Estratto del documento

1

DIRITTO COMMERCIALE – ANNO ACCADEMICO 2021/2022

VOLUME III – DIRITTO DELLE SOCIETA’

Sommario

LA NOZIONE DI SOCIETA’ E I PRINCIPI GENERALI .............................................................................................3

CAP. 1 – L’ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA: ELEMENTI COSTITUTIVI 3

CAP. 2 – I TIPI DI SOCIETA’ 3

CAP. 3 – AUTONOMIA PATRIMONIALE E PERSONALITA’ GIURIDICA 3

LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (SNC) .........................................................................................................3

CAP. 4 – PROFILI FORMALI E PROFILI FINANZIARI 3

CAP. 5 – PROFILI ORGANIZZATIVI 6

CAP. 6 – LO SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO SOCIALE. LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ 8

LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (SAS) ........................................................................................... 11

CAP. 7 – LA SAS 11

LE SOCIETA’ SEMPLICI (SS) .............................................................................................................................. 12

CAP. 8 – LA SS 12

LE SOCIETA’ PER AZIONI (SPA) ........................................................................................................................ 13

CAP. 9 – LA SOCIETA’ PER AZIONI: FATTISPECIE ECONOMICA E RILEVANZA GIURIDICA 13

CAP. 10 – LA COSTITUZIONE DELLE SPA E LE ALTRE VICENDE DELL’ORGANIZZAZIONE 15

CAP. 11 – IL CAPITALE SOCIALE E I CONFERIMENTI 19

CAP. 12 – LE AZIONI. CREAZIONE ED ESTINZIONE 22

CAP. 13 – LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA 26

CAP. 14 – I TITOLI AZIONARI. LEGITTIMAZIONE DEL SOCIO E CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI 28

CAP. 15 – LE AZIONI PROPRIE E LE PARTECIPAZIONI SOCIALI DELLA SPA 29

CAP. 16 – LE OBBLIGAZIONI 31

CAP. 17 – GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DIVERSI DA AZIONI E OBBLIGAZIONI 33

CAP. 18 – IL SISTEMA TRADIZIONALE: L’ASSEMBLEA 33

CAP. 19 – GLI AMMINISTRATORI 40

CAP. 20 – IL CONTROLLO SULLA GESTIONE E CONTABILE 45

CAP. 21 – I SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO: SISTEMA DUALISTICO E

MONISTICO 47

CAP. 22 – IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLA GESTIONE 48

CAP. 23 – LA DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ SOCIALE 49

LE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (SRL) .......................................................................................... 51

CAP. 25 – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E STRUTTURA FORMALE 51

CAP. 26 – LA STRUTTURA FINANZIARIA 53

2

CAP. 27 – LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 57

LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (SAPA) ...................................................................................... 60

CAP. 28 – LA SAPA 60

LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI .......................................................... 61

CAP. 29 – LO SCIOGLIMENTO 61

CAP. 30 – IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 62

L’ARTICOLAZIONE DEL RISCHIO D’IMPRESA .................................................................................................. 64

CAP. 31 – I GRUPPI DI SOCIETA’ 64

CAP. 32 – I PATRIMONI DESTINATI A SPECIFICI AFFARI 66

LE SOCIETA’ CON SCOPO MUTUALISTICO ...................................................................................................... 67

CAP. 33 – LE SOCIETA’ COOPERATIVE 67

CAP. 34 – LE MUTUE ASSICURATRICI 71

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE ................................................................................................................... 71

CAP. 35 – LE TRASFORMAZIONI 71

CAP. 36 – LE FUSIONI 74

CAP. 37 – LE SCISSIONI 76

VOLUME IV – DIRITTO DEL SISTEMA FINANZIARIO ....................................................................................... 78

CAP. 6 – LE FORME DELL’ATTIVITA’: I SERVIZI, I MODELLI CONTRATTUALI. I PRODOTTI 78

CAP. 7 – LE REGOLE DELL’ATTIVITA’: LA TUTELA DEL CLIENTE 81

3

LA NOZIONE DI SOCIETA’ E I PRINCIPI GENERALI

CAP. 1 – L’ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA: ELEMENTI COSTITUTIVI (leggere)

CAP. 2 – I TIPI DI SOCIETA’ (leggere)

