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CRISI ECONOMICA

L’impresa economica è suscettibile di entrare in crisi. Ciò si determina quando vi è uno squilibrio

tra le attività e le passività. In queste situazioni il legislatore ha predisposto delle particolari

procedure, le cosiddette procedure concorsuali, le quali attraverso l’intervento di una pubblica

autorità valgono a realizzare il soddisfacimento paritetico dei creditori. Queste procedure

presentano il carattere della concorsualità, e cioè riguardano necessariamente tutti i creditori, e

quello della universalità, cioè riguardano tutti i beni del debitore. Le procedure concorsuali regolate

dalla legge sono diverse a seconda della gravità della crisi economica, delle sue cause e della sua

superabilità: concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, liquidazione

quatta amministrativa con dichiarazione di insolvenza. Queste procedure hanno l’obiettivo di

assicurare nel miglior modo possibile la soddisfazione dei creditori. Le procedure concorsuali

riguardano gli imprenditori, ad eccezione degli enti pubblici e dei piccoli imprenditori: la legge più

precisamente parla di imprenditori che esercitano un’attività commerciale escludendo con ciò

l’applicazione delle procedure alle imprese agricole. Inoltre l’articolo 1 della legge fallimentare

esclude l’applicazione di disposizioni in materia di fallimento e di concordato preventivo nei

confronti degli imprenditori che non superano delle soglie dimensionali previste dalla legge relative

all’ammontare dell’attivo patrimoniale, di ricavi e dei debiti.

FALLIMENTO

Presupposto della dichiarazione di fallimento è l’insolvenza dell’imprenditore. L’insolvenza

consiste nella incapacità patrimoniale dell’imprenditore a far fronte con regolarità alle proprie

obbligazioni. Dunque si riferisce ad una situazione patrimoniale deficitaria nella quale il passivo

supera l’attivo. Il fallimento, come ogni procedura concorsuale, ha la sua giustificazione

nell’esistenza di una pluralità di creditori e mira a evitare il moltiplicarsi delle delle procedure

esecutive singolari attraverso un’unica procedura. Perché possa attuarsi una procedura complessa e

onerosa come il fallimento è necessario che risulti un ammontare di debiti non inferiore a 30.000 €.

L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento compete: all’imprenditore, per il quale è un obbligo;

ai creditori e al pubblico ministero. La dichiarazione di fallimento presuppone l’accertamento da

parte del tribunale dell’esistenza dei presupposti della procedura, ovvero della qualità di

imprenditore e dello stato di insolvenza (istruttoria prefallimentare). All'esito dell'istruttoria

prefallimentare il tribunale si pronuncia con sentenza dichiarativa di fallimento se ricorrono i

requisiti della procedura fallimentare, o con decreto se non vi sono i presupposti per la

dichiarazione di fallimento. La dichiarazione di fallimento deve provvedere a costituire gli organi

del fallimento, e cioè alla nomina del giudice delegato e del curatore; e deve invitare il fallito a

depositare bilanci, scritture contabili ed elenco dei creditori. Contro la dichiarazione di fallimento è

ammesso il reclamo presso la corte d’appello nel termine di 30 giorni dalla notificazione della

sentenza di fallimento. In generale mediante il reclamo si mira a dimostrare la mancanza dei

presupposti per poter procedere alla dichiarazione di fallimento: e cioè la non assoggettabilità

dell’impresa a procedura fallimentare o l’inesistenza dello stato di insolvenza. In tali casi

l’accoglimento del reclamo mira a revocare gli effetti della dichiarazione di fallimento. Quando

invece il reclamo si fonda sul possesso dei requisiti per l’amministrazione straordinaria, al suo

accoglimento consegue la conversione della procedura in amministrazione straordinaria.

Per realizzare la procedura concorsuale sono necessari molteplici organi, ciascuno dei quali è

investito di speciali competenze e di particolari funzioni:

a) il tribunale che ha dichiarato il fallimento, è investito dell’intera procedura

fallimentare e provvede a tutte le controversie;

b) Il giudice delegato che svolge funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della

procedura;

c) Il curatore è l’organo amministrativo nel fallimento e provvede, sotto la vigilanza del

giudice delegato e del comitato dei creditori alla conservazione, all’amministrazione e

realizzazione del patrimonio fallimentare;

1 d) Il comitato dei creditori ha il compito di vigilare sull’operato del curatore e ha il

potere di autorizzare gli atti e di approvare il programma di liquidazione redatto dal curatore.

La dichiarazione di fallimento determina una modificazione nella posizione dell’imprenditore, la

quale si riverbera su rapporti con i creditori, sugli atti da lui compiuti e sui rapporti in corso di

esecuzione. La dichiarazione di fallimento importa particolare incapacità per il fallito e soprattutto

determina delle modificazioni nella sfera patrimoniale attraverso lo spossessamento, e cioè

attraverso la privazione dell'amministrazione e della disponibilità dei beni e la contemporanea

attribuzione di tali beni al curatore. Sono esclusi dalla procedura fallimentare soltanto alcuni beni e

diritti che hanno una natura strettamente personale.

