DIRITTO COMMERCIALE
,
VOLUME I
Marco Cian SEZIONE PRIMA
LA FATTISPECIE IMPRESA
1. LA NOZIONE DI IMPRESA
Il Codice civile, nel Libro V, Titolo II, intitolato si apre con l’art. 2082
“Del lavoro dell’impresa”,
c.c. rubricato che recita: “è imprenditore colui che esercita professionalmente una
“Imprenditore”
attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni e servizi”.
Questa norma, però, più che definire l’imprenditore, definisce il fenomeno che egli pone in essere
ovvero descrive un suo comportamento che si sostanzia nello svolgimento di un’attività, che viene
1
impresa.
qualificata come produttiva e che prende il nome di
Tuttavia, affinché si possa parlare di impresa, è necessario che sussistano tre requisiti essenziali:
Professionalità
Organizzazione
Economicità
L’art. 2082 c.c. descrive l’impresa in termini di attività e la qualifica poi come produttiva.
a. Prima di tutto, l’attività può essere vista come un modello comportamentale, costituito da tanti
singoli comportamenti che rilevano sul piano normativo, non singolarmente, bensì nel loro
insieme cioè come accadimento considerato unitariamente, e orientati alla realizzazione di un
determinato obiettivo.
b. L’attività si presta poi ad essere qualificata in base alla natura dello scopo o del risultato che si
vuole raggiungere. Quindi la sequenza comportamentale deve essere volta a raggiungere un
risultato che possa essere qualificato come produttivo ossia deve essere volta a realizzare una
utilità che prima non c’era, creare nuova ricchezza, attraverso la produzione e/o lo scambio
di beni e servizi. Prima di tutto, rendendo disponibile il bene o il servizio per mezzo di un
processo di trasformazione fisico - tecnica delle materie prime, oppure trasferendo il bene in
un luogo diverso da quello originario, finché che lo stesso non formerà oggetto di richiesta sul
mercato. In secondo luogo collocando i beni e i servizi realizzati sul mercato.
La nozione di impresa non è unica, ma si tratta di un concetto variabile che varia in funzione della disciplina nel senso
1
che cambia in base alle esigenze e alla tipologia di interessi sottostanti alla stessa. 1
Quindi è esclusa l’attività dove invece la sequenza comportamentale è orientata al
di godimento,
raggiungimento di un risultato non produttivo cioè è volta a trarre le utilità di uso o di scambio da
un qualcosa che già si ha, senza creare nuova ricchezza.
Professionalità
Prima di tutto, l’attività produttiva, per poter essere qualificata come impresa, deve essere svolta
professionalità.
pertanto deve soddisfare il primo requisito essenziale: la Tale
professionalmente,
requisito connota l’attività sul piano delle frequenze relative al suo svolgimento, richiedendo che
essa sia svolta in maniera e non in maniera occasionale o sporadica.
stabile, abituale e reiterata,
Tuttavia, va precisato che:
Professionalità non è sinonimo di esclusività in quanto il requisito sussiste anche quando una
a. certa attività non costituisce l’unica attività svolta da chi la pone in essere, ma se ne affianca
anche una secondaria (es. si immagini un soggetto che di giorno gestisce un punto di ristoro e di sera gestisce
.
un chiosco)
Professionalità non è sinonimo di continuità in quanto il requisito è integrato anche nel caso in
b. cui l’attività non sia svolta in modo continuativo, ma sia caratterizzata da interruzioni, purché
siano legate alle naturali esigenze del ciclo produttivo sottostante, sicché l’attività interrotta
deve ricominciare dopo un certo periodo di tempo, per poi interrompersi nuovamente, secondo
.
un intervallo costante (si pensi alle attività stagionali, come la gestione di un impianto sciistico)
Professionalità non è neanche sinonimo di pluralità di risultati prodotti in quanto il requisito
c. sussiste anche nel caso in cui l’attività sia finalizzata alla realizzazione di un unico affare (es. si
pensi al caso in cui il risultato della produzione sia un’opera complessa, un ponte o una strada, che si realizza
.
attraverso un’attività produttiva che non può essere improvvisata)
L’attività che non rispetta il requisito della professionalità, rimane estranea alla materia del diritto
commerciale, in quanto in tal caso si tratta solo di una iniziativa occasionale. 2
Organizzazione
L’attività produttiva, per essere qualificata come impresa, dev’essere poi quindi deve
organizzata,
soddisfare il secondo requisito essenziale ovvero l’organizzazione. Tale requisito connota l’attività
sul piano dei mezzi impiegati nel suo svolgimento, richiedendo che essa venga esercitata non solo
con la capacità lavorativa di chi la pone in essere, ma anche e soprattutto con l’ausilio di ulteriori
fattori produttivi, principalmente il lavoro e il capitale.
