CAPITOLO XII - LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
1.L’origine della giustizia costituzionale e i suoi modelli
Il presupposto teorico dell’odierno controllo di costituzionalità delle leggi può essere rinvenuto soltanto alla fine del’700, quando
la Costituzione assume il significato di norma costitutiva e regolativa della vita politica, di legge fondamentale capace di
conformare l’intera vita costituzionale. Il vero momento fondativo dell’idea moderna del sindacato di costituzionalità si fa risalire
a quanto accaduto all’inizio del XIX secolo negli Stati Uniti, la cui Costituzione del 1787 non prevedeva la possibilità di un tale
controllo e che, però, la Corte suprema ritenne di poter esercitare. Con la sentenza Marbury vs Madison si può dire che nasce il
giudizio sulle leggi, anche se manca ancora una vera e propria Corte costituzionale. Il controllo di costituzionalità statunitense si
sviluppa infatti con carattere “diffuso”, nel senso che non esiste una Corte la quale eserciti questo specifico compito, ma ogni
giudice deve valutare se gli atti legislativi da applicare siano conformi alla Costituzione.
Nell’esperienza europea si forma invece l’idea di affidare il sindacato di costituzionalità ad un apposito Tribunale, essenzialmente
per due ragioni: offrire una garanzia della Costituzione di carattere obiettivo e assicurare al legislatore il privilegio di non essere
controllato da qualsiasi giudice, ma solo da una Corte speciale, la cui composizione potesse tener conto delle implicazioni
istituzionali. Su tale base la giustizia costituzionale è divenuta una istanza irrinunciabile per le democrazie, quale mezzo di
risoluzione delle controversie fra i diversi titolari del potere statale e quale sede per controllare l’opera del legislatore in nome
della costituzione, superando le vecchie logiche dell’assoluta sovranità parlamentare e dell'insindacabilità della legge. La
diffusione della giustizia costituzionale nel mondo è avvenuta secondo forme e tipologie diversificate. Diverse sono le variabili da
tenere in considerazione:
•presenza o meno di un apposito tribunale costituzionale: se le funzioni di corte costituzionale sono svolte da un’apposita
sezione della corte suprema allora il sindacato si definisce accentrato (qui la sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale di
una legge ha effetti erga omnes, nel senso che annulla una volta per tutte l’atto dall’ordinamento con efficacia retroattiva); se
invece il sindacato di costituzionalità compete a tutti i giudici si parla di sindacato diffuso (qui la decisione di incostituzionalità
vale inter partes, ossia solo rispetto alle parti del singolo giudizio in cui è stata pronunciata).
•momento cronologico del controllo: il sindacato giurisdizionale di costituzionalità opera dopo l'entrata in vigore della legge,
quindi in forma successiva. Esiste, tuttavia, anche una forma in via preventiva, quale ultima fase del procedimento di
formazione della legge: il Parlamento in questo caso si pone come vero interlocutore della Corte costituzionale, in quanto le leggi
sono giudicate per quello che dicono e non per quello che fanno. Inoltre, il controllo preventivo impedisce ogni altro controllo
successivo;
•astrattezza e concretezza del controllo: il controllo astratto non trae origine da un procedimento giudiziario, prescinde dalla
tutela dei diritti dei consociati e mira ad offrire una garanzia della Costituzione di carattere oggettivo, nel senso che effettua un
raffronto fra norme di grado diverso. Il controllo concreto riguarda una norma di legge applicabile da un giudice nel corso di un
qualsiasi giudizio, in cui sono in discussione interessi concreti dei consociati e verte sulla conformità della applicazione delle leggi
rispetto ai precetti costituzionali;
•modalità di accesso al giudizio di costituzionalità: si può accedere al giudizio di costituzionalità in via principale (o diretta o
d’azione), mediante una azione di incostituzionalità, cioè su ricorso di soggetti specificatamente legittimati, in genere per
effettuare un controllo di tipo astratto. L’accesso incidentale (o indiretto o in via d’eccezione) si collega alle forme di controllo
concrete: la questione di costituzionalità deve nascere nel corso di un processo davanti al giudice che, dovendo applicare una
legge di sospetta incostituzionalità, sospende il proprio giudizio e investe del problema la Corte. Una forma di acceso particolare
al giudizio di costituzionalità è quella relativa alla possibilità che i singoli cittadini si rivolgano direttamente alla Corte
costituzionale a tutela dei diritti e delle libertà individuali, lesi da atti di autorità legislative, amministrative o giurisdizionali;
•composizione e nomina del tribunale costituzionale: la composizione incide in maniera significativa sulla autonomia e
sull’indipendenza della Corte costituzionale, in relazione alla maggiore o minore soggezione al potere politico. La presenza di una
apposita Corte costituzionale costituisce una variabile importante anche nell’ottica più complessiva della forma di Stato e di
governo di una Nazione. Il monopolio affidato alla Corte costituzionale le attribuisce un significativo peso politico, quale custode
della Costituzione, organo di equilibrio e interlocutore del dibattito politico e istituzionale.
