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FUSIONE
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Struttura la fusione può attuarsi in due modi: mediante la compenetrazione di più società in
un'organizzazione nuova (propriamente detta) o invece mediante l'assorbimento di una o più organizzazioni da
parte di altra preesistente che continua a sussistere (incorporazione). La fusione risulta di due momenti
essenziali:
a) la decisione delle singole società che partecipano alla fusione, mediante approvazione da parte dei soci del
progetto redatto dagli amministratori;
b) l'atto di fusione, con il quale si realizza nei rapporti tra le diverse società quell'ordinamento nuovo che si è
già reso vincolante nei rapporti interni di ogni singola organizzazione mediante le decisioni dei soci, nel quale
cioè queste decisioni trovano il loro punto di contatto e la loro esecuzione. Si tratta, appunto, di un atto
intersoggettivo, che si pone tra le società che partecipano alla fusione e che è diretto alla creazione di
un'organizzazione giuridica unitaria, nella quale si compenetrano le singole organizzazioni.
La società che risulta dalla fusione propriamente detta o quella incorporante proseguono in tutti i loro rapporti,
anche processuali, analogamente a quanto disposto a proposito dell'ente trasformato, ma, a differenza di
quest'ultimo, non conservano bensì assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione.
Anche qui infatti si tratta di un negozio corporativo, il quale opera sulle organizzazioni sociali e soltanto di
riflesso sulla posizione dei soci e sul patrimonio.
La partecipazione alla società incorporante, o che risulta dalla fusione, cosi come la confusione dei patrimoni
delle singole società sono altrettante conseguenze della compenetrazione in un unico organismo di
organizzazioni diverse. Si attua pertanto necessariamente una successione a titolo universale della società
incorporante, o che risulta dalla fusione, nel patrimonio delle società che, in conseguenza della fusione,
perdono la loro autonomia.
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Progetto L’atto iniziale è il progetto di fusione, redatto da parte agli amministratori delle società
partecipanti all'operazione, implicando uno svolgimento di attività precontrattuale e il riconoscimento di
trattative tra amministratori. Il progetto di fusione, del quale la legge stabilisce il contenuto minimo, deve
indicare, oltre all'assetto organizzativo della società risultante dalla fusione e ai diritti spettanti in essa ai soci,
il rapporto di cambio delle azioni o quote, che vale a determinare la misura della partecipazione nella società
risultante dalla fusione o incorporante da assegnare ai soci delle società partecipanti o di quella incorporata. Il
rapporto di cambio può comprendere un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del
valore nominale delle azioni o quote assegnate, salvo che alla fusione non partecipino società azionarie. Si
richiede inoltre che uno o più esperti esprimano, con apposita relazione, il loro parere sulla congruità del
rapporto di cambio e sull'adeguatezza dei metodi seguiti per il suo calcolo. La relazione degli esperti è volta a
soddisfare esclusivamente le esigenze informative dei soci, i quali, pur a fronte di un eventuale parere
negativo degli esperti in ordine alla congruità del rapporto di cambio, potrebbero decidere comunque di
approvare la fusione: proprio per tale ragione risulta possibile rinunciare a essa con il consenso unanime dei
soci.
Gli amministratori devono poi redigere una situazione patrimoniale della società (riferita a data non anteriore
120 gg). È predisporre relazione illustrativa del progetto di fusione.
Regole particolari sono dettate per l'ipotesi in cui la fusione rappresenti il momento conclusivo di una più
ampia operazione, la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (merger leveraged buy out), all'esito
della quale i finanziamenti (per lo più bancari) ottenuti da una società al fine di acquisire la maggioranza o la
totalità delle partecipazioni di un'altra società (la c.d. società-bersaglio) finiscono per essere sostanzialmente
garantiti o addirittura rimborsati con risorse provenienti non già dal suo patrimonio, ma da quello della stessa
società-bersaglio, con la quale la prima, proprio a questo scopo, decide di fondersi. Al fine di garantire
trasparenza si richiede: di fornire ai soci specifiche informazioni relative alle risorse finanziarie che si
intendono utilizzare per soddisfare le obbligazioni che finiscono per gravare sulla società risultante dalla
fusione; relazione di esperti che attestino la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione.
Il progetto di fusione deve essere depositato in sede 30 gg prima dell’assemblea per poi essere depositato per
l'iscrizione nel registro delle imprese o, in alternativa, in presenza di sufficienti garanzie di sicurezza,
autenticità e certezza, sul sito internet della società.
