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TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

Secondo l'art 2581, il diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno è liberamente trasferibile,

sia unitariamente che nelle sue singole manifestazioni, sia fra vivi che a causa di morte.

Per atto tra vivi qualsiasi schema contrattuale, atipico o tipico, è possibile, tuttavia i contratti previsti e

più utilizzati sono:

– contratto di edizione l'autore concede in esclusiva ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare

per la stampa l'opera, per conto e a spese dell'editore stesso.

L'editore si obbliga a mettere in commercio l'opera e a corrispondere il compenso pattuito all'autore. Il

contratto può riguardare anche opera non ancora creata, e può sia prevedere un numero determinato

di edizioni (contratto per edizione) o lasciare all'autore questa facoltà (contratto a termine).

La durata del contratto non può superare i 20 anni.

– contratto di rappresentazione ed esecuzione l'autore cede, di solito non in esclusiva, il solo diritto

di rappresentazione in pubblico di opere destinate a tal fine o di eseguire in pubblico una composizione

musicale.

L'altra parte deve provvedere alle spese.

DIFESA DEL DIRITTO D'AUTORE

Il diritto d'autore è protetto da specifiche sanzioni civili, amministrative, penali.

È possibile chiedere l'accertamento del proprio diritto, l'inibizione della violazione, ed eventualmente la

rimozione e la distruzione di ciò che materialmente ha leso il diritto, salvo risarcimento dei danni subiti.

Il giudice può anche disporre la pubblicazione su uno o più giornali.

TUTELA INTERNAZIONALE

Dato che le opere dell'ingegno godono di tutela esclusivamente nazionale e sono esposte alla

concorrente utilizzazione in altri Stati, l'Italia ha aderito a due convenzioni europee.

LE INVENZIONI INDUSTRIALI

OGGETTO

Le invenzioni industriali consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di

pratica applicazione nel settore della produzione di beni o servizi.

Rispetto alle opere dell'ingegno, si differenziano per il diverso modo di acquisto del diritto di

utilizzazione economica: la concessione del corrispondente brevetto da parte dell'Ufficio Brevetti e

Marchi.

Possono formare oggetto di brevetto:

– invenzioni di prodotto riguardanti un nuovo prodotto materiali;

– invenzioni di procedimento riguardanti un nuovo metodo;

– invenzioni derivate che "derivano da un'invenzione precedente" e a loro volto si dividono in:

- invenzioni di combinazione → combinazione di invenzioni precedenti per averne una nuova;

- invenzioni di perfezionamento → attraverso modificazioni di miglioramento di un'invenzione

precedente;

- invenzioni traslative → nuova utilizzazione di prodotto già conosciuto.

Per scelta legislativa, non sono però considerate invenzioni (e tutti così ne possono fruire) scoperte,

teorie scientifiche e metodi matematici, presentazioni di informazioni software (mentre lo è l'hardware).

Non sono brevettabili neanche i metodi diagnostici e chirurgici, nè le razze animali modificate

biologicamente.

REQUISITI DI VALIDITÀ

liceità

novità è nuova l'invenzione "non compresa nello stato della tecnica", cioè già divulgata;

implicazione di attività inventiva (originalità) è invenzione qualunque tipo di progresso tecnico,

anche piccolo, purchè non conseguibile da un esperto del ramo facendo riferimento alle sue

ordinarie capacità e conoscenze (giudizio di non ovvietà);

industrialità l'invenzione è considerata atta ad avere applicazione industriale se "può essere

fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria, comprese quella agricola".

IL DIRITTO AL BREVETTO

L'inventore acquista il diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione (diritto morale) per il solo

fatto dell'invenzione.

Egli ha, inoltre, il diritto, trasferibile, di conseguire il brevetto (diritto al brevetto), che ha funzione

costitutiva ai fini dell'acquisto del diritto patrimoniale all'utilizzazione economica in esclusiva sul trovato

(diritto sul brevetto).

N.B. non sempre l'autore dell'invenzione coincide col soggetto legittimato a richiedere il brevetto e a

sfruttarlo economicamente.

Posto che il lavoratore ha sempre diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello

svolgimento del rapporto di lavoro (art 2590) possono distinguersi 3 casi:

– invenzione di servizio (attività inventiva prevista come oggetto del rapporto di lavoro, con specifica

retribuzione per tale attività) i diritti, salvo quelli morali, spettano al datore di lavoro;

– invenzione aziendale (invenzione fatta all'interno di un rapporto di lavoro, ma senza specifica

retribuzione) i diritti spettano al datore di lavoro, ma al lavoratore spetta un equo premio;

– invenzione occasionale (invenzione fatta nell'esecuzione dell'attività d'impresa, ma del tutto casuale)

i diritti patrimoniali spettano al lavorato, al datore solo i diritti di prelazione.

DOMANDA DI BREVETTO

La domanda per il brevetto va fatta all'Ufficio brevetti, corredata, a pena di nullità, da una adeguata

descrizione dell'invenzione.

Può inoltre avere ad oggetto una sola invenzione e deve specificare cosa debba formare oggetto del

brevetto (rivendicazione).

