuato) a cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti. Il concetto di stato è iniziato ad essere usato nel 500 al fine di valorizzare la posizione di indipendenza che le varie società politiche rivendicavano nei confronti dell’imperatore. Questa posizione trovò piena affermazione con il trattato di Westfalia (1648, Pace di Westfalia), da cui si fa decorrere formalmente la fine di un’epoca.

Ordinamento giuridico statale

Lo stato nella sua concezione più ampia è la forma maggiormente articolata ed evoluta di organizzazione del potere politico di una società, è un ordinamento:

  • Sovrano
  • A fini generali
  • Con vincolo associativo necessario
  • Territoriale

La costituzione italiana utilizza il termine “stato” nella concezione di stato-apparato, esso quindi assume il significato di complesso di organi e istituzioni posto al vertice dell’assetto territoriale dei poteri, mentre la definizione sopracitata viene affibbiata dalla costituzione al termine “Repubblica”.

Nazione = gruppo di individui cosciente di una propria peculiarità e autonomia culturale e storica in quanto promessa di unità e sovranità politica (da ben distinguere dal concetto di Stato).

Elementi costitutivi di uno stato

  • Sovranità
  • Popolo
  • Territorio

Sovranità

Capacità del potere politico di fatto di divenire potere giuridico in ambito internazionale ed interno, potere costituente nel quale la costituzione stessa trova legittimazione. Si intende in una duplice azione:

  • Interna: Posizione di supremazia rispetto ai vari soggetti che lo compongono: attiene ai rapporti dello Stato con i cittadini e con coloro che risiedono sul suo territorio. Si manifesta nel potere d’imperio di cui lo Stato è titolare, connotandosi di supremazia nei confronti degli altri soggetti e organizzazioni che operano sul territorio statale. Lo stato ha il controllo dei vari ordinamenti (es. regionali o comunali) che da esso derivano.
  • Esterna: Condizione di indipendenza dello stato rispetto agli ordinamenti: il potere dello stato è originario e indipendente perché la sua potestà d’imperio non deriva da nessuna autorità superiore. Inoltre lo stato gode di indipendenza giuridica, il potere di autodeterminare il proprio ordinamento e le fonti di produzione giuridica.

Si può quindi dedurre che lo Stato è un’istituzione sovrana in grado di autodeterminarsi: è titolare di un potere supremo, incondizionabile ed esclusivo, in grado di prevalere, seppur in maniera non arbitraria, su ogni soggetto che si trovi entro il proprio territorio.

Chi è il titolare ultimo della sovranità?

  • (Prima) teoria della sovranità della persona giuridica dello stato: Tale teoria era sostenuta dalla dottrina tedesca e italiana tra la fine dell’800 e i primi anni del 900 da Vittorio Emanuele Orlando.
  • (Seconda) teoria della sovranità della nazione: Fu espressa dal costituzionalismo francese sviluppato dopo la rivoluzione francese del 19esimo secolo. La nazione è vista come il centro da cui promanano tutti i poteri.
  • (Terza) teoria della sovranità popolare: Nasce come sviluppo di quella che era la elaborazione teorica di Rousseau il quale faceva coincidere la sovranità con la volontà generale identificandosi con l’identità del popolo sovrano, ovvero con l’insieme dei cittadini considerati come un ente collettivo. Si è sostenuto che non sia lo Stato titolare della sovranità (che la esercita attraverso i propri organi), bensì il popolo, come anche afferma l’art.1 della costituzione.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

In Italia può essere esercitata in maniera diretta o indiretta:

  • Diretta quando il popolo decide direttamente su questioni importanti per il bene dello stato (referendum).
  • Indiretta quando il popolo sceglie i rappresentanti grazie al principio della maggioranza, che presuppone la scelta libera tra diverse fazioni politiche e il rispetto del parere della minoranza (elezioni rappresentative).

L’elemento comune di queste due teorie è il rifiuto che una legge fondamentale potesse fungere da vincolo esterno per il potere sovrano. Questo fu superato con il costituzionalismo moderno, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Limiti alla sovranità

  • Fattuali: Questi limiti si sostanziano nell’impossibilità per lo stato di controllare e gestire la circolazione delle informazioni, le risorse e i capitali.
  • Giuridici: Questi limiti derivano dall'appartenenza dello Stato alla comunità internazionale. Infatti, a partire dal secondo dopoguerra, gli stati hanno abdicato in parte alla propria sovranità aderendo ad organizzazioni internazionali la cui finalità precisa era quella di assicurare la coesistenza pacifica e l'efficiente gestione delle politiche economiche.

