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I DIRITTI DI PRIVATIVA

§ 1. Premesse

Le creazioni intellettuali e la loro tutela

Libertà di iniziativa economica significa anche libertà di utilizzazione delle conoscenze e delle esperienzegià acquisite, le quali appunto costituiscono patrimonio comune e rappresentano la base per l'ulterioreprogresso. Tuttavia, in questo campo la libertà di iniziativa economica trova un limite in talune posizioni diesclusività che l'ordinamento assicura a coloro che per primi hanno contribuito, attraverso la loro attivitàcreativa nei diversi campi, a incrementare le conoscenze e le esperienze destinate appunto a diventarepatrimonio comune di tutti.

Queste posizioni di esclusività sono quelle che corrispondono tradizionalmente ai brevetti per invenzioniindustriali, modelli di utilità e disegni e modelli (un tempo denominati modelli ornamentali) e ai diritti diautore, ai quali si affiancano altre figure di più recente introduzione.

e che sono riservate a coloro che neivari campi hanno realizzato una creazione intellettuale. Le produzioni dell'ingegno si distinguono in duegrandi categorie: le invenzioni industriali e i diritti di autore.Storicamente il fondamento monopolistico della tutela delle creazioni intelletuali non può essere contestato:la posizione di esclusività era conseguenza di una concessione sovrana, consacrata nelle litterae patentes.Uno dei testi legislativi fondamentali per la storia del problema è lo Statute of monopolies del 1624 diGiacomo I d'Inghilterra e la giustificazione politica della posizione di esclusività di chi per primointroduceva un nuovo sistema industriale era appunto costituita dal fatto che questa persona venivaconsiderata maestro di apprendistato della collettività. Il Codice civile italiano del 1865 poneva sotto iltitolo della proprietà l'art. 437, il quale statuiva che le produzioni dell'ingegno appartengono ai

loro autorisecondo le norme stabilite dalle leggi speciali. Sulla base di questa legislazione la dottrina ha elaborato una particolare categoria di beni, quella dei beni immateriali, nella quale ha inquadrato le creazioni intellettuali e ha continuato a qualificare come diritto di proprietà, il diritto dell'autore sulla sua creazione. Non sono mancate manifestazioni della tendenza ad inquadrare la tutela delle creazioni intellettuali nell'istituto del monopolio. Il sistema del codice vigente ha contribuito a riproporre il problema del fondamento della tutela delle creazioni intellettuali: non c'è cenno alla categoria dei beni immateriali, né è riprodotta una norma del genere di quella dell'art. 437 cod. civ. 1865. I diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali sono invece regolati nel titolo IX del libro V, intitolato "Del lavoro", e cioè in sede di regolamentazione dell'attività.economica: in questa sede si precisa appunto il contenuto di tale diritto, statuendosi che all'autore di un'opera dell'ingegno spetta il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge (art. 2577 c.c.), e che a colui che ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale spetta il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge (art. 2584 c.c.). L'esclusività è limitata cioè allo sfruttamento e all'utilizzazione economica della creazione intellettuale: ha quindi un contenuto ben diverso da quello che è proprio del diritto di proprietà, definito nell'art. 832 c.c. come il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. E'necessaria un'analisi delle caratteristiche essenziali delle creazioni intellettuali. L'idea creativa si matura nella mente ed è frutto della fantasia, ma si definisce e si estrinseca attraverso una cosa materiale o un'energia (uno scritto, un disegno, un suono): soltanto in questo momento l'idea si obiettivizza e diventa una entità autonoma rispetto alla persona dell'autore, e soltanto in questo momento essa può assumere autonomo rilievo nell'ordine economico e giuridico; si dice "può assumere" perché l'idea può continuare a rimanere segreta e a far parte integrante della persona del suo autore. Quando l'idea si è materializzata e obiettivata, essa per ciò stesso diviene suscettibile di godimento da parte degli altri, diviene cioè comune a tutti gli altri rispetto ai quali si è estrinsecata: le idee esposte in una lezione nel momento stesso in cui sono formulate eper il fatto di essere formulate sono fatte proprie da parte di tutti gli ascoltatori. Per questo, rispetto all'idea, l'espressione "mio" assume un significato essenzialmente diverso da quello che essa presenta rispetto alle cose materiali e alle energie, indicando la paternità, e non una posizione di dominio: e ciò dipende appunto dal fatto che, mentre per le cose materiali e per le energie il godimento dell'uno esclude il godimento dell'altro, le idee sono suscettibili di godimento contemporaneo da parte di una generalità di persone. L'idea esposta a lezione è suscettibile di godimento contemporaneo: il godimento dell'idea è conseguenza del godimento del mezzo (cosa o energia) attraverso il quale l'idea si estrinseca, si può tutelare giuridicamente l'idea operando sulla riproducibilità dei mezzi di estrinsecazione, attribuendo cioè a chi l'idea ha avuto.l'essere, cioè non riguarda il possesso ma riguarda l'esistenza. La tutela giuridica dell'idea si basa sulla protezione dei mezzi di estrinsecazione, ovvero dei modi con cui l'idea viene manifestata e resa accessibile agli altri. Questo avviene attraverso l'attribuzione di diritti di esclusiva, che impediscono agli altri di riprodurre o utilizzare l'idea senza autorizzazione. Nel contesto degli ordinamenti moderni, questa tutela si realizza tramite i brevetti di invenzione industriale o il diritto d'autore. I brevetti proteggono le invenzioni tecniche e industriali, garantendo all'inventore il diritto esclusivo di sfruttarle e impedendo ad altri di riprodurle senza autorizzazione. Il diritto d'autore, invece, protegge le opere creative e intellettuali, come libri, musica, film, garantendo all'autore il diritto esclusivo di utilizzarle e vietando ad altri di copiarle o utilizzarle senza permesso. È importante sottolineare che la tutela giuridica non riguarda direttamente l'idea in sé, ma i mezzi con cui essa viene espressa e resa accessibile agli altri. Questo crea una differenza sostanziale tra il diritto di proprietà e i diritti sulle creazioni intellettuali. Nel caso del diritto di proprietà, l'ordinamento giuridico riconosce ed estende un potere che già esiste di fatto sul bene. Nel caso dei diritti sulle creazioni intellettuali, invece, l'ordinamento crea artificialmente una posizione di esclusiva, limitando l'attività degli altri nel campo specifico della creazione. In conclusione, la tutela giuridica dell'idea si basa sulla protezione dei mezzi di estrinsecazione e si realizza attraverso l'attribuzione di diritti di esclusiva. Questa tutela non riguarda direttamente l'idea in sé, ma i modi con cui essa viene manifestata e resa accessibile agli altri.