2.La mancanza di precedenti storici in Italia
Per l’ordinamento italiano, la creazione della Corte costituzionale costituisce una novità assoluta. L’esigenza di un organo di
garanzia costituzionale fu uno dei grandi temi su cui si discusse negli anni del c.d. periodo transitorio. L’idea di istituire un
sindacato di costituzionalità delle leggi fu a lungo osteggiata in Assemblea costituente, facendo leva sulla valorizzazione della
sovranità popolare, sul primato della politica e sul principio di supremazia parlamentare. Ciononostante l’Assemblea
costituente approvò agevolmente l’articolazione delle competenze della Corte (art. 134) e la sua composizione, senza tuttavia
specificare le modalità di nomina dei 15 giudici (art. 135). L’art. 137 sancisce che “una legge costituzionale stabilisce le condizioni,
le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con
legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la sua costituzione e funzionamento”. L’entrata in vigore della
Costituzione repubblicana, il 1° gennaio 1948, non comportò l’immediata entrata in funzione della Corte costituzionale, per la
quale si dovettero attendere otto anni, sia per l’esigenza di approvare le necessarie leggi sulla sua costituzione e il suo
funzionamento ma anche per la diffidenza verso il nuovo organo e per le difficoltà politiche ad effettuare le prime nomine.
3.Il controllo diffuso di costituzionalità tra il 1948 ed il 1956
Durante gli otto anni che servirono ad attivare la Corte operò la forma provvisoria di controllo prevista dal 2° comma della VII
disposizione transitoria e finale della Costituzione, secondo cui: "Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la
decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore
della Costituzione". In tal modo si abilitava la magistratura ordinaria ad effettuare una forma di controllo diffuso di
costituzionalità ma rispetto ad una Costituzione rigida e non più flessibile. Malgrado tale periodo transitorio fosse durato più di
quanto i costituenti avessero potuto prevedere, il contributo dei giudici comuni alla disapplicazione delle leggi confliggenti con la
Costituzione fu limitato, venendo considerate incostituzionali e disapplicate pochissime norme. L’argomento utilizzato a sostegno
di ciò fu rinvenuto nella distinzione delle norme costituzionali in “programmatiche” e “precettive”. Si sosteneva che non tutte le
norme costituzionali erano complete e immediatamente applicabili; anzi, solo le poche norme costituzionali immediatamente
precettive potevano essere applicate anche dai giudici, comportando la disapplicazione delle leggi contrastanti.
4.Una nascita difficile: l’ostruzionismo di maggioranza
I tempi per approvare le leggi sul funzionamento della Corte non furono brevi, in ragione dei contrasti politici sulla sua
istituzione, la funzionalità del sistema di giustizia costituzionale e dei dubbi sulla definizione delle vie di accesso alla Corte e sulle
modalità della sua composizione. Il 31 gennaio 1948 fu approvata la legge cost. n. 1/1948. Così fu scelta la via incidentale per
sollevare la questione, attraverso un giudice, nel corso di un giudizio, e vennero dettate regole per l’impugnazione in via diretta
delle leggi statali da parte delle regioni, ove si verificasse un'invasione della propria sfera di competenza. Tuttavia, era ancora da
colmare la lacuna sulle modalità di nomina dei giudici costituzionali, non specificate dall’art. 135 Cost. e sulle quali si giunse a un
accordo solo qualche anno dopo. Nel marzo 1953 si raggiunse un accordo per la elezione dei giudici da parte del parlamento in
seduta comune con maggioranze speciali o qualificate. Si arrivò così, finalmente, all’approvazione della legge cost. n. 1/1953 e
della legge ord. n. 87/1953, entrambe datate 11 marzo, le quali dettarono la disciplina per il funzionamento della corte
costituzionale.
5.La composizione della Corte costituzionale
La particolarità delle funzioni attribuite alla Corte costituzionale spiega e giustifica la sua speciale composizione, che bilancia
esigenze giuridiche ed esigenze di sensibilità politico-istituzionale L’art. 135 Cost., al 1° comma, stabilisce le modalità di nomina:
“la Corte costituzionale è composta di 15 giudici nominati per 1/3 dal Presidente della Repubblica, per 1/3 dal Parlamento in
seduta comune e per 1/3 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa”. Al 2° comma, invece, l’art. 135 elenca i
requisiti per essere nominati: “i giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, ordinarie
e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio”. Il congiunto
operare di queste figure risponde a due diverse esigenze: la sensibilità politica, oltre che giuridica, dell’organo e l’alta qualità
tecnico-giuridica dei membri. La composizione della corte viene modificata solo nel caso in cui venga messo in stato d’accusa il
Presidente della Repubblica: in tal caso, ai 15 giudici ordinari vengono aggiunti 16 membri (giudici aggregati) estratti a sorte da
un elenco di cittadini eleggibili a senatore. La Costituzione non stabilisce le procedure per giungere conc
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Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Di Genio Giuseppe, libro consigliato Diritto pubblico, Modugno
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