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L'INTERVENTO E IL VOTO
Il diritto di intervenire in assemblea spetta, oltre ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo a tutti gli azionisti titolari del diritto di voto. Nel caso di azioni voto limitato a particolari argomenti o subordinato a determinate condizioni, i soci possono intervenire nelle sole assemblee (o per i soli argomenti all'ordine del giorno) in cui hanno diritto di voto. Non vi sono valide ragioni per ritenere che questa norma non possa essere derogata dagli statuti; inoltre, si ritiene generalmente che non sia consentito l'intervento di soggetti diversi dagli azionisti.Per essere ammesso all'assemblea, l'azionista deve dimostrare la propria legittimazione.
Nel caso in cui non siano stati emessi titoli, il socio si presenta alla riunione e il presidente dell'assemblea verificherà la corrispondenza tra la sua identità e il nominativo nel libro dei soci.
Nel caso in cui...
siano stati emessi titoli cartacei, occorre esibire i titoli azionari; lo statuto può subordinare l'intervento del socio ad una prenotazione da effettuarsi con deposito dei titoli azionari presso la sede della società o presso banche indicate nell'avviso di convocazione. Infine, nel caso in cui siano stati emessi titoli dematerializzati, il controllo della legittimazione spetta agli intermediari presso cui sono registrate le azioni, i quali effettuano una comunicazione alla società su richiesta del socio. 4) IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA Il presidente dell'assemblea ha un ruolo di particolare rilievo nel procedimento collegiale, perché spettano al titolare di questa funzione: il controllo sulla regolare costituzione dell'organo, incluso l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti; la direzione dei lavori; lo scrutinio e la proclamazione dei risultati, con infine la verbalizzazione.Il presidente dell'assemblea è rappresentato dalla persona indicata nello statuto, o in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di violazione delle norme che disciplinano l'attribuzione della carica presidenziale, si ritiene che le deliberazioni assunte dall'assemblea siano annullabili, a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza dei lavori e sul comportamento del presidente.
Inoltre, il presidente è affiancato da un segretario, il quale è eletto con le stesse modalità del presidente e lo assiste nelle varie operazioni collaborando alla verbalizzazione e controfirmando il documento finale.
Il codice non dice nulla riguardo alla revoca del presidente dell'assemblea e nel caso in cui egli sia indicato nello statuto, vista l'esigenza di certezza e stabilità della carica, è preferibile che esso non sia revocabile neanche per giusta causa.
5) SVOLGIMENTO DEI LAVORI E VOTAZIONE
La legale dello svolgimento dei lavori non è particolarmente dettagliata ed è per larga parterimessa alle valutazioni ed alle decisioni del presidente, il quale deve innanzitutto procedere alla verifica della legittimazione in capo ai presenti, escludendo dalla partecipazione chi non ne abbia diritto.
Egli potrà inoltre regolare la discussione, imponendo limiti di tempo agli interventi ed esercitando poteri di "polizia" interni se si verifichino scorrettezze da parte dei partecipanti.
Nello svolgimento dei lavori, un punto delicato è costituito dall'esercizio del diritto di informazione da parte degli azionisti il quale fa comprendere che gli amministratori o i sindaco hanno il dovere di rispondere agli azionisti, purché la domanda sia pertinente e la materia di cui si tratta non sia coperta da segreto aziendale.
Il presidente deve innanzitutto rispettare l'ordine del giorno, evitando allargamenti e anche la successione degli argomenti.
contenuta nell'ordine del giorno. La discussione deve essere regolata in modo da evitare ogni discriminazione a danno di uno o più azionisti, proprio per questo il presidente può anche sciogliere la seduta, nel caso in cui non sussistano le condizioni per un ordinato svolgimento dei lavori (disordini, violenze fisiche, ecc.).
Per quanto riguarda il metodo di votazione, esso viene scelto dal presidente, salva l'esistenza di apposite clausole nello statuto e tra i possibili metodi si hanno: le dichiarazioni verbali, il metodo per alzata di mano, il metodo per acclamazione, l'utilizzo di schede precompilate -> la votazione deve essere simultanea.
Non è ammissibile il voto segreto in quanto si necessita l'identificazione nel verbale dei soci favorevoli, contrari e astenuti (inoltre si vanno a creare complicazioni per il diritto di impugnazione e di recesso).
