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DIRITTO COMMERCIALE

,

VOLUME I

Marco Cian SEZIONE PRIMA

LA FATTISPECIE IMPRESA

1. LA NOZIONE DI IMPRESA

Il Codice civile, nel Libro V, Titolo II, intitolato si apre con l’art. 2082

“Del lavoro dell’impresa”,

c.c. rubricato che recita: “è imprenditore colui che esercita professionalmente una

“Imprenditore”

attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni e servizi”.

Questa norma, però, più che definire l’imprenditore, definisce il fenomeno che egli pone in essere

ovvero descrive un suo comportamento che si sostanzia nello svolgimento di un’attività, che viene

1

impresa.

qualificata come produttiva e che prende il nome di

Tuttavia, affinché si possa parlare di impresa, è necessario che sussistano tre requisiti essenziali:

Professionalità

 Organizzazione

 Economicità

L’art. 2082 c.c. descrive l’impresa in termini di attività e la qualifica poi come produttiva.

a. Prima di tutto, l’attività può essere vista come un modello comportamentale, costituito da tanti

singoli comportamenti che rilevano sul piano normativo, non singolarmente, bensì nel loro

insieme cioè come accadimento considerato unitariamente, e orientati alla realizzazione di un

determinato obiettivo.

b. L’attività si presta poi ad essere qualificata in base alla natura dello scopo o del risultato che si

vuole raggiungere. Quindi la sequenza comportamentale deve essere volta a raggiungere un

risultato che possa essere qualificato come produttivo ossia deve essere volta a realizzare una

utilità che prima non c’era, creare nuova ricchezza, attraverso la produzione e/o lo scambio

di beni e servizi. Prima di tutto, rendendo disponibile il bene o il servizio per mezzo di un

processo di trasformazione fisico - tecnica delle materie prime, oppure trasferendo il bene in

un luogo diverso da quello originario, finché che lo stesso non formerà oggetto di richiesta sul

mercato. In secondo luogo collocando i beni e i servizi realizzati sul mercato.

La nozione di impresa non è unica, ma si tratta di un concetto variabile che varia in funzione della disciplina nel senso

1

che cambia in base alle esigenze e alla tipologia di interessi sottostanti alla stessa. 1

Quindi è esclusa l’attività dove invece la sequenza comportamentale è orientata al

di godimento,

raggiungimento di un risultato non produttivo cioè è volta a trarre le utilità di uso o di scambio da

un qualcosa che già si ha, senza creare nuova ricchezza.

Professionalità

Prima di tutto, l’attività produttiva, per poter essere qualificata come impresa, deve essere svolta

professionalità.

pertanto deve soddisfare il primo requisito essenziale: la Tale

professionalmente,

requisito connota l’attività sul piano delle frequenze relative al suo svolgimento, richiedendo che

essa sia svolta in maniera e non in maniera occasionale o sporadica.

stabile, abituale e reiterata,

Tuttavia, va precisato che:

Professionalità non è sinonimo di esclusività in quanto il requisito sussiste anche quando una

a. certa attività non costituisce l’unica attività svolta da chi la pone in essere, ma se ne affianca

anche una secondaria (es. si immagini un soggetto che di giorno gestisce un punto di ristoro e di sera gestisce

.

un chiosco)

Professionalità non è sinonimo di continuità in quanto il requisito è integrato anche nel caso in

b. cui l’attività non sia svolta in modo continuativo, ma sia caratterizzata da interruzioni, purché

siano legate alle naturali esigenze del ciclo produttivo sottostante, sicché l’attività interrotta

deve ricominciare dopo un certo periodo di tempo, per poi interrompersi nuovamente, secondo

.

un intervallo costante (si pensi alle attività stagionali, come la gestione di un impianto sciistico)

Professionalità non è neanche sinonimo di pluralità di risultati prodotti in quanto il requisito

c. sussiste anche nel caso in cui l’attività sia finalizzata alla realizzazione di un unico affare (es. si

pensi al caso in cui il risultato della produzione sia un’opera complessa, un ponte o una strada, che si realizza

.

attraverso un’attività produttiva che non può essere improvvisata)

L’attività che non rispetta il requisito della professionalità, rimane estranea alla materia del diritto

commerciale, in quanto in tal caso si tratta solo di una iniziativa occasionale. 2

Organizzazione

L’attività produttiva, per essere qualificata come impresa, dev’essere poi quindi deve

organizzata,

soddisfare il secondo requisito essenziale ovvero l’organizzazione. Tale requisito connota l’attività

sul piano dei mezzi impiegati nel suo svolgimento, richiedendo che essa venga esercitata non solo

con la capacità lavorativa di chi la pone in essere, ma anche e soprattutto con l’ausilio di ulteriori

fattori produttivi, principalmente il lavoro e il capitale.

