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DIRITTO COMMERCIALE – ANNO ACCADEMICO 2021/2022
VOLUME I – DIRITTO DELL’IMPRESA
Indice
CAP. 1 – LA NOZIONE D’IMPRESA ...................................................................................................................... 2
CAP. 2 – LE CATEGORIE D’IMPRESA ................................................................................................................... 3
IMPRESA AGRICOLA/IMPRESA COMMERCIALE ............................................................................................. 3
PICCOLA IMPRESA/IMPRESA NON PICCOLA .................................................................................................. 5
IMPRESA PUBBLICA/PRIVATA (TIPO DI IMPRENDITORE) .............................................................................. 6
CAP. 3 – L’IMPRESA E LE PROFESSIONI INTELLETTUALI..................................................................................... 7
CAP. 4 – L’INIZIO E LA FINE DELL’IMPRESA ........................................................................................................ 8
CAP. 5 – L’IMPUTAZIONE DELL’IMPRESA .......................................................................................................... 9
CAP. 6 – IL REGISTRO DELLE IMPRESE ............................................................................................................. 10
CAP. 7 – LA STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE ............................................................................................ 11
CAP. 8 – I PRESIDI ORGANIZZATIVI .................................................................................................................. 12
CAP. 9 – IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA ................................................................................................... 13
CAP. 22 – LA COOPERAZIONE TRA IMPRENDITORI ......................................................................................... 17
CAP. 11 – LE REGOLE DI LEALTA’ IMPRENDITORIALE ...................................................................................... 21
CAP. 12 – LA DISCIPLINA ANTITRUST ............................................................................................................... 24
CAP. 13 – I DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE: PROFILI GENERALI ............................................................. 27
CAP. 14 – I SEGNI DISTINTIVI: PROFILI GENERALI ............................................................................................ 28
CAP. 15 – LA DITTA E L’INSEGNA ..................................................................................................................... 28
LA DITTA ...................................................................................................................................................... 28
L’INSEGNA .................................................................................................................................................... 30
RAGIONE E DENOMINAZIONE SOCIALE ....................................................................................................... 30
CAP. 16 – I MARCHI E I NOMI A DOMINIO; LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE ................................................... 30
PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE ........................................................................................................... 32
L’ESTENSIONE DELLA TUTELA ...................................................................................................................... 33
CESSIONI E LICENZE DI MARCHIO ................................................................................................................ 34
NULLITA’ E DECADENZA DEL MARCHIO ....................................................................................................... 35
I SEGNI DISTINTIVI COLLETTIVI .................................................................................................................... 35
CAP. 23 – I TITOLI DI CREDITO ......................................................................................................................... 36
CAP. 24 – LA CIRCOLAZIONE DEL DENARO: GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO ............................................... 38
MEZZI DI PAGAMENTO SOSTITUTIVI : CAMBIALE ....................................................................................... 39
MEZZI DI PAGAMENTO SOSTITUTIVI : ASSEGNO ......................................................................................... 40
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CAP. 1 – LA NOZIONE D’IMPRESA
Il diritto commerciale è una branca del diritto privato, anche se ha una sua autonomia storica dovuta a vari
fattori (basti pensare che in passato, oltre al Codice civile, esisteva anche un Codice di Commercio); infatti,
nel Rinascimento ci si riavvicinò ad attività economiche diverse dall’agricoltura e si sentì l’esigenza di
stabilire delle nuove regole ad hoc diverse da quelle agrarie.
Il nuovo Codice civile entrato in vigore nel 1942, contiene le norme relative alle imprese nel libro V,
intitolato “Del lavoro”. La parte più interessante si trova al titolo II, che inizia con l’art. 2082:
“E’ imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Interpretando letteralmente questo articolo, si potrebbe pensare che esso permetta di riconoscere il
presupposto per la figura dell’imprenditore. Nella realtà, questo articolo più che del soggetto parla
dell’attività: infatti, la qualità di imprenditore è l’effetto dell’imputabilità di un’attività che egli
effettivamente svolge (si descrive quindi un comportamento dell’imprenditore che si sostanzia in
un’attività). La nozione data da questo articolo, comunque, non è l’unica nozione contemplata
dall’ordinamento in quanto possiamo trovare anche quella stabilita dal TUIR o dalla giurisprudenza
europea; essa, quindi, è una nozione relativa.
Per studiare più approfonditamente questo articolo potremmo, in primo luogo, dare una definizione di
attività. L’attività, a differenza dell’atto (un singolo comportamento), può essere identificata come una
serie di atti unificati da un programma economico; sono quindi degli atti pensati per uno scopo unitario che
rappresentano una sequenza coordinata strutturalmente e funzionalmente. Dall’interpretazione della
norma possiamo ricavare quali siano i requisiti essenziali perché si abbia la qualità di imprenditore in senso
generale e quindi perché si possa essere titolari dell’impresa; tali requisiti sono: l’attività produttiva,
l’organizzazione, l’economicità e la professionalità.
