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SEZIONE TERZALA SOCIETÀ PER AZIONI
42. LA SOCIETÀ PER AZIONI: LA STRUTTURA FORMALE
La società per azioni è sicuramente il tipo più importante di società, sia per il suo utilizzo diffuso che per la sua rilevanza sul piano economico.
Anzitutto, essa consente di conferire risorse finanziarie presso cioè investitori di rischio autonomi dei soggetti che non sono interessati a essere personalmente coinvolti nella responsabilità e nella gestione dell’iniziativa, la quale invece è affidata a che hanno il compito di sfruttare gli investimenti e garantire agli investitori un profitto: a loro volta, questi ultimi devono impedire che i fiduciari possano agire nel loro interesse con i mezzi conferiti per la gestione oppure che siano negligenti nello svolgimento dell’incarico loro assegnato.
Nella s.p.a. il titolare è colui che fornisce il capitale da utilizzare nella gestione e non può essere restituito in caso
di andamento negativo. Esso è definito in quanto su di lui incombono sia poteri di nomina che di revoca degli organi sociali. Invece, il potere dei soci è strettamente proporzionale alla ricchezza investita, quindi essi godono di un potere plutocratico. Infatti, la loro responsabilità è circoscritta alla sola quota conferita, per cui nelle s.p.a. ci troviamo di fronte a un regime di autonomia patrimoniale perfetta. Per quanto riguarda la disciplina, essa è costituita sia da un regime comune a tutte le s.p.a. sia da 2 statuti speciali, uno riservato alle società che fanno ricorso al capitale di rischio, definite come destinatarie di una particolare disciplina, e uno riservato a tutte le altre. 2343. COSTITUZIONE DI UNA S.P.A. E ALTRE VICENDE DELL'ORGANIZZAZIONE Una s.p.a può essere costituita per contratto o per atto unilaterale, pertanto può essere validamente costituita anche daun unico socio. In entrambi i casi però è necessario redigere l'atto il quale deve contenere la volontà dei soci fondatori di dar vita alla società ed i rispettivi elementi statuto, essenziali. A questo si affianca lo contenente invece le regole relative al funzionamento della società. La costituzione si articola in due momenti: la definizione degli elementi sostanziali e formali in un atto costitutivo, e la pubblicità dell'avvenuta costituzione dell'ente. Possiamo distinguere tre gruppi di elementi:
- Un primo gruppo attiene alle caratteristiche identificative dell'attività economica che si intendesvolgere: denominazione, oggetto, sede, capitale e durata.
- Il secondo gruppo riguarda gli elementi indicati nei punti 5, 6, 7, 8 e 12 dell'art. 2328 c.c. cioè il numero e le caratteristiche delle azioni e della loro emissione, il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura, i benefici a favore dei
promotori e soci fondatori, le norme secondo cui gli utili devono essere ripartiti tra i soci e un importo globale, anche approssimativo, delle spese da sostenere per la costituzione della società. Il terzo gruppo riguarda elementi che incidono sulla struttura di governo della società, essendo volte a determinare a chi ed in quale ordine spetta il dovere di stabilire come le risorse devono essere gestite per realizzare l'attività. Più esattamente si tratta degli elementi indicati nei punti 9 e 10 dello stesso articolo, cioè il numero dei componenti del collegio sindacale e la struttura amministrativa adottata.
L'art. 2328 c.c. comma 3 tratta dello statuto, il quale contiene le regole relative al funzionamento della società. Cioè esso ha ad oggetto le regole volte a stabilire come una s.p.a., una volta costituita, deve operare.
Per quanto riguarda il rapporto tra atto costitutivo e statuto, diciamo che l'ultimo costituisce
Parte integrante del primo in quanto insieme concorrono alla formazione delle regole di organizzazione. Tuttavia, in caso di contrasto tra le clausole dell'atto e quelle dello statuto, prevalgono le seconde.
L'atto costitutivo deve essere redatto per al fine di soddisfare una duplice esigenza: verificare la dichiarazione con cui è fondata la s.p.a. e verificare la conformità a legge della stessa dichiarazione. Al notaio spetta la funzione di controllo dell'atto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 28 l. not. è comunque vietato al notaio ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
Comunque, affinché si possa procedere alla costituzione di una s.p.a. devono essere rispettate tre condizioni:
- Il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero: corrisponde al cd. principio di effettività in senso lato secondo cui il capitale deve essere un'entità reale.
1) La costituzione di una società è un atto formale e legale che ne determina la nascita e l'organizzazione. Deve essere redatta per iscritto e rispettare le disposizioni di legge in materia.
2) Devono essere rispettate le previsioni relative ai conferimenti, in quanto la società deve avere immediata e sicura disponibilità delle risorse necessarie alla costituzione, e il loro valore deve corrispondere interamente alla cifra di capitale sottoscritto.
3) Devono sussistere le autorizzazioni e le altre condizioni necessarie richieste dalla legge per la costituzione della società.