Il popolo

Elemento fondamentale all’interno di un ordinamento, detiene la sovranità e la esercita mediante istituti di democrazia diretta e indiretta. Rappresenta l’elemento più plurisoggettivo e personale dello Stato e corrisponde alla collettività di individui stanziata all’interno di un territorio specifico e contestualizzata in una determinata realtà storica.

Mancando di definizione unitaria sono state attribuite due accezioni di popolo:

  • Una che considera il momento di formazione dello stato; in questo caso il popolo rappresenterebbe un elemento costitutivo di questo.
  • Un’altra che analizza l’ordinamento dello stato già costituito: in questo caso, avendo riguardo alla posizione, al ruolo e ai poteri che gli sono attribuiti all’interno di un ordinamento giuridico, il popolo andrebbe considerato come elemento costitutivo dello stato e ci si dovrebbe riferire solo al concetto di Stato-ordinamento e non anche a quello Stato-governo (secondo cui il popolo è visto come un soggetto esterno).

Il concetto di popolo va distinto da quello di popolazione e nazione:

  • Popolazione: Insieme dei soggetti esposti all’attività statale in quanto si trova nel suo territorio (concetto essenzialmente statico-demografico).
  • Nazione: Gruppo di individui cosciente di una propria peculiarità e autonomia culturale e storica in quanto promessa di unità e sovranità politica (concetto che non ha valenza giuridica ma etico-sociale e politica, citata dalla costituzione italiana negli articoli 9 e 11).

Con corpo elettorale, invece, si intende quella parte di popolo dotata di requisiti di elettorato attivo (requisiti per eleggere) e di elettorato passivo (requisiti per essere eletti). Esistono, inoltre, casi in cui l’elettorato spetta anche ai non cittadini: soprattutto in base all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea; i cittadini membri dell’UE che risiedono da un certo numero di anni sul territorio italiano, possono eleggere o essere eletti alle elezioni amministrative (provinciali o comunali).

Cittadinanza: La cittadinanza identifica un popolo in quanto esso è dato dalla somma dei cittadini, ovvero di soggetti titolari di un complesso di diritti e di doveri che permette di distinguere il loro status da quello degli apolidi o degli stranieri. La cittadinanza si esprime attraverso una serie di diritti politici. Il concetto di cittadinanza non è espresso in costituzione, ma l’art. 22 sancisce che nessuno può esserne privato per motivi politici.

I criteri di acquisizione della cittadinanza sono criteri mobili che variano da Stato a Stato e sono disciplinati dalla legge . 91 del 1992. L’Italia può riconoscere la cittadinanza per nascita (ius sanguinis o ius soli) o su richiesta.

Ius sanguinis: Il diritto del sangue implica che figli di italiani siano cittadini italiani (basta un genitore italiano). Tale criterio può essere soggetto a deroghe in casi di cittadinanze miste da parte dei genitori: l’ordinamento giuridico italiano risolve il problema utilizzando le norme contenute nelle pre-leggi (disposizioni preliminari) del codice civile, appartenenti al diritto internazionale privato.

Ius soli: È il diritto del suolo/territorio, dunque viene riconosciuto cittadino di un certo ordinamento giuridico un individuo nato sul territorio dell’ordinamento giuridico stesso (per esempio gli Stati Uniti d’America). In applicazione delle norme che mirano a scongiurare l'apolidia, in Italia lo ius soli trova applicazione in circostanze eccezionali e si applica, in tre casi:

  • Per nascita sul territorio italiano da genitori ignoti.
  • Per nascita sul territorio italiano da genitori apolidi.
  • Per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri impossibilitati a trasmettere al soggetto la propria cittadinanza secondo la legge dello stato di provenienza.

In virtù dell'Art. 4, comma 2, della legge n. 91 (5 febbraio 1992), una versione particolare dello ius soli è applicata allo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età. Infatti, in tal caso egli diviene cittadino italiano di diritto se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento degli anni diciotto di età.

Sempre riferendosi alla legge n. 91, l’art 2 afferma che la cittadinanza può essere acquistata anche a seguito di riconoscimento o di dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio. L’art. 3 invece sottolinea che la può acquisire a seguito di adozione (da parte di un cittadino italiano) un minore straniero.

Per iuris communicatio: Cioè il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno 2 anni nel territorio della repubblica, ovvero dopo 3 anni dalla data di matrimonio se residente all’estero.

