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Deferimento al Consiglio dei Ministri della decisione inerente questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra le

amministrazioni pubbliche coinvolte; accordo con i Ministri interessati sulle pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere

qualora possano impegnare la politica generale del Governo; Adozione delle direttive per assicurare l’imparzialità, il buon

andamento e l’efficienza della pubblica amministrazione; Istituzione di Comitati di Ministri, nonché di gruppi di studio e di lavoro

composti in modo da assicurare la presenza di tutte le componenti dicasteriali interessate, ed eventualmente anche di esperti

esterni.

o Poteri di direzione di organi collegiali: presiede il Consiglio dei Ministri, ed il regolamento consiliare interno gli attribuisce tutti

i poteri relativi al funzionamento del Consiglio, primi fra tutti quelli di convocarne le riunioni, di fissarne l’ordine del giorno, di

dirigerne i lavori e di aprirne e chiuderne le riunioni; presiede altresì il Consiglio di gabinetto, i Comitati di Ministri e quelli

interministeriali, le conferenze permanenti e la conferenza unificata per i rapporti con il sistema delle autonomie territoriali; ha

inoltre la vicepresidenza del Consiglio supremo di difesa, ed esercita i relativi poteri d’intesa con il Presidente della Repubblica.

o Attribuzioni in materia di servizi di sicurezza e segreto di Stato che possono formare oggetto di delega, purché non si tratti di

funzioni attribuite in via esclusiva, soltanto in favore di un Ministro senza portafoglio ovvero di un Sottosegretario di Stato (che

assume la denominazione di autorità delegata).

o Rivestono una particolare importanza anche i poteri del Presidente del Consiglio di promozione e coordinamento dell’azione

del Governo per quanto attiene i rapporti con le istituzioni comunitarie e con il sistema delle autonomie territoriali.

Da ultimo, occorre rilevare, che oltre all’attribuzione del presidente del consiglio della direzione della politica generale del

governo, la costituzione lo chiama poi a rispondere innanzitutto nei confronti del parlamento, in relazione al rapporto fiduciario

con questo intercorrente ed attraverso gli appositi strumenti parlamentari. Si tratta dunque di una responsabilità politica del

presidente, di carattere generale per tutti gli atti del governo , che può comunque dar luogo alle dimissioni del presidente del

consiglio. Dal momento che il presidente del consiglio esprime unitariamente la linea politica generale del governo, le sue

dimissioni comportano automaticamente anche quelle di tutti i ministri. Le proprie dimissioni rappresentano dunque lo

strumento estremo che il presidente ha a disposizione per far valere il suo potere di indirizzo politico nei confronti dei ministri

dissenzienti dalla linea politica del governo, che dinanzi al pericolo di decadere anch’essi dalla carica a seguito delle dimissioni del

presidente, sono portate a superare le divergenze emerse in seno alla compagine governativa.

-i Ministri: i ministri svolgono una duplice funzione, da un lato partecipano alla determinazione dell’ indirizzo politico del

governo in qualità di membri del Consiglio dei Ministri, dall’altro sono responsabili di un settore specifico dell’amministrazione

pubblica. Nel primo profilo rientrano tutte quelle competenze che i Ministri esercitano partecipando al Consiglio dei Ministri, e

concorrendo quindi a determinare l'indirizzo politico governativo nel suo complesso, nonché alla formazione degli atti di

competenza del collegio stesso; per l'esercizio di tali competenze i Ministri assumono una responsabilità collegiale. Nell'ambito

del secondo profilo i Ministri, in quanto titolari di un Ministero, o di specifiche funzioni politico-amministrative, da un lato danno

al ramo di amministrazione cui sono preposti specifiche direttive politiche, esercitando una funzione politica e dall'altro,

costituiscono il vertice gerarchico del ramo di amministrazione di cui sono a capo, adottando gli atti ed assumendo la titolarità di

un'attività amministrativa vera e propria. Di quest'ultima loro complessa funzione i Ministri sono responsabili individualmente. I

Ministri possono essere titolari di un Ministero (il cui numero è determinato per legge, unitamente alle attribuzioni ed

all’organizzazione, ai sensi dell’art. 95, 3° comma, Cost.) o di specifiche funzioni politico-amministrative (i c.d. Ministri senza

portafoglio, il cui numero all’interno del Governo non è in alcun modo limitato). I Ministri incorrono in vari tipi di responsabilità:

politica (rispondono delle loro azioni davanti al parlamento); civilmente e amministrativamente (possono essere chiamati a

rispondere per danni causati nell’esercizio delle loro funzioni); penalmente [se commettono reati nell’esercizio delle loro funzioni

