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Le società consortili

Scopi tipici del contratto di consorzio possono costituire anche oggetto di una società consortile. La produzione di servizi ausiliari alle imprese dei soci può certamente essere considerata come un'attività economica comune.

L'articolo 2615-ter consente la costituzione di società consortili in tutti i tipi di società, ad eccezione della società semplice. Inoltre, l'articolo 2538 comma 3 permette la costituzione di società consortili cooperative, in cui i soci perseguono uno scopo mutualistico.

I caratteri tipici dello scopo consortile sono gli stessi illustrati dall'articolo 2602. È quindi necessaria la qualità di imprenditori per i consorziati e l'attività svolta dall'impresa consortile deve essere ausiliaria rispetto all'attività dei singoli consorziati. L'intento dei consorziati sarà quello di perseguire un determinato scopo comune.

vantaggiopatrimoniale diretto consistente in un risparmio di spesa o in un maggior ricavo. Il consorzio di norma opera con lesole imprese dei consorziati offrendo loro beni e servizi a condizione più vantaggiose, anche se non c'è un espressodivieto per i consorzi e le società consortili di esercitare anche attività lucrativa con i terzi. Controversa è la disciplinadelle società consortili: la tesi prevalente è quella per la quale le società consortili vanno regolate esclusivamente sullabase delle norme stabilite per il tipo societario prescelto. Deve respingersi la proposta di applicare ad esse unadisciplina mista, inclina a distinguere i profili "formali" (articolazione e funzionamento degli organi), che vanno regolaticon la disciplina societaria, e i profili "sostanziali" (rapporti tra i soci e tra questi e i terzi), che vanno regolati con ladisciplina dei consorzi; questo viene respinto.

Perché minerebbe la certezza del diritto in materia.

LE IMPRESE COMUNI COOPERATIVE

Un altro strumento di cooperazione tra imprenditori è l'impresa comune cooperativa, la quale è un'impresa costituita da due o più imprese fondatrici che ne acquistano il controllo congiunto; è anche possibile che l'impresa societaria sia preesistente e divenga comune in seguito all'acquisto della proprietà delle sue partecipazioni da due o più imprese concorrenti. Queste imprese si caratterizzano per lo stabile perseguimento di una politica di coordinamento tra le imprese fondatrici che conservano la loro indipendenza economica e giuridica; esse possono costituire uno strumento di integrazione tra imprese. La loro disciplina generale deve ricostruirsi in base alle regole del tipo societario prescelto e potrebbe risultare oggi conveniente avvalersi della società a responsabilità limitata per l'esercizio di questa.

La peculiare funzione di aggregazione tra imprese è rappresentata dal Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).

Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) è una forma di cooperazione volta ad agevolare e sviluppare l'attività economica esercitata da soggetti operanti in diversi stati dell'UE. Esso è una figura tipica di contratto associativo ma la spiccata affinità funzionale e strutturale tra GEIE e consorzio induce a colmare le lacune della disciplina con il ricorso all'analogia con le regole sui consorzi con attività esterna. Il GEIE, infatti, condivide con il consorzio sia il carattere ausiliario della propria attività, collegata con quella dei partecipanti, sia la finalità mutualistica, non potendo perseguire lo scopo di realizzare profitti per se stesso. A differenza del consorzio, però, membri del GEIE possono essere anche soggetti che, pur esercitando attività economica non sono imprenditori, quali i professionisti intellettuali.

Almeno due dei partecipanti al GEIE devono esercitare la propria attività economica in stati diversi dell'UE. Il contratto costitutivo deve essere fatto in forma scritta a pena di nullità e indicare almeno denominazione, sede, oggetto, nome dei partecipanti e durata (anche se può essere anche a tempo indeterminato).

La pubblicità del contratto è duplice perché è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese con efficacia costitutiva e la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale con efficacia dichiarativa. Al contratto si applicano le cause di nullità e annullabilità previste dalla disciplina generale dei contratti associativi.

L'organizzazione del GEIE è rimessa all'autonomia privata; la disciplina legale prevede comunque due organi: l'assemblea (composta da tutti i membri e ha lo scopo di deliberare su qualsiasi decisione volta a conseguire l'oggetto del sodalizio) e gli

amministratori (hanno le funzioni di gestione e di rappresentanza del GEIE). Gli amministratori devono tenere le scritture contabili e redigere il bilancio. Il GEIE è privo di autonomia patrimoniale; ciò comporta una responsabilità solidale e illimitata dei suoi membri per le obbligazioni assunte e proprio a causa di questo rigido regime esso è meno attraente del consorzio. È prevista la sottoposizione al fallimento che, visto lo scopo mutualistico, non si estende ai suoi membri.