L'Ufficio brevetti accerta solo la regolarità formale (liceità e industrialità), e non accerta invece nè se il

richiedente è titolare del titolo di diritto al brevetto, nè la novità e l'originalità.

DURATA ED EFFETTI

La durata del brevetto per invenzioni industriali è 20 anni dalla data di deposito della domanda (e non

dalla registrazione!).

È esclusa ogni possibilità di rinnovo.

Il brevetto conferisce la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello

Stato, sia per quanto riguarda la fabbricazione, sia per quanto riguarda il commercio e l'importazione

dei prodotti cui l'invenzione si riferisce.

Si parla però di esaurimento. L'esclusiva di commercio si esaurisce con la prima immissione in

circolazione del prodotto brevettato (finalità di ridimensionare eventuali posizioni monopolistiche create

dal brevetto).

CASO PARTICOLARE DELL'INVENZIONE DI PROCEDIMENTO

Se l'invenzione riguarda un nuovo metodo, il titolare del brevetto non potrà impedire la messa in

commercio di prodotti identici ai propri, se ottenuti con metodo differente.

TRASFERIMENTO E LICENZA DI BREVETTO

Il brevetto è liberamente trasferibile sia fra vivi sia mortis causa, indipendentemente dal trasferimento

dell'azienda.

Sul brevetto potranno essere conseguiti diritti reali di godimento o di garanzia. Il titolare del brevetto

può inoltre concedere licenza di uso dello stesso, con o senza esclusiva di fabbricazione a favore del

licenziatario.

TUTELA

L'invenzione brevettata è tutelata da sanzioni civili e penali.\

È possibile esercitare azione di contraffazione verso chi abusivamente sfrutta l'invenzione, che può

causare l'inibitoria ed eventualmente il sequestro, la rimozione, la distribuzione, salvo il risarcimento

dei danni.

Può anche essere disposta la pubblicazione in uno o più giornali.

BREVETTAZIONE INTERNAZIONALE

Il rilascio del brevetto per invenzione attribuisce diritto di invenzione solo sul territorio nazionale.

In ambito europeo, per la tutela in altri Stati ci sono:

– Convenzione di Unione di Parigi riconosce a chi ha richiesto il brevetto in uno degli Stati diritto di

priorità per ciascuno degli altri paesi, attraverso distinte domande da presentarsi. L'inventore

conseguirà così tanti brevetti nazionali, regolati dalle diversi legislazioni.

– Trattato di Washington semplifica la procedura di sopra.

– Convenzione di Monaco di Baviera l'inventore può conseguire il brevetto europeo attraverso

unica domanda, unica procedura e l'unico ufficio europeo di Monaco, ma regolato dalle singole

legislazioni. È un fascio di brevetti nazionali.

– Convenzione del Lussemburgo riconosce (anche se in Italia la direttiva CEE non è stata ancora

recepita) il brevetto comunitario, con carattere sovrannazionale, unitario e autonomo.

INVENZIONE NON BREVETTATA

Chi non brevetta un'invenzione può sfruttarla in segreto, ma rischia che qualcun altro lo preceda,

attraverso la brevettazione, acquistando il diritto di esclusiva.

Chi ha fatto uso dell'invenzione nella propria azienda, nei 12 mesi precedenti all'altrui domanda, può

continuare a sfruttare l'invenzione stessa nei limiti del pre-uso. Può anche trasferire tale facoltà, ma

solo insieme all'azienda in cui l'invenzione è stata utilizzata.

I MODELLI INDUSTRIALI

I modelli industriali sono creazioni intellettuali applicate all'industria di minor rilievo rispetto alle

invenzioni industriali.

Essi si dividono in:

– modelli di utilità nuovi trovati destinati a conferire particolare funzionalità (efficacia o comodità di

applicazione, ecc...)

– modelli ornamentali nuove idee destinate a migliorare l'estetica (forme, linee o colori) dei prodotti

industriali (es. industrial design)

La durata del brevetto è di 15 anni.

Data la difficoltà di distinguere agevolmente tra i due modelli, il legislatore consente di ottenere

entrambi i brevetti contemporaneamente e di godere di entrambe le protezioni.

Difficile appare distinguere tra invenzioni e modelli di utilità (i cui brevetti non sono cumulabili) e

soprattutto tra modelli ornamentali e opere soggette al diritto d'autore.

Per quest'ultimo caso è applicato dal legislatore un criterio poco chiaro, definito criterio della

scindibilità: se la forma estetica è scindibile dal prodotto stesso, è applicabile il diritto d'autore, in caso

contrario si preferisce utilizzare la disciplina dei brevetti riguardanti i modelli ornamentali.

CAPITOLO 8: LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

LA LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA

Il modello del mercato teorizzato, ideale e teorico, è quello della concorrenza perfetta.

Il riconoscimento legislativo della libertà di iniziativa economica privata e della conseguente libertà di

concorrenza (art. 41 Cost.) è presupposto necessario, ma non sufficiente perchè si instauri un

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
80 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Minibus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Perriello Luca Ettore.