L’attività svolta deve essere di natura produttiva o di scambio di beni e servizi. Ciò significa che si deve
andare a creare un plusvalore che prima non c’era; questo può essere fatto sia attraverso un’attività di
mera produzione, che attraverso un’attività di commercio in quanto la disponibilità di un dato bene in un
dato momento va sicuramente a creare un plusvalore per il consumatore. Le attività di godimento allora,
come l’attività di mera locazione, non sono attività d’impresa perché non si ha creazione di valore ma solo
godimento di un bene (a differenza dell’attività di un albergatore, per esempio). Per quanto riguarda le
attività di autoconsumo, non c’è dubbio che chi produce qualcosa da solo per autoconsumarla non sia un
imprenditore; se, invece, c’è mobilitazione di interessi al credito, allora si potrebbe giustificare la qualità di
imprenditore perché i beni realizzati o il denaro risparmiato grazie all’autoproduzione sono valori che
vengono utilizzati per il soddisfacimento delle pretese dei finanziatori. L’attività svolta, inoltre, deve avere il
requisito di economicità. Secondo un primo orientamento, il metodo da impiegare nello svolgimento
dell’attività è il metodo lucrativo, cioè un metodo che tende a far conseguire un margine di profitto; quindi i
prezzi di cessione devono essere fissati in modo da recuperare i costi sostenuti e di conseguire un profitto.
Secondo un diverso orientamento, che è il più diffuso, il metodo da impiegare nello svolgimento dell’attività
è il metodo economico in senso stretto, cioè un metodo che tende ad assicurare il pareggio tra ricavi e costi
essendo irrilevante il profitto. Secondo questo orientamento, quindi, un fenomeno produttivo si qualifica
come impresa se è un’attività economica, cioè un’attività produttiva programmata e svolta secondo un
metodo economico che è volto a remunerare i costi con i ricavi. Si può dire quindi che economicità e lucro
sono due fenomeni diversi anche se frequentemente la programmazione lucrativa si accompagna a quella
economica. Si possono anche avere delle attività economiche svolte da soggetti con scopi “idealistici”; in
questi casi, visto che l’attività è economica, esse possono essere qualificate come imprese anche se l’utile
che eventualmente esse vanno a formare non viene diviso tra i soci ma viene utilizzato per scopi benefici.
Per quanto riguarda invece l’organizzazione, si richiede che l’attività debba essere esercitata non solo con 3
la capacità lavorativa di chi la pone in essere ma anche con l’ausilio di fattori produttivi (lavoro e capitale).
L’imprenditore, quindi, oltre che eventualmente partecipare al processo produttivo, deve svolgere
un’opera di organizzazione, cioè deve stabilire un ordine funzionale e strutturale dei fattori produttivi in
modo che essi possano essere utilizzati per realizzare il miglior ritorno possibile. Se manca il profilo
dell’organizzazione e quindi il lavoro del titolare è l’unico fattore produttivo, allora la sua attività non è
classificabile come impresa ma egli sarà un lavoratore autonomo. Egli, infatti, non pone in essere
quell’attività di ricerca dei fattori produttivi che invece è ricompresa nella definizione di imprenditore. Il
lavoro autonomo è regolato dall’art. 2222, in base al quale la produzione è posta in essere “verso un
corrispettivo”, cioè a titolo oneroso, “in proprio”, cioè da un soggetto che opera senza vincoli di
subordinazione e “con il lavoro prevalentemente proprio” (si specifica prevalentemente perché è ammesso
l’utilizzo di fattori necessari per esternare la propria capacità lavorativa o fattori neutri, cioè fattori che
possono essere impiegati in qualsiasi attività, anche non produttiva). Infine, l’attività deve essere svolta
professionalmente. L’imprenditore, quindi, è colui che si dedica in maniera abituale e stabile alla sua
attività. In primo luogo, occorre specificare che professionalità non è sinonimo di esclusività, quindi un
soggetto si qualifica come imprenditore anche se l’attività produttiva non è l’unica attività che egli svolge; è
possibile quindi che un soggetto svolga due o più attività produttive contemporaneamente o un’attività
produttiva e un’attività di tipo differente. Inoltre, professionalità non è sinonimo di continuità; infatti, un
soggetto è qualificato come imprenditore anche quando l’attività produttiva è svolta in modo non
continuativo perché caratterizzata da interruzioni legate alle esigenze naturali del ciclo produttivo (per
esempio attività stagionali).
