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ACCORDI DI CARTELLO

• ACCORDI DI CARTELLO TRA IMPRENDITORI= fissazione di limiti concorrenziali reciproci

- Sono accordi ammissibili

- Vanno osservati determinati limiti

- esempio = accordo sulla fissazione dei prezzi

Þ = mercato di riferimento viene diviso in aree geografiche

accordo di zona

accordo di prezzi

Þ = accordo tra imprenditori che stabiliscono i quantitativi di produzione

accordo di contingentamento

- Questi accordi sono di massima ammissibili = sono veri e propri accordi tra imprenditori

- Hanno ad oggetto la limitazione della concorrenza 86“CONSORZI TRA IMPRENDITORI“

CONSORZI = sono accordi/cartelli tra imprenditori

Devono rispettare i limiti contenuti nella legge 287 del 1990= ha un equivalente nel Trattato istitutivo dell’Unione Europea (art. 101 e seguenti)

- Si parla di consorzio per far riferimento a contratti tra imprenditori che hanno ad oggetto la disciplina delle rispettive imprese (come detto per il cartello)

- l'elemento di

differenziazione tra consorzio e cartello sta nel fatto che il consorzio deve avere un'organizzazione, ovvero che deve essere contraddistinto dalla presenza di un organo caratterizzato da competenze decisorie comuni. All'interno di un consorzio esistono organi: 1. Il primo organo è un organo deliberativo costituito dal GRUPPO DEI CONSORZIATI, ovvero l'insieme degli imprenditori che hanno stipulato il contratto di consorzio. Le decisioni possono riguardare la fissazione del prezzo oppure le eventuali modifiche che devono essere apportate rispetto al testo originario del contratto. Le decisioni esecutive del contratto vengono prese con un quorum di maggioranza. I criteri di calcolo della maggioranza possono essere indicati nel contratto e, nel caso in cui nulla sia indicato, il criterio da utilizzare è quello della maggioranza democratica, per teste. Per quanto riguarda le decisioni che modificano il contratto, la legge richiede unacon l'approvazione della decisione presa.con la proclamazione del risultato, che, in caso di esito positivo, viene formalizzato in un documento che rappresenta il verbale della specifica assemblea. Se tutte queste fasi sono rispettate, allora la decisione è vincolante per l'intero gruppo. 2. il secondo organo dell'organizzazione consortile è un ORGANO ESECUTIVO - cosiddetti preposti al consorzio, ovvero coloro i quali hanno funzioni amministrative e, nello specifico, accertano che vengano correttamente eseguite le decisioni deliberate dal gruppo dei consorziati. 87• FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO Anche nel caso del consorzio, il contratto deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve contenere una serie di indicazioni essenziali come l'oggetto, gli obblighi dei consorziati e i contributi da essi dovuti. Il contratto determina la durata del consorzio, tuttavia, in mancanza della determinazione della durata del contratto, quest'ultimo è valido per un decennio. Si ricorrequindi spesso all'organizzazione consortile rispetto al cartello per avere un contratto che impegni per un periodo più lungo gli imprenditori che vogliono fissare limiti alla reciproca concorrenza.
  • LIMITI DEL CONSORZIO

I consorzi sono vietati laddove il contratto abbia per oggetto o produca l'effetto di impedire o restringere in maniera consistente il gioco della concorrenza su mercato nazionale. L'ordinamento stabilisce quindi che gli accordi limitativi della concorrenza possano essere utilizzati quando la restrizione della concorrenza ha un impatto su un mercato che non coincide con quello nazionale o comunque con una sua parte rilevante (l'impatto può riguardare solo mercati locali). I contratti di consorzio che impediscono il gioco della concorrenza su un mercato nazionale sono nulli ad ogni effetto. Pertanto, se gli imprenditori sono inadempienti rispetto all'obbligo assunto e tale obbligo nasce da un contratto nullo, allora non potrà

essere tutelato sul piano dell'adempimento. Questi accordi restrittivi della concorrenza sul mercato nazionale, molto spesso, vengono conclusi per fatto concludente (senza lasciare traccia scritta). In quanto nulli, di fatto espongono l'imprenditore al rischio di inadempimento degli altri. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) accerta l'esistenza delle pratiche concordate e verifica quindi che non ci siano intese vietate. Per effettuare la verifica ci si basa su delle prove: l'AGCM deve individuare almeno due indizi che costituiscano la prova della pratica concordata. Chi stipula intese vietate per fatto concludente subisce anche delle pesanti sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino al 10% del fatturato delle singole imprese. Quando si ha una restrizione della concorrenza sul mercato europeo, si fa riferimento all'articolo 101 del Trattato di funzionamento dell'UE, che stabilisce che le intese per pratiche concordate sono vietate.

quando limitano il gioco della concorrenza sul mercato europeo. In questo caso, la Commissione europea per la concorrenza ha l'obiettivo di individuare le intese per pratiche concordate e può infliggere loro sanzioni. In questo caso, la Commissione europea per la concorrenza ha l'obiettivo di individuare le intese per pratiche concordate e può infliggere loro sanzioni amministrative.