L’Italia è un paese misto perché approva l’acquisto della cittadinanza su richiesta nel momento in cui il cittadino possiede determinati requisiti richiesti dalla legge che sono:

  • Deve prestare servizio militare per lo Stato italiano, dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  • (Oppure) assumere pubblico impiego alle dipendenze dello stato, anche all’estero;
  • (Oppure) al raggiungimento della maggiore età, deve risiedere legalmente da almeno 2 anni nel territorio della repubblica e dichiarare, entro un anno dal raggiungimento di questa, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
  • Inoltre, gli stranieri che sono nati in Italia e vi abbiano risieduto legalmente senza interruzioni, fino alla maggiore età, possono diventare cittadini italiani qualora, entro un anno, né dichiarino l’intenzione.

Il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. Decreto Salvini), convertito in legge 1 dicembre 2018, n.132, ha subordinato la concessione della cittadinanza italiana al possesso di nuovi requisiti; in particolare è stato introdotto nella legge 91 del 1992 il nuovo art. 9.1 ai sensi del quale lo straniero che sia interessato ad ottenere la cittadinanza deve possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore al B1. Inoltre il decreto Salvini ha inciso sul procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione e per iuris communicatio.

Perdita o riacquisto della cittadinanza

Le ipotesi di perdita o riacquisto della cittadinanza sono regolate dagli articoli 3, comma 3, 12 e 13 della legge 91 del 1992, nonché dal nuovo articolo 10 bis inserito nell’art.11 comma 1, lett d) del decreto legge n. 113 del 2018. La cittadinanza può quindi venir revocata:

  • Nel caso in cui il cittadino italiano abbia accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o un ente pubblico internazionale cui non partecipi l’Italia, ovvero abbia prestato o presti servizio militare per uno stato estero.
  • Nel caso in cui il cittadino italiano, durante lo stato di guerra con uno stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico o una carica pubblica, o abbia prestato servizio militare per tale stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato la cittadinanza volontariamente.
  • Inoltre, qualora un soggetto sia divenuto cittadino italiano in seguito di adozione, è prevista la perdita della cittadinanza qualora l’adottato rievochi l’adozione, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
  • Il nuovo art. 10-bis della legge 91 del 1992 prevede che, nei casi di acquisto di cittadinanza per naturalizzazione (art.9) o per iuris communicatio (art.5), la cittadinanza sia revocata qualora intervenga una condanna definitiva per reati commessi con finalità di terrorismo o eversione dell’ordinamento costituzionale o per i reati che implicano l’assistenza (dare rifugio, vitto, mezzi di trasporto ecc) a persone che partecipano ad associazioni sovversive o con finalità di terrorismo.

La cittadinanza italiana (e quella di tutti gli Stati membri) è affiancata dalla cittadinanza europea che attribuisce quelle prerogative previste dai trattati sull’Unione Europea, nonché sulla Carta Europea sui diritti dell’uomo. I diritti politici dei cittadini europei sono introdotti dal trattato sull’unione europea (trattato di Maastricht) del 1992; in primo luogo il diritto di voto dei propri rappresentanti al parlamento europeo, oltre che diritti come il diritto di partecipare e promuovere un referendum europeo (referendum italiani art 75), il diritto di rivolgere petizioni (=segnalazioni di malfunzionamento di determinati istituti o procedimenti, richiesta di un intervento normativo) agli organi dell’unione europea, il diritto di rivolgersi al mediatore europeo in quanto difensore civico del cittadino europeo nei confronti delle istituzioni dell’unione (non nazionali), il diritto di assistenza consolare diplomatica da parte di qualsiasi Stato membro nelle zone in cui il suo Stato non ha rappresentanza diplomatica. (Se un cittadino UE si trova in un paese in cui il proprio ordinamento statale non ha un'ambasciata o consolato può rivolgersi all'ambasciata o un consolato di un altro paese europeo e ricevere la stessa assistenza che riceverebbe da quella italiana).

Il territorio

Lo si può definire come ‘istituzione territoriale’ in quanto si sostanzia in un’organizzazione politica che esercita il proprio potere di governo in un ambito geografico-spaziale pre-determinato. È l'ambito entro cui sta il popolo e entro cui vige l'ordinamento giuridico statale. Il territorio consta dell’ambito territoriale soggetto alla potestà dello Stato; in ambito interno questo significa che il territorio rappresenta la sfera entro cui si estende la potestà dell’imperio dell’ordinamento, mentre considerando i rapporti internazionali, esso funge da limite ai poteri coercitivi dello Stato legittimandolo ad opporsi alle resistenze esterne.

Comprende la terraferma, il sottosuolo, lo spazio aereo sovrastante ed il mare territoriale (in cui rientra la piattaforma continentale):

  • Terraferma: Parte continentale e insulare del Paese. È delimitata da confini generalmente individuati da norme di diritto internazionale pubblico.
  • Mare:...
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