Il presidente non può vietare l'esercizio del diritto di voto ad alcun socio.
che sia già stato ammesso all'intervento, neanche nel caso in cui si accorga di un conflitto di interessi (in questo caso la deliberazione sarebbe annullabile). Dopo la votazione dev'essere accertato il risultato dei lavori e il presidente deve effettuare la proclamazione, cioè la dichiarazione che l'assemblea ha accolto o rigettato le proposte di deliberazione, con la conseguenza che la trattazione del relativo punto all'ordine del giorno deve dichiararsi esaurita. 6) LA VERBALIZZAZIONE Le deliberazioni devono infine constare da un verbale, il quale è obbligatorio e necessario e ha la funzione di documentare lo svolgimento della riunione assembleare. La mancanza determina la nullità della deliberazione mentre la sua irregolarità determina l'annullabilità della delibera. In caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio che lo sottoscrive insieme al presidente (per ragioni dicontrollo in ordine alla legalità della deliberazione, visto che molte volte riguarda una modifica statutaria).
Il notaio che crede che la decisione presa sia nulla, deve comunque redigere il verbale ma successivamente non lo iscriverà nel registro delle imprese bloccando l'operatività delle delibere.
In caso di assemblea ordinaria, invece, il verbale è redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Riguardo il contenuto, il verbale deve essere analitico, cioè deve indicare tutti i dati previsti.
Su richiesta degli intervenienti, possono essere riassunte le singole dichiarazioni.
Per quanto riguarda i tempi di redazione, è stabilito che non è richiesta la contestualità, quindi può essere redatto in data posteriore purché senza ritardo e in tempo utile per gli obblighi di deposito e pubblicazione (il mancato rispetto comporta la nullità della deliberazione).
Nelle spa è consentito agli
- La delega deve essere sempre conferita per iscritto.
- È prescritta la nullità della delega in bianco (cioè delega che non indica il nome del delegato).
- Si ha la revocabilità della procura anche se sia conferita nell'interesse del delegato (ammessa anche la revoca tacita).
Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la procura può essere solo per singole assemblee e quindi vale il divieto inderogabile di delega a tempo indeterminato o per più assemblee.
di un'assemblea (nelle società chiuse invece è ammessa). C) Per quanto riguarda le società quotate, esse sono esenti da alcune regole che valgono per le altre categorie. Non hanno un numero massimo di delegati come le altre; vi è un divieto di delega a favore di membri degli organi di amministrazione e controllo della società o di dipendenti e devono sottostare ad alcuni istituti specifici (previsto che la delega possa essere rilasciata a favore di un rappresentante obbligatoriamente designato dalla società, procedura di sollecitazione di deleghe). III. Il conflitto di interessi in assemblea e l'abuso del diritto ● Il componente dell'organo, che si trovi in conflitto di interessi con l'ente, dovrebbe in linea di principio astenersi dalla partecipazione a votazioni sulla materia oggetto del conflitto. → Un tale conflitto si verifica quando l'interesse personale del socio sia contrapposto a quello dellasocietà. Il legislatore non sancisce però un obbligo di astensione a carico dell'azionista in conflitto d'interessi, disponendo che il suo voto costituisce cause di annullabilità della deliberazione solamente quando sia stato determinante o abbia contribuito all'approvazione di una deliberazione idonea a danneggiare la società. La disciplina normativa rimette pertanto al socio la decisione se astenersi o votare e il presidente dell'assemblea non può estrometterlo dalla riunione. Se la deliberazione viene assunta dalla maggioranza per danneggiare i soci di minoranza, si verifica l'abuso di maggioranza. Esempio: la maggioranza decide sempre di non distribuire gli utili annuali con lo scopo di indurre la minoranza a cedere le proprie azioni a basso prezzo. Nel caso in cui si verifichi questo abuso, si ha l'annullamento della delibera e la richiesta di risarcimento del danno a carico dell'azionista e a favore dei soci di minoranza.soci danneggiati.Accanto a questo problema può porsi quello dell'abuso della minoranza, il quale si ha quando l'adozionedella delibera sia impedita dal comportamento ostruzionistico di alcuni soci finalizzato al raggiungimento diinteressi extrasociali.In questi casi si ha la responsabilità civile dell'azionista che ha tenuto la condotta abusiva.
IV. Invalidità delle deliberazioni assembleariLe deliberazioni assembleari possono essere viziate dalla violazione di norme che disciplinano le varie fasidel procedimento deliberativo determinandone l'invalidità.Sono poi previste due diverse figure di invalidità: in annullabilità o nullità.→ Oltre a queste due figure tipiche, si possono individuare anche l'inesistenza e l'inefficacia delledeliberazioni.Si ha inesistenza quando la deliberazione è solo apparente e manchi dei requisiti essenziali, in tal caso si tratta semplicemente di accertare
l’assenza in concreto di un atto qualificabile come deliberazione di una certa assemblea. L’inefficacia invece è un vizio derivante dalla carenza di legittimazione rispetto al potere di agire.