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CAPITOLO XII - LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

1.L’origine della giustizia costituzionale e i suoi modelli

Il presupposto teorico dell’odierno controllo di costituzionalità delle leggi può essere rinvenuto soltanto alla fine del’700, quando

la Costituzione assume il significato di norma costitutiva e regolativa della vita politica, di legge fondamentale capace di

conformare l’intera vita costituzionale. Il vero momento fondativo dell’idea moderna del sindacato di costituzionalità si fa risalire

a quanto accaduto all’inizio del XIX secolo negli Stati Uniti, la cui Costituzione del 1787 non prevedeva la possibilità di un tale

controllo e che, però, la Corte suprema ritenne di poter esercitare. Con la sentenza Marbury vs Madison si può dire che nasce il

giudizio sulle leggi, anche se manca ancora una vera e propria Corte costituzionale. Il controllo di costituzionalità statunitense si

sviluppa infatti con carattere “diffuso”, nel senso che non esiste una Corte la quale eserciti questo specifico compito, ma ogni

giudice deve valutare se gli atti legislativi da applicare siano conformi alla Costituzione.

Nell’esperienza europea si forma invece l’idea di affidare il sindacato di costituzionalità ad un apposito Tribunale, essenzialmente

per due ragioni: offrire una garanzia della Costituzione di carattere obiettivo e assicurare al legislatore il privilegio di non essere

controllato da qualsiasi giudice, ma solo da una Corte speciale, la cui composizione potesse tener conto delle implicazioni

istituzionali. Su tale base la giustizia costituzionale è divenuta una istanza irrinunciabile per le democrazie, quale mezzo di

risoluzione delle controversie fra i diversi titolari del potere statale e quale sede per controllare l’opera del legislatore in nome

della costituzione, superando le vecchie logiche dell’assoluta sovranità parlamentare e dell'insindacabilità della legge. La

diffusione della giustizia costituzionale nel mondo è avvenuta secondo forme e tipologie diversificate. Diverse sono le variabili da

tenere in considerazione:

•presenza o meno di un apposito tribunale costituzionale: se le funzioni di corte costituzionale sono svolte da un’apposita

sezione della corte suprema allora il sindacato si definisce accentrato (qui la sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale di

una legge ha effetti erga omnes, nel senso che annulla una volta per tutte l’atto dall’ordinamento con efficacia retroattiva); se

invece il sindacato di costituzionalità compete a tutti i giudici si parla di sindacato diffuso (qui la decisione di incostituzionalità

vale inter partes, ossia solo rispetto alle parti del singolo giudizio in cui è stata pronunciata).

•momento cronologico del controllo: il sindacato giurisdizionale di costituzionalità opera dopo l'entrata in vigore della legge,

quindi in forma successiva. Esiste, tuttavia, anche una forma in via preventiva, quale ultima fase del procedimento di

formazione della legge: il Parlamento in questo caso si pone come vero interlocutore della Corte costituzionale, in quanto le leggi

sono giudicate per quello che dicono e non per quello che fanno. Inoltre, il controllo preventivo impedisce ogni altro controllo

successivo;

•astrattezza e concretezza del controllo: il controllo astratto non trae origine da un procedimento giudiziario, prescinde dalla

tutela dei diritti dei consociati e mira ad offrire una garanzia della Costituzione di carattere oggettivo, nel senso che effettua un

raffronto fra norme di grado diverso. Il controllo concreto riguarda una norma di legge applicabile da un giudice nel corso di un

qualsiasi giudizio, in cui sono in discussione interessi concreti dei consociati e verte sulla conformità della applicazione delle leggi

rispetto ai precetti costituzionali;

•modalità di accesso al giudizio di costituzionalità: si può accedere al giudizio di costituzionalità in via principale (o diretta o

d’azione), mediante una azione di incostituzionalità, cioè su ricorso di soggetti specificatamente legittimati, in genere per

effettuare un controllo di tipo astratto. L’accesso incidentale (o indiretto o in via d’eccezione) si collega alle forme di controllo

concrete: la questione di costituzionalità deve nascere nel corso di un processo davanti al giudice che, dovendo applicare una

legge di sospetta incostituzionalità, sospende il proprio giudizio e investe del problema la Corte. Una forma di acceso particolare

al giudizio di costituzionalità è quella relativa alla possibilità che i singoli cittadini si rivolgano direttamente alla Corte

costituzionale a tutela dei diritti e delle libertà individuali, lesi da atti di autorità legislative, amministrative o giurisdizionali;

•composizione e nomina del tribunale costituzionale: la composizione incide in maniera significativa sulla autonomia e

sull’indipendenza della Corte costituzionale, in relazione alla maggiore o minore soggezione al potere politico. La presenza di una

apposita Corte costituzionale costituisce una variabile importante anche nell’ottica più complessiva della forma di Stato e di

governo di una Nazione. Il monopolio affidato alla Corte costituzionale le attribuisce un significativo peso politico, quale custode

della Costituzione, organo di equilibrio e interlocutore del dibattito politico e istituzionale.