Con il primo si allude alla forza lavoro acquistata sul mercato del lavoro, a prescindere dal titolo
con cui avviene l’acquisizione (rapporto di lavoro subordinato, occasionale ecc.); con il secondo,
invece, si allude a qualsiasi entità materiale o immateriale, indipendentemente dal titolo che ne
consente di avere la disponibilità (proprietà, usufrutto, uso ecc.).
Tuttavia, non è necessario che questi fattori ricorrano congiuntamente in quanto non è da escludere
che alcuni processi produttivi possano richiedere solo il fattore capitale (capital ed altri
intensive)
solo il fattore lavoro (labour intensive).
Comunque, il ruolo del titolare di una attività produttiva organizzata deve essere, non solo quello
di partecipare attivamente al processo produttivo, quanto piuttosto quello di realizzare un’opera di
organizzazione che consiste nel definire un ordine funzionale e strutturale dei fattori produttivi da
impiegare nel processo produttivo.
Questo ruolo deve essere però almeno minimamente riconducibile a un’attività di organizzazione.
Se manca questo requisito cioè l’organizzazione, ed il ruolo si esaurisce in una attività meramente
esecutiva cioè l’autorganizzazione, allora non parleremo più di impresa, ma di lavoro autonomo.
Economicità
Infine, un’attività produttiva per essere qualificata come impresa, deve essere e quindi
economica
deve soddisfare il terzo requisito essenziale: l’economicità. Questo requisito connota l’attività sul
piano del metodo che deve essere seguito nel suo svolgimento.
Rispetto ai precedenti, questo requisito è stato a lungo controverso.
Infatti, secondo un primo orientamento, il metodo da seguire nello svolgimento di una attività è il
metodo lucrativo, il cui obiettivo è quello di conseguire un margine di profitto.
Secondo questo orientamento un fenomeno produttivo può essere qualificato come impresa solo se
si tratta di un’attività lucrativa in cui i prezzi di cessione dei beni (prezzi sono fissati ex
– ricavo)
ante in modo, non solo da poter recuperare i costi sostenuti durante l’attività ma
(prezzi – costo),
anche da poter realizzare un profitto, a prescindere dalla destinazione.
Tuttavia, secondo l’orientamento prevalente, il metodo da seguire nello svolgimento di una attività
metodo economico in senso stretto,
economica è il il cui obiettivo, invece, è quello di assicurare
un pareggio tra costi e ricavi, essendo del tutto irrilevante il profitto. 3
E infatti, secondo questo orientamento, affinché un fenomeno produttivo possa qualificarsi come
impresa è sufficiente che il titolare sia in grado di recuperare dal mercato l’investimento di capitali
necessario per svolgere la sua attività e che di conseguenza sia nelle condizioni di poter disporre di
quanto necessario per rinnovare gli investimenti, senza aiuti da terze economie.
Perciò deve essere un’iniziativa economica che sia capace di mantenersi in equilibrio economico e
finanziario, preservando così l’autonomia da altre economie.
Ad ogni modo, un qualsiasi fenomeno produttivo, a prescindere dal metodo adottato, necessita ex
ante di investimenti per acquistare i fattori produttivi, investimenti che possono essere sostenuti o a
titolo di capitale proprio, quindi senza vincolo di restituzione o a titolo di capitale di credito, perciò
con vincolo di restituzione in quanto si tratta di prestiti.
