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DIRITTO COMMERCIALE – ANNO ACCADEMICO 2021/2022
VOLUME III – DIRITTO DELLE SOCIETA’
Sommario
LA NOZIONE DI SOCIETA’ E I PRINCIPI GENERALI .............................................................................................3
CAP. 1 – L’ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA: ELEMENTI COSTITUTIVI 3
CAP. 2 – I TIPI DI SOCIETA’ 3
CAP. 3 – AUTONOMIA PATRIMONIALE E PERSONALITA’ GIURIDICA 3
LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (SNC) .........................................................................................................3
CAP. 4 – PROFILI FORMALI E PROFILI FINANZIARI 3
CAP. 5 – PROFILI ORGANIZZATIVI 6
CAP. 6 – LO SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO SOCIALE. LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ 8
LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (SAS) ........................................................................................... 11
CAP. 7 – LA SAS 11
LE SOCIETA’ SEMPLICI (SS) .............................................................................................................................. 12
CAP. 8 – LA SS 12
LE SOCIETA’ PER AZIONI (SPA) ........................................................................................................................ 13
CAP. 9 – LA SOCIETA’ PER AZIONI: FATTISPECIE ECONOMICA E RILEVANZA GIURIDICA 13
CAP. 10 – LA COSTITUZIONE DELLE SPA E LE ALTRE VICENDE DELL’ORGANIZZAZIONE 15
CAP. 11 – IL CAPITALE SOCIALE E I CONFERIMENTI 19
CAP. 12 – LE AZIONI. CREAZIONE ED ESTINZIONE 22
CAP. 13 – LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA 26
CAP. 14 – I TITOLI AZIONARI. LEGITTIMAZIONE DEL SOCIO E CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI 28
CAP. 15 – LE AZIONI PROPRIE E LE PARTECIPAZIONI SOCIALI DELLA SPA 29
CAP. 16 – LE OBBLIGAZIONI 31
CAP. 17 – GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DIVERSI DA AZIONI E OBBLIGAZIONI 33
CAP. 18 – IL SISTEMA TRADIZIONALE: L’ASSEMBLEA 33
CAP. 19 – GLI AMMINISTRATORI 40
CAP. 20 – IL CONTROLLO SULLA GESTIONE E CONTABILE 45
CAP. 21 – I SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO: SISTEMA DUALISTICO E
MONISTICO 47
CAP. 22 – IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLA GESTIONE 48
CAP. 23 – LA DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ SOCIALE 49
LE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (SRL) .......................................................................................... 51
CAP. 25 – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E STRUTTURA FORMALE 51
CAP. 26 – LA STRUTTURA FINANZIARIA 53
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CAP. 27 – LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 57
LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (SAPA) ...................................................................................... 60
CAP. 28 – LA SAPA 60
LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI .......................................................... 61
CAP. 29 – LO SCIOGLIMENTO 61
CAP. 30 – IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 62
L’ARTICOLAZIONE DEL RISCHIO D’IMPRESA .................................................................................................. 64
CAP. 31 – I GRUPPI DI SOCIETA’ 64
CAP. 32 – I PATRIMONI DESTINATI A SPECIFICI AFFARI 66
LE SOCIETA’ CON SCOPO MUTUALISTICO ...................................................................................................... 67
CAP. 33 – LE SOCIETA’ COOPERATIVE 67
CAP. 34 – LE MUTUE ASSICURATRICI 71
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE ................................................................................................................... 71
CAP. 35 – LE TRASFORMAZIONI 71
CAP. 36 – LE FUSIONI 74
CAP. 37 – LE SCISSIONI 76
VOLUME IV – DIRITTO DEL SISTEMA FINANZIARIO ....................................................................................... 78
CAP. 6 – LE FORME DELL’ATTIVITA’: I SERVIZI, I MODELLI CONTRATTUALI. I PRODOTTI 78
CAP. 7 – LE REGOLE DELL’ATTIVITA’: LA TUTELA DEL CLIENTE 81
3
LA NOZIONE DI SOCIETA’ E I PRINCIPI GENERALI
CAP. 1 – L’ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA: ELEMENTI COSTITUTIVI (leggere)
CAP. 2 – I TIPI DI SOCIETA’ (leggere)