CAP. 3 – AUTONOMIA PATRIMONIALE E PERSONALITA’ GIURIDICA

Le società sono caratterizzate da autonomia patrimoniale. I beni che fanno capo ad essa non si confondono mai,

giuridicamente, con quelli personali dei soci ma ne rimangono separati; questa separazione si traduce in un distinto

regime di responsabilità nei confronti dei creditori, rispettivamente della società e del singolo socio. Questo è stato

previsto per favorire l’iniziativa economia e il suo svolgimento. Il grado di autonomia varia a seconda del tipo di

società: si ha un primo grado di autonomia nella società semplice (il creditore particolare non può aggredire i singoli

beni sociali ma può chiedere la liquidazione in denaro della quota spettante al suo debitore); maggiore intensità ha

l’autonomia patrimoniale della snc (il creditore particolare non può chiedere neanche la liquidazione della quota);

autonomia simile è quella della sas, dove però una categoria di soci è responsabile solo nei limiti del conferimento; il

massimo grado di autonomia è quello della società di capitali e cooperative (i patrimoni sono del tutto separati; il

creditore particolare non può soddisfarsi sui beni sociali e il creditore sociale non può soddisfarsi sui beni personali). Si

capisce quindi perché quella delle società di persone si chiama autonomia patrimoniale imperfetta e, viceversa, quella

delle società di capitali autonomia patrimoniale perfetta. E’ proprio questa li differenza tra questi due tipi di società.

L’autonomia patrimoniale perfetta è identificata con la nozione di personalità giuridica, in base alla quale la società è

un soggetto distinto dai soci. Le società di capitali hanno personalità giuridica. Le società di persone, invece, non

hanno personalità giuridica; secondo una parte della dottrina sembrerebbe che la titolarità dei beni e dei rapporti

giuridici societari faccia capo direttamente ai soci. Tuttavia, bisogna dire che alle società di persone si riconosce

un’autonomia soggettiva di grado inferiore rispetto alla personalità giuridica ma che comunque le rende centri di

imputazione di rapporti giuridici distinti dai soci.

Le società di persone si caratterizzano come modello per l’esercizio in comune di imprese di dimensioni contenute.

Hanno delle caratteristiche comuni: responsabilità illimitata di almeno un socio, stabilità nel tempo, rilevanza

normativa di alcune vicende personali dei soci, agilità gestionale. Solitamente vengono utilizzate in caso di pochi soci

che hanno un elevato grado di fiducia tra loro. Il successo delle società di persone è legato soprattutto al trattamento

tributario ispirato al principio della trasparenza fiscale. Gli utili realizzati dalla società vengono imputati, anziché a

quest’ultima, direttamente ai soci e tassati nell’ambito dell’IRPEF secondo le rispettive quote di partecipazione

(questo permette di beneficiare dell’aliquota progressiva che è più bassa rispetto a quella proporzionale delle società

di capitali). Inoltre, le società di persone consentono maggiore elasticità nella costituzione e nel corso della vita

sociale. Ci sono 3 tipi di società di persone: società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita

semplice. Si ha una tecnica normativa a cascata, nel senso che solo alle società semplici è dedicata una disciplina

completa (artt. 2251-2290); alle snc e sas, invece, vengono dedicate delle disposizioni specifiche e poi si richiamano le

regole delle ss. LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (SNC)

CAP. 4 – PROFILI FORMALI E PROFILI FINANZIARI

L’art. 2291 stabilisce che nella società in nome collettivo (snc) tutti i soci rispondono solidalmente ed

illimitatamente per le obbligazioni sociali. Essa agisce sotto una ragione sociale, la quale è composta dal

nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale che serve come identificazione. L’art. 2295

stabilisce tutti gli elementi che l’atto costitutivo di una snc deve indicare (i dati dei soci, la ragione sociale, il

nome dei soci che hanno l’amministrazione e il potere di rappresentanza, l’oggetto sociale, le prestazioni

dei soci d’opera, le norme per la ripartizione degli utili, la durata della società). Non tutti sono essenziali; se

alcuni di essi mancano vengono integrati dalle norme del Codice civile. Per quanto riguarda la forma, l’art.

