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Le società a responsabilità limitata (SRL)
La società a responsabilità limitata (srl) è uno dei tipi societari più diffusi nella prassi grazie all'adattabilità e utilizzabilità del modello. La disciplina della srl tiene conto dell'eterogeneità del suo utilizzo; proprio per questo, ad una regolamentazione di base si affiancano delle norme speciali che vanno ad incidere su molteplici aspetti del modello per facilitare la costituzione di questo tipo societario e incentivarne l'utilizzo favorendo la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.
Per quanto riguarda la disciplina di base, essa enfatizza il ruolo dei soci e attribuisce loro ampi poteri; i soci di una srl, solitamente, sono in numero limitato e sono interessati a partecipare attivamente alla vita della società e ad occuparsi di alcuni aspetti della gestione. Inoltre, si
ha un'ampia autonomia negoziale nei rapporti tra i soci stessi. Molto spesso nelle srl si introducono elementi di caratterizzazione personale dei singoli soci, attribuendo a uno o più soci dei diritti particolari per valorizzare la loro rilevanza personale (per la sua notorietà nel mercato di riferimento o per il contributo che può offrire). La disciplina, allora, ha un'ampia flessibilità, tanto che è possibile avvicinare il modello a quello delle società di persone (per esempio, è possibile adottare sistemi di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva o conferire prestazioni d'opera o di servizi). Proprio per questa flessibilità, a volte è difficile individuare la disciplina applicabile in caso di lacune normative; non appare infatti corretto rinviare in ogni caso alle norme della spa, essendo in alcuni casi più opportuno, in considerazione dell'assetto della società, rivolgersi allaDisciplina per le società di persone. Per quanto riguarda le norme speciali, da un lato sono state introdotte norme che prevedono minori oneri nella fase costitutiva e/o un ridotto impregno economico per i soci nella creazione delle srl con la previsione delle cd. srl semplificate e srl a capitale marginale; dall'altro lato il legislatore ha posto delle deroghe alla disciplina di base riguardanti l'aspetto partecipativo. Queste deroghe hanno lo scopo di favorire la nascita di piccole-medie imprese prevedendo strumenti agevolati per il ricorso al mercato dei capitali e la possibilità di strutturare in modo differenziato le partecipazioni all'interno della società; inizialmente introdotte solo per le srl innovative (cioè quelle che avevano ad oggetto un'attività dall'alto contenuto tecnologico), sono poi state estese a tutte le srl che sono PMI. La compresenza di una disciplina di base e delle norme speciali porta a dubbi interpretativi.
Per esempio, con riferimento alla srl con capitale marginale, si crea un dubbio sul rapporto tra l'art. 2463 (che prevede il capitale minimo di una srl pari a 10.000€) e la norma speciale (che consente la creazione di srl con 1€). E' opportuno chiedersi quale sia il vero limite minimo di capitale attualmente imposto; più precisamente, se oggi il capitale minimo debba essere considerato pari a 1€ (per cui una società originariamente costituita con capitale pari a 10.000€ possa ridurlo fino a 1€ e sottoporsi alle regole previste per le srl semplificate o a capitale marginale) o se il capitale minimo resta di 10.000€ salva la possibilità di avviare l'attività con risorse iniziali inferiori. La srl può essere costituita solo in maniera simultanea. L'art. 2463 stabilisce che essa può essere costituita per contratto o atto unilaterale, in quanto è consentita la creazione di srl unipersonali. Visto
che il sociounico potrebbe rappresentare una cosa negativa per i terzi, la legge prevede alcune disposizioni a loro favore: se l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta il socio, gli amministratori devono depositare presso il registro delle imprese una dichiarazione contenente le generalità del soggetto; l'ammontare del capitale sottoscritto deve essere versato tutto immediatamente o, se la pluralità dei soci viene meno successivamente, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90gg da tale evento; in caso di violazione di tali obblighi il socio risponde personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui è stato unico socio. L'atto costitutivo deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico e deve indicare tutti gli elementi previsti dall'art. 2463: elementi identificativi dei soci fondatori, elementi essenziali e identificativi della società, elementi identificativi.Il legislatore non menziona lo statuto, anche se nulla vieta la sua predisposizione; in questo caso si applica la regola generale prevista per la spa: lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo e, in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, prevalgono le seconde.