"LE CONCENTRAZIONI" concentrazione = un restringimento del numero delle imprese operanti sul mercato che può avere un impatto sulla forma di mercato. - la concentrazione può realizzarsi in senso giuridico, nel caso di fusione tra imprese, oppure in senso economico, cioè una concentrazione che mantiene l'autonomia giuridica delle singole imprese, ma fa venire meno l'autonomia economica di alcune di queste. Concretamente, una concentrazione economica si realizza quando un'impresa acquista il controllo di una o più altre imprese.

acquistando un potere che consente di scegliere i gestori e approvare il bilancio. In questo caso si dà vita ad un gruppo di imprese, che può essere di due tipi: 1. gerarchico (un'impresa esercita gerarchicamente il controllo su altre imprese) 2. paritetico (due o più imprese si concentrano creando una terza impresa che controllano in maniera congiunta) Di massima, le operazioni di fusione sono del tutto ammissibili, a patto che non falsino il gioco della concorrenza sul mercato nazionale o europeo. Se le imprese non superano individualmente o congiuntamente le soglie di fatturato previste dall'articolo 16 comma 1 della disciplina antitrust, allora l'operazione non è subordinata al rispetto di nessuna procedura (ci sarà un controllo ex-post dell'AGCM o della Commissione europea per la concorrenza). In caso di superamento delle soglie di fatturato previste, prima di realizzare una concentrazione tra imprese operanti nello stesso mercato bisogna

Osservare una procedura che prevede di informare AGCM o la Commissione europea per la concorrenza. Queste ultime verificano che la concentrazione possa o meno avere conseguenze restrittive sulla concorrenza: in caso di risultato negativo, la concentrazione viene autorizzata, in caso contrario si impedisce la realizzazione dell'operazione.

Nel caso in cui una concentrazione si realizzi comunque, nonostante l'impedimento da parte dell'AGCM, vengono disposte sanzioni di tipo amministrativo.

SEZIONE SETTIMA "LE SOCIETÀ" - CARATTERISTICHE

"SOCIETÀ" - FIGURE CONTRATTUALI TIPICHE

Ipotesi in cui l'impresa costituisca un'ATTIVITÀ COMUNE, ovvero costituisca il mezzo per la realizzazione di un programma comune fissato da 2 o più soggetti nella prospettiva di realizzare uno scopo/obiettivo programmato.

PROGRAMMA COMUNE A + SOGGETTI = ad esempio svolgere attività di compravendita di abbigliamento o di carattere edilizio.

Costruzione di immobili - questo programma comune deve essere sempre rivolto al conseguimento di utili da ripartire. Lo scopo può essere quello di conseguire un utile o un profitto che viene poi ripartito. Può essere anche uno scopo diverso: l'attività di impresa è il mezzo tramite cui questo scopo viene realizzato.

Tutte le volte che si ha un programma comune rivolto al raggiungimento di uno scopo, tutte le volte in cui si prefigge un programma finalizzato ad uno scopo, necessariamente questo fatto deve essere per forza realizzato una vestegiuridica del programma realizzato. Figure contrattuali attraverso le quali si formalizza il programma comune e si formalizza l'oggetto che serve per la realizzazione del programma; questo deve avvenire attraverso appunto attraverso figure contrattuali tipiche viene realizzato il programma comune.

Esempi di figure contrattuali:

  • SOCIETÀ
  • ASSOCIAZIONI PRIMO LIBRO
  • CONSORZI DI COLLABORAZIONE
RETI IMPRESAÞ le SOCIETA’ sono un esempio di tali figure contrattualiÞ non ci sono soltanto le società che consentono di realizzare il programma comune; ci sono anche le ASSOCIAZIONIPRIMO LIBROÞ anche i CONSORZI DI COLLABORAZIONE con attività esternaÞ anche le RETI IMPRESATutte queste appartengono alla famiglia dei associativi!contrattiCONTRATTO ASSOCIATIVO:- non coincide con la società poiché essa è un sottoinsieme- PRINCIPIO DI TIPICITA’: sono contratti tipici: non vale x tali contratti il comma 2 dell’art. 1322 perché tali contrattisono necessariamente contratti tipiciNon è possibili inventare figure associative.- EFFETTI PRODOTTI da tale contratto (conclusione del contratto produce effetti): di avere figure contrattuali atipiche.Gli effetti possono essere di 2 tipologie:* contratto si conclude con il consenso delle parti (tra soci); il consenso delle parti non puòPrincipio d
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Publisher
A.A. 2022-2023
151 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisa_ratti28 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cetra Antonio.