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DECRETI LEGISLATIVI
Il Governo, può adottare decreti aventi forza di legge anche senza che ricorrano casi straordinari di necessità e di urgenza.
In situazioni di normalità, affinché il Governo possa emanare tali atti, è necessario che l'esercizio della funzione legislativa gli venga espressamente delegata dalle Camere, a mezzo di una legge che assume il nome di legge delega (o delegazione). Le Camere delegano al Governo soltanto l'esercizio della funzione legislativa.
Di regola, le Camere ricorrono alla delega nei casi in cui la materia da disciplinare legislativamente sia molto complessa.
Basti al riguardo fare l'esempio dei codici, che sia per i loro numerosi articoli sia per la specialità della materia in essa contenuta, mal si presterebbero ad essere approvati dalle assemblee legislative e sono stati infatti, emanati in Italia ricorrendo a decreti legislativi. Anche i testi unici assumono la forma di decreto legislativo.
Il ricorso ad
una legge di delega per l'emanazione di un testo unico si giustifica ove si osservi che il Governo, nel coordinare le varie disposizioni legislative, può ritenere necessario apportare alla materia innovazioni sostanziali, svolgendo in tal modo un'attività legislativa. la ratio del testo unico è, in fondo, questa: rendere omogeneo ed attuale un corpo di norme emanate successivamente nel tempo ai fini della loro migliore comprensione ed applicazione. A norma dell'art 76 Cost., la legge con la quale le Camere delegano al Governo l'esercizio della funzione legislativa deve contenere: a) La determinazione dei principi e dei criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel predisporre i decreti legislativi; b) L'indicazione del limite di tempo entro il quale il Governo dovrà emanare i suddetti decreti; c) L'oggetto "definito" sul quale il Governo potrà legiferare. Si noti, che con la legge delega, ilParlamento può porre al Governo altri limiti; ad esempio può imporre l'obbligo di sentire il parere di determinate commissioni parlamentari o di riprodurre nel decreto legislativo alcune disposizioni contenute nella stessa legge delega. Il Governo, è tenuto inoltre, a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti legislativi, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni.
La delega al Governo, anziché in una apposita legge, può anche essere disposta in singoli articoli contenuti in una legge che disciplina la medesima materia o materia connessa a quella oggetto della delega. Quanto al procedimento di formazione della legge delega, occorre ricordare che esso deve essere quello ordinario.
I REGOLAMENTI
Il potere del Governo di emanare regolamenti è prevista dalla legge n. 400 del 1988 che disciplina l'attività di governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio.
nuovacategoria di regolamenti si distingua da quella dei regolamenti diesecuzione per la forza innovativa che le norme regolamentaripossono far valere nel dare attuazione ad una legge o ad undecreto legislativo o nell’integrare le loro disposizioni.
Regolamenti autonomi o indipendenti, vengono emanati inmaterie ancora non disciplinate da leggi o da atti aventi forza dilegge, nel presupposto che, laddove la Costituzione non richiedeespressamente l’intervento del legislatore, la materia può esseredisciplinata anche mediante regolamento.
Regolamenti di organizzazione, ormai ammissibili entro i limitiposti dall’artt. 95 comma III, e 97 Cost., che riservano alla leggerispettivamente, l’ordinamento della Presidenza del Consiglio, ladeterminazione del numero, delle attribuzioni e dell’organizzazionedei ministeri e l’organizzazione dei pubblici uffici.
Regolamenti autorizzati. Infine con decreto del P. della R., previadeliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, possono essere emanati regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione. In tali materie le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla entrata in vigore delle norme regolamentari. Diversa è invece la legittimità costituzionale dei regolamenti delegati, che si hanno quando una legge autorizza il regolamento a derogare ad alcune sue norme o a norme di altre leggi o ancora a disciplinare ex novo materie già disciplinate da una legge o riservate alla legge. È stata introdotta una vera e propria "riserva di legge" mediante il comma 4 bis aggiunti all'art. 17 della legge n. 400 del 1988 e dalla legge n.59 del 1997. Tale riserva riguarda l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri: il regolamento è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio e con il Ministro del tesoro, nel rispetto di alcuni criteri di razionalità, efficienza e garanzia indicati nel medesimo comma 4 bis. Tale principio è stato esteso a tutte le amministrazioni dello Stato.
I LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE: LA RISERVA DI LEGGE.
Oltre ai limiti di carattere generale, i regolamenti incontrano limiti specifici contenuti in altrettante riserve di legge espressamente previste dalla Costituzione. Si ha una riserva di legge quando una norma costituzionale riserva, appunto, alla legge la disciplina di una determinata materia, escludendo pertanto che essa possa essere fatto oggetto del potere regolamentare del Governo.
L'origine storica della riserva di legge vanno ricollegate al sorgere dei primi Parlamenti medievali.
allorquando il potere del monarca venne limitato attribuendo alle assemblee elettive ogni decisione sui diritti patrimoniali e personali dei sudditi. Tale carattere garantista della riserva di legge fu proprio, successivamente, dello Stato di diritto, che vide l'affermazione del principio di separazione dei poteri, la contrapposizione, in un sistema di poteri dualista, del Parlamento al monarca, riconoscimento e tutela di alcuni fondamentali diritti di libertà. Nel corso del tempo, la dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno, al riguardo, fissato alcuni criteri ed identificato di conseguenza, due tipi di riserva: a) Assoluta, che si ha quando la disciplina della materia è riservata alla legge del Parlamento; tale tipo di riserva vale nel campo penale ed in quello dei diritti delle libertà fondamentali dei cittadini; b) Relativa, che si ha quando la materia può essere disciplinata, oltre che dalle leggi formali, anche da altre fonti. Non alternativamente, beninteso.ma soltantodopo che la legge abbia determinato le linee essenziali della disciplina.Tale tipo di riserva, ammette dunque l'intervento del potere normativo delGoverno attraverso i regolamenti autorizzati, di organizzazione ed i regolamentidi attuazione, dato che l'interesse tutelato appare soddisfatto con ladeterminazione legislativa di una disciplina "di principio".Sia la riserva di legge assoluta che quella relativa, possono essere rafforzatequando la Costituzione non si limita a rinviare puramente e semplicemente allalegge ma disciplina essa stessa parte della medesima ponendo, in tal modo,altrettanti limiti di discrezionalità del legislatore.Una riserva di legge implicita è contenuta nell'art. 72, comma IV, Cost., ilquale, escludendo che per i disegni di legge in materia costituzionale edelettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificaretrattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi possaessereadottato un procedimento di formazione diverso da quello ordinario, allo stessotempo, ed a fortiori, esclude che tali materie possano essere disciplinate da unatto avente forza di legge o da un regolamento.Infine, si ha riserva di legge costituzionale quando la Costituzioneespressamente dispone che determinate materie debbano essere regolate conlegge costituzionale.
LE CAUSE DELLA CADUTA DEL GOVERNO.Il Governo non è un organo a termine: esso rimane in carica, sin quando leCamere non revochino la fiducia o non decida di dimettersi, o per scadenzanaturale.Quale che sia la causa per la quale il Governo presenta le dimissioni, questesaranno provocate, del venir meno dalla maggioranza e della piattaformapolitica sulla quale il Governo si reggeva.Oltre che a tale causa le dimissioni del Governo possono essere dovute a causeche non coinvolgono la "formula politica" e non presuppongono, l'intervento deipartiti e dei gruppi parlamentari che sono la loro
Espressione alle Camere. La cessazione del Governo in seguito al venir meno della maggioranza (crisi di governo) può essere determinata:
- Da un voto di sfiducia delle Camere che è l'atto formale che sanziona l'inizio della crisi ponendo il Governo in minoranza. Il Governo battuto da un voto di sfiducia ha, come sappiamo, l'obbligo giuridico di dimettersi.
- Dal ritiro dell'appoggio al Governo da parte di uno o più gruppi parlamentari, qualora ciò comporti che il Governo non possa più contare su una maggioranza.
- Dalla decisione del Governo di dimettersi quando, dall'andamento di una discussione o dai risultati di una votazione, riporti il convincimento di non godere più della fiducia della maggioranza ovvero di essere appoggiato da gruppi parlamentari che non rientravano inizialmente nella maggioranza.