Crisi economica e procedure concorsuali
L'impresa economica è suscettibile di entrare in crisi. Ciò si determina quando vi è uno squilibrio tra le attività e le passività. In queste situazioni il legislatore ha predisposto delle particolari procedure, le cosiddette procedure concorsuali, le quali attraverso l'intervento di una pubblica autorità valgono a realizzare il soddisfacimento paritetico dei creditori. Queste procedure presentano il carattere della concorsualità, cioè riguardano necessariamente tutti i creditori, e quello della universalità, cioè riguardano tutti i beni del debitore.
Tipi di procedure concorsuali
Le procedure concorsuali regolate dalla legge sono diverse a seconda della gravità della crisi economica, delle sue cause e della sua superabilità:
- Concordato preventivo
- Liquidazione coatta amministrativa
- Fallimento
- Liquidazione coatta amministrativa con dichiarazione di insolvenza
Queste procedure hanno l’obiettivo di assicurare nel miglior modo possibile la soddisfazione dei creditori. Le procedure concorsuali riguardano gli imprenditori, ad eccezione degli enti pubblici e dei piccoli imprenditori: la legge più precisamente parla di imprenditori che esercitano un’attività commerciale escludendo con ciò l’applicazione delle procedure alle imprese agricole.
Inoltre l’articolo 1 della legge fallimentare esclude l’applicazione di disposizioni in materia di fallimento e di concordato preventivo nei confronti degli imprenditori che non superano delle soglie dimensionali previste dalla legge relative all’ammontare dell’attivo patrimoniale, di ricavi e dei debiti.
Fallimento
Presupposto della dichiarazione di fallimento è l’insolvenza dell’imprenditore. L’insolvenza consiste nella incapacità patrimoniale dell’imprenditore a far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, riferendosi a una situazione patrimoniale deficitaria nella quale il passivo supera l’attivo. Il fallimento, come ogni procedura concorsuale, ha la sua giustificazione nell’esistenza di una pluralità di creditori e mira a evitare il moltiplicarsi delle procedure esecutive singolari attraverso un’unica procedura.
Perché possa attuarsi una procedura complessa e onerosa come il fallimento è necessario che risulti un ammontare di debiti non inferiore a 30.000 €.
Dichiarazione di fallimento
L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento compete: all’imprenditore, per il quale è un obbligo; ai creditori e al pubblico ministero. La dichiarazione di fallimento presuppone l’accertamento da parte del tribunale dell’esistenza dei presupposti della procedura, ovvero della qualità di imprenditore e dello stato di insolvenza (istruttoria prefallimentare). All'esito dell'istruttoria prefallimentare il tribunale si pronuncia con sentenza dichiarativa di fallimento se ricorrono i requisiti della procedura fallimentare, o con decreto se non vi sono i presupposti per la dichiarazione di fallimento.
La dichiarazione di fallimento deve provvedere a costituire gli organi del fallimento, e cioè alla nomina del giudice delegato e del curatore; e deve invitare il fallito a depositare bilanci, scritture contabili ed elenco dei creditori. Contro la dichiarazione di fallimento è ammesso il reclamo presso la corte d’appello nel termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza di fallimento.
In generale mediante il reclamo si mira a dimostrare la mancanza dei presupposti per poter procedere alla dichiarazione di fallimento: e cioè la non assoggettabilità dell’impresa a procedura fallimentare o l’inesistenza dello stato di insolvenza. In tali casi l’accoglimento del reclamo mira a revocare gli effetti della dichiarazione di fallimento. Quando invece il reclamo si fonda sul possesso dei requisiti per l’amministrazione straordinaria, al suo accoglimento consegue la conversione della procedura in amministrazione straordinaria.
Organi della procedura concorsuale
Per realizzare la procedura concorsuale sono necessari molteplici organi, ciascuno dei quali è investito di speciali competenze e di particolari funzioni:
- Tribunale: ha dichiarato il fallimento ed è investito dell’intera procedura fallimentare e provvede a tutte le controversie.
- Giudice delegato: svolge funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura.
- Curatore: è l’organo amministrativo nel fallimento e provvede, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, alla conservazione, all’amministrazione e realizzazione del patrimonio fallimentare.
- Comitato dei creditori: ha il compito di vigilare sull’operato del curatore e ha il potere di autorizzare gli atti e di approvare il programma di liquidazione redatto dal curatore.
