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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
= Svolge un ruolo attivo di garanzia indipendente dal rapporto dialettico
parlamentare che si instaura tra la maggioranza e opposizione, ma non per questo
privo di politicità.
è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da 3 (uno per la Valle d’Aosta)
delegati per ogni regione, eletti dal Consiglio regionale in modo da assicurare la
rappresentanza delle minoranze.
L’elezione è a scrutinio segreto dove è sufficiente la maggioranza qualificata dei
2/3dei componenti fino al terzo scrutinio, dopo basta quella assoluta. La
convocazione dell’assemblea elettiva è indetta dal presidente della Camera 30 giorni
prima della scadenza del mandato del Presidente precedente.
Il Presidente entra in carica dopo il giuramento alle Camere.
Può esser eletto ogni cittadino che:
•abbia compiuto 50 anni;
•goda dei diritti civili e politici.
Il mandato dura 7 anni ed è possibile la rielezione. Questa carica è in completa
Diritto Costituzionale
incompatibilità con qualsiasi altra carica.
L’anticipata
interruzione può • Assegno: risponde all’esigenza di fornire al Presidente mezzi materiali di
avvenire per : sostentamento per la vita privata;
- • Dotazione: complesso degli strumenti utili allo svolgimento delle funzioni
impedimento Presidenziali. Insieme di beni immobili ed mobili in essi contenuti;
permanente;
- • Uffici: ai quali sono preposti alti funzionari delle diverse amministrazioni
per morte; pubbliche temporaneamente collocati fuori ruolo o privati cittadini di pregevole
- per dimissioni; competenza, incaricati delle attività istruttorio-consultive connesse
- per decadenza all’esercizio delle funzioni presidenziali;
conseguente
alla perdita di
uno o dei
requisiti di eleggibilità;
- per destituzione eventualmente irrogata della Corte in caso di accertamento in caso di
accertamento di reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.
GLI ATTI PRESIDENZIALI.
Sono:
1. Gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: atti il cui contenuto decisionale è
imputabile all’autonoma determinazione del Presidente:
a) La nomina a senatore a vita di 5 cittadini;
b) La nomina di 5 giudici della Corte Costituzionale: finalità volta a valorizzare la massima
indipendenza dall’organo, presuppone che il Presidente adotti criteri di scelta diversi
da quelli utilizzati dai gruppi parlamentari;
c) Il potere di esternazione: si esprime in tutte quelle manifestazioni dei pensieri
presidenziali, che hanno come destinatario generico la pubblica opinione e tramite le
quali il Presidente cerca un contatto diretto con il popolo o con soggetti politici di
natura collettiva;
d) Potere di rinvio alle camere: prima di promulgare la legge può, con messaggio
motivato, chiedere alle camere una nuova deliberazione. Se le camere approvano lo
stesso testo lui è obbligato a promulgarlo. Può sottrarsene solo nel caso di leggi
palesemente eversive dell’ordinamento costituzionale.
e) Potere di messaggio formale: al Parlamento a contenuto libero.
2. Gli atti formalmente presidenziali deliberanti da altri organi:
decreti presidenziali contenenti o validanti;
• norme giuridiche sia aventi efficacia di legge formale, sia aventi efficacia subordinata;
• tutti gli atti che siano espressione di funzione amministrativa o attiva di indirizzo politico
• da altri determinato.
a) Autorizzazione alla presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
governativa: potere-dovere che consiste nel controllo nei confronti dell’esecutivo.
b) Potere di emanazione degli atti governativi aventi valore di legge:
- decreti legge
- decreti legislativi
- regolamenti governativi
= consiste nell’affidare al presidente una funzione di controllo di legittimità e di
integrazione dell’efficacia di volizioni governative.
c) Potere di promulgazione delle leggi: l’ordine di dare esecuzione alle legge deliberata
delle Camere, forma di controllo preventivo svolta sento un mese dell’approvazione
parlamentare.
Diritto Costituzionale
d) Potere di nomina dei funzionari dello Stato: formalizzazione di scelte governative che
non spetta al Presidente mettere in discussione.
e) Potere di ratifica dei trattati internazionali: l’atto presidenziale è un potere-dovere che
conferisce forma solenne ed efficacia al trattato negoziato dai competenti organi
governativi.
f) Potere di accreditamento e ricevimento dei rappresentanti diplomatici: porre in essere
l’atto solenne e conclusivo di un procedimento determinato dal Governo, al fine di
esternare e rendere efficace la volontà dello Stato.
g) Potere di dichiarazione dello stato di guerra.
h) Potere di conferire onorificenza alla Repubblica: funzione di controllo di legittimità
i) Potere di indire le elezioni delle camere: rientra tra i poteri discrezionali del Presidente
della Repubblica la convocazione straordinaria delle Camere.
l) Potere di indizione dei referendum popolari: la richiesta referendaria deve essere
sottoposta al corpo elettorale in data compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno. La
consultazione può essere sospesa solo in caso di scioglimento anticipato delle camere.
m) Potere di scioglimento dei consigli regionali: rimozione del presidente della giunta che
abbia compiuto atti contrari alla Costituzione è disposto un decreto motivato dal
Presidente della Repubblica. L’iniziativa dello scioglimento spetta al Presidente del
Consiglio.
n) Funzioni amministrativa: corrispondono a quelle che in epoca prerepubblicana erano
attribuite al re. Ne ricordiamo 3:
- la concessione della cittadinanza italiana;
- l’emanazione del decreto di annullamento degli atti amministrativi illegittimi;
- la decisione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato.