2296 richiede la stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata; questo serve ai fini pubblicitari per

ottenere l’iscrizione nel registro delle imprese (gli amministratori devono depositare presso l’ufficio l’atto

entro 30 giorni). L’iscrizione costituisce condizione di regolarità della snc e non di validità dell’atto

costitutivo; quindi, la snc non iscritta è comunque valida ma sarà una snc irregolare; essa gode della minore

autonomia patrimoniale della società semplice. Alla società irregolare vengono ricondotte due ipotesi. La prima è

4

quella della società occulta, con la quale il vincolo societario non viene palesato nei rapporti esterni ma resta celato

dietro un imprenditore individuale. La seconda è quella della società apparente, la quale pur non sussistendo un

vincolo societario si reputa comunque sussistente, e quindi assoggettabile a fallimento, quella società che appare tale

La partecipazione ad una snc è

nei rapporti esterni, inducendo i terzi a confidare nella sua concreta esistenza.

consentita non solo alle persone fisiche ma anche alle società di capitali, le quali sono dotate di personalità

giuridica. Per la partecipazione della persona fisica incapace, trovano applicazione le regole sull’esercizio di

un’attività d’impresa commerciale (art. 2294); ne consegue che ai minori, agli interdetti e agli inabilitati è

preclusa la partecipazione alla costituzione della società ma possono, con autorizzazione del tribunale,

acquistare partecipazioni a titolo di donazione o successione per la continuazione dell’attività d’impresa.

Per le persone giuridiche, esse possono assumere partecipazioni in altre imprese che comportano una

responsabilità illimitata con l’autorizzazione dell’assemblea (art. 2361 c.2). E’ possibile, quindi, che una snc

abbia solamente soci che sono società di capitali. Per quanto riguarda la partecipazione di socio occulto, la

società esiste ed è palese ma va provata l’esistenza della singola ulteriore partecipazione rispetto a quelle risultanti

dagli atti e dai documenti societari; il socio occulto è assoggettato al fallimento per effetto dell’art. 147 legge

fallimentare. E’ difficile, invece, che una società di capitali venga classificata come socio occulto proprio per

l’autorizzazione dell’assemblea richiesta per la partecipazione (in assenza di autorizzazione la partecipazione

inefficace).

Per quanto riguarda i conferimenti nelle snc, i soci sono tenuti ad indicare nell’atto costitutivo il valore

attribuito ai conferimenti stessi e il modo di valutazione (art. 2295 n.6). La somma del valore dei

conferimenti darà luogo al capitale della società, per il quale non è fissata alcuna soglia minima. Non sono

fissati limiti riguardanti le entità conferibili, quindi si ritengono conferibili tutti i beni e servizi. Si tende ad

ammettere i conferimenti di qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica quindi, oltre ai

tradizionali conferimenti in denaro o di beni in natura, crediti, opera e servizi, anche conferimenti aventi ad

oggetto un obbligo di non fare o beni intangibili, purché dotati di utilità per la società. Per quanto riguarda

l’importo, i soci possono fissarlo liberamente. Se l’entità non viene determinata scattano le presunzioni

previste dall’art. 2253 c.2: i soci sono obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il

conseguimento dell’oggetto sociale. Per il conferimento in denaro è possibile che il socio si limiti ad

assumere un obbligo senza versare alcuna percentuale all’atto della sottoscrizione dell’atto costitutivo; può

essere apposto un termine e se il versamento non viene fatto entro quella data allora andrà effettuato a

richiesta degli amministratori; l’eventuale inadempimento espone il socio all’esclusione per gravi

inadempienze. Per i beni conferiti in proprietà, la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono

regolati dalle norme sulla vendita; sul socio grava il rischio di perimento della cosa prima che la proprietà

venga acquisita dalla società. Per il conferimento di beni in godimento, la proprietà dei beni resta in capo al

socio e quindi egli avrà il diritto a vedersi restituito il bene; il rischio per il sopravvenuto perimento del bene

resta a carico del socio che lo ha conferito; in questo caso egli può anche essere suscettibile di esclusione, a

meno che il perimento non sia imputabile agli amministratori. Per il conferimento di crediti, il socio

risponde in caso di insolvenza del debitore (quindi, nel caso in cui il debitore fallisca, egli dovrà effettuare

un nuovo conferimento); il socio assume una garanzia sull’esistenza del credito e la solvibilità del debitore.