La dichiarazione di fallimento determina una modificazione nella posizione dell’imprenditore, la quale si riverbera su rapporti con i creditori, sugli atti da lui compiuti e sui rapporti in corso di esecuzione. La dichiarazione di fallimento importa particolare incapacità per il fallito e soprattutto determina delle modificazioni nella sfera patrimoniale attraverso lo spossessamento, cioè attraverso la privazione dell'amministrazione e della disponibilità dei beni e la contemporanea attribuzione di tali beni al curatore. Sono esclusi dalla procedura fallimentare soltanto alcuni beni e diritti che hanno una natura strettamente personale.
Per via dell’assoggettamento del patrimonio dell’imprenditore ad una procedura concorsuale, si verificano delle conseguenze anche nei confronti dei creditori le cui azioni esecutive iniziare verranno assorbite all’interno di un’unica procedura e l’accentramento nel curatore di tutte le azioni che siano di spettanza dei creditori.
La finalità della procedura concorsuale di assicurare la par condicio creditorum non potrebbe compiutamente attuarsi se non si provvedesse alla ricostituzione del patrimonio del fallito e all'assoggettamento alla procedura esecutiva concorsuale di quei beni che ne fossero eventualmente usciti quando lo stato di insolvenza già si era determinato. L'imprenditore, infatti, può realizzare degli atti che alterino la par condicio creditorum, in quanto lesivi del patrimonio, prima che l'insolvenza si manifesti o per evitare di dichiarare fallimento.
La legge fallimentare ha previsto, a tal proposito, un periodo di tempo che decorre dall’insolvenza entro il quale gli effetti dell’atto possono essere revocati. La revoca fallimentare degli atti risulta disciplinata diversamente a seconda della categoria nella quale il singolo atto rientra. Sono infatti previsti determinati atti caratterizzati da uno squilibrio di prestazioni che possono essere revocati perché lasciano intendere un comportamento fraudolento da parte dell’imprenditore. Taluni atti sono invece ritenuti irrevocabili: ad esempio, i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Vi saranno ovviamente degli effetti della dichiarazione del fallimento anche sui contratti in corso di esecuzione, ovvero su quei rapporti che non sono stati compiutamente eseguiti da entrambe le parti. Il fallimento comporta lo scioglimento automatico del contratto nelle ipotesi in cui le modificazioni verificatesi nella sfera patrimoniale del fallito per effetto del fallimento hanno un’influenza diretta sul rapporto in corso di esecuzione modificandone le basi sostanziali. La continuazione automatica del contratto, nel quale subentra il curatore, è prevista in relazione al contratto di affitto di azienda e a quello di locazione di immobili.
Fasi della procedura fallimentare
La procedura fallimentare si svolge in diversi momenti fondamentali:
- Si realizzano un complesso di atti che mirano alla conservazione del patrimonio del fallito: l’apposizione dei sigilli sui beni di pertinenza del fallito; l’inventario dei beni e la presa in consegna dei beni.
- Vengono realizzati altri atti diretti all’accertamento del passivo. L’accertamento del passivo si svolge in due fasi: una, necessaria, dinanzi al giudice delegato; l’altra, eventuale, dinanzi al tribunale. Nella prima fase si mira ad identificare il passivo mediante l’ammissione a questo ultimo dei creditori e dei loro relativi crediti. La seconda fase, si verifica invece nell’ipotesi in cui sia fatta domanda di opposizione, impugnazione o revocazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
- Altro complesso di operazioni necessarie sono quelle che attengono all’accertamento dell’attivo, facilmente realizzabile ricorrendo all’inventario e alla presa in consegna dei beni da parte del curatore.
- Ulteriore complesso di atti necessari sono quelli che attengono all’amministrazione del patrimonio fino alla sua completa realizzazione. Tra questi atti assume rilevanza l’esercizio provvisorio dell’impresa che può essere disposta dal tribunale quando dalla cessazione dell’attività imprenditrice possa derivare un danno grave, e purché la continuazione non arrechi pregiudizio ai creditori. In tal caso il curatore del fallimento assume la gestione dell’impresa.
- Altro momento essenziale della procedura fallimentare è quello della liquidazione dell'attivo, e cioè della realizzazione dei beni del fallito per il soddisfa
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