2.La mancanza di precedenti storici in Italia

Per l’ordinamento italiano, la creazione della Corte costituzionale costituisce una novità assoluta. L’esigenza di un organo di

garanzia costituzionale fu uno dei grandi temi su cui si discusse negli anni del c.d. periodo transitorio. L’idea di istituire un

sindacato di costituzionalità delle leggi fu a lungo osteggiata in Assemblea costituente, facendo leva sulla valorizzazione della

sovranità popolare, sul primato della politica e sul principio di supremazia parlamentare. Ciononostante l’Assemblea

costituente approvò agevolmente l’articolazione delle competenze della Corte (art. 134) e la sua composizione, senza tuttavia

specificare le modalità di nomina dei 15 giudici (art. 135). L’art. 137 sancisce che “una legge costituzionale stabilisce le condizioni,

le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con

legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la sua costituzione e funzionamento”. L’entrata in vigore della

Costituzione repubblicana, il 1° gennaio 1948, non comportò l’immediata entrata in funzione della Corte costituzionale, per la

quale si dovettero attendere otto anni, sia per l’esigenza di approvare le necessarie leggi sulla sua costituzione e il suo

funzionamento ma anche per la diffidenza verso il nuovo organo e per le difficoltà politiche ad effettuare le prime nomine.

3.Il controllo diffuso di costituzionalità tra il 1948 ed il 1956

Durante gli otto anni che servirono ad attivare la Corte operò la forma provvisoria di controllo prevista dal 2° comma della VII

disposizione transitoria e finale della Costituzione, secondo cui: "Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la

decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore

della Costituzione". In tal modo si abilitava la magistratura ordinaria ad effettuare una forma di controllo diffuso di

costituzionalità ma rispetto ad una Costituzione rigida e non più flessibile. Malgrado tale periodo transitorio fosse durato più di

quanto i costituenti avessero potuto prevedere, il contributo dei giudici comuni alla disapplicazione delle leggi confliggenti con la

Costituzione fu limitato, venendo considerate incostituzionali e disapplicate pochissime norme. L’argomento utilizzato a sostegno

di ciò fu rinvenuto nella distinzione delle norme costituzionali in “programmatiche” e “precettive”. Si sosteneva che non tutte le

norme costituzionali erano complete e immediatamente applicabili; anzi, solo le poche norme costituzionali immediatamente

precettive potevano essere applicate anche dai giudici, comportando la disapplicazione delle leggi contrastanti.

4.Una nascita difficile: l’ostruzionismo di maggioranza

I tempi per approvare le leggi sul funzionamento della Corte non furono brevi, in ragione dei contrasti politici sulla sua

istituzione, la funzionalità del sistema di giustizia costituzionale e dei dubbi sulla definizione delle vie di accesso alla Corte e sulle

modalità della sua composizione. Il 31 gennaio 1948 fu approvata la legge cost. n. 1/1948. Così fu scelta la via incidentale per

sollevare la questione, attraverso un giudice, nel corso di un giudizio, e vennero dettate regole per l’impugnazione in via diretta

delle leggi statali da parte delle regioni, ove si verificasse un'invasione della propria sfera di competenza. Tuttavia, era ancora da

colmare la lacuna sulle modalità di nomina dei giudici costituzionali, non specificate dall’art. 135 Cost. e sulle quali si giunse a un

accordo solo qualche anno dopo. Nel marzo 1953 si raggiunse un accordo per la elezione dei giudici da parte del parlamento in

seduta comune con maggioranze speciali o qualificate. Si arrivò così, finalmente, all’approvazione della legge cost. n. 1/1953 e

della legge ord. n. 87/1953, entrambe datate 11 marzo, le quali dettarono la disciplina per il funzionamento della corte

costituzionale.

5.La composizione della Corte costituzionale

La particolarità delle funzioni attribuite alla Corte costituzionale spiega e giustifica la sua speciale composizione, che bilancia

esigenze giuridiche ed esigenze di sensibilità politico-istituzionale L’art. 135 Cost., al 1° comma, stabilisce le modalità di nomina:

“la Corte costituzionale è composta di 15 giudici nominati per 1/3 dal Presidente della Repubblica, per 1/3 dal Parlamento in

seduta comune e per 1/3 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa”. Al 2° comma, invece, l’art. 135 elenca i

requisiti per essere nominati: “i giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, ordinarie

e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio”. Il congiunto

operare di queste figure risponde a due diverse esigenze: la sensibilità politica, oltre che giuridica, dell’organo e l’alta qualità

tecnico-giuridica dei membri. La composizione della corte viene modificata solo nel caso in cui venga messo in stato d’accusa il

Presidente della Repubblica: in tal caso, ai 15 giudici ordinari vengono aggiunti 16 membri (giudici aggregati) estratti a sorte da

un elenco di cittadini eleggibili a senatore. La Costituzione non stabilisce le procedure per giungere conc

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ErminiaCoticelli2004. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Di Genio Giuseppe.
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