CAP. 3 – AUTONOMIA PATRIMONIALE E PERSONALITA’ GIURIDICA
Le società sono caratterizzate da autonomia patrimoniale. I beni che fanno capo ad essa non si confondono mai,
giuridicamente, con quelli personali dei soci ma ne rimangono separati; questa separazione si traduce in un distinto
regime di responsabilità nei confronti dei creditori, rispettivamente della società e del singolo socio. Questo è stato
previsto per favorire l’iniziativa economia e il suo svolgimento. Il grado di autonomia varia a seconda del tipo di
società: si ha un primo grado di autonomia nella società semplice (il creditore particolare non può aggredire i singoli
beni sociali ma può chiedere la liquidazione in denaro della quota spettante al suo debitore); maggiore intensità ha
l’autonomia patrimoniale della snc (il creditore particolare non può chiedere neanche la liquidazione della quota);
autonomia simile è quella della sas, dove però una categoria di soci è responsabile solo nei limiti del conferimento; il
massimo grado di autonomia è quello della società di capitali e cooperative (i patrimoni sono del tutto separati; il
creditore particolare non può soddisfarsi sui beni sociali e il creditore sociale non può soddisfarsi sui beni personali). Si
capisce quindi perché quella delle società di persone si chiama autonomia patrimoniale imperfetta e, viceversa, quella
delle società di capitali autonomia patrimoniale perfetta. E’ proprio questa li differenza tra questi due tipi di società.
L’autonomia patrimoniale perfetta è identificata con la nozione di personalità giuridica, in base alla quale la società è
un soggetto distinto dai soci. Le società di capitali hanno personalità giuridica. Le società di persone, invece, non
hanno personalità giuridica; secondo una parte della dottrina sembrerebbe che la titolarità dei beni e dei rapporti
giuridici societari faccia capo direttamente ai soci. Tuttavia, bisogna dire che alle società di persone si riconosce
un’autonomia soggettiva di grado inferiore rispetto alla personalità giuridica ma che comunque le rende centri di
imputazione di rapporti giuridici distinti dai soci.
Le società di persone si caratterizzano come modello per l’esercizio in comune di imprese di dimensioni contenute.
Hanno delle caratteristiche comuni: responsabilità illimitata di almeno un socio, stabilità nel tempo, rilevanza
normativa di alcune vicende personali dei soci, agilità gestionale. Solitamente vengono utilizzate in caso di pochi soci
che hanno un elevato grado di fiducia tra loro. Il successo delle società di persone è legato soprattutto al trattamento
tributario ispirato al principio della trasparenza fiscale. Gli utili realizzati dalla società vengono imputati, anziché a
quest’ultima, direttamente ai soci e tassati nell’ambito dell’IRPEF secondo le rispettive quote di partecipazione
(questo permette di beneficiare dell’aliquota progressiva che è più bassa rispetto a quella proporzionale delle società
di capitali). Inoltre, le società di persone consentono maggiore elasticità nella costituzione e nel corso della vita
sociale. Ci sono 3 tipi di società di persone: società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita
semplice. Si ha una tecnica normativa a cascata, nel senso che solo alle società semplici è dedicata una disciplina
completa (artt. 2251-2290); alle snc e sas, invece, vengono dedicate delle disposizioni specifiche e poi si richiamano le
regole delle ss. LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (SNC)
CAP. 4 – PROFILI FORMALI E PROFILI FINANZIARI
L’art. 2291 stabilisce che nella società in nome collettivo (snc) tutti i soci rispondono solidalmente ed
illimitatamente per le obbligazioni sociali. Essa agisce sotto una ragione sociale, la quale è composta dal
nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale che serve come identificazione. L’art. 2295
stabilisce tutti gli elementi che l’atto costitutivo di una snc deve indicare (i dati dei soci, la ragione sociale, il
nome dei soci che hanno l’amministrazione e il potere di rappresentanza, l’oggetto sociale, le prestazioni
dei soci d’opera, le norme per la ripartizione degli utili, la durata della società). Non tutti sono essenziali; se
alcuni di essi mancano vengono integrati dalle norme del Codice civile. Per quanto riguarda la forma, l’art.