Il facere, che in linea di principio è libero a tutti.→ Data questa diversità di situazione giuridica, appare chiaro come i diritti sulle produzioni dell'ingegno si inquadrino piuttosto nell'istituto del monopolio che non in quello della proprietà. Alla normale illimitatezza della proprietà corrisponde la normale limitazione delle posizioni di monopolio; alla tutela assoluta del proprietario corrisponde una tutela meno assoluta del monopolista. Essendo nella proprietà la posizione esclusiva già nella realtà delle cose, l'ordinamento giuridico non può che riconoscerla o negarla; essendo la posizione di monopolio una creazione artificiale dell'ordinamento giuridico, questo può atteggiarla come meglio crede al fine di contemperare le diverse esigenze individuali e sociali e può subordinarla a particolari condizioni o contenerla entro determinati limiti.

Per quanto riguarda le creazioni intellettuali

due contrapposte esigenze debbono essere contemperate:
  • l'esigenza sociale di rendere comuni a tutti le idee e le creazioni intellettuali, in modo che tutti possano beneficiare di quei progressi che esse realizzano;
  • l'esigenza individuale di un riconoscimento tangibile all'autore o all'inventore, senza di che la stessa attività creatrice rischierebbe di arrestarsi.
Naturalmente vi sono campi in cui l'esigenza sociale è maggiormente sentita ed altri in cui lo è meno; vi sono campi in cui la posizione di esclusività del creatore è addirittura esclusa e campi in cui è particolarmente ampia. Come creazione dell'ordinamento giuridico, la posizione di esclusività trova in esso i suoi presupposti e i suoi limiti in ordine alla durata e in ordine al contenuto.

A) La tutela giuridica non è generale, non riguarda cioè tutte quelle che potrebbero essere considerate creazioni intellettuali: sono

escluse le creazioni intellettuali non riproducibili (rispetto a queste manca la stessa possibilità di operare sulla riproducibilità) o nelle quali la riproduzione sia insita nella stessa cosa, per modo che rientri nell'habere del proprietario. Non è ammessa infatti la brevettazione delle varietà vegetali, delle razze animali, dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali e vegetali, ma solo quella dei procedimenti microbiologici e dei prodotti con essi ottenuti o di quelli necessari per il loro uso (art. 45 cod. propr. ind.). Non riguarda quelle creazioni intellettuali pur riproducibili che, come i principi scientifici, non possono essere sottratti alla libera disponibilità di tutti: sono proprio le idee madri, le idee di maggior rilievo e di maggiore portata a non consentire posizioni di esclusività. La legge addirittura non considera come invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, e

comunque esclude la brevettabilità dei metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale.

La tutela della creazione intellettuale non è illimitata nel tempo: il periodo di tutela è più ristretto per le invenzioni industriali lato sensu, più lungo rispetto alle opere dell'ingegno di carattere creativo, ma, come sarà precisato in seguito, un limite temporale in ogni caso sussiste.

La tutela non è assoluta:

  • può essere subordinata al rilascio di un brevetto, come avviene per le invenzioni industriali;
  • può degradare a diritto a un compenso;
  • può essere accordata a persone diverse dal creatore;
  • può essere collegata all'adempimento di determinati oneri (attuazione, pagamento di tasse).

Se peraltro questi caratteri riproducono nella loro sostanza quelli delle posizioni di monopolio, al punto da poter individuare nei diritti di privativa altrettante limitazioni.

esclusività riguarda anche la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, come brevetti, marchi e diritti d'autore. Inoltre, è importante sottolineare che l'esclusività non implica necessariamente un monopolio completo sul mercato, ma piuttosto la possibilità di impedire ad altri di utilizzare l'idea o il prodotto senza il consenso del titolare dei diritti. L'esclusività può essere ottenuta attraverso diverse modalità, come ad esempio la registrazione di un brevetto o di un marchio presso gli uffici competenti. In alcuni casi, può essere necessario anche stipulare accordi di non divulgazione o di licenza con terze parti. È fondamentale comprendere che l'esclusività è un elemento cruciale per la tutela dell'innovazione e della creatività, in quanto consente ai titolari dei diritti di trarre vantaggio economico dalle proprie idee e di investire nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi. In conclusione, l'esclusività è un elemento caratteristico dell'attività imprenditoriale che riguarda la protezione e la valorizzazione delle idee e dei diritti di proprietà intellettuale.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
147 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher camasimona di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Piscitello Paolo.