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SEZIONE IX - LA NOZIONE DI SOCIETÀ E I PRINCIPI GENERALI
Le società sono strutture organizzative destinate all'esercizio di un'attività produttiva, identificabili come organismi di diritto privato con una propria dotazione patrimoniale e un più o meno articolato apparato operativo, per mezzo dei quali viene svolta un'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Il diritto delle società è il complesso di norme che regolano la vita e le modalità operative della struttura organizzativa a destinazione produttiva. In questo sistema si rende necessario definire: a. le regole della costituzione e di scioglimento dell'organismo a cui essa fa capo b. le posizioni giuridiche assunte dai soci c. le regole di funzionamento dell'organismo medesimo La società, infatti, non si esaurisce mai in un mero rapporto obbligatorio tra soggetti: l'atto costitutivo dà poi vita.Ad un centro di interessi dotato di un patrimonio giuridicamente distinto da quelli personali dei soci e di autonomia soggettiva l'ente così creato deve essere regolato sia sul piano interno (es. diritti e doveri dei partecipanti) che esterno (es. rappresentazione dell'ente). Il diritto delle società costituisce proprio l'insieme di queste regole.
Tipi di società:
L'ordinamento giuridico delinea una pluralità di modelli organizzativi diversificati, ciascuno caratterizzato da regole proprie.
Società di persone:
- società semplice
- società in nome collettivo (s.n.c.)
- società in accomandita semplice (s.a.s.)
Società di capitali:
- società per azioni (s.p.a.)
- società a responsabilità limitata (s.r.l.)
- società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
Compongono le società lucrative, aventi uno scopo di lucro, nonché l'obiettivo di realizzare.
attraverso l'esercizio dell'attività, un profitto da dividere tra i soci società cooperative e mutue assicurazioni scopo mutualistico→❖ società europea e società cooperativa europea❖In questa pluralità di modelli societari, esistono comunque alcuni tratti e regole comuni, che analizzeremo in questa sede.Società ente collettivo e società ente unipersonalenon tutte le società sono organismi pluripersonali❖ lo sono, senza eccezioni:● società di persone in ragione delle natura contrattuale dell'atto che le→➢ costituiscesocietà in accomandita per azioni (s.a.p.a.) in ragione di motivi strutturali,→➢ poiché sono composte tipicamente da due classi di soci (accomandanti e accomandatari)società con scopo mutualistico in ragione di motivazioni funzionali,→➢ poiché il perseguimento di uno scopo mutualistico ha senso solo in presenza di più fruitori.p.a.e s.r.l. non sono necessariamente pluripersonali dunque possono essere costituite anche per atto unilaterale, da un unico fondatore che si sostanzia nell'unico socio presso cui confluiscono le quote di partecipazione. L'esistenza di società unipersonale è tra i segni più tangibili del fatto che il fenomeno societario non può più essere letto come un semplice fenomeno di aggregazione tra soggetti, regolato su basi contrattuali, ma diventa una formula giuridica organizzativa di esercizio delle attività produttive. Il diritto societario si fa ordinamento di una struttura organizzativa, legge di un organismo. Impresa per conto proprio e società unipersonale: dal punto di vista economico la distinzione si fa complicata. Comune interesse a conseguire un interesse patrimoniale prettamente individuale. Dal punto di vista giuridico, distinzione netta nell'imputabilità dell'attività e dei risultati.→rapporti che ne scaturiscono si rivolgono alla persona dell'imprenditore in caso di impresa esercita in proprio; alla società come soggetto autonomo in caso di società unipersonale 87Il contratto e l'atto unilaterale costitutivo: struttura e disciplinaLa società (ad eccezione di quelle legali) trovano la propria fonte in un atto di autonomia privata, ossia contratto (o, nei casi prima vista, atto unilaterale) ❗Il contratto di società è il contratto con cui "due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili"Questa definizione enuncia i tratti fondamentali del fenomeno societario, applicabili anche ad un atto unilaterale.Questa volontà negoziale, dunque, si esplica su tre livelli e ha ad oggetto:1. il conferimento di determinati beni o servizi funzionale all'esercizio