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TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA
Secondo l'art 2581, il diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno è liberamente trasferibile,
sia unitariamente che nelle sue singole manifestazioni, sia fra vivi che a causa di morte.
Per atto tra vivi qualsiasi schema contrattuale, atipico o tipico, è possibile, tuttavia i contratti previsti e
più utilizzati sono:
– contratto di edizione l'autore concede in esclusiva ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare
⇒
per la stampa l'opera, per conto e a spese dell'editore stesso.
L'editore si obbliga a mettere in commercio l'opera e a corrispondere il compenso pattuito all'autore. Il
contratto può riguardare anche opera non ancora creata, e può sia prevedere un numero determinato
di edizioni (contratto per edizione) o lasciare all'autore questa facoltà (contratto a termine).
La durata del contratto non può superare i 20 anni.
– contratto di rappresentazione ed esecuzione l'autore cede, di solito non in esclusiva, il solo diritto
⇒
di rappresentazione in pubblico di opere destinate a tal fine o di eseguire in pubblico una composizione
musicale.
L'altra parte deve provvedere alle spese.
DIFESA DEL DIRITTO D'AUTORE
Il diritto d'autore è protetto da specifiche sanzioni civili, amministrative, penali.
È possibile chiedere l'accertamento del proprio diritto, l'inibizione della violazione, ed eventualmente la
rimozione e la distruzione di ciò che materialmente ha leso il diritto, salvo risarcimento dei danni subiti.
Il giudice può anche disporre la pubblicazione su uno o più giornali.
TUTELA INTERNAZIONALE
Dato che le opere dell'ingegno godono di tutela esclusivamente nazionale e sono esposte alla
concorrente utilizzazione in altri Stati, l'Italia ha aderito a due convenzioni europee.
LE INVENZIONI INDUSTRIALI
OGGETTO
Le invenzioni industriali consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di
pratica applicazione nel settore della produzione di beni o servizi.
Rispetto alle opere dell'ingegno, si differenziano per il diverso modo di acquisto del diritto di
utilizzazione economica: la concessione del corrispondente brevetto da parte dell'Ufficio Brevetti e
Marchi.
Possono formare oggetto di brevetto:
– invenzioni di prodotto riguardanti un nuovo prodotto materiali;
– invenzioni di procedimento riguardanti un nuovo metodo;
– invenzioni derivate che "derivano da un'invenzione precedente" e a loro volto si dividono in:
- invenzioni di combinazione → combinazione di invenzioni precedenti per averne una nuova;
- invenzioni di perfezionamento → attraverso modificazioni di miglioramento di un'invenzione
precedente;
- invenzioni traslative → nuova utilizzazione di prodotto già conosciuto.
Per scelta legislativa, non sono però considerate invenzioni (e tutti così ne possono fruire) scoperte,
teorie scientifiche e metodi matematici, presentazioni di informazioni software (mentre lo è l'hardware).
Non sono brevettabili neanche i metodi diagnostici e chirurgici, nè le razze animali modificate
biologicamente.
REQUISITI DI VALIDITÀ
liceità
novità è nuova l'invenzione "non compresa nello stato della tecnica", cioè già divulgata;
⇒
implicazione di attività inventiva (originalità) è invenzione qualunque tipo di progresso tecnico,
⇒
anche piccolo, purchè non conseguibile da un esperto del ramo facendo riferimento alle sue
ordinarie capacità e conoscenze (giudizio di non ovvietà);
industrialità l'invenzione è considerata atta ad avere applicazione industriale se "può essere
⇒
fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria, comprese quella agricola".
IL DIRITTO AL BREVETTO
L'inventore acquista il diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione (diritto morale) per il solo
fatto dell'invenzione.
Egli ha, inoltre, il diritto, trasferibile, di conseguire il brevetto (diritto al brevetto), che ha funzione
costitutiva ai fini dell'acquisto del diritto patrimoniale all'utilizzazione economica in esclusiva sul trovato
(diritto sul brevetto).
N.B. non sempre l'autore dell'invenzione coincide col soggetto legittimato a richiedere il brevetto e a
⇒
sfruttarlo economicamente.
Posto che il lavoratore ha sempre diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello
svolgimento del rapporto di lavoro (art 2590) possono distinguersi 3 casi:
– invenzione di servizio (attività inventiva prevista come oggetto del rapporto di lavoro, con specifica
retribuzione per tale attività) i diritti, salvo quelli morali, spettano al datore di lavoro;
⇒
– invenzione aziendale (invenzione fatta all'interno di un rapporto di lavoro, ma senza specifica
retribuzione) i diritti spettano al datore di lavoro, ma al lavoratore spetta un equo premio;
⇒
– invenzione occasionale (invenzione fatta nell'esecuzione dell'attività d'impresa, ma del tutto casuale)
i diritti patrimoniali spettano al lavorato, al datore solo i diritti di prelazione.
⇒
DOMANDA DI BREVETTO
La domanda per il brevetto va fatta all'Ufficio brevetti, corredata, a pena di nullità, da una adeguata
descrizione dell'invenzione.