Ebbene, esistono due tipi di costituzione.
La costituzione istantanea, che è la più diffusa e prevede che i contenuti dell'atto costitutivo siano decisi istantaneamente dai soci, al momento della stipula.
Diversamente, la costituzione per pubblica sottoscrizione, è più articolata in quanto prevede che le sottoscrizioni siano sollecitate presso il pubblico: ciò avviene quando i promotori, non avendo il denaro necessario per costituire la società, si rivolgono al pubblico per cercare i fondi necessari a raggiungere il capitale sociale.
necessario per costituire la società: ciò avviene con la presentazione di un programma in cui sono riportati gli elementi essenziali. Tuttavia, questo procedimento ha avuto scarso successo. La costituzione della s.p.a. si conclude poi con l'iscrizione della società nel registro delle imprese. Così facendo la società viene ad esistenza e acquista personalità giuridica. Il notaio ha il dovere di depositare l'atto costitutivo entro 20 giorni presso l'ufficio del registro delle imprese. Al deposito devono essere allegati i documenti idonei a provare la sussistenza delle condizioni previste prima (art. 2329 c.c.). Se il notaio non provvede a depositare l'atto entro il tempo stabilito, al posto suo vi possono provvedere i singoli soci.
Ebbene, l'atto produce effetti anche nel periodo antecedente l'iscrizione. In particolare, l'art. 2331 c.c. comma 2, stabilisce che delle operazioni compiute in nome della
società prima dell'iscrizione, rispondono solidalmente ed illimitatamente verso i terzi, non solo tutti coloro che hanno agito, ma anche il socio fondatore e coloro che hanno autorizzato il loro compimento. Inoltre, lo stesso articolo al comma 3 dispone che, qualora la società, in seguito all'iscrizione, abbia approvato queste operazioni, diviene automaticamente responsabile: a tal punto è tenuta a rilevare coloro che hanno agito. Dopo la costituzione della società l'assetto organizzativo non rimane cristallizzato, ma può essere opportunamente modificato e integrato con ulteriori norme al fine di migliorare il conseguimento dell'oggetto sociale. Quindi la legge consente di apportare modifiche allo statuto. Queste possono riguardare sia le clausole dello statuto in senso stretto, ovvero quelle relative al funzionamento dell'assetto, sia le regole identificative della società. In questo caso le modifiche possono essere.attuate anche senza il consenso unanime dei soci. Esse infatti sono assunte con delibera dell'assemblea straordinaria. Una volta attuate, devono essere iscritte nel registro delle imprese, ma ancora prima, il notaio ha il dovere di effettuare un controllo sul rispetto delle norme. Se l'esito è negativo, egli deve darne comunicazione agli amministratori entro 30 giorni, che a loro volta dispongono di ulteriori 30 giorni per decidere se convocare l'assemblea affinché prenda gli opportuni provvedimenti e assuma un'altra decisione, o se, invece, ricorrere al Tribunale affinché ordini l'iscrizione della società con decreto soggetto a reclamo (procedimento di omologazione). Gli amministratori possono anche decidere di non procedere: in questo caso, decorsi i 30 giorni, la delibera diviene inefficace. Se invece l'esito è positivo, si procede con l'iscrizione delle modifiche nel registro delle imprese e, solo dopo ciò,
esse producono i loro effetti (cd. pubblicità notizia). L’art. 2332 c.c. disciplina la nullità della società e ne individua le cause.
Una società può essere dichiarata nulla per diverse cause: l’atto costitutivo non viene redatto nella forma di atto pubblico; illeceità dell’oggetto sociale; mancanza di ogni indicazione che riguardi la denominazione e l’oggetto sociale, i conferimenti o l’ammontare del capitale sociale.
In generale, il negozio nullo non produce effetti. Tuttavia, nel caso della s.p.a vige il principio di irretroattività nel senso che la nullità produce i suoi effetti solo dopo la dichiarazione. Quindi ha efficacia ex nunc.
Inoltre, i soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando i creditori non saranno soddisfatti. Ciò però non comporta la possibilità per i soci di continuare a svolgere l’attività.
La dichiarazione di nullità
opera anche come causa di scioglimento e successiva estinzione dell'associazione. Essa però non può essere pronunciata se la causa è già stata eliminata. Il vizio di nullità può riguardare anche le singole clausole dell'atto costitutivo o dello statuto o la partecipazione di un singolo socio. Consideriamo una clausola statutaria viziata: la sua invalidità non comporta a sua volta l'invalidità dello statuto, quindi non provoca la nullità della società. Allo stesso modo, l'invalidità della singola partecipazione opera come causa di recesso del socio, però non causa l'invalidità del contratto, nemmeno se la sua partecipazione si considera essenziale. È possibile che durante lo svolgimento dell'attività, i soci siano interessati a definire dei vincoli al proprio comportamento per coordinare meglio la propria azione.