Con il primo si allude alla forza lavoro acquistata sul mercato del lavoro, a prescindere dal titolo

con cui avviene l’acquisizione (rapporto di lavoro subordinato, occasionale ecc.); con il secondo,

invece, si allude a qualsiasi entità materiale o immateriale, indipendentemente dal titolo che ne

consente di avere la disponibilità (proprietà, usufrutto, uso ecc.).

Tuttavia, non è necessario che questi fattori ricorrano congiuntamente in quanto non è da escludere

che alcuni processi produttivi possano richiedere solo il fattore capitale (capital ed altri

intensive)

solo il fattore lavoro (labour intensive).

Comunque, il ruolo del titolare di una attività produttiva organizzata deve essere, non solo quello

di partecipare attivamente al processo produttivo, quanto piuttosto quello di realizzare un’opera di

organizzazione che consiste nel definire un ordine funzionale e strutturale dei fattori produttivi da

impiegare nel processo produttivo.

Questo ruolo deve essere però almeno minimamente riconducibile a un’attività di organizzazione.

Se manca questo requisito cioè l’organizzazione, ed il ruolo si esaurisce in una attività meramente

esecutiva cioè l’autorganizzazione, allora non parleremo più di impresa, ma di lavoro autonomo.

Economicità

Infine, un’attività produttiva per essere qualificata come impresa, deve essere e quindi

economica

deve soddisfare il terzo requisito essenziale: l’economicità. Questo requisito connota l’attività sul

piano del metodo che deve essere seguito nel suo svolgimento.

Rispetto ai precedenti, questo requisito è stato a lungo controverso.

Infatti, secondo un primo orientamento, il metodo da seguire nello svolgimento di una attività è il

metodo lucrativo, il cui obiettivo è quello di conseguire un margine di profitto.

Secondo questo orientamento un fenomeno produttivo può essere qualificato come impresa solo se

si tratta di un’attività lucrativa in cui i prezzi di cessione dei beni (prezzi sono fissati ex

– ricavo)

ante in modo, non solo da poter recuperare i costi sostenuti durante l’attività ma

(prezzi – costo),

anche da poter realizzare un profitto, a prescindere dalla destinazione.

Tuttavia, secondo l’orientamento prevalente, il metodo da seguire nello svolgimento di una attività

metodo economico in senso stretto,

economica è il il cui obiettivo, invece, è quello di assicurare

un pareggio tra costi e ricavi, essendo del tutto irrilevante il profitto. 3

E infatti, secondo questo orientamento, affinché un fenomeno produttivo possa qualificarsi come

impresa è sufficiente che il titolare sia in grado di recuperare dal mercato l’investimento di capitali

necessario per svolgere la sua attività e che di conseguenza sia nelle condizioni di poter disporre di

quanto necessario per rinnovare gli investimenti, senza aiuti da terze economie.

Perciò deve essere un’iniziativa economica che sia capace di mantenersi in equilibrio economico e

finanziario, preservando così l’autonomia da altre economie.

Ad ogni modo, un qualsiasi fenomeno produttivo, a prescindere dal metodo adottato, necessita ex

ante di investimenti per acquistare i fattori produttivi, investimenti che possono essere sostenuti o a

titolo di capitale proprio, quindi senza vincolo di restituzione o a titolo di capitale di credito, perciò

con vincolo di restituzione in quanto si tratta di prestiti.