Naturalmente, il modello comportamentale descritto non può essere arricchito da elementi oggettivi non
richiesti dalla norma. Il modello descritto, quindi, è esaustivo perché contiene tutti gli elementi necessari e
sufficienti che devono caratterizzare un certo fatto affinché esso possa considerarsi impresa. In quest’ottica,
quindi, ci si può sbarazzare di due questioni, cioè se un fenomeno produttivo possa qualificarsi come impresa nel caso
in cui la produzione non sia destinata ad essere collocata sul mercato (impresa per conto proprio; vedi sopra su
requisito natura produttiva) o nel caso in cui il fenomeno sia illecito. Nel caso di cd. impresa illecita, si vanno a
ricomprendere le imprese illegali (quando l’attività produttiva è svolta senza chiedere o ottenere le autorizzazioni
necessarie) e le imprese immorali (quando l’attività svolta è finalizzata a realizzare beni o servizi che vanno contro i
valori basilari dell’ordinamento); da questa seconda tipologia si distinguono a loro volta le imprese mafiose, cioè
quelle attività produttive di per sé regolari e lecite ma che appoggiano e sostengono un disegno criminoso.
Certamente, anche attività finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o attività finalizzate allo sfruttamento
della sostituzione possono essere caratterizzate da un processo produttivo che sollecita interessi tipici di un qualsiasi
fenomeno produttivo e il credito alla produzione, interessi che pertanto meritano tutela a prescindere. Quindi, anche
queste attività possono qualificarsi come imprese sul piano normativo. L’assoggettamento alla disciplina però ha una
eccezione: non si applica quella parte di disciplina che tutela gli interessi di chi svolge l’iniziativa perché non sarebbe
giustificabile consentire a chi svolge un’attività immorale o mafiosa di beneficiare di queste tutele. Si tutelano quindi
solo gli interessi dei terzi.
CAP. 2 – LE CATEGORIE D’IMPRESA
La nozione di impresa che deriva dall’art. 2082 ricomprende tutti i fenomeni produttivi che abbiano i tre
requisiti di professionalità, organizzazione e economicità. Tale nozione però, può essere suddivisa in varie
categorie in base ad alcuni criteri: la natura della produzione, la dimensione dell’impresa e il tipo di
imprenditore.
IMPRESA AGRICOLA/IMPRESA COMMERCIALE
La nozione di impresa agricola è contenuta nell’art. 2135, il quale dice che:
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse. 4
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette
alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese
le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed
ospitalità come definite dalla legge”
All’imprenditore agricolo viene applicata una disciplina più ristretta rispetto a quella riservata
all’imprenditore commerciale. Questo è stato fatto per svariati motivi:
- in primo luogo l’attività produttiva svolta è più semplice;
- secondo la teoria che fa riferimento al fattore terra, il fattore produttivo principale di queste
attività è il fondo, il quale è esposto a fenomeni naturali; esse quindi, oltre ad essere soggette al
rischio d’impresa e di mercato, sono soggette anche a rischi derivanti dalla natura che potrebbero
provocare l’insuccesso dell’impresa;
- infine, storicamente queste imprese avevano un ricorso al credito inferiore e quindi non avevano
bisogno di tutta la disciplina necessaria per le altre imprese;
La versione originaria dell’articolo era composta solo dal primo comma, dal quale si desumeva che
l’impresa agricola fosse un fenomeno abbastanza ristretto. Esso è stato poi integrato nel 2001 dal secondo
e terzo comma, i quali descrivono rispettivamente le attività agricole essenziali e le attività agricole per
connessione. Per attività agricole essenziali si intendono quelle attività volte alla cura dello e allo sviluppo
di un ciclo biologico di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le
acque. Ora, quindi, a differenza della versione originaria della norma (nella quale si desumeva che
rientrassero nella fattispecie solo quelle attività di coltivazione o allevamento che avevano luogo sul fondo),
si desume che il fondo non è più il fattore produttivo essenziale ma è divenuto un fattore produttivo
eventuale delle imprese agricole. L’elemento caratterizzante di questa attività è la cura o lo sviluppo di un
ciclo biologico; per questo, possono essere considerate imprese agricole anche le attività ortoflorivivaiste,
le attività di funghicoltura, gli allevamenti di pollame in batteria o le attività di acquacoltura. Le attività
agricole per connessione, invece, sono tutte quelle che utilizzano come materia prima prevalente (e non
esclusiva) i prodotti derivanti dall’attività di coltivazione e/o di allevamento di animali esercitata dal
medesimo soggetto. Si ha quindi un duplice presupposto di connessione per l’oggetto e il soggetto. A
parziale correzione del criterio della connessione soggettiva, in alcuni casi può mancare, da un punto di
vista formale, senza che l’attività svolta perda il proprio carattere agricolo; questo accade nelle cooperative
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