LE FORME DI COOPERAZIONE POTENZIALMENTE FLESSIBILI

Le forme di cooperazione flessibili sono quei contratti associativi la cui disciplina non prevede inderogabilmente l'erezione di un'organizzazione comune e che, pertanto, possono utilizzarsi anche per il perseguimento di obiettivi contingenti o per una collaborazione temporanea. Queste forme di cooperazione sono: il contratto di rete e le associazioni temporanee di impresa.

Con il contratto di rete più imprenditori

perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese o a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Questo strumento di cooperazione non presenta la rigidità del consorzio perché non richiede l'erezione di un'organizzazione comune, anche se possono esserci anche reti più complesse e strutturate come le reti costituite in forma societaria. Al contratto di rete sono riservate alcune agevolazioni fiscali, delle quali si può fruire se si rispettano alcune regole di forma e di contenuto; il mancato rispetto ha solo l'effetto di

precludere l'applicazione delle agevolazioni stesse. Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto scritto firmato digitalmente da ciascuna parte. Quanto al contenuto, il contratto deve avere alcune informazioni tra cui: nome, ditta, ragione o denominazione sociale di ogni partecipante, indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi. Il contratto può dar vita a semplici rapporti obbligatori tra le parti o a una struttura organizzativa e patrimoniale deputata al perseguimento degli obiettivi comuni; possono quindi essere istituiti (benché non necessario) un patrimonio della rete e uno o più organi comuni. Il patrimonio della rete può consistere in un fondo comune alimentato dai contributi delle imprese partecipanti al quale si applica

La disciplina dei consorzi con attività esterna. In base al regime patrimoniale e alla struttura organizzativa adottata nel contratto, si ha un diverso inquadramento giuridico; se la rete acquista soggettività, si tratterà di un consorzio tipico con attività esterna o di una società consortile. Per quanto riguarda le modifiche del contratto di rete, esse sono redatte e depositate per l'iscrizione a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo nel registro delle imprese presso cui essa è iscritta. Rimessa all'autonomia delle parti è la previsione di cause di recesso anticipato e di esclusione di un'impresa aderente; è comunque ammessa la facoltà di recesso per giusta causa anche in assenza di una specifica clausola del contratto di rete. Manca invece la disciplina dell'insolvenza e della crisi delle reti d'impresa. Le associazioni temporanee di imprese sono nate con l'esigenza

degli imprenditori di unirsi temporaneamente per soddisfare i requisiti per la partecipazione a gare per l'assegnazione di appalti di opere pubbliche; i contratti di tipo associativo, infatti, non erano adatti a soddisfare questa esigenza perché comportano il sostenimento di costi preventivi che non avrebbe senso di sostenere se poi l'appalto venisse assegnato ad altri. Si tratta di forme di cooperazione a carattere contingente ed occasionale tra imprenditori, che non determina alcuna organizzazione o la nascita di un soggetto di diritto diverso dalle imprese coinvolte; questo rende la struttura molto flessibile. Le imprese aspiranti alla commessa si presentano distinte ed autonome al committente e il loro collegamento consiste da un lato nel sottoporre al committente un'offerta congiunta assumendo il comune impegno di eseguire la complessiva opera, dall'altro lato nell'assegnare ad una di esse (impresa capogruppo o capofila) l'incarico di gestire.

I rapporti con il committente e di assicurare il necessario coordinamento esecutivo dell'opera. Queste figure rientrano tra i contratti associativi innominati; la legislazione speciale ha provveduto da tempo a tipizzare alcune figure di associazione temporanea, tra le quali quelle costituite per la partecipazione agli appalti pubblici, ora regolate dal codice degli appalti pubblici. L'impresa capogruppo assume la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante ed esprime un'offerta unitaria al committente in nome e per conto delle imprese mandanti. Per salvaguardare il committente, entra in gioco la disciplina della responsabilità degli appaltatori che si distingue in due casi:

  • Raggruppamenti di tipo verticale: ipotesi di appalti con parti scorporabili che presuppongono competenze diversificate tra le imprese; l'impresa capogruppo risponde in via esclusiva per l'intera opera; le

imprese mandanti sono responsabili solo per le porzioni d'opera di loro competenza;

- raggruppamenti di tipo orizzontale ipotesi di appalti con parti non scorporabili in cui tutte le imprese eseguono la stessa prestazione; c'è responsabilità solidale di tutte le imprese nei confronti della stazione appaltante;

In caso di falli

Dettagli
A.A. 2021-2022
42 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ali.rossetti00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Sciuto Maurizio.