di un'attività economica2. losvolgimento di questa attività per mezzo di quel patrimonio 3. realizzazione di un profitto (scopo di lucro) Esistono, come visto, anche società che perseguono uno scopo mutualistico o consortile ma, in ogni caso, tutte perseguono uno scopo di natura patrimoniale ed egoistico. Il negozio unilaterale e il contratto condividono gli elementi fondamentali (oggetto e causa) e differiscono esclusivamente sul piano del numero delle persone che si fanno promotrici dell'iniziativa. Questi elementi costituiscono uno schema incompatibile con gli altri contratti di scambio (compravendita, locazione, appalto ecc.). a. contratto di scambio diretto a comprare tra le parti una contrapposizione di interessi, soddisfacendoli entrambi attraverso una commutazione (scambio) di prestazione reciproche b. contratto di società appartiene alla categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, che mirano alla realizzazione di un interesse comune tra le parti e in cui, dunque, leDi un'attività l'attività dell'organizzazione non può essere ridotta a semplice momento attuativo di un rapporto obbligatorio. L'atto unilaterale ha, al parti del contratto un rilievo organizzativo: pone le basi e regola l'organizzazione deputata allo svolgimento dell'attività e, in egual modo, dà vita al rapporto di partecipazione, cioè al fascio di diritti e obblighi che fanno capo al socio nei confronti della società. Atto unilaterale e contratto si identificano sia strutturalmente che funzionalmente questo spiega come anche il primo sia potenzialmente aperto all'ingresso di nuovi soci (senza che si contraddica la fonte unilaterale dell'ente).
L'esercizio dell'attività produttiva
Art. 2247 - contratto di società
Con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio incomune di un'attività.
economica allo scopo di dividerne gli utili. L'articolo, dunque, specifica che l'iniziativa svolta deve trattarsi di un'attività e che questa deve avere carattere economico, cioè, generare nuovi valori economici, attraverso la produzione di beni o servizi o l'intermediazione nella loro circolazione. Deve trattarsi di un'attività produttiva, il cui settore all'interno del quale essa si esplica viene definito oggetto sociale (es. produzione e vendita di elettrodomestici). Sotto questo profilo, la nozione riecheggia quella di imprenditore, sebbene non coincida pienamente: a. sul piano delle modalità di esercizio dell'attività b. oggetto In merito al primo punto (a), manca qualsiasi riferimento ai requisiti della professionalità e dell'organizzazione, poiché risultano esservi alcune società che esercitano un'attività non professionale (società occasionali esempi di).società senza impresa). Inoltre, quest'ultima, è per definizione organizzata, non potendo mancare il coordinamento di beni o servizi conferiti dai soci o acquisiti per mezzo di essi. E', però, in merito all'oggetto (b) che vi è il maggior scostamento tra attività d'impresa e società: se da una parte l'attività del professionista intellettuale è sottratta alla disciplina dell'impresa, dall'altra l'art. 10 l. 183/2011 permette espressamente la costituzione di società (di qualsiasi tipo) per lo svolgimento di una simile professione. Esistono comunque, nell'ordinamento giuridico, una serie di vincoli in merito: a. vincoli di carattere pubblicistico molte delle professioni intellettuali richiedono il conseguimento di un titolo abilitativo (superamento di uno o più esami o vittoria di un concorso) b. vincoli di carattere privatistico richiedono che l'esecuzionedella prestazione→sia operata personalmente da parte del professionista
Il rispetto di tali vincoli, per una società che di per sé non può conseguire dei titoli e non può(essendo un ente spersonalizzato) eseguire personalmente una data prestazione, risultadifficilmente regolabile solo nel 2011 fu tracciato per la prima volta un sistema uniforme→ 89ed organico che consente oggi di affermare la piena liceità dell’esercizio in forma societaria diqualsivoglia professione
Occorre, però, precisare che il problema affrontato dal legislatore riguarda esclusivamente lec.d. professioni protette, per le quali è necessaria l’abilitazione (avvocato, notaio, architetto)e non anche le professioni non protette, il cui esercizio è libero.
Dunque:per l’esercizio delle professioni non protette