Per quanto riguarda il conferimento d’opera (o servizi), il socio si obbliga nei confronti della snc a svolgere

una prestazione di fare senza assumere la posizione di lavoratore subordinato ma quella di socio con il

diritto di partecipazione agli utili e alle decisioni sociali. Per il socio d’opera si può avere l’esclusione qualora

emerga la sua sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita. Nell’indicare il contenuto dell’atto

costitutivo, l’art. 2295 ha tenuto distinte le prestazioni dei soci d’opera dai conferimenti; questo ha creato

dei dubbi cica la necessità di imputazione a capitale; alcuni pensano che queste prestazioni possano essere

imputate a capitale mentre altri pensano che siano solo conferimenti di patrimonio non capitalizzabili.

L’insieme dei conferimenti dei soci va a formare il capitale sociale della snc; i soci sono liberi di fissare la

cifra del capitale sociale nominale e di valorizzare i beni diversi dal denaro nella misura tra loro concordata,

senza che sia necessaria una stima redatta da un perito (tuttavia, la sopravvalutazione rilevante dei

conferimenti di beni in natura e di crediti è penalmente sanzionata). La determinazione dell’importo è 5

richiesta dall’art. 2295, il quale prescrive l’indicazione nell’atto costitutivo del valore attribuito ai

conferimenti. E’ vietata la restituzione ai soci dei conferimenti o la distribuzione agli stessi di somme attinte

dal patrimonio sociale se non nella misura in cui si tratti di eccedenza del patrimonio netto rispetto

all’importo del capitale indicato nell’atto costitutivo. Tutte le decisioni che incidono sul capitale vanno

considerate modifiche dell’atto costitutivo e vanno decise dai soci all’unanimità (o a maggioranza se lo

consente l’atto stesso; art. 2252). La decisione di riduzione reale del capitale diventa efficace decorsi tre

mesi dal giorno dell’iscrizione della stessa nel registro delle imprese; in questo termine i creditori anteriori

all’iscrizione possono fare opposizione davanti al tribunale, il quale può disporre che essa abbia comunque

luogo previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia. E’ vietato distribuire somme ai soci se

non per utili realmente conseguiti: divieto di distribuzione di utili fittizi. Non c’è una disciplina sulla

riduzione obbligatoria del capitale a seguito di perdite, quindi gli amministratori non sono obbligati a

adottare particolari provvedimenti quando il capitale venga eroso. L’atto costitutivo può indicare le norme

secondo cui gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; solitamente

la parte di ciascuno negli utili coincide con la quota di partecipazione al capitale ma è consentito stabilire

diversamente andando ad alterare questa simmetria tra conferimenti e partecipazione agli utili (per

esempio per dare rilevanza ad una particolare caratteristica di un socio); questo può essere fatto sia per la

ripartizione degli utili che per la partecipazione alle perdite (e addirittura i due possono essere diversi tra

loro). L’unico limite è posto dall’art. 2265 che pone il divieto di patto leonino:

“È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.”

Questo divieto mira ad evitare che possa snaturarsi il contratto sociale creando situazioni di sfavore; si

estende a tutti i tipi societari. La quota di partecipazione agli utili e alle perdite assume rilevanza in sede di

liquidazione della società: la parte di ciascuno agli utili funge da criterio per la distribuzione del surplus di

attivo al netto del rimborso dei conferimenti (art. 2282 c.1); la parte di ciascuno nelle perdite determina la

distribuzione tra i soci del peso dei debiti sociali se i fondi della snc si rivelano insufficienti. Il diritto del

socio alla percezione degli utili sorge automaticamente una volta che viene approvato il bilancio da cui gli

utili risultano, quindi non c’è bisogna di un’ulteriore decisione di distribuzione degli utili; per la creazione di

riserve facoltative è richiesta l’unanimità dei consensi.

La snc gode di autonomia patrimoniale imperfetta. I creditori particolari non possono chiedere la

liquidazione della quota del socio loro debitore finché dura la società (art. 2305); essi possono solo

aggredire gli utili spettanti al socio e porre i

Anteprima
Vedrai una selezione di 18 pagine su 83
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 1 Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 2
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 6
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 11
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 16
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 21
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 26
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 31
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 36
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 41
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 46
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 51
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 56
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 61
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 66
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 71
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 76
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sciuto Maurizio, libro consigliato Diritto Commerciale III, M. Cian Pag. 81
1 su 83
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ali.rossetti00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Sciuto Maurizio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community