Per via dell’assoggettamento del patrimonio dell’imprenditore ad una procedura concorsuale, si

verificano delle conseguenze anche nei confronti dei creditori le cui azioni esecutive iniziare

verranno assorbite all’interno di un’unica procedura e l’accentramento nel curatore di tutte le azioni

che siano di spettanza dei creditori. La finalità della procedura concorsuale di assicurare la par

condicio creditorum non potrebbe compiutamente attuarsi se non si provvedesse alla ricostituzione

del patrimonio del fallito e all'assoggettamento alla procedura esecutiva concorsuale di quei beni

che ne fossero eventualmente usciti quando lo stato di insolvenza già si era determinato.

L'imprenditore, infatti, può realizzare degli atti che alterino la par condicio creditorum, in quanto

lesivi del patrimonio, prima che l'insolvenza si manifesti o per evitare di dichiarare fallimento. La

legge fallimentare ha previsto, a tal proposito, un periodo di tempo che decorre dall’insolvenza

entro il quale gli effetti dell’atto possono essere revocati. La revoca fallimentare degli atti risulta

disciplinata diversamente a seconda della categoria nella quale il singolo atto rientra. Sono infatti

previsti determinati atti caratterizzati da uno squilibrio di prestazioni che possono essere revocati

perché lasciano intendere un comportamento fraudolento da parte dell’imprenditore. Taluni atti

sono invece ritenuti irrevocabili: ad esempio, i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio

dell’attività d’impresa. Vi saranno ovviamente degli effetti della dichiarazione del fallimento anche

sui contratti in corso di esecuzione, ovvero su quei rapporti che non sono stati compiutamente

eseguiti da entrambe le parti. Il fallimento comporta lo scioglimento automatico del contratto nelle

ipotesi in cui le modificazioni verificatesi nella sfera patrimoniale del fallito per effetto del

fallimento hanno un’influenza diretta sul rapporto in corso di esecuzione modificandone le basi

sostanziali. La continuazione automatica del contratto, nel quale subentra il curatore, è prevista in

relazione al contratto di affitto di azienda e a quello di locazione di immobili.

La procedura fallimentare si svolge in diversi momenti fondamentali:

1) si realizzano un complesso di atti che mirano alla conservazione del patrimonio del fallito:

l’apposizione dei sigilli sui beni di pertinenza del fallito; l’inventario dei beni e la presa in

consegna dei beni.

2) Vengono realizzati altri atti diretti all’accertamento del passivo. L’accertamento del passivo

si svolge in due fasi: una, necessaria, dinanzi al giudice delegato; l’altra, eventuale, dinanzi

al tribunale. Nella prima fase si mira ad identificare il passivo mediante l’ammissione a

questo ultimo dei creditori e dei loro relativi crediti. La seconda fase, si verifica invece

nell’ipotesi in cui sia fatta domanda di opposizione, impugnazione o revocazione del decreto

che rende esecutivo lo stato passivo.

3) Altro complesso di operazioni necessarie sono quelle che attengono all’accertamento

dell’attivo, facilmente realizzabile ricorrendo all’inventario e alla presa in consegna dei beni

da parte del curatore.

4) Ulteriore complesso di atti necessari sono quelli che attengono all’amministrazione del

patrimonio fino alla sua completa realizzazione. Tra questi atti assume rilevanza l’esercizio

provvisorio dell’impresa che può essere disposta dal tribunale quando dalla cessazione

dell’attività imprenditrice possa derivare un danno grave, e purché la continuazione non

arrechi pregiudizio ai creditori. In tal caso il curatore del fallimento assume la gestione

dell’impresa.

2 5) Altro momento essenziale della procedura fallimentare è quello della liquidazione

dell'attivo, e cioè della realizzazione dei beni del fallito per il soddisfacimento dei creditori:

essa si attua sulla base del programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori.

In tal caso, la legge privilegia, tra le varie modalità, quelle consistenti nella vendita

dell'azienda o di sui rami, ovvero nella cessione delle attività o delle passività degli aziende

o infine nel trasferimento di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco.

6) Operazione conclusiva, attraverso la quale si attua la finalità del fallimento, è quella della

distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo tra i creditori. La

ripartizione dell'attivo avviene sulla base di un progetto predisposto dal curatore ma mano

che le somme sono disponibili.

Le operazioni che danno luogo alla chiusura del fallimento sono pertanto: ripartizione finale

dell’attivo, estinzione di tutti debiti, mancata proposizione di domande di ammissione al passivo del

fallimento, o insufficienza dell’attivo. La chiusura del fallimento determina il venir meno degli

organi fallimentari e la cessazione degli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e delle

conseguenti incapacità personali. Da questo momento, i creditori del fallito acquistano piena libertà

di azione per la realizzazione della parte non soddisfatta dei loro crediti. A tal fine possono essere

esercitate quelle azioni che non sono state esercitate dal curatore fallimentare, salva l’operatività

delle esdebitazione (consente al fallito di essere ammesso al beneficio della liber

Dettagli
A.A. 2016-2017
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher spinalessandro96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Guizzi Giuseppe.