Ora, il fatto che il fenomeno produttivo si svolga secondo un metodo economico significa che esso

si prefigge di appagare le istanze di coloro che soddisfano le sue esigenze finanziarie nel senso che

si prefigge di recuperare, tramite la vendita di beni e servizi sul mercato, le risorse necessarie per

appagare le pretese dei finanziatori, pretese che sono esposte al rischio che l’iniziativa non vada a

buon fine e che non riesca ad ottenere dal mercato queste risorse.

rischio di mercato,

Quindi sono esposte al che rappresenta il tipico rischio d’impresa.

La completezza della nozione di impresa

Tornando alla nozione di impresa, non può essere considerata tale l’attività che viene svolta senza

nemmeno prefiggersi come obiettivo un pareggio tra costi e ricavi, pertanto deve essere esclusa la

cd. attività erogativa.

Più incerto è invece se debba considerarsi imprenditoriale o erogativa un’attività che viene svolta

fissando un livello dei prezzi – ricavo insufficiente a dare copertura ai costi di produzione, perciò

sapendo di pervenire ad una perdita. In tal caso si tratta di un’attività svolta secondo una logica di

perdita programmata.

Simili situazioni ricorrono specialmente nel dove non sono rare le iniziative che

mondo no profit,

producono servizi a favore dell’utente, senza che lo stesso corrisponda il prezzo intero, ma con la

possibilità per il fornitore di potersi accreditare per incassare la differenza tra il prezzo integrale

del servizio e quanto pagato dall’utente.

Situazioni simili ricorrono anche nelle iniziative che producono servizi a

mutualistico – consortili,

favore delle imprese facenti parte del sodalizio.

Inizialmente tali servizi sono ceduti sotto costo o addirittura gratuitamente, ma poi attraverso i cd.

si riesce a recuperare quanto necessario per coprire i costi di produzione.

contributi consortili,

Inoltre deve essere esclusa dalla nozione di impresa: l’attività la cui produzione non è destinata a

essere collocata sul mercato (cd. impresa per conto proprio), l’attività esercitata senza osservare le

condizioni richieste dalla legge per il suo svolgimento (cd. impresa illegale) e l’attività che persegue

direttamente o indirettamente una finalità illecita (cd. impresa immorale o mafiosa). 4

2. LE CATEGORIE DI IMPRESA

Dalla nozione unitaria di impresa discendono due sotto fattispecie, in quanto non tutti i fenomeni

produttivi rientranti nella nozione generale di impresa devono essere assoggettati alla medesima

disciplina visto che, per alcuni, l'applicazione delle norme costituenti il diritto commerciale può

risultare eccessivo e inutile rispetto alle finalità perseguite.

Questi fenomeni imprenditoriali sono due:

Impresa agricola;

− Piccola impresa.

L’impresa agricola impresa agricola

L’art. 2135 c.c. ci dà la nozione di e la descrive come attività di coltivazione del

fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Tradizionalmente, si suole qualificare le prime come attività agricole essenziali e le seconde come

attività agricole per connessione.

Inizialmente, il legislatore del 42 attribuì una più ristretta rilevanza normativa a questa categoria di

impresa, dovuto al fatto che questa si caratterizzava per avere un processo produttivo incentrato

essenzialmente sul cioè su un bene che già si possedeva poiché bene di proprietà.

fondo

In particolare, l’attività agricola si sostanziava nello sfruttamento del fondo tramite la sua messa a

coltura ed il suo utilizzo come luogo di allevamento del bestiame, attività alla quale se ne poteva

aggiungere una secondaria di trasformazione e/o di commercializzazione dei prodotti provenienti

dalla prima.

Tuttavia, oggi questa norma ha subito un notevole cambiamento, in quanto è stato integrata da due

commi che descrivono rispettivamente, cosa sono le attività agricole essenziale e cosa sono quelle

per connessione. attività agricole essenziali

Art. 2135 comma 2: sono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di

un ciclo biologico di carattere animale o vegetale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il

bosco o le acque. attività agricole per connessione

Art. 2135 comma 3: sono le attività dirette alla trasformazione,

conservazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente con le attività agricole

essenziali, nonché le attività dirette alla produzione e alla fornitura di beni e servizi ottenuti pre –

valentemente impiegando attrezzature o risorse dell’azienda agricola stessa.