Può inoltre avere ad oggetto una sola invenzione e deve specificare cosa debba formare oggetto del
brevetto (rivendicazione).
L'Ufficio brevetti accerta solo la regolarità formale (liceità e industrialità), e non accerta invece nè se il
richiedente è titolare del titolo di diritto al brevetto, nè la novità e l'originalità.
DURATA ED EFFETTI
La durata del brevetto per invenzioni industriali è 20 anni dalla data di deposito della domanda (e non
dalla registrazione!).
È esclusa ogni possibilità di rinnovo.
Il brevetto conferisce la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello
Stato, sia per quanto riguarda la fabbricazione, sia per quanto riguarda il commercio e l'importazione
dei prodotti cui l'invenzione si riferisce.
Si parla però di esaurimento. L'esclusiva di commercio si esaurisce con la prima immissione in
circolazione del prodotto brevettato (finalità di ridimensionare eventuali posizioni monopolistiche create
dal brevetto).
CASO PARTICOLARE DELL'INVENZIONE DI PROCEDIMENTO
Se l'invenzione riguarda un nuovo metodo, il titolare del brevetto non potrà impedire la messa in
commercio di prodotti identici ai propri, se ottenuti con metodo differente.
TRASFERIMENTO E LICENZA DI BREVETTO
Il brevetto è liberamente trasferibile sia fra vivi sia mortis causa, indipendentemente dal trasferimento
dell'azienda.
Sul brevetto potranno essere conseguiti diritti reali di godimento o di garanzia. Il titolare del brevetto
può inoltre concedere licenza di uso dello stesso, con o senza esclusiva di fabbricazione a favore del
licenziatario.
TUTELA
L'invenzione brevettata è tutelata da sanzioni civili e penali.\
È possibile esercitare azione di contraffazione verso chi abusivamente sfrutta l'invenzione, che può
causare l'inibitoria ed eventualmente il sequestro, la rimozione, la distribuzione, salvo il risarcimento
dei danni.
Può anche essere disposta la pubblicazione in uno o più giornali.
BREVETTAZIONE INTERNAZIONALE
Il rilascio del brevetto per invenzione attribuisce diritto di invenzione solo sul territorio nazionale.
In ambito europeo, per la tutela in altri Stati ci sono:
– Convenzione di Unione di Parigi riconosce a chi ha richiesto il brevetto in uno degli Stati diritto di
⇒
priorità per ciascuno degli altri paesi, attraverso distinte domande da presentarsi. L'inventore
conseguirà così tanti brevetti nazionali, regolati dalle diversi legislazioni.
– Trattato di Washington semplifica la procedura di sopra.
⇒
– Convenzione di Monaco di Baviera l'inventore può conseguire il brevetto europeo attraverso
⇒
unica domanda, unica procedura e l'unico ufficio europeo di Monaco, ma regolato dalle singole
legislazioni. È un fascio di brevetti nazionali.
– Convenzione del Lussemburgo riconosce (anche se in Italia la direttiva CEE non è stata ancora
⇒
recepita) il brevetto comunitario, con carattere sovrannazionale, unitario e autonomo.
INVENZIONE NON BREVETTATA
Chi non brevetta un'invenzione può sfruttarla in segreto, ma rischia che qualcun altro lo preceda,
attraverso la brevettazione, acquistando il diritto di esclusiva.
Chi ha fatto uso dell'invenzione nella propria azienda, nei 12 mesi precedenti all'altrui domanda, può
continuare a sfruttare l'invenzione stessa nei limiti del pre-uso. Può anche trasferire tale facoltà, ma
solo insieme all'azienda in cui l'invenzione è stata utilizzata.
I MODELLI INDUSTRIALI
I modelli industriali sono creazioni intellettuali applicate all'industria di minor rilievo rispetto alle
invenzioni industriali.
Essi si dividono in:
– modelli di utilità nuovi trovati destinati a conferire particolare funzionalità (efficacia o comodità di
⇒
applicazione, ecc...)
– modelli ornamentali nuove idee destinate a migliorare l'estetica (forme, linee o colori) dei prodotti
⇒
industriali (es. industrial design)
La durata del brevetto è di 15 anni.
Data la difficoltà di distinguere agevolmente tra i due modelli, il legislatore consente di ottenere
entrambi i brevetti contemporaneamente e di godere di entrambe le protezioni.
Difficile appare distinguere tra invenzioni e modelli di utilità (i cui brevetti non sono cumulabili) e
soprattutto tra modelli ornamentali e opere soggette al diritto d'autore.
Per quest'ultimo caso è applicato dal legislatore un criterio poco chiaro, definito criterio della
scindibilità: se la forma estetica è scindibile dal prodotto stesso, è applicabile il diritto d'autore, in caso
contrario si preferisce utilizzare la disciplina dei brevetti riguardanti i modelli ornamentali.
CAPITOLO 8: LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA
LA LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA
Il modello del mercato teorizzato, ideale e teorico, è quello della concorrenza perfetta.
Il riconoscimento legislativo della libertà di iniziativa economica privata e della conseguente libertà di
concorrenza (art. 41 Cost.) è presupposto necessario, ma non sufficiente perchè si instauri un