2296 richiede la stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata; questo serve ai fini pubblicitari per
ottenere l’iscrizione nel registro delle imprese (gli amministratori devono depositare presso l’ufficio l’atto
entro 30 giorni). L’iscrizione costituisce condizione di regolarità della snc e non di validità dell’atto
costitutivo; quindi, la snc non iscritta è comunque valida ma sarà una snc irregolare; essa gode della minore
autonomia patrimoniale della società semplice. Alla società irregolare vengono ricondotte due ipotesi. La prima è
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quella della società occulta, con la quale il vincolo societario non viene palesato nei rapporti esterni ma resta celato
dietro un imprenditore individuale. La seconda è quella della società apparente, la quale pur non sussistendo un
vincolo societario si reputa comunque sussistente, e quindi assoggettabile a fallimento, quella società che appare tale
La partecipazione ad una snc è
nei rapporti esterni, inducendo i terzi a confidare nella sua concreta esistenza.
consentita non solo alle persone fisiche ma anche alle società di capitali, le quali sono dotate di personalità
giuridica. Per la partecipazione della persona fisica incapace, trovano applicazione le regole sull’esercizio di
un’attività d’impresa commerciale (art. 2294); ne consegue che ai minori, agli interdetti e agli inabilitati è
preclusa la partecipazione alla costituzione della società ma possono, con autorizzazione del tribunale,
acquistare partecipazioni a titolo di donazione o successione per la continuazione dell’attività d’impresa.
Per le persone giuridiche, esse possono assumere partecipazioni in altre imprese che comportano una
responsabilità illimitata con l’autorizzazione dell’assemblea (art. 2361 c.2). E’ possibile, quindi, che una snc
abbia solamente soci che sono società di capitali. Per quanto riguarda la partecipazione di socio occulto, la
società esiste ed è palese ma va provata l’esistenza della singola ulteriore partecipazione rispetto a quelle risultanti
dagli atti e dai documenti societari; il socio occulto è assoggettato al fallimento per effetto dell’art. 147 legge
fallimentare. E’ difficile, invece, che una società di capitali venga classificata come socio occulto proprio per
l’autorizzazione dell’assemblea richiesta per la partecipazione (in assenza di autorizzazione la partecipazione
inefficace).
Per quanto riguarda i conferimenti nelle snc, i soci sono tenuti ad indicare nell’atto costitutivo il valore
attribuito ai conferimenti stessi e il modo di valutazione (art. 2295 n.6). La somma del valore dei
conferimenti darà luogo al capitale della società, per il quale non è fissata alcuna soglia minima. Non sono
fissati limiti riguardanti le entità conferibili, quindi si ritengono conferibili tutti i beni e servizi. Si tende ad
ammettere i conferimenti di qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica quindi, oltre ai
tradizionali conferimenti in denaro o di beni in natura, crediti, opera e servizi, anche conferimenti aventi ad
oggetto un obbligo di non fare o beni intangibili, purché dotati di utilità per la società. Per quanto riguarda
l’importo, i soci possono fissarlo liberamente. Se l’entità non viene determinata scattano le presunzioni
previste dall’art. 2253 c.2: i soci sono obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il
conseguimento dell’oggetto sociale. Per il conferimento in denaro è possibile che il socio si limiti ad
assumere un obbligo senza versare alcuna percentuale all’atto della sottoscrizione dell’atto costitutivo; può
essere apposto un termine e se il versamento non viene fatto entro quella data allora andrà effettuato a
richiesta degli amministratori; l’eventuale inadempimento espone il socio all’esclusione per gravi
inadempienze. Per i beni conferiti in proprietà, la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono
regolati dalle norme sulla vendita; sul socio grava il rischio di perimento della cosa prima che la proprietà
venga acquisita dalla società. Per il conferimento di beni in godimento, la proprietà dei beni resta in capo al
socio e quindi egli avrà il diritto a vedersi restituito il bene; il rischio per il sopravvenuto perimento del bene
resta a carico del socio che lo ha conferito; in questo caso egli può anche essere suscettibile di esclusione, a
meno che il perimento non sia imputabile agli amministratori. Per il conferimento di crediti, il socio
risponde in caso di insolvenza del debitore (quindi, nel caso in cui il debitore fallisca, egli dovrà effettuare
un nuovo conferimento); il socio assume una garanzia sull’esistenza del credito e la solvibilità del debitore.
