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La figura del procuratore nell'impresa

Il procuratore, all'interno dell'impresa, ha potere di gestione ma è un rappresentante in virtù di un apposito conferimento di poteri e le sue funzioni sono prevalentemente esecutive.

È prescritta anche la pubblicità della procura o delle sue modificazioni/revoca e non gravano sul procuratore gli obblighi inerenti all'esercizio dell'impresa. Inoltre, non ha legittimazione processuale attiva e passiva, se non per effetto di un apposito conferimento.

I commessi, invece, sono ausiliari ai quali sono affidate delle funzioni tecniche limitate e da attuarsi sotto la direttiva dell'imprenditore/institore. La rappresentanza in questo caso è soltanto una conseguenza riflessa delle attribuzioni di funzioni nell'ambito dell'impresa.

La legge detta norme specifiche nella disciplina dei commessi di negozio preposti alla vendita: in mancanza di un particolare conferimento, esula dai poteri del commesso esigere il prezzo delle merci di cui non faccia la consegna o di...

concedere dilazioni/sconti che non sono d'uso + legittimazione commessi a ricevere per conto dell'imprenditore le dichiarazioni che siano necessarie per esecuzione contratti e reclami relativi alle inadempienze (ma NO legittimazione processuale). Capitolo 5 concorrenza L'impresa economica opera sul mercato in regime di concorrenza e questo richiede la possibilità di individuare e distinguere l'impresa e i suoi prodotti. L'individuazione può riguardare l'impresa come tale, i locali o i suoi prodotti; la molteplicità dei segni distintivi (ditta, insegna, marchio). La funzione distintiva dei segni distintivi trova fondamento proprio nella necessità di individuazione dell'impresa, del locale e dei suoi prodotti. La posizione di esclusività sussiste solo fin quando è necessaria ai fini dell'individuazione. La tutela dei segni distintivi è relativa: quando non sussistono possibilità di confusione, è possibile l'uso contemporaneo da parte di

più persone di uno stesso segno distintivo;

valore suggestivo e attrattivo

eventualità che segno distintivo abbia dellarinomanza delclientela, disciplinata l’ipotesi in cui, a causa della particolaresegno, la sua utilizzazione da parte di altri, sia in grado di provocare unindebito vantaggio a chi lo utilizza o un pregiudizio al valore del segno stesso.

originalità e verità.

Esigenza di due requisiti: Il segno distintivo può essere ilrisultato di una attività creativa, ma la tutela della creazione si aggiunge aquella del segno distintivo.

Ditta nome sotto il quale l’imprenditore svolge la sua attività1. (mezzodi individuazione della persona in quanto imprenditore), è mezzo dinecessario.individuazione Regime giuridico:- Principio che, quando la ditta sia uguale o simile a quella usata daaltro imprenditore, essa debba essere integrata con indicazioni(obbligo differenziazioneidonee a differenziarla in capo alla

dittacronologicamente successiva/registrata in epoca posteriore)- Ditta conserva la sua funzione anche quando imprenditore siamorto o abbia cessato la sua attività, purché impresa sussista(trasmissibilità ditta)almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore- Deve contenere +articolo 2563 ccditte derivate questa esigenza non sussiste ( )l’esclusività dell’usoTutela si esplica nel riconoscere all’imprenditoredella ditta da lui prescelta (erga omnes, diritto assoluto); la tutela èapprestata soltanto nei limiti in cui sia necessaria ai finidell’individuazione + subordinata alla registrazione della ditta.Insegna segno distintivo del locale nel quale si svolge l’attività;2. puòcorrispondere alla ditta (stessa tutela) oppure può avere contenutodiverso, in questo caso l’insegna devono avere carattere di originalità(capacità distintiva) e novità (no confusione): diritto

all'uso esclusivo non sussiste quando l'insegna è formata da una denominazione generica. Quando la denominazione/figure/simboli adottati sono tali da ingenerare confusione, la legge pone l'obbligo di differenziazione (articolo 2568 cc) che grava sull'imprenditore che abbia scelto per secondo l'insegna. Sede luogo nel quale è posta la direzione amministrativa dell'attività. Imprenditrice; autonoma rispetto al domicilio delle persone fisiche, mentre nelle società corrisponde alla sede sociale. La sede rileva sotto diversi aspetti: ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese + competenza in ordine alla dichiarazione fallimentare + competenza territoriale e ai fini di eventuali comunicazioni da farsi all'imprenditore. La legge prevede la possibilità di un decentramento e quindi la possibilità di sedi secondarie (articolo 2197 cc). Marchio segno distintivo del prodotto o del servizio, attraverso il quale se ne