Per quanto riguarda il procedimento da seguire, si richiama la disciplina della spa; il capitale deve essere interamente sottoscritto, si devono rispettare le norme sui conferimenti e si devono avere tutte le autorizzazioni necessarie se richieste dalla legge.
Il notaio predispone l'atto costitutivo e, dopo aver effettuato il controllo di legittimità, lo deposita entro 20gg presso il registro delle imprese richiedendone l'iscrizione. L'ufficio del registro, una volta
verificata la regolarità formale dei documenti, iscrive la società, la quale acquista personalità giuridica. Delle operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito e i soci che hanno autorizzato il compimento dell'operazione; se dopo l'iscrizione la società approva l'operazione, allora essa sarà responsabile in sostituzione di questi soggetti. La società è nulla quando: l'atto costitutivo non è stipulato nella forma dell'atto pubblico, si ha illiceità dell'oggetto sociale, mancano indicazioni nell'atto costitutivo. Per agevolare la costituzione e la nascita di nuove impresa sono state previste le cd srl semplificate (srls; art. 2463-bis), alle quali si applica una disciplina speciale proprio per quanto riguarda la costituzione. Esse possono essere costituite da uno o più.di perdite che lo abbiano ridotto al di sotto della soglia minima la società dovrà procedere alla reintegrazione delle risorse con aumento del capitale o trasformare la società. La costituzione di questa società ha scatenato dei dibattiti circa i rischi per i creditori sociali, visto che nonostante il capitale molto basso si mantiene la responsabilità limitata. Le srls non rappresentano un tipo autonomo di società ma sono riconducibili alle srl, quindi per tutti gli aspetti non disciplinati si ricorre alla disciplina di base della srl. Inoltre, è possibile effettuare la cd. conversione progressiva, cioè evolvere la srls in una srl ordinaria o trasformarla in un altro tipo di società; si ipotizza infatti che l'adozione della srls sia voluta dai soci solo per la fase di avvio della società. Più discussa è la tesi della cd. conversione regressiva, in base alla quale una srl ordinaria divenga un srls; alcuni
negano questa possibilità sostenendo che questa disciplina sia accessibile solo in fase di costituzione mentre altri credono che sia ammissibile. Per quanto riguarda eventuali modifiche dell'atto costitutivo, esse sono di competenza dei soci, i quali devono esprimersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Non è possibile prevedere la delega all'organo amministrativo per alcune modifiche dell'atto costitutivo. Il verbale deve essere redatto ex art. 2480 da un notaio il quale, dopo aver effettuato un controllo di legalità, lo deposita e ne chiede l'iscrizione al registro delle imprese. Se il notaio ritiene che non si rispettino tutte le norme di legge ne deve dare comunicazione agli amministratori, i quali possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti o ricorrere al tribunale per l'omologazione. L'ufficio del registro, dopo aver verificato la
Regolarità formale iscrive la delibera; in questo momento essa acquista efficacia.
CAP. 26 – LA STRUTTURA FINANZIARIA
CONFERIMENTI
La disciplina dei conferimenti per le srl risulta meno restrittiva rispetto a quella delle spa. L'art. 2463 stabilisce che il capitale sociale minimo di una srl è pari a 10.000€. Per quanto riguarda le entità conferibili, se non stabilito diversamente il conferimento darà in denaro; altrimenti si può conferire tutto ciò che fa parte dell'attivo suscettibile di valutazione economica (know-how, avviamento, prestazioni d'opera o di servizi). Nel caso di prestazione d'opera o di servizi è stabilito che il soggetto conferente debba fornire alla società una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria con cui devono essere garantiti gli obblighi assunti. Per i conferimenti in denaro, alla sottoscrizione va versato agli amministratori almeno il 25% dell'intero.
sovrapprezzo (salvo il caso di socio unico). Per i conferimenti di beni in natura e crediti, le partecipazioni corrispondenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione; è richiesta una relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione scelti dal socio. Se il socio risult