(es. agriturismo che offre servizi di ristorazione o alberghieri per mezzo delle strutture che compongono l’azienda,

offrendo alla clientela prodotti di produzione propria dell’azienda). 5

Per quanto riguarda le attività agricole essenziali, in origine erano considerate tali solo le attività di

coltivazione e di allevamento che avevano luogo sul fondo; oggi, però, questa versione è stata ab –

bandonata. Infatti il dato normativo stabilisce che una attività è di coltivazione o di allevamento se

il fondo. Quindi il fondo non è più un fattore essenziale, ma piuttosto un

utilizza o può utilizzare

fattore eventuale.

Un cambiamento si è avuto anche con riferimento alle attività agricole connesse poiché esse non si

identificano più solo nelle attività poste in essere da un agricoltore o da un allevatore in un certo

momento storico o in una certa area geografica, ma sono considerate tali anche quelle attività che

utilizzano come materia prima prevalente prodotti provenienti dalle attività essenziali.

(es: esercita attività agricola per connessione il produttore di uva che, piuttosto che vendere tutta l’uva sul mercato, la

utilizza per trasformarla in vino e vendere così il vino ottenuto).

La piccola impresa piccola impresa

L’art. 2083 c.c. ci dà la nozione di e la descrive in termini di attività professionale

organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei componenti della sua famiglia e poi li

specifica nelle figure del coltivatore diretto del fondo, dell’artigiano e del piccolo commerciante.

Anche in tal caso, la scelta del legislatore di attribuire alla piccola impresa una ristretta rilevanza

normativa si coglie nel fatto che il processo produttivo deve essere organizzato principalmente con

il lavoro del titolare e dei componenti familiari cioè con un fattore produttivo di cui già si dispone,

senza che vi sia la necessità di acquisirlo da terzi, dunque si tratta di un fattore secondario. Motivo

per cui le esigenze finanziarie dovrebbero essere meno rilevanti, così come lo dovrebbe essere il

ricorso al credito della produzione.

Per questo la piccola impresa non è soggetta alla disciplina d’impresa nella sua interezza e, il fatto

che deve essere organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei familiari, mette questo

lavoro in posizione di preminenza rispetto ad altri fattori produttivi.

La prevalenza deve essere accertata, non tanto in senso quantitativo ossia verificando che il lavoro

del titolare e dei componenti valga di più, in termini economici, rispetto ad altri fattori produttivi,

quanto piuttosto in senso qualitativo cioè verificando che il lavoro costituisca il fattore essenziale,

del processo produttivo.

centrale e imprescindibile

Ciò vuol dire che il lavoro non può essere sostituito, è un nel senso che senza di

fattore infungibile,

esso il processo produttivo non potrebbe completarsi (o iniziare) o non si potrebbe pervenire ad un

risultato produttivo.

(es: consideriamo un sarto, titolare di una piccola impresa, che cura personalmente la confezione degli abiti dei clienti.

Ebbene, il suo lavoro non è l’unico fattore produttivo, ma viene affiancato dai macchinari necessari alle diverse fasi

della lavorazione. Però è il fattore prevalente, nel senso che senza il suo intervento la confezione non può prodursi. Il

sarto non è più titolare della piccola impresa quando decide di assumere uno o più dipendenti che siano in grado di

svolgere l’intero processo produttivo. In tale caso il suo lavoro cessa di essere essenziale). 6

Bisogna comunque capire se si tratta di un criterio impiegabile solo quando l’impresa fa capo a una

persona fisica o anche quando fa capo a un ente collettivo e, in particolare, ad una società.

Nelle società si ritiene che il lavoro che deve prevalere è quello dei soci, con la conseguenza che si

potrà parlare di piccola impresa societaria solo se questo prevale sul lavoro altrui e sul capitale.

Tuttavia non sempre è semplice tracciare una linea di confine tra le piccole imprese e le imprese.

Per questa ragione al criterio di prevalenza, si affianca un criterio quantitativo di più immediata

applicazione nelle procedure concorsuali.

procedure concorsuali

Le sono procedure giudiziali volte a sottoporre a esecuzione il patrimonio

di una società o di una impresa in caso di insolvenza.

Quando si decide sull’apertura di una procedura, non solo è necessario ridurre quanto più possibile

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisa.saija di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Parrinello Marcello.
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