Ora, il fatto che il fenomeno produttivo si svolga secondo un metodo economico significa che esso
si prefigge di appagare le istanze di coloro che soddisfano le sue esigenze finanziarie nel senso che
si prefigge di recuperare, tramite la vendita di beni e servizi sul mercato, le risorse necessarie per
appagare le pretese dei finanziatori, pretese che sono esposte al rischio che l’iniziativa non vada a
buon fine e che non riesca ad ottenere dal mercato queste risorse.
rischio di mercato,
Quindi sono esposte al che rappresenta il tipico rischio d’impresa.
La completezza della nozione di impresa
Tornando alla nozione di impresa, non può essere considerata tale l’attività che viene svolta senza
nemmeno prefiggersi come obiettivo un pareggio tra costi e ricavi, pertanto deve essere esclusa la
cd. attività erogativa.
Più incerto è invece se debba considerarsi imprenditoriale o erogativa un’attività che viene svolta
fissando un livello dei prezzi – ricavo insufficiente a dare copertura ai costi di produzione, perciò
sapendo di pervenire ad una perdita. In tal caso si tratta di un’attività svolta secondo una logica di
perdita programmata.
Simili situazioni ricorrono specialmente nel dove non sono rare le iniziative che
mondo no profit,
producono servizi a favore dell’utente, senza che lo stesso corrisponda il prezzo intero, ma con la
possibilità per il fornitore di potersi accreditare per incassare la differenza tra il prezzo integrale
del servizio e quanto pagato dall’utente.
Situazioni simili ricorrono anche nelle iniziative che producono servizi a
mutualistico – consortili,
favore delle imprese facenti parte del sodalizio.
Inizialmente tali servizi sono ceduti sotto costo o addirittura gratuitamente, ma poi attraverso i cd.
si riesce a recuperare quanto necessario per coprire i costi di produzione.
contributi consortili,
Inoltre deve essere esclusa dalla nozione di impresa: l’attività la cui produzione non è destinata a
essere collocata sul mercato (cd. impresa per conto proprio), l’attività esercitata senza osservare le
condizioni richieste dalla legge per il suo svolgimento (cd. impresa illegale) e l’attività che persegue
direttamente o indirettamente una finalità illecita (cd. impresa immorale o mafiosa). 4
2. LE CATEGORIE DI IMPRESA
Dalla nozione unitaria di impresa discendono due sotto fattispecie, in quanto non tutti i fenomeni
produttivi rientranti nella nozione generale di impresa devono essere assoggettati alla medesima
disciplina visto che, per alcuni, l'applicazione delle norme costituenti il diritto commerciale può
risultare eccessivo e inutile rispetto alle finalità perseguite.
Questi fenomeni imprenditoriali sono due:
Impresa agricola;
− Piccola impresa.
−
L’impresa agricola impresa agricola
L’art. 2135 c.c. ci dà la nozione di e la descrive come attività di coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Tradizionalmente, si suole qualificare le prime come attività agricole essenziali e le seconde come
attività agricole per connessione.
Inizialmente, il legislatore del 42 attribuì una più ristretta rilevanza normativa a questa categoria di
impresa, dovuto al fatto che questa si caratterizzava per avere un processo produttivo incentrato
essenzialmente sul cioè su un bene che già si possedeva poiché bene di proprietà.
fondo
In particolare, l’attività agricola si sostanziava nello sfruttamento del fondo tramite la sua messa a
coltura ed il suo utilizzo come luogo di allevamento del bestiame, attività alla quale se ne poteva
aggiungere una secondaria di trasformazione e/o di commercializzazione dei prodotti provenienti
dalla prima.
Tuttavia, oggi questa norma ha subito un notevole cambiamento, in quanto è stato integrata da due
commi che descrivono rispettivamente, cosa sono le attività agricole essenziale e cosa sono quelle
per connessione. attività agricole essenziali
Art. 2135 comma 2: sono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di
un ciclo biologico di carattere animale o vegetale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque. attività agricole per connessione
Art. 2135 comma 3: sono le attività dirette alla trasformazione,
conservazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente con le attività agricole
essenziali, nonché le attività dirette alla produzione e alla fornitura di beni e servizi ottenuti pre –
valentemente impiegando attrezzature o risorse dell’azienda agricola stessa.