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Decisione il progetto di fusione è sottoposto dagli amministratori ai soci, che lo devono approvare (non
possono modificarlo). Essa è adottata:
a) nelle società di persone, in assenza di diversa disposizione dell'atto costitutivo, con il consenso della
maggioranza dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci che non abbiano acconsentito alla fusione;
b) nelle società di capitali mediante una deliberazione dell'assemblea dei soci sottoposta alla disciplina
prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Al socio di società a responsabilità limitata
che non abbia consentito alla deliberazione di fusione la legge riconosce il diritto di recesso, che invece non
spetta al socio di società per azioni: una differenza, questa, che si comprende alla luce della considerazione
che la fusione, modificando il progetto imprenditoriale, ma non il valore dell'investimento, appare in grado di
incidere sulla posizione del socio di società a responsabilità limitata, tipicamente interessato anche a tale
progetto, non anche su quella dell'azionista, che la legge considera essenzialmente come investitore.
Le decisioni di fusione devono essere depositate per l'iscrizione nel registro delle imprese. Eseguito tale
adempimento, si apre un'ulteriore fase soprattutto volta alla tutela dei creditori sociali (considerata la
confusione dei patrimoni si determina una modificazione nelle garanzie dei creditori delle società). La fusione
non può essere attuata se non sono
decorsi sessanta giorni dall'iscrizione delle decisioni di fusione e purché i creditori sociali il cui credito sia
sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese (o alla pubblicazione sul
sito internet) non abbiano fatto opposizione in tale termine: la legge infatti ritiene che i creditori posteriori
all'iscrizione del progetto, essendo legalmente a conoscenza della progettata fusione, sono in grado di
valutarne le conseguenze nei propri confronti all'atto di concedere credito alla società. Il tribunale può
autorizzare l'esecuzione della fusione, nonostante che sia stata proposta opposizione, se ritiene infondato il
pericolo di pregiudizio per i creditori anteriori o previa prestazione da parte della società di un'idonea
garanzia. →
Atto di fusione La fusione deve risultare da atto pubblico e si attua con la stipulazione, da parte degli
amministratori delle società partecipanti, dell'atto di fusione. Esso deve essere depositato per l'iscrizione, nei
successivi trenta giorni, a cura degli amministratori o del notaio rogante, presso l'ufficio del registro delle
imprese di tutti i luoghi, se tra loro diversi, ove sono poste le sedi di ciascuna delle società partecipanti alla
fusione.
L'atto di fusione ha effetto estintivo e costitutivo: le singole società che si fondono cessano di esistere come
organizzazioni autonome e al tempo stesso sorge la nuova organizzazione giuridica o si modifica
l'organizzazione della società incorporante, assorbendo in sé l'organizzazione delle società estinte.
Automaticamente i soci delle società estinte diventano soci della società nuova o della società incorporante, e
a essi vengono assegnate partecipazioni in misura corrispondente al rapporto di cambio indicato nel progetto
di fusione, e automaticamente il patrimonio delle società estinte viene a formare il patrimonio della nuova
società o a far parte del patrimonio della società incorporante.
Gli effetti della fusione si verificano (pubblicità costitutiva) al momento dell'ultima delle iscrizioni nel registro
delle imprese, e cioè quella effettuata presso l'ufficio del registro del luogo ove è posta la sede della società
incorporante o che risulta dalla fusione: per tale ragione il deposito dell'atto relativo a quest'ultima non può
essere effettuato in una data anteriore a quello presso l'ufficio del registro delle imprese dei luoghi delle sedi
delle società destinate ad estinguersi all'esito della fusione. È però anche consentita una limitata retroattività
degli effetti della fusione: è infatti possibile stabilire date anteriori riguardo alla decorrenza della
partecipazione agli utili e all'imputazione contabile delle operazioni compiute dalle società partecipanti alla
fusione. Si tratta di profili essenzialmente interni alla società, la cui regolamentazione può essere affidata
all'autonomia statutaria, senza incidere su interessi di terzi meritevoli di tutela.
La complessità degli effetti risultanti dalla fusione spiega anche la rilevanza riconosciuta alla loro stabilita: la
legge esclude la possibilità stessa che l'invalidità dell'atto di fusione sia dichiarata dopo la sua iscrizione nel
registro delle imprese, che allora assume anche il valore di una sorta di pubblicità sanante, facendo salvo
unicamente il diritto al risarcimento dei danni eventualmente spettante ai soci e ai terzi pregiudicati dalla
fusione. Anche in questa prospettiva si spiega l'esigenza che l'atto di fusione sia stipulato, per tutti i tipi
societari, in forma pubblica.
La legge detta infine, una specifica disciplina del primo bilancio successivo alla fusione, ribadendo l'operatività
del principio della continuità dei bilanci, che richiede che attività e passività siano iscritte nel bilancio della
società incorporante, o risultante dalla fusione, ai valori risultanti dalle scritture contabili delle società
partecipanti alla data di efficacia della fusione.
SCISSIONE
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Struttura la scissione può avere due forme
a) scissione totale: nella quale l'intero patrimonio di una societ&agr