Per quanto riguarda il conferimento d’opera (o servizi), il socio si obbliga nei confronti della snc a svolgere
una prestazione di fare senza assumere la posizione di lavoratore subordinato ma quella di socio con il
diritto di partecipazione agli utili e alle decisioni sociali. Per il socio d’opera si può avere l’esclusione qualora
emerga la sua sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita. Nell’indicare il contenuto dell’atto
costitutivo, l’art. 2295 ha tenuto distinte le prestazioni dei soci d’opera dai conferimenti; questo ha creato
dei dubbi cica la necessità di imputazione a capitale; alcuni pensano che queste prestazioni possano essere
imputate a capitale mentre altri pensano che siano solo conferimenti di patrimonio non capitalizzabili.
L’insieme dei conferimenti dei soci va a formare il capitale sociale della snc; i soci sono liberi di fissare la
cifra del capitale sociale nominale e di valorizzare i beni diversi dal denaro nella misura tra loro concordata,
senza che sia necessaria una stima redatta da un perito (tuttavia, la sopravvalutazione rilevante dei
conferimenti di beni in natura e di crediti è penalmente sanzionata). La determinazione dell’importo è 5
richiesta dall’art. 2295, il quale prescrive l’indicazione nell’atto costitutivo del valore attribuito ai
conferimenti. E’ vietata la restituzione ai soci dei conferimenti o la distribuzione agli stessi di somme attinte
dal patrimonio sociale se non nella misura in cui si tratti di eccedenza del patrimonio netto rispetto
all’importo del capitale indicato nell’atto costitutivo. Tutte le decisioni che incidono sul capitale vanno
considerate modifiche dell’atto costitutivo e vanno decise dai soci all’unanimità (o a maggioranza se lo
consente l’atto stesso; art. 2252). La decisione di riduzione reale del capitale diventa efficace decorsi tre
mesi dal giorno dell’iscrizione della stessa nel registro delle imprese; in questo termine i creditori anteriori
all’iscrizione possono fare opposizione davanti al tribunale, il quale può disporre che essa abbia comunque
luogo previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia. E’ vietato distribuire somme ai soci se
non per utili realmente conseguiti: divieto di distribuzione di utili fittizi. Non c’è una disciplina sulla
riduzione obbligatoria del capitale a seguito di perdite, quindi gli amministratori non sono obbligati a
adottare particolari provvedimenti quando il capitale venga eroso. L’atto costitutivo può indicare le norme
secondo cui gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; solitamente
la parte di ciascuno negli utili coincide con la quota di partecipazione al capitale ma è consentito stabilire
diversamente andando ad alterare questa simmetria tra conferimenti e partecipazione agli utili (per
esempio per dare rilevanza ad una particolare caratteristica di un socio); questo può essere fatto sia per la
ripartizione degli utili che per la partecipazione alle perdite (e addirittura i due possono essere diversi tra
loro). L’unico limite è posto dall’art. 2265 che pone il divieto di patto leonino:
“È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.”
Questo divieto mira ad evitare che possa snaturarsi il contratto sociale creando situazioni di sfavore; si
estende a tutti i tipi societari. La quota di partecipazione agli utili e alle perdite assume rilevanza in sede di
liquidazione della società: la parte di ciascuno agli utili funge da criterio per la distribuzione del surplus di
attivo al netto del rimborso dei conferimenti (art. 2282 c.1); la parte di ciascuno nelle perdite determina la
distribuzione tra i soci del peso dei debiti sociali se i fondi della snc si rivelano insufficienti. Il diritto del
socio alla percezione degli utili sorge automaticamente una volta che viene approvato il bilancio da cui gli
utili risultano, quindi non c’è bisogna di un’ulteriore decisione di distribuzione degli utili; per la creazione di
riserve facoltative è richiesta l’unanimità dei consensi.
La snc gode di autonomia patrimoniale imperfetta. I creditori particolari non possono chiedere la
liquidazione della quota del socio loro debitore finché dura la società (art. 2305); essi possono solo
aggredire gli utili spettanti al socio e porre i
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