(es. agriturismo che offre servizi di ristorazione o alberghieri per mezzo delle strutture che compongono l’azienda,
offrendo alla clientela prodotti di produzione propria dell’azienda). 5
Per quanto riguarda le attività agricole essenziali, in origine erano considerate tali solo le attività di
coltivazione e di allevamento che avevano luogo sul fondo; oggi, però, questa versione è stata ab –
bandonata. Infatti il dato normativo stabilisce che una attività è di coltivazione o di allevamento se
il fondo. Quindi il fondo non è più un fattore essenziale, ma piuttosto un
utilizza o può utilizzare
fattore eventuale.
Un cambiamento si è avuto anche con riferimento alle attività agricole connesse poiché esse non si
identificano più solo nelle attività poste in essere da un agricoltore o da un allevatore in un certo
momento storico o in una certa area geografica, ma sono considerate tali anche quelle attività che
utilizzano come materia prima prevalente prodotti provenienti dalle attività essenziali.
(es: esercita attività agricola per connessione il produttore di uva che, piuttosto che vendere tutta l’uva sul mercato, la
utilizza per trasformarla in vino e vendere così il vino ottenuto).
La piccola impresa piccola impresa
L’art. 2083 c.c. ci dà la nozione di e la descrive in termini di attività professionale
organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei componenti della sua famiglia e poi li
specifica nelle figure del coltivatore diretto del fondo, dell’artigiano e del piccolo commerciante.
Anche in tal caso, la scelta del legislatore di attribuire alla piccola impresa una ristretta rilevanza
normativa si coglie nel fatto che il processo produttivo deve essere organizzato principalmente con
il lavoro del titolare e dei componenti familiari cioè con un fattore produttivo di cui già si dispone,
senza che vi sia la necessità di acquisirlo da terzi, dunque si tratta di un fattore secondario. Motivo
per cui le esigenze finanziarie dovrebbero essere meno rilevanti, così come lo dovrebbe essere il
ricorso al credito della produzione.
Per questo la piccola impresa non è soggetta alla disciplina d’impresa nella sua interezza e, il fatto
che deve essere organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei familiari, mette questo
lavoro in posizione di preminenza rispetto ad altri fattori produttivi.
La prevalenza deve essere accertata, non tanto in senso quantitativo ossia verificando che il lavoro
del titolare e dei componenti valga di più, in termini economici, rispetto ad altri fattori produttivi,
quanto piuttosto in senso qualitativo cioè verificando che il lavoro costituisca il fattore essenziale,
del processo produttivo.
centrale e imprescindibile
Ciò vuol dire che il lavoro non può essere sostituito, è un nel senso che senza di
fattore infungibile,
esso il processo produttivo non potrebbe completarsi (o iniziare) o non si potrebbe pervenire ad un
risultato produttivo.
(es: consideriamo un sarto, titolare di una piccola impresa, che cura personalmente la confezione degli abiti dei clienti.
Ebbene, il suo lavoro non è l’unico fattore produttivo, ma viene affiancato dai macchinari necessari alle diverse fasi
della lavorazione. Però è il fattore prevalente, nel senso che senza il suo intervento la confezione non può prodursi. Il
sarto non è più titolare della piccola impresa quando decide di assumere uno o più dipendenti che siano in grado di
svolgere l’intero processo produttivo. In tale caso il suo lavoro cessa di essere essenziale). 6
Bisogna comunque capire se si tratta di un criterio impiegabile solo quando l’impresa fa capo a una
persona fisica o anche quando fa capo a un ente collettivo e, in particolare, ad una società.
Nelle società si ritiene che il lavoro che deve prevalere è quello dei soci, con la conseguenza che si
potrà parlare di piccola impresa societaria solo se questo prevale sul lavoro altrui e sul capitale.
Tuttavia non sempre è semplice tracciare una linea di confine tra le piccole imprese e le imprese.
Per questa ragione al criterio di prevalenza, si affianca un criterio quantitativo di più immediata
applicazione nelle procedure concorsuali.
procedure concorsuali
Le sono procedure giudiziali volte a sottoporre a esecuzione il patrimonio
di una società o di una impresa in caso di insolvenza.
Quando si decide sull’apertura di una procedura, non solo è necessario ridurre quanto più possibile
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