Attesta la provenienza da una determinata impresa. Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente (parole, disegni, lettere ecc.) + rappresentati nel registro in modo da consentire di individuare con chiarezza e nominativi, precisione l'oggetto della protezione. Possono essere emblematici o misti. Collettivi: Accanto ai marchi individuali possono esservi quelli che garantiscono la natura, l'origine e la qualità del prodotto e possono essere registrati da persone diritto pubblico e dalle associazioni di categoria che ne concedono l'uso ad imprenditori interessati. Diritto all'uso esclusivo del marchio, Legge riconosce al titolare il ossia potere di vietare a terzi, salvo proprio consenso, l'uso di un segno identico o affine (solo per prodotti identici o simili e quando vi sia il diritto che esso non venga da altri soppresso. Rischio di confusione) + Ipotesi di marchio celebre, ha quindi un autonomo valore.

economico, divieto viene esteso anche all'uso di segni identici o simili per prodotti o servizi non affini. All'inibizione della tutela del marchio in sede civile è volta l'uso del marchio per il risarcimento danni da parte di terzi.

Il titolo di proprietà industriale del marchio si acquista mediante registrazione dello stesso presso l'ufficio italiano brevetti e marchi.

Requisiti:

  • Novità - assente quando sia identico ad altro marchio già registrato o già usato con notorietà generale (l'uso di un marchio non registrato può fondare un diritto, ma non erga omnes);
  • Capacità distintiva - funzione centrale del marchio; due istituti: volgarizzazione (il marchio, a causa dell'attività o inattività dell'imprenditore, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o del servizio) e secondary meaning (il segno acquista un carattere distintivo del quale risultava originariamente privo);
  • Liceità - conforme alla legge e

All'ordine pubblico; Mancanza di tali requisiti nullità marchio registrato. vietato l'uso

Legge disciplina anche l'utilizzazione del marchio: decettivo del marchio, ossia quello che sia idoneo a trarre in inganno il pubblico (marchio non ingannevole di per sé, ma lo diventi a seguito dell'uso) decadenza del marchio; analoga conseguenza nel caso dimancato uso da parte del titolare protratto per oltre cinque anni.

Essere trasferito o concesso in licenza, Il marchio può anche per una parte soltanto dei prodotti o servizi per il quale era stato registrato (NON devono in alcun caso trarre in inganno il pubblico). La licenza può anche essere non esclusiva, ma in tal caso è necessario che il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per prodotti/servizi eguali a quelli messi in commercio con il medesimo marchio dal titolare o da altri licenziatari. Atti trasferimento marchio sono soggetti a trascrizione.

Contratto di merchandising,

due forme distinte: a. Titolare di un marchio noto presso il pubblico dei consumatori ne concede in licenza l'uso ad altro imprenditore che se ne avvale per promuovere la vendita di prodotti o servizi diversi (sfruttando il valore suggestivo del marchio). b. Segni distintivi diversi dai marchi, come ad esempio nomi di personaggi famosi, richiedono il consenso necessario. Capitolo 6 Articolo 41 della Costituzione: l'iniziativa economica è libera, singoli individui possono creare impresa e determinare il suo svolgimento nel modo più opportuno per la realizzazione del profitto. Il comma 3 della legge determina programmi e controlli opportuni che limitano la libertà di iniziativa economica, sia attraverso l'esistenza di monopoli legali, sia attraverso gli interventi dello Stato tramite le autorità amministrative indipendenti che forniscono direttive agli imprenditori per l'esercizio concreto dell'attività. Il principio base rimane quello della concorrenza.della) concorrenza.antitrust)concorrenza e del mercato volta a reprimere laconcorrenza sleale, con l'obiettivo della tutela dei concorrenti e dei consumatori. Legge 287/1990Tutela della concorrenza disciplinata sul piano interno dalla ,articoli 101 e segg. del TFUEmentre sul piano europeo dagli autorità nazionale chiamata ad applicare articolo 101 e 102 TFUE alle intese restrittivee abusi di posizione dominante di rilevanza europea e le disposizioni italiane dettate dagli artt. 2 e 3 della legge 287/1990 in relazione alle corrispondenti fattispecie di rilevanza nazionale + interpretazione delle norme sulla base del principi dell'ordinamento europeo.Commissione europea Autorità
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Publisher
A.A. 2021-2022
68 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alicemarea di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Sbordoni Chiara.