(reati ministeriali), possono essere perseguiti dalla magistratura ordinaria ma solo con l’autorizzazione del parlamento. In questi

casi la richiesta di autorizzazione passa attraverso un collegio speciale chiamato “tribunale dei ministri” che valuta se vi siano

elementi per procedere]. Un’altra autorizzazione parlamentare è richiesta nel caso in cui il presidente del consiglio o i ministri

debbano essere sottoposti a misure limitative della libertà personale e domiciliare, nonché la libertà di comunicazione e

corrispondenza, “salvo che siano colti nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di

cattura“. In ogni caso, è escluso che nei confronti del presidente del Consiglio e dei Ministri possa essere disposta l’applicazione

provvisoria di pena accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

-Gli organi governativi non necessari:

A completare ed arricchire l’articolazione dell’organo complesso Governo, affiancando gli organi costituzionalmente necessari,

possono contribuire una pluralità di organi governativi non necessari i quali possono essere suddivisi in organi collegiali

(consiglio di gabinetto, comitati di ministri e comitati interministeriali) ed organi individuali (vicepresidenti del consiglio, ministri

senza portafoglio, sottosegretari di Stato, vice ministri e commissari straordinari).

La legge n. 400/1988 prevede tali organi governativi non necessari:

• Il Consiglio di Gabinetto è stato istituito per ricondurre ad un collegio più ristretto, rispetto a quello dell'intero Consiglio dei

Ministri, il compito della determinazione e della direzione dell’indirizzo politico governativo. È un organo individuale, che può

essere istituito per coadiuvare il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle sue funzioni, composto da alcuni Ministri designati,

sentito il Consiglio dei Ministri, dal Presidente stesso, sulla base della loro rilevante importanza rivestita nel dicastero cui sono

preposti e al partito politico che rappresentano.

• I Comitati interministeriali sono organi governativi collegiali istituiti per legge per svolgere funzioni non solo di indirizzo, ma

anche di natura normativa e/o provvedimentale a rilevanza esterna, al fine di meglio coordinare l’attività del Governo in un

determinato settore di interesse comune a più Ministri, che ne concorrono alla composizione sotto la presidenza del Presidente

del Consiglio o di un Ministro da lui delegato.

• I Comitati di Ministri sono invece istituiti con decreto del Presidente del Consiglio con compiti sostanzialmente istruttori, ossia

quello di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza tra i Ministri che ne fanno parte, nonché quello di

esprimere parere sulle direttive dell’attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei

Ministri, eventualmente anche avvalendosi di esperti esterni alla pubblica amministrazione.

• Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri è stato formalmente previsto soltanto con l’art. 8, legge n. 400/1988, che conferisce

al Presidente del Consiglio il potere di proporre al Consiglio dei Ministri l’attribuzione ad uno o più Ministri delle funzioni di

Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, cui, da un punto di vista giuridico, spettano soltanto funzioni di supplenza del

Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, equiparandolo per il resto agli altri Ministri. La figura riveste un ruolo

specificamente politico.

• I Ministri senza portafoglio possono essere nominati (secondo le ordinarie modalità di nomina dei Ministri) all’atto della

Costituzione del Governo, senza tuttavia essere preposti ad alcun dicastero, ma al solo fine di svolgere le funzioni loro delegate

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri e con provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta

Ufficiale; per l’espletamento di tali funzioni si avvalgono di apposite strutture della Presidenza, nonché di uffici di diretta

collaborazione. Nel caso in cui questi non venga nominato, le relative competenze si intendono attribuite al Presidente del

Consiglio.

• I Sottosegretari di Stato sono disciplinati dall’art. 10 della legge n. 400/1988, che riconosce loro, sia pure in virtù di una delega,

rilevanti funzioni di Governo, dal momento che coadiuvano il Ministro (o il Presidente del Consiglio) ed esercitano i compiti che

questi conferisce loro con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; non fanno parte, pertanto, del Consiglio dei

Ministri (ad eccezione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che vi partecipa soltanto con funzioni di

segretario verbalizzante), ma possono intervenire, in qualità di rappresentanti del Governo, ai lavori parlamentari, proprio al fine

di realizzare un migliore raccordo tra l’Esecutivo e le Camere, attenendosi in ogni caso alle direttive impartite loro dal ministro.

Devono essere nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio. Devono prestare

giuramento.

• I Vice Ministri sono quei Sottosegretari di Stato (in numero non superiore a 10) cui possono essere conferite, da parte del

Ministro competente, deleghe di particolare ampiezza, relative ad “aree o progetti di competenza di una o più strutture

dipartimentali ovvero di più direzioni generali” nell’ambito del dicastero, le quali devono essere approvate dal Consiglio dei

Ministri su proposta del Presidente del Consiglio. Possono partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri senza diritto di voto.

Sono stati istituiti per controbilanciare la riduzione dei Ministri con portafoglio.

• I Commissari straordinari del Governo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente

del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al fine di “realizzare specifici obiettivi determinati in

relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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