3. Gli atti connessi alla presidenza:
a) Potere di concessione della grazia: facoltà di clemenza del Capo dello Stato nel ridurre
sanzioni penali. = Atto duumvirale che richiede il concorso volitivo del Capo di Stato e
del Ministro della Giustizia circa il contenuto dell’atto e del rispetto al quale la
controfirma funge da argine ad eventuali arbitrarietà di decisioni dal carattere
straordinario.
b) Nomina del presidente del consiglio e dei Ministri: in caso di cessazione dalla carica di
Presidente del Consiglio titolare, il Capo di Stato apre le consultazioni (=una serie di
incontri con le forze politiche e con i principali rappresentanti istituzionali). Quando è
emersa la coalizione vincente, il Presidente conferisce l’incarico di Presidente del
Consiglio alla persona che ritiene in grado di presiedere il nuovo Governo. Il capo dello
Stato può affidare ad un soggetto diverso da quello destinato ad ottenere l’incarico un
mandato esplorativo. Il soggetto procede a svolgere proprie consultazioni al fine di
individuare un soggetto in grado di formare in via stabile l’organo esecutivo.
c) Scioglimento anticipato delle Camere: Due condizioni:
1. l’acquisizione del parere dei rispettivi Presidenti;
2. il divieto di disporlo negli ultimi 6 mesi del mandato presidenziale.
Ragioni per cui si ricorre allo scioglimento:
- casi di irrisolvibile crisi di Governo;
- quando non si riesce a formare un Governo che ottenga la fiducia parlamentare;
- quando le Camere non sono in grado di lavorare a causa di conflitto paralizzante;
- quando esistano inequivocabili segni che le Camere non sono più in grado di
rispecchiare la volontà del corpo elettorale.
4. Atti connessi alla presidenza di organi collegiali: la presidenza di organi collegiali
implica l’adozione di atti che riguardano il funzionamento e l’organizzazione del collegio e
Diritto Costituzionale
che sono sottratti alla controfirma governativa in quanto compiuti in veste di presidente
dell’organo.
a) La presidenza del Consiglio superiore della magistratura: il PdR può sciogliere il CSM
qualora esso si trovi nell’assoluta impossibilità di funzionare. Decreti presidenziali =
tutti i provvedimenti che attengono allo status giuridico dei magistrati ordinari.
b) La presidenza del Consiglio supremo di difesa: abbinato al comando delle forze
armate. Forze armate = non corrisponde a comando tecnico , ma a simbolo della
strumentalità e subordinazione del potere militare rispetto a quello civile.
L’irresponsabilità politica del Presidente e l’istituto della controfirma.
Il Presidente non può essere chiamato a rispondere del proprio operato davanti ad
altro organo costituzionale, tranne nei casi di alto tradimento a attentato alla
Costituzione.
Responsabilità politica diffusa: conseguenza del ruolo presidenziale e
concertante nella possibilità che:
l’opinione pubblica;
•
i mezzi di informazione italiana e stranieri;
• le istituzioni internazionali o esterne;
•
formulino analisi e giudizi critici nei confronti del Presidente.
Si traduce nella necessità che altri si assumano la responsabilità degli atti
presidenziali.
Istituto della controfirma: “Nessun atto del Presidente è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità”; deve
controfirmare anche il Presidente del Consiglio.
La controfirma nei singoli casi specifici:
A. Nel caso di atti sostanzialmente presidenziali, manifesta l’esercizio di un controllo da
parte governativa sulla corretta provenienza e formazione della volizione
presidenziale;
B. Per gli atti formalmente presidenziali, ma sostanzialmente determinati da altri organi:
vale a fare assumere la responsabilità ad altro organo o soggetto;
C. Nel caso di atti complessi, la controfirma attesta l’esercizio dell’attribuzione e la
condivisione del contenuto della decisione.
Esentabili da controfirmare
- le esternazioni
- il giuramento e l’eventuale messaggio che lo accompagna
- le dimissioni
- gli atti alla cui formazione partecipa in quanto componente dell’organo collegiale.
Atto dell’alto tradimento: sembra potersi ricondurre a qualunque comportamento
doloso, realizzatosi in collusione con potenze straniere e volto alla compromissione di
interessi vitali della Nazione e/o al sovvertimento dell’ordine costituzionale.
L’attentato alla Costituzione: dolosa violazione di norme costituzionali, tale da mettere a
rischio caratteri essenziali dell’ordinamento costituzionale e/o sovvertirlo radicalmente.
Diritto Costituzionale
Il giudizio sui reati presidenziali è disciplinato dalle:
l. cost. 11 Marzo 1953, n.1
• l. cost. 16 gennaio 1989 n.1
• l.5 giugno 1989 n.219
• regolamento parlamentare sui procedimenti di accusa del 1989. Questo si articola in 2
• d